Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/06/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1238/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
(C.F. ) nato a [...], il [...] e residente in [...]C.F._1
Nissoria (EN) alla Via Buscemi, n. 2 e C.F. ) nata a [...]_2
BI (CT) il 08.02.1975 e residente a [...], rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Miriam Fanella;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 13.12.2023 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2023 e sottoscritto personalmente, i coniugi Pt_1
e premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Agira
[...] Parte_2
(EN), in data 20.04.2002, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Agira al n. 5 P. I I Serie A, Ufficio dell'anno 2002, e che dall'unione coniugale
è nato un figlio, (nato a [...] l'[...]), hanno chiesto la pronuncia di Parte_3
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con facoltà per ciascuno di fissare ovunque la propria residenza, anche all'estero, senza bisogno di consenso reciproco alcuno, mentre, sin da ora i comparenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, si scambiano palese e reciproco assenso per il rilascio del relativo passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio per motivi turistici o di lavoro, assumendo contestualmente l'obbligo reciproco di comunicare , entro il perentorio termine di 30 giorni, le eventuali variazioni di residenza o domicilio.
2) La casa che fu familiare, composta catastalmente da tre unità immobiliari (foglio 47.part. 173 sub.
6-7-8 cat A/3), posta in Nissoria alla Via Buscemi n.2, con ingresso da Via Buscemi 2 e Via Buscemi snc, definito lato nuovo, limitatamente al primo piano rimarrà assegnata alla Sig.ra Parte_2 ed al figlio con ogni arredo in essa contenuto. Tale diritto di entrambi si estende al Pt_3 garage/magazzino (categoria catastale C3, sottostante, di circa 101 mq, foglio 47. Part. 173 sub11) di pertinenza con ingresso e saracinesche dal lato di via Rinaldi e via Sambuci nonché della terrazza situata al terzo piano, dell'edificio adiacente la casa coniugale. Alla eventuale cessazione della nominata convivenza con il figlio la Sig.ra manterrà sulla stessa casa il diritto di Pt_3 Pt_2 abitazione senza limite di tempo. Beninteso che, la concessione della casa coniugale e delle mentovate pertinenze, sarà limitata per uso personale, non potrà essere estesa ad altri conviventi, né concessa ad altri o adibita ad uso diverso da quello cui è destinata. Il convenuto diritto di abitazione della Sig.ra decadrà automaticamente per il caso di convivenza della stessa con altro Pt_2 soggetto diverso dal figlio o per il caso in cui la stessa cessi di abitare continuativamente Pt_3
l'immobile.
3) In ordine alla casa familiare, di cui il Dott. è proprietario, per successione in morte del Pt_1 padre nella quota indistinta ed indivisa di 1/11 con gli altri coeredi nel medesimo Parte_3 grado. Lo stesso, si impegna ad ottenere le ulteriori quote cui verranno estese le condizioni di cuia l punto 2.
4) La Sig.ra abiterà la casa che fu coniugale con il titolo ut supra convenuto, assumendo le Pt_2 obbligazioni che dalla legge discendono, in ordine alla sua qualità di assegnataria, onerandosi della manutenzione ordinaria dell'immobile che, alla cessazione dei diritti, dovrà essere restituita al proprietario nelle medesime condizioni di efficienza ed igiene nelle quali è stata consegnata.
5) Restano a carico del Dott. le spese di manutenzione straordinaria relative ai nominati Pt_1 immobili;
a tal fine lo stesso avrà diritto di ispezionarli periodicamente, previo accordo tra le parti, direttamente o tramite tecnici delegati. 6) Il Dott. , si onera del pagamento delle utenze per fornitura di luce, acqua e gas, tassa per Pt_1 la spazzatura, assistenza ascensore, tel/internet e di un contributo a rimborso per spese di pulizia/manutenzione ordinaria, nel limite massimo di 200 euro al mese, da corrispondere con bonifico per un periodo di 20 anni, entro il limite complessivo massimo per le suddette spese di Euro
1000,00al mese, superato il quale le ulteriori spese graveranno unicamente sulla Sig.ra Pt_2
7) In ordine agli arredi, alle suppellettili e oggetti di valore acquisiti durante il periodo coniugale e custoditi nella casa familiare, convengono i coniugi che, alla sottoscrizione del presente accordo, sarà redatto dettagliato inventario. I regali e i beni personali posseduti prima del matrimonio o acquistati o acquisiti durante il matrimonio come beni personali, nonché beni ed effetti personali, custoditi nella casa familiare, ma di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi, legittimerà ciascuno a disporne liberamente. Le foto o video dei ricordi del periodo matrimoniale, appartenenti ad entrambi, saranno riprodotte in copia da destinarsi a ciascuno dei coniugi.
8) Il figlio maggiorenne attualmente studente universitario non economicamente Pt_3 indipendente e residente presso la casa familiare di Via Buscemi n. 2, resterà libero di stabilire tempi e modi di frequentazione con ciascuno dei genitori e con i parenti di ciascun grado genitoriale.
9) Il Dott. resterà onerato per intero delle spese per il mantenimento del figlio nella Pt_1 Pt_3 città della sede universitaria che, data la maggiore età, saranno direttamente concordate con lo stesso e a condizione che lo stesso studi con profitto. Oltre a tali spese necessarie per il mantenimento presso la sede universitaria, quali vitto, alloggio- con le riserve di cui al successivo punto 10- abbigliamento, tasse universitarie, eventuali spese mediche a pagamento, il Dott. Pt_1 corrisponderà al figlio una somma, da ritenersi nel limite di euro 600,00 al mese, per le altre spese personali. Con l'esplicita intesa che tali obblighi cesseranno al raggiungimento della sua indipendenza economica senza ulteriore pronuncia sul punto.
10) Le pattuizioni in ordine al mantenimento straordinario del figlio ut supra di cui Pt_3 espressamente al punto 9, resteranno valide fin quando il figlio usufruirà-per il periodo della Pt_3 permanenza universitaria- della casa di proprietà della madre, sita in Catania alla Via Milano 17, intendendosi tale concessione quale contribuzione al suo mantenimento in via diretta. Ove il figlio dovesse decidere di trasferirsi per motivo di studio in altra città, prima del raggiungimento Pt_3 dell'autonomia finanziaria, gravando il padre dei maggiori costi di un alloggio, la somma di euro
600,00 corrisposta per le altre spese personali, in assenza di una volontaria contribuzione della madre, potrà essere assorbita dalle maggiori spese di mantenimento.
11) I ricorrenti, essendo entrambi economicamente autonomi, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di contribuzione per il mantenimento. 12) I ricorrenti concordano che le condizioni dagli stessi stabilite e ut supra riportate, avranno efficacia dalla sottoscrizione e deposito del presente ricorso”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 13.12.2023 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
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P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1 C.F._3
) nato a [...], il [...] e C.F. ) nata a
[...] Parte_2 CodiceFiscale_4
BI (CT) il 08.02.1975, che hanno contratto matrimonio concordatario in Agira (EN), in data
20.04.2002, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Agira al n. 5 P. I I Serie A, Ufficio dell'anno 2002;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e la prole e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'1.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo