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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 7524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7524 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39507/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39507/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLESE IO e Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE ANICIO GALLO 102 ROMA presso il difensore avv. POLESE
IO
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDESCO GENNARO e Controparte_1 P.IVA_2
VA DO ( ) VIA CINO DEL DUCA 5 MILANO;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA DEL DUCA CINO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. TEDESCO
GENNARO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
14613/2023 (R.G. 27963/2023) di pagamento della somma di euro 25.620,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento e/o parziale adempimento da parte della all'offerta n. 001-00-389139 Controparte_1
pagina 1 di 4 del 29/10/2021 di euro 21.000,00; in via riconvenzionale accertare e dichiarare che, a motivo dell'inadempimento, ovvero dell'inesatto adempimento e/o parziale adempimento da parte della all'offerta n. 001-00-389139, la ha avuto un danno da lucro cessante, CP_1 Parte_1 sostanziatosi nell'aver dovuto rinunciare all'appalto con la HA SI (offerta n. 451.2022 del
12/4/2022) e, dunque per aver perso un ulteriore reddito che sicuramente avrebbe realizzato;
per l'effetto, di condannare la al pagamento in favore dell'esponente della somma di euro CP_1
45.870,00, o di quella diversa che sarà ritenuta dovuta in corso di giudizio;
in subordine di compensare in tutto o in parte le somme risultanti dovute alla con quelle da questa dovute alla Controparte_1 per effetto della domanda riconvenzionale;
ad ogni modo, accertata e dichiarata Parte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese della società opposta, annullare, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico, per i motivi di cui in narrativa, il Decreto Ingiuntivo n. 14613/2023
(R.G. 27963/2023), emesso dal Tribunale Ordinario di Milano il 18/9/2023; con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Costituendosi in giudizio la contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva di rigettare CP_1
l'opposizione e le domande tutte formulate da con l'atto di citazione in Parte_1 opposizione notificato in data 25 ottobre 2023, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 14613 emesso dal Tribunale di Milano in data 18 – 19 settembre 2023; in via subordinata di condannare al pagamento, in favore della della somma di € 25.620,00, Parte_1 Controparte_1 oltre agli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo, ovvero del diverso importo risultante dovuto all'esito dell'istruzione e trattazione della causa, oltre agli interessi di mora sulle somme riconosciute dovute dalle singole scadenze al saldo effettivo;
con condanna della controparte al rimborso delle spese e al pagamento del compenso professionale per l'attività svolta, da liquidare in applicazione dei parametri di legge vigenti.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 1.10.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione.
La pretesa creditoria azionata in sede monitoria ha ad oggetto il saldo del corrispettivo pattuito per la fornitura dell'impianto di condizionamento a pompa di calore, installata dall'opponente nei locali commerciali di HA a Roma. L'opponente, a giustificazione del mancato pagamento ha eccepito, in estrema sintesi, l'inadempimento della che non avrebbe provveduto alla consegna dei macchinari CP_1 nel termine convenuto cagionando così la perdita di altra commessa da parte del medesimo cliente finale e dunque un danno per la Dase oggetto di domanda riconvenzionale risarcitoria
L'offerta della del 29.10.2021 (doc. 2 fasc. att.) contiene nella parte relativa al termine di CP_1
pagina 2 di 4 consegna lo sbarramento autografo dell'espressione dattiloscritta “da concordare” e l'indicazione sempre a penna di “tassativa entro 15/3/22 a Roma”. Non essendo stata sottoscritta sic et simpliciter per accettazione ma avendo la apportato questa ed altre modifiche (per esempio anche riguardo al Pt_1 prezzo), senza la contestuale sottoscrizione della la sua comunicazione non può che valere quale CP_1
“nuova proposta” ai sensi dell'art. 1326 c.c. Ed infatti, nella successiva conferma d'ordine inviata da alla a mezzo mail del 9.12.2021 di nuovo la data di consegna veniva espressa come CP_1 CP_2
“indicativa: da comunicare” (doc. 3 fasc. att.)
Contrariamente a quanto allegato dalla difesa dell'opponente, dunque, nessuno termine essenziale era stato convenuto tra le parti benché si fosse impegnata con il cliente finale a concludere le Pt_1 lavorazioni dell'impianto di condizionamento a pompa di calore entro il 31.5.2022, come risulta dall'offerta del 4.11.2021 sottoscritta da HA per accettazione (doc.1 fasc. att.). In ogni caso, la corrispondenza elettronica tra le parti conferma che i macchinari sono stati consegnati, in data 10 maggio 2022 (doc. 6 fasc. att.). Mentre è del 6 ottobre 2022 il rapporto di intervento (doc. 11 fasc. att.
e doc. 15 fasc. conv.) per l'avviamento del macchinario;
il collaudo non è avvenuto contestualmente alla consegna verosimilmente per problemi connessi all'alloggiamento della macchina come predisposto dall'opponente - dalle foto e scheda tecnica in atti si evince per es. il mancato rispetto delle distanze minime del motore dal suolo prescritte (doc. 14 e 15) - e rispetto al quale, dunque, alcuna responsabilità è imputabile alla CP_1
Alle richieste di intervento del novembre 2022 (doc. 12 e 13 fasc. conv.) fa immediatamente seguito l'intervento del 15 novembre 2022 che dà conto di un impianto “in marcia” già all'arrivo del tecnico della Trane. La mancanza del cronotermostato lamentata dall'opponente che necessitava di essere sostituito, dunque, rendeva verosimilmente l'impianto meno performante, non consentendo la regolazione temporale del refrigeramento/riscaldamento e delle relative temperature anche eventualmente differenziata per i diversi ambienti, ma certamente non ne precludeva il funzionamento.
E comunque le prime doglianze relative al cronotermostato risalgono solo al mese di dicembre 2022
(doc. 15 fasc. att.) cui hanno fatto tempestivamente seguito gli interventi di supporto di (doc. da CP_1
15 a 17 fasc. att.).
Ne consegue che non sussiste alcun inadempimento della convenuta opposta e che, pertanto, il corrispettivo richiesto deve essere saldato e la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore di entrambe le domande, dei parametri di cui al d.m. 147/22 (ai valori minimi per la sola fase decisoria celebrata con rito semplificato) e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni atra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta ogni altra domanda;
condanna l'opponente a rimborsare al convenuto opposto le spese di lite che liquida in euro 11.977 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie
Milano, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39507/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLESE IO e Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE ANICIO GALLO 102 ROMA presso il difensore avv. POLESE
IO
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEDESCO GENNARO e Controparte_1 P.IVA_2
VA DO ( ) VIA CINO DEL DUCA 5 MILANO;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA DEL DUCA CINO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. TEDESCO
GENNARO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
14613/2023 (R.G. 27963/2023) di pagamento della somma di euro 25.620,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento e/o parziale adempimento da parte della all'offerta n. 001-00-389139 Controparte_1
pagina 1 di 4 del 29/10/2021 di euro 21.000,00; in via riconvenzionale accertare e dichiarare che, a motivo dell'inadempimento, ovvero dell'inesatto adempimento e/o parziale adempimento da parte della all'offerta n. 001-00-389139, la ha avuto un danno da lucro cessante, CP_1 Parte_1 sostanziatosi nell'aver dovuto rinunciare all'appalto con la HA SI (offerta n. 451.2022 del
12/4/2022) e, dunque per aver perso un ulteriore reddito che sicuramente avrebbe realizzato;
per l'effetto, di condannare la al pagamento in favore dell'esponente della somma di euro CP_1
45.870,00, o di quella diversa che sarà ritenuta dovuta in corso di giudizio;
in subordine di compensare in tutto o in parte le somme risultanti dovute alla con quelle da questa dovute alla Controparte_1 per effetto della domanda riconvenzionale;
ad ogni modo, accertata e dichiarata Parte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese della società opposta, annullare, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico, per i motivi di cui in narrativa, il Decreto Ingiuntivo n. 14613/2023
(R.G. 27963/2023), emesso dal Tribunale Ordinario di Milano il 18/9/2023; con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Costituendosi in giudizio la contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva di rigettare CP_1
l'opposizione e le domande tutte formulate da con l'atto di citazione in Parte_1 opposizione notificato in data 25 ottobre 2023, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 14613 emesso dal Tribunale di Milano in data 18 – 19 settembre 2023; in via subordinata di condannare al pagamento, in favore della della somma di € 25.620,00, Parte_1 Controparte_1 oltre agli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo, ovvero del diverso importo risultante dovuto all'esito dell'istruzione e trattazione della causa, oltre agli interessi di mora sulle somme riconosciute dovute dalle singole scadenze al saldo effettivo;
con condanna della controparte al rimborso delle spese e al pagamento del compenso professionale per l'attività svolta, da liquidare in applicazione dei parametri di legge vigenti.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 1.10.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice riservava la decisione.
La pretesa creditoria azionata in sede monitoria ha ad oggetto il saldo del corrispettivo pattuito per la fornitura dell'impianto di condizionamento a pompa di calore, installata dall'opponente nei locali commerciali di HA a Roma. L'opponente, a giustificazione del mancato pagamento ha eccepito, in estrema sintesi, l'inadempimento della che non avrebbe provveduto alla consegna dei macchinari CP_1 nel termine convenuto cagionando così la perdita di altra commessa da parte del medesimo cliente finale e dunque un danno per la Dase oggetto di domanda riconvenzionale risarcitoria
L'offerta della del 29.10.2021 (doc. 2 fasc. att.) contiene nella parte relativa al termine di CP_1
pagina 2 di 4 consegna lo sbarramento autografo dell'espressione dattiloscritta “da concordare” e l'indicazione sempre a penna di “tassativa entro 15/3/22 a Roma”. Non essendo stata sottoscritta sic et simpliciter per accettazione ma avendo la apportato questa ed altre modifiche (per esempio anche riguardo al Pt_1 prezzo), senza la contestuale sottoscrizione della la sua comunicazione non può che valere quale CP_1
“nuova proposta” ai sensi dell'art. 1326 c.c. Ed infatti, nella successiva conferma d'ordine inviata da alla a mezzo mail del 9.12.2021 di nuovo la data di consegna veniva espressa come CP_1 CP_2
“indicativa: da comunicare” (doc. 3 fasc. att.)
Contrariamente a quanto allegato dalla difesa dell'opponente, dunque, nessuno termine essenziale era stato convenuto tra le parti benché si fosse impegnata con il cliente finale a concludere le Pt_1 lavorazioni dell'impianto di condizionamento a pompa di calore entro il 31.5.2022, come risulta dall'offerta del 4.11.2021 sottoscritta da HA per accettazione (doc.1 fasc. att.). In ogni caso, la corrispondenza elettronica tra le parti conferma che i macchinari sono stati consegnati, in data 10 maggio 2022 (doc. 6 fasc. att.). Mentre è del 6 ottobre 2022 il rapporto di intervento (doc. 11 fasc. att.
e doc. 15 fasc. conv.) per l'avviamento del macchinario;
il collaudo non è avvenuto contestualmente alla consegna verosimilmente per problemi connessi all'alloggiamento della macchina come predisposto dall'opponente - dalle foto e scheda tecnica in atti si evince per es. il mancato rispetto delle distanze minime del motore dal suolo prescritte (doc. 14 e 15) - e rispetto al quale, dunque, alcuna responsabilità è imputabile alla CP_1
Alle richieste di intervento del novembre 2022 (doc. 12 e 13 fasc. conv.) fa immediatamente seguito l'intervento del 15 novembre 2022 che dà conto di un impianto “in marcia” già all'arrivo del tecnico della Trane. La mancanza del cronotermostato lamentata dall'opponente che necessitava di essere sostituito, dunque, rendeva verosimilmente l'impianto meno performante, non consentendo la regolazione temporale del refrigeramento/riscaldamento e delle relative temperature anche eventualmente differenziata per i diversi ambienti, ma certamente non ne precludeva il funzionamento.
E comunque le prime doglianze relative al cronotermostato risalgono solo al mese di dicembre 2022
(doc. 15 fasc. att.) cui hanno fatto tempestivamente seguito gli interventi di supporto di (doc. da CP_1
15 a 17 fasc. att.).
Ne consegue che non sussiste alcun inadempimento della convenuta opposta e che, pertanto, il corrispettivo richiesto deve essere saldato e la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore di entrambe le domande, dei parametri di cui al d.m. 147/22 (ai valori minimi per la sola fase decisoria celebrata con rito semplificato) e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni atra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta ogni altra domanda;
condanna l'opponente a rimborsare al convenuto opposto le spese di lite che liquida in euro 11.977 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie
Milano, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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