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Sentenza 1 dicembre 2024
Sentenza 1 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2024, n. 4874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4874 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 782/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 782/2024 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 17.01.2024 da
, nato in [...] il [...], (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Antonietta Rigillo, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 13.11.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia Pt_2 in data 31.08.2023, notificatogli il 18.12.2023, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del D.
1 Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
I.
2-Con decreto del 19.01.2024, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del
12.04.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 11.04.2024, note di trattazione scritta con le quali ha insistito nell'accoglimento della domanda.
I.
3-La si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta, depositata il Controparte_2
04.04.2024, insistendo nel rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con conferma del provvedimento impugnato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, deve osservarsi che, essendo stata la domanda amministrativa, come si evince dal modello C3, presentata in data 05.10.2022, ovverosia anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, trovano applicazione, ex art. 7, comma 2, le previgenti disposizioni, introdotte attraverso il decreto-legge 21 ottobre 2020,
n. 130, convertito con modificazioni nella Legge 18 dicembre n.173 del 2020 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”).
Il precedente statuto regolatore della protezione umanitaria risulta essere sostanzialmente riconfermato, nei suoi aspetti più significativi, dall'art. 1, co. I, lett. A) del d.l. 130/2020, il quale ha riscritto l'art. 5, co. 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 inserendo l'inciso «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con il successivo articolo 1, comma 1, lettera e) è stata, invece, approvata una modifica alla formulazione letterale dell'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
2 stabilendo che: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
In questi casi, in forza del comma 1.2 all'art. 19 del Testo Unico (anch'esso introdotto dal
D.L. n. 130/2020), allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione – di cui ai commi 1 e 1.1 del medesimo articolo 19 – ed a cui non sia accordata la protezione internazionale o che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno, sarà rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il legislatore ha, in tal modo, conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Cost. attraverso una regolamentazione di dettaglio rispettoso sia dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali di cui all'art. 117, comma 1, Cost., sia degli articoli 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ha, inoltre, valorizzato i risultati raggiunti dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Ed è, inoltre, in sostanziale linea di continuità con l'assetto così ripristinato, è stato ampliato l'ambito oggettivo di applicazione del principio di non refoulement.
L'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), infatti, ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio
- di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o
3 punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
La Corte di Cassazione ha condiviso tale interpretazione, statuendo che l'art. 19, comma 1,
“individua la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento (e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria)” in relazione a tutte le situazioni in cui sia in gioco la tutela dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass., n. 3898/2011).
Tale pronuncia ha delineato l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e respingimento, chiarendo in maniera puntuale che al suo interno vengono ricomprese anche situazioni diverse da quelle corrispondenti alle qualificazioni offerte dalla Convenzione di Ginevra nonché dall'ordinamento euro-unitario tramite la protezione sussidiaria, ribadendone, così, la natura di norma
“di cornice” con funzione residuale;
tale funzione è stata altresì ribadita dalla Circolare del Gabinetto del Ministro dell'interno del 18.12.2018, secondo la quale la protezione speciale è “connessa all'impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32 comma 3 del
d.lgs. n.25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio di non-refoulement (articolo 19, comma1 e 1.1
TUI)”.
In aggiunta, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si ricava il principio di diritto in base al quale l'obbligo di non refoulement è destinato ad accogliere nel suo ambito di applicazione ratione materiae quelle situazioni in cui lo straniero, in caso di rimpatrio, subirebbe una violazione grave dei suoi diritti fondamentali ed in particolare di quelli tutelati dall'art. 3 della CEDU
(rubricato “Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti”) ai sensi del quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti” e ciò indipendentemente dalla circostanza che possa essergli riconosciuta qualsivoglia forma di protezione internazionale
(così, ex multis, D. c. Regno Unito, 30240/96, sentenza del 2.5.1997; c. Paesi Bassi, Parte_3
1948/08, sentenza dell'11.1.2007; c. Belgio e Grecia, 30696/09, sentenza della Grand CP_3
Chambre del 21.1.2011; c. Belgio, 41738/10, sentenza della Grand Chambre del CP_4
13.12.2016).
Tale chiave interpretativa è stata fatta propria anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha in più occasioni affermato che in base al principio di non-refoulement “nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti” (così CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-542/13, M' Bodj, par. 38; in senso conforme v., tra gli altri, CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-562/13, Abdida, par.46).
Tanto chiarito, con specifico riferimento alla disposizione novellata, il Collegio ritiene che sia ravvisabile una sostanziale continuità con la disciplina della protezione umanitaria di cui all'articolo
4 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, (anche alla luce della lettura offertane dalla consolidata giurisprudenza), nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, e definita dalla Corte di
Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
I, 13.10.2020, n. 22057).
Il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, presuppone l'allegazione di un diritto assoluto meritevole di protezione e di circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.
A tal proposito la Corte di Cassazione, dopo aver escluso che l'inserimento sociale, considerato isolatamente, potesse da solo rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, ha posto, come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto, l'effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d'origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Cass., Sez. VI-I, n. 420/2012; Sez.
VI-I, n. 359/2013; Sez. VI-I, n. 15756/2013). Muovendo da un'interpretazione estensiva del citato art. 5, comma 6, la Suprema Corte ha spostato la verifica dell'esistenza di serie ragioni umanitarie o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, dal piano strettamente individuale a quello più oggettivo della violazione di precetti normativi di rango costituzionale o internazionale: il che non equivale all'automatico riconoscimento della tutela umanitaria in ragione dell'accertata esistenza di detti obblighi ma, ove verificata la violazione dei diritti fondamentali ad essi sottesi, dà spazio, con comparazione da effettuarsi con giudizio prognostico, qui e nel Paese di origine, all'esame della condizione attuale del richiedente dovendosi valutare se “risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.
Se, cioè, il D.L. n. 113/2018 (eliminando la clausola inerente ai presupposti per il rilascio della protezione umanitaria: “salvo che ricorrano motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” e, ove presenti, le locuzioni
“umanitaria” o “protezione umanitaria”) aveva soppresso la protezione umanitaria come categoria generale, introducendo fattispecie tipiche di protezione per “casi speciali” (ossia: 1) necessità di cure mediche per condizioni di salute di particolare gravità; 2) situazione di contingente ed eccezionale calamità naturale;
3) vittime di grave sfruttamento lavorativo;
4) vittime di tratta;
5) vittime di violenza domestica;
6) compimento di atti di particolare valore civile;
ipotesi affiancate al principio generale di non refoulement), la riforma dell'ottobre 2020 ha ribadito, di contro, la necessità di assicurare allo straniero il diritto alla protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o
5 l'espulsione) comporti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici – da intendersi alternativi tra di loro - evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Il richiamo espresso alla tutela della vita privata e familiare, situazioni che trovano immediato addentellato nell'art. 8 CEDU, consente, nell'attuale sistema positivo, di valorizzare, nella necessaria ed imprescindibile base comparativa, situazioni di vulnerabilità personale quali la salute, l'instabilità politico-sociale nel Paese di origine, la povertà e, soprattutto, l'integrazione sociale (cfr. Cass., Sez.
I, n. 4455/2018). Non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass., Sez. I, n. 7733/2020), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
II.
4-Con particolare riferimento all'integrazione socio-lavorativa, la Suprema Corte, in una recente pronuncia, (Cass. ordinanza n. 21960/2024) ha chiarito che “ai sensi della disciplina introdotta dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre
2020, n. 173, il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello d'integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo
d'integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile non solo dal reperimento di un'occupazione a tempo indeterminato, sia pure pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass., Sez. I,
11/11/2022, n. 33315), ma anche dalla stipulazione di una pluralità contratti di lavoro a tempo determinato, idonei a comprovare lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa (cfr. Cass., Sez.
I, 27/09/2023, n. 27475), nonché dalla partecipazione ad attività di formazione professionale e
6 volontariato, anche nell'ambito del sistema di accoglienza, e dall'apprendimento della lingua italiana
(cfr. Cass., Sez. I, 13/06/2023, n. 16716; 11/03/ 2022, n. 7938; 2/10/2020, n. 21240”).
II.
5-La Suprema Corte, nella suddetta pronuncia, ha, inoltre, chiarito, quanto alle comunicazioni che le stesse, “introdotte dall'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, CP_5
che ha modificato l'art.
9-bis, comma secondo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed estese ai lavoratori stranieri dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4773 del 28 novembre 2011, avendo carattere obbligatorio ed avendo come destinatari il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali, costituiscono sufficiente garanzia di effettività del rapporto cui i dati dichiarati si riferiscono, rendendo per-tanto irrilevante la mancata produzione delle buste paga attestanti la corresponsione della retribuzione”.
II.
6-Nel caso di specie, a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente ha allegato l'integrazione socio-lavorativa, conseguita nel Paese di accoglienza ed il correlato pregiudizio cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, derivante dallo sradicamento dal contesto socioeconomico nel quale risulterebbe, ormai, stabilmente incluso.
II.
7-Sotto questo profilo, deve evidenziarsi che dalla copiosa documentazione lavorativa, versata in atti, segnatamente costituita da:
• 2021: comunicazione , relativa a un contratto di lavoro, tempo determinato, CP_5
valido dal 12.11.21 al 31.12.2021;
• 2022:
▪ comunicazione , relativa a un contratto di lavoro, a tempo CP_5
determinato, valido dal dal 03.06.2022 al 30.06.2022, prorogato al 30.09.2022;
▪ comunicazione , relativa a un contratto di lavoro, a tempo CP_5
determinato, valido dal 15.11.2022 al 31.12.2022;
• 2023:
▪ comunicazione , relativa a un contratto di lavoro, a tempo CP_5
determinato, valido dal 1°.01.23 al 30.06.2023;
▪ comunicazione , relativa a un contratto di lavoro, a tempo CP_5
determinato, valido dal 7.11.2023 al 31.12.2023;
▪ comunicazione UNILAV, relativa a un contratto di lavoro, a tempo determinato valido dal 06.12.2023 al 31.12.2023;
▪ comunicazione UNILAV, relativa a un contratto di lavoro, a tempo determinato valido dal 29.08.2023 al 30.09.2023;
7 ▪ buste paga, relative alle mensilità di marzo (408 €), aprile (827 €), maggio
(1.201 €), giugno (930 €), luglio (369 €), agosto (185 € + 729 €), novembre
(379 €) 2023;
• 2024:
▪ modello UNILAV, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 03.01.2024 al 30.04.2024;
▪ modello UNILAV, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 11.10.2024 al 31.12.2024;
▪ buste paga, relative alle mensilità di gennaio (€ 180,00), aprile (€ 616,00), maggio (€ 986,00), giugno (€ 1.046,00, luglio (€ 1.232,00), agosto (€
1.540,00), settembre (€ 1.108,00); si evince che il migrante ha profuso, a partire dal 2021, un notevole ed apprezzabile sforzo di integrazione, come comprovato dalla stipulazione di diversi contratti di lavoro, che ricoprono, senza soluzione di continuità, il periodo ricompreso dal mese di giugno del 2022 a quello di dicembre del
2024, in esito al quale, in considerazione, per un verso, dell'entità della retribuzione percepita, mediamente superiore nelle ultime mensilità agli € 1.000,00 e, per altro verso, della validità dell'ultimo contratto di lavoro sino al 31.12.2024, può, ormai, ritenersi stabilmente inserito nel tessuto socioeconomico del Paese cui chiede protezione.
II.
8-Emerge, pertanto, con chiarezza il profilo di vulnerabilità soggettiva cui il migrante sarebbe esposto, laddove fosse costretto a fare ritorno nel Paese d'origine, derivante dalla dissoluzione del livello di inclusione conseguito in Italia, con conseguente grave lesione del diritto alla vita privata e familiare, come riconosciuto, a livello sovrannazionale, dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta Europea dei diritti fondamentali.
II.
9-La domanda di riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.2, del d.lgs. 286/1998, essendo fondata, può, pertanto, essere conclusivamente accolta.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle
8 spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (in senso conforme Cass. n.18583/2012).
Nonché, da ultimo, Cass. 18162/2023 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art.
133 d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art.
83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento”.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dal ricorrente, con ricorso, depositato in data in data 17.01.2024, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda DICHIARANDO, per l'effetto, che ha diritto Parte_1
ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6, e 19, comma, I.2, del d.lgs. n. 286/1998;
2) NULLA sulle spese;
3) LIQUIDA i compensi del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con delibera del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari del 23.01.2024, come da separato decreto;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 27.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Marisa Attollino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr.ssa Marisa Attollino Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento recante n. 782/2024 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 17.01.2024 da
, nato in [...] il [...], (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Antonietta Rigillo, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 13.11.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia Pt_2 in data 31.08.2023, notificatogli il 18.12.2023, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del D.
1 Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
I.
2-Con decreto del 19.01.2024, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del
12.04.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 11.04.2024, note di trattazione scritta con le quali ha insistito nell'accoglimento della domanda.
I.
3-La si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta, depositata il Controparte_2
04.04.2024, insistendo nel rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con conferma del provvedimento impugnato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, deve osservarsi che, essendo stata la domanda amministrativa, come si evince dal modello C3, presentata in data 05.10.2022, ovverosia anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, trovano applicazione, ex art. 7, comma 2, le previgenti disposizioni, introdotte attraverso il decreto-legge 21 ottobre 2020,
n. 130, convertito con modificazioni nella Legge 18 dicembre n.173 del 2020 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”).
Il precedente statuto regolatore della protezione umanitaria risulta essere sostanzialmente riconfermato, nei suoi aspetti più significativi, dall'art. 1, co. I, lett. A) del d.l. 130/2020, il quale ha riscritto l'art. 5, co. 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 inserendo l'inciso «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con il successivo articolo 1, comma 1, lettera e) è stata, invece, approvata una modifica alla formulazione letterale dell'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
2 stabilendo che: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
In questi casi, in forza del comma 1.2 all'art. 19 del Testo Unico (anch'esso introdotto dal
D.L. n. 130/2020), allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione – di cui ai commi 1 e 1.1 del medesimo articolo 19 – ed a cui non sia accordata la protezione internazionale o che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno, sarà rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il legislatore ha, in tal modo, conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Cost. attraverso una regolamentazione di dettaglio rispettoso sia dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali di cui all'art. 117, comma 1, Cost., sia degli articoli 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ha, inoltre, valorizzato i risultati raggiunti dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Ed è, inoltre, in sostanziale linea di continuità con l'assetto così ripristinato, è stato ampliato l'ambito oggettivo di applicazione del principio di non refoulement.
L'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), infatti, ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio
- di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o
3 punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
La Corte di Cassazione ha condiviso tale interpretazione, statuendo che l'art. 19, comma 1,
“individua la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento (e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria)” in relazione a tutte le situazioni in cui sia in gioco la tutela dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass., n. 3898/2011).
Tale pronuncia ha delineato l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e respingimento, chiarendo in maniera puntuale che al suo interno vengono ricomprese anche situazioni diverse da quelle corrispondenti alle qualificazioni offerte dalla Convenzione di Ginevra nonché dall'ordinamento euro-unitario tramite la protezione sussidiaria, ribadendone, così, la natura di norma
“di cornice” con funzione residuale;
tale funzione è stata altresì ribadita dalla Circolare del Gabinetto del Ministro dell'interno del 18.12.2018, secondo la quale la protezione speciale è “connessa all'impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32 comma 3 del
d.lgs. n.25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio di non-refoulement (articolo 19, comma1 e 1.1
TUI)”.
In aggiunta, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si ricava il principio di diritto in base al quale l'obbligo di non refoulement è destinato ad accogliere nel suo ambito di applicazione ratione materiae quelle situazioni in cui lo straniero, in caso di rimpatrio, subirebbe una violazione grave dei suoi diritti fondamentali ed in particolare di quelli tutelati dall'art. 3 della CEDU
(rubricato “Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti”) ai sensi del quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti” e ciò indipendentemente dalla circostanza che possa essergli riconosciuta qualsivoglia forma di protezione internazionale
(così, ex multis, D. c. Regno Unito, 30240/96, sentenza del 2.5.1997; c. Paesi Bassi, Parte_3
1948/08, sentenza dell'11.1.2007; c. Belgio e Grecia, 30696/09, sentenza della Grand CP_3
Chambre del 21.1.2011; c. Belgio, 41738/10, sentenza della Grand Chambre del CP_4
13.12.2016).
Tale chiave interpretativa è stata fatta propria anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha in più occasioni affermato che in base al principio di non-refoulement “nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti” (così CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-542/13, M' Bodj, par. 38; in senso conforme v., tra gli altri, CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-562/13, Abdida, par.46).
Tanto chiarito, con specifico riferimento alla disposizione novellata, il Collegio ritiene che sia ravvisabile una sostanziale continuità con la disciplina della protezione umanitaria di cui all'articolo
4 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, (anche alla luce della lettura offertane dalla consolidata giurisprudenza), nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, e definita dalla Corte di
Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
I, 13.10.2020, n. 22057).
Il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, presuppone l'allegazione di un diritto assoluto meritevole di protezione e di circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.
A tal proposito la Corte di Cassazione, dopo aver escluso che l'inserimento sociale, considerato isolatamente, potesse da solo rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, ha posto, come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto, l'effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d'origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Cass., Sez. VI-I, n. 420/2012; Sez.
VI-I, n. 359/2013; Sez. VI-I, n. 15756/2013). Muovendo da un'interpretazione estensiva del citato art. 5, comma 6, la Suprema Corte ha spostato la verifica dell'esistenza di serie ragioni umanitarie o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, dal piano strettamente individuale a quello più oggettivo della violazione di precetti normativi di rango costituzionale o internazionale: il che non equivale all'automatico riconoscimento della tutela umanitaria in ragione dell'accertata esistenza di detti obblighi ma, ove verificata la violazione dei diritti fondamentali ad essi sottesi, dà spazio, con comparazione da effettuarsi con giudizio prognostico, qui e nel Paese di origine, all'esame della condizione attuale del richiedente dovendosi valutare se “risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.
Se, cioè, il D.L. n. 113/2018 (eliminando la clausola inerente ai presupposti per il rilascio della protezione umanitaria: “salvo che ricorrano motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” e, ove presenti, le locuzioni
“umanitaria” o “protezione umanitaria”) aveva soppresso la protezione umanitaria come categoria generale, introducendo fattispecie tipiche di protezione per “casi speciali” (ossia: 1) necessità di cure mediche per condizioni di salute di particolare gravità; 2) situazione di contingente ed eccezionale calamità naturale;
3) vittime di grave sfruttamento lavorativo;
4) vittime di tratta;
5) vittime di violenza domestica;
6) compimento di atti di particolare valore civile;
ipotesi affiancate al principio generale di non refoulement), la riforma dell'ottobre 2020 ha ribadito, di contro, la necessità di assicurare allo straniero il diritto alla protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o
5 l'espulsione) comporti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici – da intendersi alternativi tra di loro - evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Il richiamo espresso alla tutela della vita privata e familiare, situazioni che trovano immediato addentellato nell'art. 8 CEDU, consente, nell'attuale sistema positivo, di valorizzare, nella necessaria ed imprescindibile base comparativa, situazioni di vulnerabilità personale quali la salute, l'instabilità politico-sociale nel Paese di origine, la povertà e, soprattutto, l'integrazione sociale (cfr. Cass., Sez.
I, n. 4455/2018). Non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass., Sez. I, n. 7733/2020), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
II.
4-Con particolare riferimento all'integrazione socio-lavorativa, la Suprema Corte, in una recente pronuncia, (Cass. ordinanza n. 21960/2024) ha chiarito che “ai sensi della disciplina introdotta dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre
2020, n. 173, il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello d'integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo
d'integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile non solo dal reperimento di un'occupazione a tempo indeterminato, sia pure pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass., Sez. I,
11/11/2022, n. 33315), ma anche dalla stipulazione di una pluralità contratti di lavoro a tempo determinato, idonei a comprovare lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa (cfr. Cass., Sez.
I, 27/09/2023, n. 27475), nonché dalla partecipazione ad attività di formazione professionale e
6 volontariato, anche nell'ambito del sistema di accoglienza, e dall'apprendimento della lingua italiana
(cfr. Cass., Sez. I, 13/06/2023, n. 16716; 11/03/ 2022, n. 7938; 2/10/2020, n. 21240”).
II.
5-La Suprema Corte, nella suddetta pronuncia, ha, inoltre, chiarito, quanto alle comunicazioni che le stesse, “introdotte dall'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, CP_5
che ha modificato l'art.
9-bis, comma secondo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed estese ai lavoratori stranieri dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4773 del 28 novembre 2011, avendo carattere obbligatorio ed avendo come destinatari il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali, costituiscono sufficiente garanzia di effettività del rapporto cui i dati dichiarati si riferiscono, rendendo per-tanto irrilevante la mancata produzione delle buste paga attestanti la corresponsione della retribuzione”.
II.
6-Nel caso di specie, a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente ha allegato l'integrazione socio-lavorativa, conseguita nel Paese di accoglienza ed il correlato pregiudizio cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, derivante dallo sradicamento dal contesto socioeconomico nel quale risulterebbe, ormai, stabilmente incluso.
II.
7-Sotto questo profilo, deve evidenziarsi che dalla copiosa documentazione lavorativa, versata in atti, segnatamente costituita da:
• 2021: comunicazione , relativa a un contratto di lavoro, tempo determinato, CP_5
valido dal 12.11.21 al 31.12.2021;
• 2022:
▪ comunicazione , relativa a un contratto di lavoro, a tempo CP_5
determinato, valido dal dal 03.06.2022 al 30.06.2022, prorogato al 30.09.2022;
▪ comunicazione , relativa a un contratto di lavoro, a tempo CP_5
determinato, valido dal 15.11.2022 al 31.12.2022;
• 2023:
▪ comunicazione , relativa a un contratto di lavoro, a tempo CP_5
determinato, valido dal 1°.01.23 al 30.06.2023;
▪ comunicazione , relativa a un contratto di lavoro, a tempo CP_5
determinato, valido dal 7.11.2023 al 31.12.2023;
▪ comunicazione UNILAV, relativa a un contratto di lavoro, a tempo determinato valido dal 06.12.2023 al 31.12.2023;
▪ comunicazione UNILAV, relativa a un contratto di lavoro, a tempo determinato valido dal 29.08.2023 al 30.09.2023;
7 ▪ buste paga, relative alle mensilità di marzo (408 €), aprile (827 €), maggio
(1.201 €), giugno (930 €), luglio (369 €), agosto (185 € + 729 €), novembre
(379 €) 2023;
• 2024:
▪ modello UNILAV, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 03.01.2024 al 30.04.2024;
▪ modello UNILAV, relativo ad un contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 11.10.2024 al 31.12.2024;
▪ buste paga, relative alle mensilità di gennaio (€ 180,00), aprile (€ 616,00), maggio (€ 986,00), giugno (€ 1.046,00, luglio (€ 1.232,00), agosto (€
1.540,00), settembre (€ 1.108,00); si evince che il migrante ha profuso, a partire dal 2021, un notevole ed apprezzabile sforzo di integrazione, come comprovato dalla stipulazione di diversi contratti di lavoro, che ricoprono, senza soluzione di continuità, il periodo ricompreso dal mese di giugno del 2022 a quello di dicembre del
2024, in esito al quale, in considerazione, per un verso, dell'entità della retribuzione percepita, mediamente superiore nelle ultime mensilità agli € 1.000,00 e, per altro verso, della validità dell'ultimo contratto di lavoro sino al 31.12.2024, può, ormai, ritenersi stabilmente inserito nel tessuto socioeconomico del Paese cui chiede protezione.
II.
8-Emerge, pertanto, con chiarezza il profilo di vulnerabilità soggettiva cui il migrante sarebbe esposto, laddove fosse costretto a fare ritorno nel Paese d'origine, derivante dalla dissoluzione del livello di inclusione conseguito in Italia, con conseguente grave lesione del diritto alla vita privata e familiare, come riconosciuto, a livello sovrannazionale, dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta Europea dei diritti fondamentali.
II.
9-La domanda di riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.2, del d.lgs. 286/1998, essendo fondata, può, pertanto, essere conclusivamente accolta.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle
8 spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (in senso conforme Cass. n.18583/2012).
Nonché, da ultimo, Cass. 18162/2023 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art.
133 d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art.
83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento”.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dal ricorrente, con ricorso, depositato in data in data 17.01.2024, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda DICHIARANDO, per l'effetto, che ha diritto Parte_1
ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6, e 19, comma, I.2, del d.lgs. n. 286/1998;
2) NULLA sulle spese;
3) LIQUIDA i compensi del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con delibera del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari del 23.01.2024, come da separato decreto;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 27.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Marisa Attollino
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