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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/07/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 323 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARBERA ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
31/01/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 06/10/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 906, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati, in data 05/07/1998, la figlia , ed in data 17/06/2002 Per_1
il figlio Per_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente ed ognuno ha già fissato la residenza agli indirizzi sopra citati. 2) La casa coniugale resta assegnata alla Sig.ra Gli Parte_1
arredi e le suppellettili presenti nella casa coniugale rimarranno nella stessa. 3) Il dott.
in considerazione delle attuali condizioni economiche di entrambi e delle Parte_2
reciproche occupazioni lavorative corrisponderà mensilmente, a titolo di mantenimento, alla sig.ra la somma di €. 1.200,00, comprensivi del canone di locazione della casa Pt_1
coniugale. 4) Le spese straordinarie, universitarie o mediche, dei propri figli conviventi saranno a carico di entrambi i genitori in parti uguali. 5) La Sig.ra arch. si obbliga Pt_1
alla voltura a proprio nome di tutte le utenze domestiche inerenti all'abitazione, obbligandosi, altresì, al pagamento delle quote condominiali ordinarie. 6) Entrambi i coniugi dichiarano che i figli e entrambi maggiorenni ed autosufficienti, risiedono nella casa Per_1 Per_2
coniugale. 7) Le parti sin d'ora dichiarano di aver liberamente scelto di rinunziare alla presenza fisica aderendo alla trattazione scritta del presente procedimento”.
All'udienza dell'11/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 31/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 06/10/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 906, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 12/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 323 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARBERA ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
31/01/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 06/10/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 906, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati, in data 05/07/1998, la figlia , ed in data 17/06/2002 Per_1
il figlio Per_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente ed ognuno ha già fissato la residenza agli indirizzi sopra citati. 2) La casa coniugale resta assegnata alla Sig.ra Gli Parte_1
arredi e le suppellettili presenti nella casa coniugale rimarranno nella stessa. 3) Il dott.
in considerazione delle attuali condizioni economiche di entrambi e delle Parte_2
reciproche occupazioni lavorative corrisponderà mensilmente, a titolo di mantenimento, alla sig.ra la somma di €. 1.200,00, comprensivi del canone di locazione della casa Pt_1
coniugale. 4) Le spese straordinarie, universitarie o mediche, dei propri figli conviventi saranno a carico di entrambi i genitori in parti uguali. 5) La Sig.ra arch. si obbliga Pt_1
alla voltura a proprio nome di tutte le utenze domestiche inerenti all'abitazione, obbligandosi, altresì, al pagamento delle quote condominiali ordinarie. 6) Entrambi i coniugi dichiarano che i figli e entrambi maggiorenni ed autosufficienti, risiedono nella casa Per_1 Per_2
coniugale. 7) Le parti sin d'ora dichiarano di aver liberamente scelto di rinunziare alla presenza fisica aderendo alla trattazione scritta del presente procedimento”.
All'udienza dell'11/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 31/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 06/10/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 906, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 12/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.