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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 214
(Arresto o cattura da parte di organi
che non esercitano funzioni penali)
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali.
(Arresto o cattura da parte di organi
che non esercitano funzioni penali)
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 25/07/1990, n. 379Provvedimento: […] Considerato che l'art. 214 delle "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale", approvate con d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, stabilisce che "sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali";Leggi di più...
- facolta' del giudice istruttore di disporne l'arresto in udienza·
- ord. 379/90. procedimento civile·
- manifesta inammissibilita' della questione.·
- prova per testimoni·
- teste sospetto di falsita'