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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 511/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Paolo Curti del Foro di Novara ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Novara Corso Cavallotti n. 11
PARTE ATTRICE contro
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare: - in via preliminare: visto il riconoscimento di debito contenuto nella comunicazione via mail di parte convenuta del 13 ottobre 2023 (vedi doc. 16), per l'effetto dichiarare tenuta e condannare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 Controparte_1 ter c.p.c. - al pagamento a favore del Dott. della somma di € 18.000,00, quale acconto sul Pt_1 maggior dovuto;
- nel merito: dato atto della vessatorietà dell'art. 6 del contratto di servizio di mobilità “Car Back”, quanto meno dai punti 6.1 a 6.7 e del punto 6.9 dichiarare la nullità dello stesso, il consequenziale inadempimento di parte convenuta nella consegna dell'autovettura Citroen C4 richiesta con ordine n. 177551 dell'8 luglio 2022, entro il termine effettivo di sei mesi, la susseguente legittimità del recesso di parte attrice, esercitato in data 27 giugno 2023 e per l'effetto
pagina 1 di 13 condannare a restituire/corrispondere a favore del Dott. l'importo di € Controparte_1 Pt_1
30.575,00, o della differente somma che sarà provata come dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi legali decorrenti dal momento del pagamento da parte dell'attore avvenuto il 25 luglio 2022 alla effettiva restituzione ed oltre agli interessi corrisposti alla società finanziaria CP_2 pari ad oggi ad € 3.498,35; in subordine: nell'ipotesi in cui il recesso del Dott. non dovesse Pt_1 essere ritenuto valido e produttivo di effetti, considerata in tal caso l'efficacia del contratto di servizio di mobilità “Car Back”, così come affermato dalla stessa controparte con comunicazione del 13 ottobre 2023 (vedi doc. 16) dichiarare l'inadempimento della convenuta nella consegna dell'autovettura Citroen C4 richiesta con ordine n. 177551 dell' 8 luglio 2022, entro il termine ultimo del 4 febbraio 2024, e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare a Controparte_1 restituire/corrispondere a favore del Dott. l'importo di € 30.575,00, o della differente somma Pt_1 che sarà provata come dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi legali decorrenti dal momento del pagamento da parte dell'attore avvenuto il 25 luglio 2022 alla effettiva restituzione ed oltre agli interessi corrisposti alla società finanziaria pari ad oggi ad € 3.498,35; in via CP_2 di ulteriore subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di non pieno accoglimento delle sopra formulate domande, qualora fosse ritenuta applicabile la penale di € 2.500,00 prevista dall'allegato
“B” del contratto di servizio di mobilità car back, dichiarare tenuta e condannare Controparte_1
a restituire/corrispondere a favore del Dott. l'importo di € 28.075,00 (€ 30.575,00 - €
[...] Pt_1
2.500,00), o della differente somma che sarà provata come dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi decorrenti dal momento del pagamento da parte dell'attore avvenuto il 25 luglio 2022 alla effettiva restituzione. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e della necessaria fase di negoziazione assistita.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo: di avere sottoscritto con quest'ultima un contratto di servizio
Controparte_1 di mobilità denominato “Car Back”, avente ad oggetto il noleggio a lungo termine senza conducente di un'autovettura Citroen C4, come da ordine n. 177551 dell'8 luglio 2022; che la conclusione del contratto è avvenuta secondo modalità telematiche, attraverso l'accesso alla piattaforma della convenuta, con impiego delle firme digitali, senza che vi fosse un contatto diretto tra le parti ed utilizzando un testo ed una modulistica contrattuale interamente predisposti da di avere scelto, contestualmente alla
Controparte_1 stipula, di pagare il corrispettivo del servizio di mobilità attraverso un finanziamento supportato dalla medesima e stipulato con , dell'importo
Controparte_1 CP_2 complessivo di € 30.500,00 (oltre € 75,00 per spese), della durata di 84 mesi, con rata mensile di € 474,53 e, dunque, con un importo complessivo da restituire pari ad € 39.860,52; di avere provveduto a bonificare a nel luglio 2022,
Controparte_1
l'importo complessivo di € 30.575,00 e di avere incominciato, a far data da agosto 2022 a corrispondere alla finanziaria la sopracitata rata;
di avere in particolare, ad oggi, versato pagina 2 di 13 alla finanziaria la somma complessiva di € 9.040,01; di essersi, altresì, associata a
[...]
ricevendo in tal modo un rimborso mensile Controparte_3 di € 150,00 (sino a maggio 2023), per complessivi € 1.500,00; che il contratto di servizio di mobilità prevedeva la consegna della vettura scelta entro il termine di sei mesi, nonché una durata di utilizzo della stessa di 84 mesi;
di avere sin da subito precisato a Controparte_1 di avere assoluta necessità di poter utilizzare al più presto l'automezzo, chiedendo il
[...] rispetto del termine di consegna di sei mesi, e di avere ricevuto in tal senso ampie rassicurazioni;
di avere successivamente ribadito detta esigenza con comunicazioni scritte che venivano di volta in volta inoltrate all'ufficio acquisti;
di avere ricevuto, in data 13 gennaio 2023, una comunicazione con la quale la convenuta precisava come, secondo le previsioni contrattuali previste all'art. 6, in realtà il termine di consegna non fosse di sei mesi dall'ordine ma al 22 dicembre 2023 (termine prorogabile ulteriormente sino al 4 febbraio 2024); che, al fine di ovviare alla problematica relativa alla mancata consegna della Citroen C4, in data 31 marzo 2023 parte convenuta gli consegnava una vettura Peugeot 208; che, in data 26 maggio 2023, non essendo ancora disponibile la ordinata Citroen C4, la Peugeot 208 veniva sostituita da una Ford Puma;
di avere inviato, in data 27 giugno 2023, comunicazione di recesso a mezzo mail, avendo ricevuto da Controparte_1 comunicazione relativa al fatto che la vettura ordinata non sarebbe stata disponibile prima del mese di settembre 2023; che la comunicazione di recesso è stata riscontrata da
[...] tramite mail del 29.6.2023, nella quale veniva rappresentato che il recesso era CP_1 stato preso in carico e che il rimborso sarebbe stato effettuato entro 90 giorni lavorativi;
di avere nuovamente contattato la convenuta decorso tale termine e, segnatamente, in data 29 settembre 2023, sollecitando il pagamento del rimborso;
che, in data 2 ottobre 2023, la convenuta, disattendendo la propria precedente comunicazione, ha reso noto di non ritenere valido il recesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del contratto sottoscritto, dal momento che esso era avvenuto prima della consegna della vettura ordinata, quando i tempi di consegna, anche prorogati, erano ancora in essere, e che, quindi, sarebbe stato necessario uno specifico accordo tra le parti in tal senso;
che tale concetto è stato ulteriormente ribadito da con mail del 13 ottobre 2023, con cui veniva Controparte_1 formulata una proposta conciliativa avente ad oggetto il pagamento della somma di € 18.000,00; di avere rigettato detta proposta, in data 16 ottobre 2023; che, dunque, a quel punto, per stessa ammissione di controparte, il contratto era ancora in essere e vincolava a consegnare l'autovettura ordinata entro la data indicata del 4 Controparte_1 febbraio 2024, da quest'ultima considerata quale termine massimo;
che, tuttavia, la vettura ordinata non è mai stata consegnata;
di avere, per l'effetto, diritto ad ottenere il rimborso dell'intera somma versata;
che la procedura di negoziazione assistita si è conclusa con verbale di mancato accordo.
Sulla base di tali premesse, parte attrice ha chiesto in via preliminare, visto il riconoscimento di debito contenuto nella comunicazione del 13 ottobre 2023, la condanna della convenuta al pagamento ex art. 186 ter c.p.c. della somma di € 18.000,00 e, nel merito, pagina 3 di 13 accertarsi e dichiararsi la vessatorietà e, dunque, la nullità dell'art. 6 del contratto, quanto meno dai punti 6.1 a 6.7 e del punto 6.9, nonché il consequenziale inadempimento di parte convenuta nella consegna dell'autovettura Citroen C4 richiesta con ordine n. 177551 dell'8 luglio 2022, entro il termine effettivo di sei mesi, e la susseguente legittimità del recesso di parte attrice, esercitato in data 27 giugno 2023 e, per l'effetto, condannarsi Controparte_1 alla restituzione della somma di € 30.575,00, oltre interessi legali decorrenti dal momento del pagamento da parte dell'attore avvenuto il 25 luglio 2022 alla effettiva restituzione ed oltre agli interessi corrisposti alla società finanziaria pari ad oggi ad € 2.530,60. CP_2
In subordine, nell'ipotesi in cui il recesso non dovesse essere ritenuto valido e produttivo di effetti, dichiarare l'inadempimento della convenuta nella consegna dell'autovettura Citroen C4 richiesta con ordine n. 177551 dell'8 luglio 2022, entro il termine ultimo del 4 febbraio 2024, e per l'effetto condannarsi alla restituzione della somma di € Controparte_1
30.575,00, oltre interessi legali decorrenti dal momento del pagamento da parte dell'attore avvenuto il 25 luglio 2022 alla effettiva restituzione ed oltre agli interessi corrisposti alla società finanziaria pari ad oggi ad € 2.530,60. In via di ulteriore subordine, nella CP_2 denegata e non creduta ipotesi di non pieno accoglimento delle sopra formulate domande, qualora fosse ritenuta applicabile la penale di € 2.500,00 prevista dall'allegato “B” del contratto di servizio di mobilità car back, dichiarare tenuta e condannare a Controparte_1 restituire/corrispondere all'attore l'importo di € 28.075,00 (€ 30.575,00 - € 2.500,00), o la differente somma che sarà provata come dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi decorrenti dal momento del pagamento da parte dell'attore avvenuto il 25 luglio 2022 alla effettiva restituzione.
Con decreto ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. del 20.5.2024, la scrivente, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione e preso atto della mancata costituzione della convenuta, ne ha dichiarato la contumacia, differendo la data della prima udienza al 8.4.2025, successivamente anticipata al 17.12.2024 a seguito di istanza depositata dall'attore in data 21.6.2024.
Ritualmente depositata la prima memoria integrativa attorea ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 17.12.2024, il Tribunale, vista la richiesta formulata da parte attrice, ha rinviato all'udienza del 23.1.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
A detta udienza, parte attrice, preliminarmente invitata a chiarire la natura del doc. 4 prodotto in atti, ha chiesto concessione di breve termine per fornire delucidazioni circa l'estrazione del documento tramite accesso alla posizione personale di home banking dell'attore.
La causa è stata, dunque, rinviata per i medesimi incombenti al 6.2.2025, alla quale, previo deposito dei chiarimenti richiesti, la causa è stata discussa.
pagina 4 di 13 La causa, dunque, istruita solo in via documentale, viene decisa con la presente sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Preliminarmente, rileva il Tribunale che il documento n. 16 di parte convenuta (e-mail del 13.10.2023) non supporta l'istanza di emissione del provvedimento anticipatorio di cui all'art. 186 ter c.p.c., che, per tale ragione, non ha potuto trovare accoglimento.
Il documento, infatti, non contiene un riconoscimento di debito, bensì, all'opposto, la negazione del diritto contrattuale al recesso, che l'attore sostiene in questo giudizio di avere legittimamente esercitato, e la proposta conseguentemente elaborata, in via meramente transattiva, al fine di consentire al cliente di sciogliersi, comunque, dal contratto, secondo quanto richiesto, a determinate condizioni che si sottoponevano al cliente per la ricerca di un accordo (“su tale contratto, si può immediatamente evincere l'impossibilità alcuna di effettuare il recesso entro i termini di consegna del veicolo ordinato ed entro i primi sei mesi di utilizzo dello stesso. Soltanto con una presa di accordo tra le parti, è possibile accordare un recesso, che passa dunque dalla seguente proposta di che dovrà essere accettata. Fino al momento di eventuale accettazione, il suo CP_1 recesso non è valido in quanto non previsto dal contratto”; seguivano una serie di conteggi, tramite cui la società indicava come fosse giunta a individuare la proposta di rimborso e l'ulteriore affermazione che, in caso di mancato accoglimento della proposta, il rapporto sarebbe proseguito come da regolamento contrattuale).
L'importo di cui proponeva il rimborso, dunque, non era riconosciuto come CP_1 dovuto a termini di contratto, ma individuato nell'ambito della ricerca di una soluzione transattiva con il cliente, ribadendo la società più volte, anzi, la non spettanza se non in via conciliativa.
La proposta, dunque, non può essere posta a base di un ordine di ingiunzione, dal momento che nulla essa prova a riguardo della sussistenza dei diritti qui invocati da parte attrice.
Ciò posto, reputa il Tribunale che le domande attoree siano fondate e meritevoli di accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono.
premesso di avere sottoscritto con la convenuta, secondo modalità Parte_1 telematiche, un contratto di servizio di mobilità denominato “Car Back”, avente ad oggetto il noleggio a lungo termine senza conducente di un'autovettura Citroen C4 per il corrispettivo di € 30.575,00 (bonificato alla controparte nel luglio 2022) come da ordine n. 177551 dell'8 luglio 2022, ha agito in giudizio nei confronti di Controparte_1 allegando che quest'ultima sarebbe rimasta inadempiente all'obbligazione di consegna del citato veicolo nel termine contrattualmente convenuto e ne ha, dunque, domandato la condanna alla restituzione della suddetta somma maggiorata di interessi, previa dichiarazione, in principalità, della vessatorietà dell'art. 6 del contratto e della conseguente pagina 5 di 13 legittimità del recesso esercitato in data 27.6.2023 o, in subordine, del grave inadempimento della convenuta per non aver consegnato l'auto nei termini contrattuali.
Giova, innanzitutto, richiamare il principio secondo cui in materia di responsabilità contrattuale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile, SS.UU., sentenza 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso di specie, sebbene il contratto versato in atti (doc. n. 1) e l'ordine n. 177551 (doc. n. 2) risultino privi di sottoscrizione anche digitale delle parti, dalla disamina della corrispondenza scambiata tra le stesse, e in particolare dalla comunicazione mail trasmessa il 13.1.2023 dall'ufficio assistenza di (doc. n. 9), può ritenersi dimostrata la Controparte_1 conclusione dell'accordo alle condizioni di cui al testo contrattuale ed all'ordine allegati all'atto introduttivo (doc. n. 1 e n. 2 cit.).
Con la predetta comunicazione la referente dell'ufficio assistenza sig.ra CP_1 Tes_1
rassicurando l'attore che avrebbe ricevuto “appena ci saranno sviluppi inerenti
[...] all'ordine, una serie di mail informative automatiche direttamente dall'ufficio acquisti” e che sarebbe stato “contattato telefonicamente dal back office per organizzare data e ora della Consegna”, rappresentava all'attore che avrebbe allegato alla medesima mail “per completezza di informazioni il contratto da Lei sottoscritto”.
Inoltre, si fa espressamente riferimento, tanto nell'oggetto quanto nel corpo della mail, proprio al numero di ordine 177551 (cfr. doc. n. 9 cit.), dal cui esame risulta che l'attore avesse scelto una vettura Citroen C4 con opzione di consegna entro il termine di sei mesi (cfr. doc. n. 2 cit.).
A ciò si aggiunga, poi, che, in relazione ai termini di consegna del veicolo, veniva riportato pedissequamente il contenuto delle clausole 6.2 e 6.3, relative alla soluzione di consegna “6 mesi”, oltre che delle successive clausole 6.7 e 6.9., sempre riguardanti i termini di consegna.
Deve, pertanto, ritenersi provata la fonte negoziale del diritto, in capo all'attore, alla consegna da parte di di un veicolo Citroen C4, secondo la soluzione di Controparte_1 consegna di sei mesi individuata nell'ordine 177551 e disciplinata dall'art. 6 del contratto.
Risulta, altresì, documentato il pagamento, da parte dell'attore e in favore di Controparte_1
a titolo di corrispettivo del servizio di mobilità, della somma di € 30.575,00.
[...]
In corso di giudizio, l'attore ha fornito chiarimenti in ordine alla provenienza del doc. n. 4 allegato all'atto di citazione – costituito da un elenco di n. 2 operazioni bancarie effettuate in favore di in data 26.7.2022 e in data 28.7.2022 per complessivi € Controparte_1
pagina 6 di 13 30.575,00 - deducendo che lo stesso “è la risultanza dell'utilizzo del filtro di ricerca 'movimenti' effettuata per nominativo (in questo caso sulla App. della Banca Fineco, Istituto di CP_1
Credito del Dott. (cfr. note integrative depositate il 3.2.2025). Pt_1
Dalla documentazione bancaria relativa al conto di parte attrice, dunque, risulta la prova di movimenti in uscita, per l'importo complessivamente dedotto, in favore della convenuta.
Quest'ultima, avendo scelto di non difendersi attivamente, non ha fornito alcun elemento in contrario.
Dalla disamina del contratto risulta, poi, quanto all'opzione di consegna a 6 mesi prescelta dall'attore, all'art. 6:
- «In caso di opzione di Consegna “6 mesi”, a seguito della Data di Avvio provvederà ad CP_1 acquistare o noleggiare presso i propri fornitori i veicoli nuovi, ovvero già immatricolati, ma con percorrenze chilometriche limitate (c.d. “Chilometri zero”) o comunque inferiori a 10.000 (diecimila,00) km. Il veicolo, ordinato dal Cliente sull'apposito software verrà Email_1 consegnato, per quanto possibile e salvo quanto previsto nei paragrafi successivi e in casi di forza maggiore, da in un termine variabile tra il minimo di 90 (novanta) giorni lavorativi e CP_1
180 (centottanta) giorni lavorativi, a partire dalla Data di Avvio dell'ordine risultante dal
“Cruscotto”» (art.
6.2. contratto);
- «Nel termine ivi indicato provvederà agli adempimenti per la ricerca del veicolo sul CP_1 territorio europeo, contrattazione e acquisto o noleggio dello stesso, trasporto presso una delle sedi
immatricolazione, stipulazione polizze, preparazione alla consegna e ad ogni altro onere CP_1 tecnico o burocratico o questione organizzativa connessi alla predisposizione della messa su strada del veicolo. Detto termine sarà automaticamente prolungato di ulteriori 90 (novanta) giorni lavorativi, ove non fosse stato per possibile completare gli adempimenti di cui sopra nel CP_1 termine indicato, senza che tale circostanza debba essere provata al Cliente.» (art.
6.3. contratto);
- «Nel caso in cui preveda di non poter rispettare il termine, anche prorogato, di consegna CP_1 della vettura scelta dal Cliente previsto ai sensi dei commi precedenti, almeno 10 (dieci) CP_1 giorni prima dello spirare del medesimo termine, invierà al Cliente una comunicazione a mezzo posta elettronica, PEC o raccomandata con avviso di ricevimento A/R, con cui potrà richiedere di prorogare il medesimo termine per un massimo di 90 (novanta) giorni lavorativi e per una sola volta, motivandone le ragioni. Con la medesima comunicazione potrà, in alternativa, CP_1 proporre al Cliente la consegna di un'automobile diversa ma di analogo valore di listino che sostituirà quella scelta, salva la possibilità per il Cliente di attendere il diverso termine in proroga. In ogni caso, il Cliente ha diritto di recedere ai sensi e alle condizioni dell'art. 8 del presente Contratto.» (art.
6.7. contratto).
Infine, l'art.
6.9. prevede che «Nel conteggio di tutti termini di consegna di cui ai commi precedenti vengono detratti, a prescindere dal calendario, 30 (trenta) giorni per il mese di agosto e 30 (trenta) giorni tra il 15 dicembre e il 14 gennaio di ciascun anno».
pagina 7 di 13 Dalla lettura delle suddette pattuizioni discende che, una volta dato avvio da parte del cliente – come l'attore risulta avere fatto - procedendo all'ordine e pagando immediatamente il corrispettivo, la convenuta sarebbe stata contrattualmente obbligata a ricercare la vettura della tipologia richiesta e a provvedere a tutte le attività necessarie a renderla disponibile al cliente, pronta per l'utilizzo, nei termini previsti dall'art. 6: dunque, in 180 giorni, salva la proroga di 90 giorni a discrezione della e, pertanto, di fatto CP_1 nel termine massimo di 270 giorni, salva la considerazione dei due periodi di pausa estiva e natalizia (di fatto, insomma, 11 mesi). Non risulta attivata, infatti, nella specie, l'ulteriore facoltà della società, prevista dal punto 6.7, di prorogare motivatamente il termine di consegna di ulteriori 90 giorni, a fronte del diritto del cliente di recedere dal contratto).
La convenuta, rimasta contumace, a fonte dell'allegazione dell'attore di aver mai ricevuto la consegna dell'auto ordinata, non ha assolto il proprio onere in ordine alla prova dell'avvenuto esatto adempimento, mediante consegna dell'auto ordinata nel tempo stabilito e, ancora, per quanto consta, sino a tutt'oggi.
Ciò premesso, parte attrice ha domandato, in principalità, accertarsi e dichiararsi la vessatorietà e, dunque, la nullità dell'art. 6 del contratto - quantomeno dai punti 6.1. a 6.7. e del punto 6.9 - in quanto esso creerebbe un inaccettabile squilibrio in capo al consumatore, il quale si trova contrattualmente tenuto a dover pagare per un anno e mezzo il corrispettivo per il servizio di mobilità, senza poter usufruire del mezzo ordinato, mentre controparte incassa al momento della conclusione del contratto l'importo complessivo, senza fornire alcun servizio.
Secondo parte attrice, inoltre, le informazioni pubblicate da (in particolare, CP_1 tramite risposte alle FAQ) sarebbero tali da indurre a credere che i tempi di consegna siano di sei mesi, quando invece, in forza del citato art. 6, i tempi di consegna della vettura sarebbero in realtà di 17 mesi.
Le suddette domande costituiscono la premessa, nell'impostazione di parte attrice, del conseguente accertamento dell'inadempimento di parte convenuta nella consegna dell'autovettura ordinata l'8 luglio 2022 “entro il termine effettivo di sei mesi” e della declaratoria della legittimità del recesso esercitato dall'attore in data 27 giugno 2023.
Sul punto si osserva quanto segue.
Trova applicazione la disciplina contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) – applicabile anche ai contratti atipici (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/02/2022, n. 5423) - atteso che dalla documentazione prodotta non si ricava che l'attore abbia agito per finalità connesse alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
Il bene oggetto di contratto presenta, altresì, le caratteristiche di cui alla lett. e) dell'articolo 3 del Codice del Consumo, ovvero si configura quale "prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni pagina 8 di 13 ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo".
Secondo l'art. 33, comma 1 del Codice del Consumo «Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».
La nozione di significativo squilibrio contenuta nell'art. 33 del Codice del Consumo, relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso (Cassazione civile sez. VI, 25/11/2021, n. 36740).
Le modalità di accertamento della vessatorietà delle clausole sono stabilite dall'art. 34 del Codice del consumo, il quale prevede che «La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende».
Ciò premesso, reputa il Tribunale che le suddette clausole di cui all'art. 6 del contratto non abbiano natura vessatoria.
Va in primo luogo osservato che le clausole in questione risultano redatte in modo sufficientemente chiaro e comprensibile, in relazione al disposto dell'art. 35 del Codice del Consumo, dal momento che, al di là dell'indicazione sintetica e pro bono venditoris che parte attrice allega di avere rinvenuto sul sito della convenuta, dalla lettura delle stesse si evince in modo piano, senza necessità di interpretazione, che, in caso di sottoscrizione dell'opzione in questione, il veicolo scelto dal cliente non si sarebbe trovato, al momento della stipula, già nella disponibilità della convenuta, la quale si impegnava semmai, solo una volta ricevuto l'ordine, alla ricerca presso i propri fornitori, provvedendo successivamente a tutte le incombenze del caso (immatricolazione, stipula polizze, trasporto etc…) e promettendo la consegna solo in un tempo individuato in 270 giorni, più i periodi di agosto e della pausa natalizia.
Il meccanismo è stato sottoscritto dal cliente, che avrebbe potuto scegliere l'opzione, pure data dal contratto, di consegna immediata. Né il fatto in sé che la si sia in questo CP_1 modo avvantaggiata, palesemente e in modo chiaramente evincibile già a una prima lettura della clausola, del pagamento anticipato e integrale del costo del servizio, riservando il proprio adempimento in un tempo dichiaratamente lungo, crea in sé eccessivo squilibrio.
Va rilevato, al riguardo, che lo stesso attore, chiedendo nelle proprie conclusioni l'accertamento della vessatorietà delle clausole in questione e la declaratoria della nullità pagina 9 di 13 del contratto in parte qua, ha individuato il consequenziale inadempimento di parte convenuta nella consegna dell'autovettura entro il termine effettivo di sei mesi, mostrando di ritenere congruo, entro tale limite, lo sfasamento cronologico fra gli adempimenti. Ciò, d'altra parte, discende dal fatto che l'opzione in questione prevedeva che la società, in tale tempo, svolgesse, secondo accordi, attività preliminari, volte a procurare la successiva disponibilità dell'auto, né è stato dedotto che detto tempo fosse stato arbitrariamente individuato, in modo totalmente scollegato dal tempo normalmente necessario a tali incombenti.
Ebbene, muovendo da tale assunto, il prolungamento di ulteriori 90 giorni, pur del tutto discrezionale per la convenuta, non appare tale da determinare uno squilibrio essenziale di prestazioni, soprattutto in assenza di specifica deduzione circa il fatto che un tempo così prolungato debba ritenersi sempre e a priori eccessivo e inadeguato rispetto alle attività che la si era obbligata a svolgere;
né tantomeno appare vessatoria la pattuizione di CP_1 scomputo dal termine dei periodi in cui le attività economiche e amministrative subiscono un fisiologico rallentamento.
Va poi detto – e la considerazione è di per sé assorbente – che parte attrice non ha alcuno specifico interesse alla proposizione della domanda in esame, considerato che, come detto, anche i più ampi termini previsti dalle clausole in esame sono decorsi senza che l'auto sia mai stata consegnata. Si ritiene, allora, che l'attore abbia validamente esercitato il relativo recesso in base alle previsioni contrattuali, così come complessivamente scritte.
Sulla base delle previsioni su esaminate, stante l'ordine effettuato in data 8.7.2022, la consegna dell'auto sarebbe dovuta intervenire, al massimo, dando per implicitamente attivata la proroga discrezionale di 90 giorni in aggiunta ai primi sei mesi, e considerate le pause nella decorrenza del termine, in data 4.6.2023.
La clausola di cui al punto 6.8. prevede: “Il mancato rispetto da parte di del termine CP_1 massimo, anche prorogato, di consegna della vettura previsti ai punti che precedono, darà diritto al Cliente di ottenere soltanto la restituzione dell'intera somma versata a titolo di corrispettivo per il Servizio di Mobilità, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dallo spirare del termine ultimo”.
Sebbene l'ipotesi non sia inserita al punto 8, dedicato alla regolamentazione del recesso, e sebbene la facoltà attribuita al cliente non sia esplicitamente definita come tale, essa non può essere qualificata che come attribuzione al cliente di un diritto di recesso a fronte del mancato rispetto del termine, come calcolato ai sensi delle previsioni antecedenti.
Detta facoltà, infatti, così come delineata dalla clausola pattizia, consiste nella dichiarazione del cliente di non essere ulteriormente interessato alla prosecuzione del contratto, una volta che avesse mancato di rispettare il termine pattuito, senza necessità di CP_1 verifica della gravità dell'inadempimento (quindi, anche nell'ipotesi di astratta applicabilità di non imputabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. della mancata consegna e anche in caso di pagina 10 di 13 ritardo insignificante, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine). Da tale dichiarazione segue lo svincolo ex nunc dal contratto, unico presupposto che, per quanto rimasto implicito, può giustificare l'espressa previsione della restituzione del corrispettivo a suo tempo pagato dal cliente per il servizio di mobilità.
Né il recesso può essere considerato improduttivo di effetti per il mancato rispetto della previsione, sempre inserita nella clausola in esame, per cui “il Cliente dovrà chiedere la restituzione della somma sopra indicata, entro 5 (cinque) giorni a partire dallo spirare del termine massimo, anche prorogato, previsto ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, a mezzo PEC e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento A/R, farà fede la data di spedizione”.
L'attore risulta aver esercitato detta facoltà, a mezzo mail, in data 27.6.2023, sussistendone il presupposto integrativo, dato dall'ormai avvenuta scadenza del termine contrattuale di consegna.
In assenza di chiara indicazione in tal senso nella clausola, il termine assegnato al cliente non può essere considerato come perentorio o previsto in via decadenziale. Se così fosse, d'altra parte, sarebbe detta previsione a essere irragionevole ed eccessivamente aggravatrice della posizione del cliente, precludendo il recesso proprio nel perdurare dell'inadempimento della anche scaduti gli ulteriori 5 giorni, e costringendolo, in CP_1 tal modo, ad agire per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale.
Tantomeno può essere rilevante che il recesso sia stato esercitato a mezzo mail semplice, piuttosto che a mezzo PEC o raccomandata, trattandosi di modalità di recapito previste solo allo scopo di prevenire liti sulla ricezione dell'atto unilaterale di recesso e sulla certezza della sua data. Nella specie, tuttavia, è certo che abbia ricevuto la mail, CP_1 avendo risposto in data 29.6.2023 che il recesso era da ritenersi accettato e che il rimborso sarebbe avvenuto nei successivi 90 giorni (salvo ritornare sui propri passi e, con mail del 2.10.2023, contestare – infondatamente, alla luce di quanto sopra - la legittimità della facoltà di recesso esercitata dall'odierno attore).
Solo per completezza, infine, si rileva come, alla luce di quanto sopra osservato, nessun pregio abbia la posizione assunta dalla convenuta in via stragiudiziale (cfr. il già esaminato documento n. 16), laddove ha negato la legittimità del recesso esercitato dal cliente, oltretutto sostenendo, anche in questo caso contro le previsioni contrattuali, come i termini di consegna non fossero ancora decorsi.
Accertata la legittimità del recesso, parte attrice ha diritto, pertanto, alla restituzione del corrispettivo versato per il Servizio di Mobilità, oltre agli interessi decorrenti a partire dai 30 giorni lavorativi successivi al 27.6.2023.
Ne consegue la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 30.575,00, maggiorata di interessi legali decorrenti dalla data del 27.7.2023, sino all'effettiva restituzione, come da domanda. pagina 11 di 13 Va altresì riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, il rimborso degli interessi corrisposti dall'attore alla società finanziaria sino alla data odierna, ammontanti ad € 3.498,35.
Va osservato, al riguardo, che la convenuta, rimasta contumace, non ha fornito, come sarebbe stato suo onere, la prova dell'addebitabilità del ritardo a causa a sé non imputabile.
Dall'ordine n. 177551 dell'8 luglio 2022 risulta, poi, che l'attore avesse scelto di pagare il corrispettivo di € 30.575,00 tramite finanziamento.
E' vero che trattavasi di opzione liberamente rimessa alla scelta discrezionale del cliente, che avrebbe potuto optare per il pagamento, senza ricorrere al finanziamento da parte di terzi- - , in concreto, del tutto, ordinario e prevedibile,,, così che il maggior costo del finanziamento può essere considerato, a fini risarcitori, una perdita collegata all'inadempimento in modo immediato e diretto, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Parte attrice ha prodotto il contratto di prestito personale stipulato con in CP_4 data 12.7.2022 per l'importo di € 33.516,48 (doc. n. 3), con rata mensile di € 474,53, TAN 5
% e TAEG 8,24 %. Dal piano di ammortamento relativo a detto contratto (doc. 5) risultano gli interessi dovuti sino alla data odierna.
La mancata produzione della prova dell'avvenuto, effettivo rimborso delle rate del prestito, e dunque della quota di interessi in esse ricompresa, non è di ostacolo al riconoscimento del diritto risarcitorio.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che “la 'perdita subita', con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effet tuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (cfr. Cass., n. 17670/2024; n. 9960/2024; n. 5159/2023; n. 27129/2021; n. 22826/2010; n. 4718/2016).
Ove anche, dunque, l'attore fosse rimasto inadempiente al proprio obbligo restitutorio nei confronti della finanziaria, le somme su indicate rimarrebbero in ogni caso dovute, in costanza di rapporto con la finanziaria medesima, la quale avrebbe titolo a ottenere anche coattivamente, se del caso, l'adempimento da parte del cliente finanziato.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento delle domande attoree, così decide:
pagina 12 di 13 1) accerta e dichiara la legittimità del recesso dell'attore dal contratto di Parte_1 servizio di mobilità denominato “Car Back” intercorso tra le parti;
2) condanna parte convenuta a restituire all'attore la somma di € 30.575,00, maggiorata di interessi legali decorrenti dal 27.7.2023 sino all'effettiva restituzione;
3) condanna parte convenuta a pagare all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivato dall'inadempimento, la somma di € 3.498,35;
4) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in € 4.500, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
Novara, 21 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Annalisa Boido
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 511/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Paolo Curti del Foro di Novara ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Novara Corso Cavallotti n. 11
PARTE ATTRICE contro
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare: - in via preliminare: visto il riconoscimento di debito contenuto nella comunicazione via mail di parte convenuta del 13 ottobre 2023 (vedi doc. 16), per l'effetto dichiarare tenuta e condannare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 Controparte_1 ter c.p.c. - al pagamento a favore del Dott. della somma di € 18.000,00, quale acconto sul Pt_1 maggior dovuto;
- nel merito: dato atto della vessatorietà dell'art. 6 del contratto di servizio di mobilità “Car Back”, quanto meno dai punti 6.1 a 6.7 e del punto 6.9 dichiarare la nullità dello stesso, il consequenziale inadempimento di parte convenuta nella consegna dell'autovettura Citroen C4 richiesta con ordine n. 177551 dell'8 luglio 2022, entro il termine effettivo di sei mesi, la susseguente legittimità del recesso di parte attrice, esercitato in data 27 giugno 2023 e per l'effetto
pagina 1 di 13 condannare a restituire/corrispondere a favore del Dott. l'importo di € Controparte_1 Pt_1
30.575,00, o della differente somma che sarà provata come dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi legali decorrenti dal momento del pagamento da parte dell'attore avvenuto il 25 luglio 2022 alla effettiva restituzione ed oltre agli interessi corrisposti alla società finanziaria CP_2 pari ad oggi ad € 3.498,35; in subordine: nell'ipotesi in cui il recesso del Dott. non dovesse Pt_1 essere ritenuto valido e produttivo di effetti, considerata in tal caso l'efficacia del contratto di servizio di mobilità “Car Back”, così come affermato dalla stessa controparte con comunicazione del 13 ottobre 2023 (vedi doc. 16) dichiarare l'inadempimento della convenuta nella consegna dell'autovettura Citroen C4 richiesta con ordine n. 177551 dell' 8 luglio 2022, entro il termine ultimo del 4 febbraio 2024, e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare a Controparte_1 restituire/corrispondere a favore del Dott. l'importo di € 30.575,00, o della differente somma Pt_1 che sarà provata come dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi legali decorrenti dal momento del pagamento da parte dell'attore avvenuto il 25 luglio 2022 alla effettiva restituzione ed oltre agli interessi corrisposti alla società finanziaria pari ad oggi ad € 3.498,35; in via CP_2 di ulteriore subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di non pieno accoglimento delle sopra formulate domande, qualora fosse ritenuta applicabile la penale di € 2.500,00 prevista dall'allegato
“B” del contratto di servizio di mobilità car back, dichiarare tenuta e condannare Controparte_1
a restituire/corrispondere a favore del Dott. l'importo di € 28.075,00 (€ 30.575,00 - €
[...] Pt_1
2.500,00), o della differente somma che sarà provata come dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi decorrenti dal momento del pagamento da parte dell'attore avvenuto il 25 luglio 2022 alla effettiva restituzione. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e della necessaria fase di negoziazione assistita.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo: di avere sottoscritto con quest'ultima un contratto di servizio
Controparte_1 di mobilità denominato “Car Back”, avente ad oggetto il noleggio a lungo termine senza conducente di un'autovettura Citroen C4, come da ordine n. 177551 dell'8 luglio 2022; che la conclusione del contratto è avvenuta secondo modalità telematiche, attraverso l'accesso alla piattaforma della convenuta, con impiego delle firme digitali, senza che vi fosse un contatto diretto tra le parti ed utilizzando un testo ed una modulistica contrattuale interamente predisposti da di avere scelto, contestualmente alla
Controparte_1 stipula, di pagare il corrispettivo del servizio di mobilità attraverso un finanziamento supportato dalla medesima e stipulato con , dell'importo
Controparte_1 CP_2 complessivo di € 30.500,00 (oltre € 75,00 per spese), della durata di 84 mesi, con rata mensile di € 474,53 e, dunque, con un importo complessivo da restituire pari ad € 39.860,52; di avere provveduto a bonificare a nel luglio 2022,
Controparte_1
l'importo complessivo di € 30.575,00 e di avere incominciato, a far data da agosto 2022 a corrispondere alla finanziaria la sopracitata rata;
di avere in particolare, ad oggi, versato pagina 2 di 13 alla finanziaria la somma complessiva di € 9.040,01; di essersi, altresì, associata a
[...]
ricevendo in tal modo un rimborso mensile Controparte_3 di € 150,00 (sino a maggio 2023), per complessivi € 1.500,00; che il contratto di servizio di mobilità prevedeva la consegna della vettura scelta entro il termine di sei mesi, nonché una durata di utilizzo della stessa di 84 mesi;
di avere sin da subito precisato a Controparte_1 di avere assoluta necessità di poter utilizzare al più presto l'automezzo, chiedendo il
[...] rispetto del termine di consegna di sei mesi, e di avere ricevuto in tal senso ampie rassicurazioni;
di avere successivamente ribadito detta esigenza con comunicazioni scritte che venivano di volta in volta inoltrate all'ufficio acquisti;
di avere ricevuto, in data 13 gennaio 2023, una comunicazione con la quale la convenuta precisava come, secondo le previsioni contrattuali previste all'art. 6, in realtà il termine di consegna non fosse di sei mesi dall'ordine ma al 22 dicembre 2023 (termine prorogabile ulteriormente sino al 4 febbraio 2024); che, al fine di ovviare alla problematica relativa alla mancata consegna della Citroen C4, in data 31 marzo 2023 parte convenuta gli consegnava una vettura Peugeot 208; che, in data 26 maggio 2023, non essendo ancora disponibile la ordinata Citroen C4, la Peugeot 208 veniva sostituita da una Ford Puma;
di avere inviato, in data 27 giugno 2023, comunicazione di recesso a mezzo mail, avendo ricevuto da Controparte_1 comunicazione relativa al fatto che la vettura ordinata non sarebbe stata disponibile prima del mese di settembre 2023; che la comunicazione di recesso è stata riscontrata da
[...] tramite mail del 29.6.2023, nella quale veniva rappresentato che il recesso era CP_1 stato preso in carico e che il rimborso sarebbe stato effettuato entro 90 giorni lavorativi;
di avere nuovamente contattato la convenuta decorso tale termine e, segnatamente, in data 29 settembre 2023, sollecitando il pagamento del rimborso;
che, in data 2 ottobre 2023, la convenuta, disattendendo la propria precedente comunicazione, ha reso noto di non ritenere valido il recesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del contratto sottoscritto, dal momento che esso era avvenuto prima della consegna della vettura ordinata, quando i tempi di consegna, anche prorogati, erano ancora in essere, e che, quindi, sarebbe stato necessario uno specifico accordo tra le parti in tal senso;
che tale concetto è stato ulteriormente ribadito da con mail del 13 ottobre 2023, con cui veniva Controparte_1 formulata una proposta conciliativa avente ad oggetto il pagamento della somma di € 18.000,00; di avere rigettato detta proposta, in data 16 ottobre 2023; che, dunque, a quel punto, per stessa ammissione di controparte, il contratto era ancora in essere e vincolava a consegnare l'autovettura ordinata entro la data indicata del 4 Controparte_1 febbraio 2024, da quest'ultima considerata quale termine massimo;
che, tuttavia, la vettura ordinata non è mai stata consegnata;
di avere, per l'effetto, diritto ad ottenere il rimborso dell'intera somma versata;
che la procedura di negoziazione assistita si è conclusa con verbale di mancato accordo.
Sulla base di tali premesse, parte attrice ha chiesto in via preliminare, visto il riconoscimento di debito contenuto nella comunicazione del 13 ottobre 2023, la condanna della convenuta al pagamento ex art. 186 ter c.p.c. della somma di € 18.000,00 e, nel merito, pagina 3 di 13 accertarsi e dichiararsi la vessatorietà e, dunque, la nullità dell'art. 6 del contratto, quanto meno dai punti 6.1 a 6.7 e del punto 6.9, nonché il consequenziale inadempimento di parte convenuta nella consegna dell'autovettura Citroen C4 richiesta con ordine n. 177551 dell'8 luglio 2022, entro il termine effettivo di sei mesi, e la susseguente legittimità del recesso di parte attrice, esercitato in data 27 giugno 2023 e, per l'effetto, condannarsi Controparte_1 alla restituzione della somma di € 30.575,00, oltre interessi legali decorrenti dal momento del pagamento da parte dell'attore avvenuto il 25 luglio 2022 alla effettiva restituzione ed oltre agli interessi corrisposti alla società finanziaria pari ad oggi ad € 2.530,60. CP_2
In subordine, nell'ipotesi in cui il recesso non dovesse essere ritenuto valido e produttivo di effetti, dichiarare l'inadempimento della convenuta nella consegna dell'autovettura Citroen C4 richiesta con ordine n. 177551 dell'8 luglio 2022, entro il termine ultimo del 4 febbraio 2024, e per l'effetto condannarsi alla restituzione della somma di € Controparte_1
30.575,00, oltre interessi legali decorrenti dal momento del pagamento da parte dell'attore avvenuto il 25 luglio 2022 alla effettiva restituzione ed oltre agli interessi corrisposti alla società finanziaria pari ad oggi ad € 2.530,60. In via di ulteriore subordine, nella CP_2 denegata e non creduta ipotesi di non pieno accoglimento delle sopra formulate domande, qualora fosse ritenuta applicabile la penale di € 2.500,00 prevista dall'allegato “B” del contratto di servizio di mobilità car back, dichiarare tenuta e condannare a Controparte_1 restituire/corrispondere all'attore l'importo di € 28.075,00 (€ 30.575,00 - € 2.500,00), o la differente somma che sarà provata come dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi decorrenti dal momento del pagamento da parte dell'attore avvenuto il 25 luglio 2022 alla effettiva restituzione.
Con decreto ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. del 20.5.2024, la scrivente, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione e preso atto della mancata costituzione della convenuta, ne ha dichiarato la contumacia, differendo la data della prima udienza al 8.4.2025, successivamente anticipata al 17.12.2024 a seguito di istanza depositata dall'attore in data 21.6.2024.
Ritualmente depositata la prima memoria integrativa attorea ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 17.12.2024, il Tribunale, vista la richiesta formulata da parte attrice, ha rinviato all'udienza del 23.1.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
A detta udienza, parte attrice, preliminarmente invitata a chiarire la natura del doc. 4 prodotto in atti, ha chiesto concessione di breve termine per fornire delucidazioni circa l'estrazione del documento tramite accesso alla posizione personale di home banking dell'attore.
La causa è stata, dunque, rinviata per i medesimi incombenti al 6.2.2025, alla quale, previo deposito dei chiarimenti richiesti, la causa è stata discussa.
pagina 4 di 13 La causa, dunque, istruita solo in via documentale, viene decisa con la presente sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Preliminarmente, rileva il Tribunale che il documento n. 16 di parte convenuta (e-mail del 13.10.2023) non supporta l'istanza di emissione del provvedimento anticipatorio di cui all'art. 186 ter c.p.c., che, per tale ragione, non ha potuto trovare accoglimento.
Il documento, infatti, non contiene un riconoscimento di debito, bensì, all'opposto, la negazione del diritto contrattuale al recesso, che l'attore sostiene in questo giudizio di avere legittimamente esercitato, e la proposta conseguentemente elaborata, in via meramente transattiva, al fine di consentire al cliente di sciogliersi, comunque, dal contratto, secondo quanto richiesto, a determinate condizioni che si sottoponevano al cliente per la ricerca di un accordo (“su tale contratto, si può immediatamente evincere l'impossibilità alcuna di effettuare il recesso entro i termini di consegna del veicolo ordinato ed entro i primi sei mesi di utilizzo dello stesso. Soltanto con una presa di accordo tra le parti, è possibile accordare un recesso, che passa dunque dalla seguente proposta di che dovrà essere accettata. Fino al momento di eventuale accettazione, il suo CP_1 recesso non è valido in quanto non previsto dal contratto”; seguivano una serie di conteggi, tramite cui la società indicava come fosse giunta a individuare la proposta di rimborso e l'ulteriore affermazione che, in caso di mancato accoglimento della proposta, il rapporto sarebbe proseguito come da regolamento contrattuale).
L'importo di cui proponeva il rimborso, dunque, non era riconosciuto come CP_1 dovuto a termini di contratto, ma individuato nell'ambito della ricerca di una soluzione transattiva con il cliente, ribadendo la società più volte, anzi, la non spettanza se non in via conciliativa.
La proposta, dunque, non può essere posta a base di un ordine di ingiunzione, dal momento che nulla essa prova a riguardo della sussistenza dei diritti qui invocati da parte attrice.
Ciò posto, reputa il Tribunale che le domande attoree siano fondate e meritevoli di accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono.
premesso di avere sottoscritto con la convenuta, secondo modalità Parte_1 telematiche, un contratto di servizio di mobilità denominato “Car Back”, avente ad oggetto il noleggio a lungo termine senza conducente di un'autovettura Citroen C4 per il corrispettivo di € 30.575,00 (bonificato alla controparte nel luglio 2022) come da ordine n. 177551 dell'8 luglio 2022, ha agito in giudizio nei confronti di Controparte_1 allegando che quest'ultima sarebbe rimasta inadempiente all'obbligazione di consegna del citato veicolo nel termine contrattualmente convenuto e ne ha, dunque, domandato la condanna alla restituzione della suddetta somma maggiorata di interessi, previa dichiarazione, in principalità, della vessatorietà dell'art. 6 del contratto e della conseguente pagina 5 di 13 legittimità del recesso esercitato in data 27.6.2023 o, in subordine, del grave inadempimento della convenuta per non aver consegnato l'auto nei termini contrattuali.
Giova, innanzitutto, richiamare il principio secondo cui in materia di responsabilità contrattuale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile, SS.UU., sentenza 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso di specie, sebbene il contratto versato in atti (doc. n. 1) e l'ordine n. 177551 (doc. n. 2) risultino privi di sottoscrizione anche digitale delle parti, dalla disamina della corrispondenza scambiata tra le stesse, e in particolare dalla comunicazione mail trasmessa il 13.1.2023 dall'ufficio assistenza di (doc. n. 9), può ritenersi dimostrata la Controparte_1 conclusione dell'accordo alle condizioni di cui al testo contrattuale ed all'ordine allegati all'atto introduttivo (doc. n. 1 e n. 2 cit.).
Con la predetta comunicazione la referente dell'ufficio assistenza sig.ra CP_1 Tes_1
rassicurando l'attore che avrebbe ricevuto “appena ci saranno sviluppi inerenti
[...] all'ordine, una serie di mail informative automatiche direttamente dall'ufficio acquisti” e che sarebbe stato “contattato telefonicamente dal back office per organizzare data e ora della Consegna”, rappresentava all'attore che avrebbe allegato alla medesima mail “per completezza di informazioni il contratto da Lei sottoscritto”.
Inoltre, si fa espressamente riferimento, tanto nell'oggetto quanto nel corpo della mail, proprio al numero di ordine 177551 (cfr. doc. n. 9 cit.), dal cui esame risulta che l'attore avesse scelto una vettura Citroen C4 con opzione di consegna entro il termine di sei mesi (cfr. doc. n. 2 cit.).
A ciò si aggiunga, poi, che, in relazione ai termini di consegna del veicolo, veniva riportato pedissequamente il contenuto delle clausole 6.2 e 6.3, relative alla soluzione di consegna “6 mesi”, oltre che delle successive clausole 6.7 e 6.9., sempre riguardanti i termini di consegna.
Deve, pertanto, ritenersi provata la fonte negoziale del diritto, in capo all'attore, alla consegna da parte di di un veicolo Citroen C4, secondo la soluzione di Controparte_1 consegna di sei mesi individuata nell'ordine 177551 e disciplinata dall'art. 6 del contratto.
Risulta, altresì, documentato il pagamento, da parte dell'attore e in favore di Controparte_1
a titolo di corrispettivo del servizio di mobilità, della somma di € 30.575,00.
[...]
In corso di giudizio, l'attore ha fornito chiarimenti in ordine alla provenienza del doc. n. 4 allegato all'atto di citazione – costituito da un elenco di n. 2 operazioni bancarie effettuate in favore di in data 26.7.2022 e in data 28.7.2022 per complessivi € Controparte_1
pagina 6 di 13 30.575,00 - deducendo che lo stesso “è la risultanza dell'utilizzo del filtro di ricerca 'movimenti' effettuata per nominativo (in questo caso sulla App. della Banca Fineco, Istituto di CP_1
Credito del Dott. (cfr. note integrative depositate il 3.2.2025). Pt_1
Dalla documentazione bancaria relativa al conto di parte attrice, dunque, risulta la prova di movimenti in uscita, per l'importo complessivamente dedotto, in favore della convenuta.
Quest'ultima, avendo scelto di non difendersi attivamente, non ha fornito alcun elemento in contrario.
Dalla disamina del contratto risulta, poi, quanto all'opzione di consegna a 6 mesi prescelta dall'attore, all'art. 6:
- «In caso di opzione di Consegna “6 mesi”, a seguito della Data di Avvio provvederà ad CP_1 acquistare o noleggiare presso i propri fornitori i veicoli nuovi, ovvero già immatricolati, ma con percorrenze chilometriche limitate (c.d. “Chilometri zero”) o comunque inferiori a 10.000 (diecimila,00) km. Il veicolo, ordinato dal Cliente sull'apposito software verrà Email_1 consegnato, per quanto possibile e salvo quanto previsto nei paragrafi successivi e in casi di forza maggiore, da in un termine variabile tra il minimo di 90 (novanta) giorni lavorativi e CP_1
180 (centottanta) giorni lavorativi, a partire dalla Data di Avvio dell'ordine risultante dal
“Cruscotto”» (art.
6.2. contratto);
- «Nel termine ivi indicato provvederà agli adempimenti per la ricerca del veicolo sul CP_1 territorio europeo, contrattazione e acquisto o noleggio dello stesso, trasporto presso una delle sedi
immatricolazione, stipulazione polizze, preparazione alla consegna e ad ogni altro onere CP_1 tecnico o burocratico o questione organizzativa connessi alla predisposizione della messa su strada del veicolo. Detto termine sarà automaticamente prolungato di ulteriori 90 (novanta) giorni lavorativi, ove non fosse stato per possibile completare gli adempimenti di cui sopra nel CP_1 termine indicato, senza che tale circostanza debba essere provata al Cliente.» (art.
6.3. contratto);
- «Nel caso in cui preveda di non poter rispettare il termine, anche prorogato, di consegna CP_1 della vettura scelta dal Cliente previsto ai sensi dei commi precedenti, almeno 10 (dieci) CP_1 giorni prima dello spirare del medesimo termine, invierà al Cliente una comunicazione a mezzo posta elettronica, PEC o raccomandata con avviso di ricevimento A/R, con cui potrà richiedere di prorogare il medesimo termine per un massimo di 90 (novanta) giorni lavorativi e per una sola volta, motivandone le ragioni. Con la medesima comunicazione potrà, in alternativa, CP_1 proporre al Cliente la consegna di un'automobile diversa ma di analogo valore di listino che sostituirà quella scelta, salva la possibilità per il Cliente di attendere il diverso termine in proroga. In ogni caso, il Cliente ha diritto di recedere ai sensi e alle condizioni dell'art. 8 del presente Contratto.» (art.
6.7. contratto).
Infine, l'art.
6.9. prevede che «Nel conteggio di tutti termini di consegna di cui ai commi precedenti vengono detratti, a prescindere dal calendario, 30 (trenta) giorni per il mese di agosto e 30 (trenta) giorni tra il 15 dicembre e il 14 gennaio di ciascun anno».
pagina 7 di 13 Dalla lettura delle suddette pattuizioni discende che, una volta dato avvio da parte del cliente – come l'attore risulta avere fatto - procedendo all'ordine e pagando immediatamente il corrispettivo, la convenuta sarebbe stata contrattualmente obbligata a ricercare la vettura della tipologia richiesta e a provvedere a tutte le attività necessarie a renderla disponibile al cliente, pronta per l'utilizzo, nei termini previsti dall'art. 6: dunque, in 180 giorni, salva la proroga di 90 giorni a discrezione della e, pertanto, di fatto CP_1 nel termine massimo di 270 giorni, salva la considerazione dei due periodi di pausa estiva e natalizia (di fatto, insomma, 11 mesi). Non risulta attivata, infatti, nella specie, l'ulteriore facoltà della società, prevista dal punto 6.7, di prorogare motivatamente il termine di consegna di ulteriori 90 giorni, a fronte del diritto del cliente di recedere dal contratto).
La convenuta, rimasta contumace, a fonte dell'allegazione dell'attore di aver mai ricevuto la consegna dell'auto ordinata, non ha assolto il proprio onere in ordine alla prova dell'avvenuto esatto adempimento, mediante consegna dell'auto ordinata nel tempo stabilito e, ancora, per quanto consta, sino a tutt'oggi.
Ciò premesso, parte attrice ha domandato, in principalità, accertarsi e dichiararsi la vessatorietà e, dunque, la nullità dell'art. 6 del contratto - quantomeno dai punti 6.1. a 6.7. e del punto 6.9 - in quanto esso creerebbe un inaccettabile squilibrio in capo al consumatore, il quale si trova contrattualmente tenuto a dover pagare per un anno e mezzo il corrispettivo per il servizio di mobilità, senza poter usufruire del mezzo ordinato, mentre controparte incassa al momento della conclusione del contratto l'importo complessivo, senza fornire alcun servizio.
Secondo parte attrice, inoltre, le informazioni pubblicate da (in particolare, CP_1 tramite risposte alle FAQ) sarebbero tali da indurre a credere che i tempi di consegna siano di sei mesi, quando invece, in forza del citato art. 6, i tempi di consegna della vettura sarebbero in realtà di 17 mesi.
Le suddette domande costituiscono la premessa, nell'impostazione di parte attrice, del conseguente accertamento dell'inadempimento di parte convenuta nella consegna dell'autovettura ordinata l'8 luglio 2022 “entro il termine effettivo di sei mesi” e della declaratoria della legittimità del recesso esercitato dall'attore in data 27 giugno 2023.
Sul punto si osserva quanto segue.
Trova applicazione la disciplina contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) – applicabile anche ai contratti atipici (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/02/2022, n. 5423) - atteso che dalla documentazione prodotta non si ricava che l'attore abbia agito per finalità connesse alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
Il bene oggetto di contratto presenta, altresì, le caratteristiche di cui alla lett. e) dell'articolo 3 del Codice del Consumo, ovvero si configura quale "prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni pagina 8 di 13 ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo".
Secondo l'art. 33, comma 1 del Codice del Consumo «Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».
La nozione di significativo squilibrio contenuta nell'art. 33 del Codice del Consumo, relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso (Cassazione civile sez. VI, 25/11/2021, n. 36740).
Le modalità di accertamento della vessatorietà delle clausole sono stabilite dall'art. 34 del Codice del consumo, il quale prevede che «La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende».
Ciò premesso, reputa il Tribunale che le suddette clausole di cui all'art. 6 del contratto non abbiano natura vessatoria.
Va in primo luogo osservato che le clausole in questione risultano redatte in modo sufficientemente chiaro e comprensibile, in relazione al disposto dell'art. 35 del Codice del Consumo, dal momento che, al di là dell'indicazione sintetica e pro bono venditoris che parte attrice allega di avere rinvenuto sul sito della convenuta, dalla lettura delle stesse si evince in modo piano, senza necessità di interpretazione, che, in caso di sottoscrizione dell'opzione in questione, il veicolo scelto dal cliente non si sarebbe trovato, al momento della stipula, già nella disponibilità della convenuta, la quale si impegnava semmai, solo una volta ricevuto l'ordine, alla ricerca presso i propri fornitori, provvedendo successivamente a tutte le incombenze del caso (immatricolazione, stipula polizze, trasporto etc…) e promettendo la consegna solo in un tempo individuato in 270 giorni, più i periodi di agosto e della pausa natalizia.
Il meccanismo è stato sottoscritto dal cliente, che avrebbe potuto scegliere l'opzione, pure data dal contratto, di consegna immediata. Né il fatto in sé che la si sia in questo CP_1 modo avvantaggiata, palesemente e in modo chiaramente evincibile già a una prima lettura della clausola, del pagamento anticipato e integrale del costo del servizio, riservando il proprio adempimento in un tempo dichiaratamente lungo, crea in sé eccessivo squilibrio.
Va rilevato, al riguardo, che lo stesso attore, chiedendo nelle proprie conclusioni l'accertamento della vessatorietà delle clausole in questione e la declaratoria della nullità pagina 9 di 13 del contratto in parte qua, ha individuato il consequenziale inadempimento di parte convenuta nella consegna dell'autovettura entro il termine effettivo di sei mesi, mostrando di ritenere congruo, entro tale limite, lo sfasamento cronologico fra gli adempimenti. Ciò, d'altra parte, discende dal fatto che l'opzione in questione prevedeva che la società, in tale tempo, svolgesse, secondo accordi, attività preliminari, volte a procurare la successiva disponibilità dell'auto, né è stato dedotto che detto tempo fosse stato arbitrariamente individuato, in modo totalmente scollegato dal tempo normalmente necessario a tali incombenti.
Ebbene, muovendo da tale assunto, il prolungamento di ulteriori 90 giorni, pur del tutto discrezionale per la convenuta, non appare tale da determinare uno squilibrio essenziale di prestazioni, soprattutto in assenza di specifica deduzione circa il fatto che un tempo così prolungato debba ritenersi sempre e a priori eccessivo e inadeguato rispetto alle attività che la si era obbligata a svolgere;
né tantomeno appare vessatoria la pattuizione di CP_1 scomputo dal termine dei periodi in cui le attività economiche e amministrative subiscono un fisiologico rallentamento.
Va poi detto – e la considerazione è di per sé assorbente – che parte attrice non ha alcuno specifico interesse alla proposizione della domanda in esame, considerato che, come detto, anche i più ampi termini previsti dalle clausole in esame sono decorsi senza che l'auto sia mai stata consegnata. Si ritiene, allora, che l'attore abbia validamente esercitato il relativo recesso in base alle previsioni contrattuali, così come complessivamente scritte.
Sulla base delle previsioni su esaminate, stante l'ordine effettuato in data 8.7.2022, la consegna dell'auto sarebbe dovuta intervenire, al massimo, dando per implicitamente attivata la proroga discrezionale di 90 giorni in aggiunta ai primi sei mesi, e considerate le pause nella decorrenza del termine, in data 4.6.2023.
La clausola di cui al punto 6.8. prevede: “Il mancato rispetto da parte di del termine CP_1 massimo, anche prorogato, di consegna della vettura previsti ai punti che precedono, darà diritto al Cliente di ottenere soltanto la restituzione dell'intera somma versata a titolo di corrispettivo per il Servizio di Mobilità, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dallo spirare del termine ultimo”.
Sebbene l'ipotesi non sia inserita al punto 8, dedicato alla regolamentazione del recesso, e sebbene la facoltà attribuita al cliente non sia esplicitamente definita come tale, essa non può essere qualificata che come attribuzione al cliente di un diritto di recesso a fronte del mancato rispetto del termine, come calcolato ai sensi delle previsioni antecedenti.
Detta facoltà, infatti, così come delineata dalla clausola pattizia, consiste nella dichiarazione del cliente di non essere ulteriormente interessato alla prosecuzione del contratto, una volta che avesse mancato di rispettare il termine pattuito, senza necessità di CP_1 verifica della gravità dell'inadempimento (quindi, anche nell'ipotesi di astratta applicabilità di non imputabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. della mancata consegna e anche in caso di pagina 10 di 13 ritardo insignificante, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine). Da tale dichiarazione segue lo svincolo ex nunc dal contratto, unico presupposto che, per quanto rimasto implicito, può giustificare l'espressa previsione della restituzione del corrispettivo a suo tempo pagato dal cliente per il servizio di mobilità.
Né il recesso può essere considerato improduttivo di effetti per il mancato rispetto della previsione, sempre inserita nella clausola in esame, per cui “il Cliente dovrà chiedere la restituzione della somma sopra indicata, entro 5 (cinque) giorni a partire dallo spirare del termine massimo, anche prorogato, previsto ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, a mezzo PEC e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento A/R, farà fede la data di spedizione”.
L'attore risulta aver esercitato detta facoltà, a mezzo mail, in data 27.6.2023, sussistendone il presupposto integrativo, dato dall'ormai avvenuta scadenza del termine contrattuale di consegna.
In assenza di chiara indicazione in tal senso nella clausola, il termine assegnato al cliente non può essere considerato come perentorio o previsto in via decadenziale. Se così fosse, d'altra parte, sarebbe detta previsione a essere irragionevole ed eccessivamente aggravatrice della posizione del cliente, precludendo il recesso proprio nel perdurare dell'inadempimento della anche scaduti gli ulteriori 5 giorni, e costringendolo, in CP_1 tal modo, ad agire per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale.
Tantomeno può essere rilevante che il recesso sia stato esercitato a mezzo mail semplice, piuttosto che a mezzo PEC o raccomandata, trattandosi di modalità di recapito previste solo allo scopo di prevenire liti sulla ricezione dell'atto unilaterale di recesso e sulla certezza della sua data. Nella specie, tuttavia, è certo che abbia ricevuto la mail, CP_1 avendo risposto in data 29.6.2023 che il recesso era da ritenersi accettato e che il rimborso sarebbe avvenuto nei successivi 90 giorni (salvo ritornare sui propri passi e, con mail del 2.10.2023, contestare – infondatamente, alla luce di quanto sopra - la legittimità della facoltà di recesso esercitata dall'odierno attore).
Solo per completezza, infine, si rileva come, alla luce di quanto sopra osservato, nessun pregio abbia la posizione assunta dalla convenuta in via stragiudiziale (cfr. il già esaminato documento n. 16), laddove ha negato la legittimità del recesso esercitato dal cliente, oltretutto sostenendo, anche in questo caso contro le previsioni contrattuali, come i termini di consegna non fossero ancora decorsi.
Accertata la legittimità del recesso, parte attrice ha diritto, pertanto, alla restituzione del corrispettivo versato per il Servizio di Mobilità, oltre agli interessi decorrenti a partire dai 30 giorni lavorativi successivi al 27.6.2023.
Ne consegue la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 30.575,00, maggiorata di interessi legali decorrenti dalla data del 27.7.2023, sino all'effettiva restituzione, come da domanda. pagina 11 di 13 Va altresì riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, il rimborso degli interessi corrisposti dall'attore alla società finanziaria sino alla data odierna, ammontanti ad € 3.498,35.
Va osservato, al riguardo, che la convenuta, rimasta contumace, non ha fornito, come sarebbe stato suo onere, la prova dell'addebitabilità del ritardo a causa a sé non imputabile.
Dall'ordine n. 177551 dell'8 luglio 2022 risulta, poi, che l'attore avesse scelto di pagare il corrispettivo di € 30.575,00 tramite finanziamento.
E' vero che trattavasi di opzione liberamente rimessa alla scelta discrezionale del cliente, che avrebbe potuto optare per il pagamento, senza ricorrere al finanziamento da parte di terzi- - , in concreto, del tutto, ordinario e prevedibile,,, così che il maggior costo del finanziamento può essere considerato, a fini risarcitori, una perdita collegata all'inadempimento in modo immediato e diretto, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Parte attrice ha prodotto il contratto di prestito personale stipulato con in CP_4 data 12.7.2022 per l'importo di € 33.516,48 (doc. n. 3), con rata mensile di € 474,53, TAN 5
% e TAEG 8,24 %. Dal piano di ammortamento relativo a detto contratto (doc. 5) risultano gli interessi dovuti sino alla data odierna.
La mancata produzione della prova dell'avvenuto, effettivo rimborso delle rate del prestito, e dunque della quota di interessi in esse ricompresa, non è di ostacolo al riconoscimento del diritto risarcitorio.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che “la 'perdita subita', con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effet tuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (cfr. Cass., n. 17670/2024; n. 9960/2024; n. 5159/2023; n. 27129/2021; n. 22826/2010; n. 4718/2016).
Ove anche, dunque, l'attore fosse rimasto inadempiente al proprio obbligo restitutorio nei confronti della finanziaria, le somme su indicate rimarrebbero in ogni caso dovute, in costanza di rapporto con la finanziaria medesima, la quale avrebbe titolo a ottenere anche coattivamente, se del caso, l'adempimento da parte del cliente finanziato.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento delle domande attoree, così decide:
pagina 12 di 13 1) accerta e dichiara la legittimità del recesso dell'attore dal contratto di Parte_1 servizio di mobilità denominato “Car Back” intercorso tra le parti;
2) condanna parte convenuta a restituire all'attore la somma di € 30.575,00, maggiorata di interessi legali decorrenti dal 27.7.2023 sino all'effettiva restituzione;
3) condanna parte convenuta a pagare all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivato dall'inadempimento, la somma di € 3.498,35;
4) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in € 4.500, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
Novara, 21 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Annalisa Boido
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