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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 12/07/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di RIETI
in persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello, ha emesso la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 62 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 19 febbraio 2025
e vertente
TRA
(P.I. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Patanè e Fabrizia Patanè entrambi del Foro di Roma, giusta procura in atti, presso i quali è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Perelli del Foro di presso il CP_1 quale è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
CONVENUTO sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
1 come da verbale dell'udienza del 19.02.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
(da ora in avanti, per brevità, anche Parte_1 solo ) ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 questo Tribunale il deducendo: Controparte_1
- che in data 25 ottobre 2006 essa attrice aveva acquistato da
[...]
(che a sua volta lo aveva acquistato dalla società Zepa S.r.l.), Per_1 al prezzo di € 124.880,14, il terreno agricolo sito in Via Torretta n. CP_1
142/A, censito nel catasto terreni del Comune di al Foglio 19, CP_1 particelle 150, 303 e 309, sul quale insistevano alcuni fabbricati diroccati;
- che essa acquirente era consapevole che tale terreno era inquinato a causa della presenza di rifiuti e che erano stati avviati i procedimenti amministrativi finalizzati alla bonifica dell'area da parte della Regione
Lazio e del Controparte_1
- che, in particolare, il progetto preliminare di bonifica era stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale di nel 2003, mentre CP_1
l'accordo quadro siglato dalla Regione Lazio e del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero del Tesoro per la bonifica dei siti inquinati era stato approvato nel 2004 e il progetto definitivo, invece, era stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale di nel 2004; CP_1
- che essa attrice si era premurata, mentre era in trattative per l'acquisto del terreno oggetto di bonifica, di chiedere informazioni al Comune circa lo stato della procedura di bonifica;
- che in data 12 novembre 2004 il Comune di aveva dato riscontro CP_1
a tale richiesta precisando unicamente che “qualora lo stesso fosse chiamato ad integrare con fondi propri il finanziamento curato dalla
Regione Lazio, sarebbe giocoforza rivalersi sulla proprietà dei fondi e delle strutture bonificate”;
- che poi i lavori di bonifica del terreno di Via di Torretta 142/A si conclusero alla fine del 2007 e quindi essa attrice, attraverso consistenti finanziamenti dei soci, aveva iniziato i lavori sul terreno di sua proprietà,
2 investendo ingenti capitali per ristrutturare gli edifici preesistenti (il casale, la stalla, ecc.) e dotarli di tecnologie moderne;
- che alla data dell'instaurazione del presente giudizio il terreno di V.
Torretta 142/A di proprietà di essa attrice ha raggiunto un valore di 10 volte superiore al valore che aveva al momento dell'acquisto in virtù dei propri suddetti investimenti;
- che essa attrice non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione dal o da altri soggetti in relazione alla bonifica del terreno, Controparte_1 né richieste di rimborso spese fino a che in data 27 febbraio 2018 il le inviò a mezzo pec una comunicazione avente ad Controparte_1 oggetto “APQ8 – Intervento n. 11. Lavori di bonifica delle due aree ex
Ze.pa site in Via Torretta nn. 142/A e 2014. Recupero delle spese sostenute. Comunicazione di Avvio del Procedimento” con la quale essa attrice veniva diffidata a pagare entro 90 giorni la somma di €
718.904,58, pari al 91,99% delle spese sostenute per la bonifica del terreno divenuto di sua proprietà;
- che tale comunicazione seguiva l'avvenuta adozione della deliberazione n. 233 del 14 dicembre 2017, immediatamente esecutiva, che costituiva titolo per l'avvio della procedura esecutiva sui terreni;
- che in particolare tale delibera aveva approvato la proposta dell'Assessore all'Ambiente di istituire onere reale sui siti ex Zepa in V.
Torretta 204 e 142/A; di demandare al Dirigente IV settore l'adozione degli atti conseguenti per l'iscrizione dell'onere reale di cui all'art. 253 del
DLgs. 152/2006 nei documenti del piano regolatore generale e conseguentemente nel certificato di destinazione urbanistica relativo ai siti oggetto di bonifica;
di demandare al Dirigente il settore III l'adozione degli atti conseguenti al fine di assicurare la trascrizione nei pubblici registri immobiliari del privilegio speciale sui siti oggetto di bonifica;
di demandare al Dirigente il Settore VI la formale messa in mora dei proprietari al fine di assicurare il recupero delle spese sostenute per la bonifica dei siti ex Zepa;
di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, stante l'urgenza;
- che essa attrice, quindi, aveva proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, notificato al in data 20 Controparte_1 giugno 2018 con cui aveva chiesto l'annullamento della Deliberazione
3 della Giunta Comunale sopra specificata;
- che a sostegno di tale ricorso aveva dedotto ed eccepito:
a) l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90;
b) la mancata iscrizione nei termini e nei modi stabiliti dalla legge dell'onere reale e comunque l'inopponibilità ad essa attrice, che aveva acquistato il terreno libero da iscrizione e trascrizioni pregiudizievoli;
c) la prescrizione della pretesa creditoria rivolta dal nei propri CP_1 confronti, risalendo l'ultima comunicazione del ad essa Controparte_1 attrice al 2004 e consistendo essa non già in una pretesa creditoria ma in una mera informazione circa l'eventualità di una possibile futura richiesta di pagamento in caso di integrazione dei fondi stanziati dalla
Regione per la bonifica con fondi comunali;
d) l'erroneità nel quantum della pretesa di pagamento, prevedendo il quarto comma dell'art. 253 del Codice dell'Ambiente che il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi, mentre nel caso di specie le spese sostenute per la bonifica superavano l valore del terreno al netto degli investimenti effettuati nel corso del tempo da essa proprietaria;
e) l'erroneità nel quantum della pretesa di pagamento per avere il domandato il rimborso anche delle spese di bonifica sostenute CP_1 in relazione ad un fondo limitrofo, che tuttavia non era di essa attrice o non avendo il in ogni caso, fornito gli elementi di fatto e di CP_1 diritto che consentissero al destinatario della pretesa di pagamento di ricostruire le effettive spese sostenute per un fondo piuttosto che per un altro, anche in considerazione del fatto che i diversi fondi erano stati oggetto di un intervento di bonifica unitario.
- che con istanza ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 del 13 luglio 2018, notificata il 19 luglio 2018, il chiedeva la trasposizione Controparte_1 del ricorso in sede giurisdizionale;
- che con sentenza del 20 novembre 2018 il Tribunale Regionale per il
Lazio ha dichiarato la carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo in quanto il giudizio avrebbe un petitum sostanziale a contenuto
4 patrimoniale;
- che essa attrice dunque aveva incardinato il presente giudizio dinanzi il
Giudice ordinario onde riassumere la causa e far valere l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal per le ragioni già CP_1 evidenziate nel ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) incidenter tantum accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque disattendere la deliberazione della Giunta Comunale del Comune d CP_1
n. 233 del 14 dicembre 2017;
b) accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme sostenute dal per la bonifica del sito in V. della Controparte_1
Torretta 142/A;
c) accertare e dichiarare che il è decaduto dalla facoltà Controparte_1 di iscrivere o trascrivere oneri e/p privilegi sui terreni di proprietà del;
Parte_1
d) in subordine, accertare e dichiarare che i ha diritto a Controparte_1 ripetere nei confronti del le sole somme Parte_1 sostenute per la bonifica del sito di proprietà dell'attrice limitatamente al valore di mercato del terreno al momento della conclusione dei lavori pari a circa Euro 125.000,00 o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese e di onorari di lite”. Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato le Controparte_1 avverse pretese, deduzioni ed eccezioni, e ha chiesto rigettarsi le domande proposte. Il Giudice, con ordinanza del 16 gennaio 2023, ha formulato alle parti una proposta conciliativa, alla quale tuttavia non è seguita l'accettazione da parte del convenuto. CP_1
La causa è stata istruita oralmente.
A seguito dell'assunzione della prova orale, ritenuto di dover statuire su una questione preliminare di merito (l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice) per esaminare preliminarmente la sua fondatezza o non fondatezza (stante il suo carattere potenzialmente assorbente dell'esame di tutte le altre questioni prospettate dalle parti) anche alla luce dei riferimenti temporali offerti dai testi escussi, all'udienza del 19 febbraio
2025 il Tribunale ha invitato le parti a rassegnare le rispettive conclusioni,
5 alle quali è seguita l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, l'esame dell'eccezione preliminare di prescrizione del diritto di credito presuppone l'inquadramento della situazione giuridica soggettiva che grava sul proprietario del fondo che è chiamato a rimborsare al - entro una certa soglia, ovvero il valore del bene CP_1
– le spese sostenute per la bonifica del fondo.
Per effettuare tale inquadramento occorre muovere da una ricognizione del dato normativo positivo.
Orbene, l'art. 250 del D.lgs. 152/2006 (collocato sistematicamente nel
Codice dell'Ambiente, parte IV, titolo V (rubricato “bonifica dei siti inquinati”), nella sua formulazione vigente al momento dei fatti prevedeva che “qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo
[ovvero ad eseguire gli interventi volti ad eliminare le conseguenze dell'inquinamento da essi causato] ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica”. Con il successivo art. 253, D.lgs. 152/2006 il Legislatore si è curato, conseguentemente, di prevedere un meccanismo che consentisse di eseguire gli interventi di bonifica superando gli eventuali ostacoli derivanti dall'eventuale appartenenza dei fondi contaminati alla proprietà privata. Ha quindi previsto in tale disposizione che “Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 250 e
252, comma 5”.
Il Legislatore si è curato, ancora, di regolamentare i costi della bonifica effettuata dalla P.A., prevedendo, sempre nel citato art. 253, d.lgs.
152/2006, il diritto di credito esercitabile nei confronti del proprietario del fondo non autore dell'inquinamento e poi bonificato (“Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del
6 proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità”). Ad avviso di questo giudice, quindi, l'art. 253, D.lgs. 152/2006 ha previsto non uno, ma due oneri reali (per tali intendendosi gli obblighi che ineriscono alla res e che, come tali, gravano su colui il quale risulta essere il proprietario nel momento in cui la prestazione deve essere eseguita, a prescindere dal fatto che sia sorta in un momento precedente, e che si differenziano dalle obbligazioni propter rem in ragione del fatto che in tali ultime situazioni giuridiche soggettive la res non è il bene gravato dal peso, ma rileva come causa dell'obbligazione e come fattore di individuazione del soggetto obbligato).
Il primo onere reale, come visto, è quello che ha come contenuto un pati, ovvero un tollerare che la P.A. possa eseguire sul fondo del privato interventi di bonifica. Da qui la compressione della facoltà di godimento del fondo derivante dall'interferenza dei lavori di bonifica per tutta la loro durata e, in determinati casi, ove determinata da specifici lavori, dalla modifica stessa della conformazione fisica del fondo, definitiva o non definitiva.
Trattasi di un onere reale atipico in ragione di questo suo particolare contenuto che lo avvicina ad una servitù negativa (più che alla generalità degli oneri reali tipizzati nel nostro ordinamento ove sul proprietario grava un obbligo di dare o di facere: v. ad es. gli artt. 860 e ss c.c. in tema di oneri consortili), senza tuttavia essere assimilabile a tale diritto reale minore in considerazione dell'inconfigurabilità di una correlativa utilitas in favore di un ipotetico fondo dominante.
Il secondo onere reale previsto dalla disposizione sopra riportata – che è quello su cui nel presente giudizio deve essere incentrato l'esame alla luce della eccepita prescrizione dell'obbligazione pecuniaria - ha quale contenuto una prestazione di dare una determinata somma di danaro, entro una certa soglia determinata dal richiamato art. 253,
7 all'Amministrazione che ha anticipato le spese per la bonifica.
Ora, mentre il primo dei due oneri reali sopra menzionati trova la propria ragion d'essere nella limitazione della proprietà privata per esigenze sovraindividuali (artt. 42 e 44 Cost. in combinato disposto con gli artt. 9
e 32 Cost), consistenti nella tutela dell'ambiente e della salute, la ratio del secondo onere reale sopra menzionato – che qui maggiormente interessa - risiede nell'esigenza di recuperare una spesa sostenuta dalla collettività (per gli interventi di bonifica) della quale si è avvantaggiato principalmente il proprietario del fondo bonificato, tornato ad essere salubre (con conseguente acquisizione, tra l'altro, di un valore commerciale maggiore). Dunque, in un'ottica riequilibratice al proprietario del fondo è imposto l'obbligo di rifondere la spesa, nei limiti del valore del fondo stesso.
Ciò consente di dissipare ogni dubbio sulla natura dell'obbligazione di pagamento in parola: non ha natura risarcitoria ma indennitaria. Non è un ristoro di un danno derivante da fatto illecito (non avendo commesso il proprietario l'attività illecita di inquinamento del fondo causativa di un danno da risarcire), ma un ristoro in favore di chi, sostenendo una spesa, ha determinato un'utilità per l'obbligato, con conseguente riallocazione dei costi volta ad evitare indebiti arricchimenti a scapito della collettività.
Ora, la natura dell'obbligazione, che non è risarcitoria, induce ad escludere che il relativo termine di prescrizione sia quello quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., che peraltro è di stretta interpretazione (essendo eccezione alla regola della prescrizione ordinaria decennale), essendo invece quello ordinario di 10 anni.
Il fatto che, “a monte” del rapporto obbligatorio tra P.A. e proprietario incolpevole del fondo bonificato vi sia – o meglio: vi possa essere – un fatto illecito dell'autore dell'inquinamento (poi rimasto non identificato o che si è scoperto essere non solvibile: da qui il diritto di credito della P.A. nei confronti del proprietario) che abbia determinato l'intervento di bonifica, la sopportazione dei relativi costi e quindi il diritto di credito della
P.A. nei confronti del soggetto proprietario incolpevole del sito inquinato, non muta la natura dell'obbligazione in esame, che trova la propria fonte nella legge e non partecipa in alcun modo della natura dell'obbligazione da fatto illecito originaria. Fatto illecito che costituisce solo un antefatto,
8 peraltro non sempre necessario (si pensi ai casi in cui la contaminazione del fondo non dipenda da attività illecita di terzi).
Tale diversità della natura delle obbligazioni che hanno quale presupposto immediato o, al contrario (come nella specie), mediato ed indiretto un comune fatto o presupposto generatore si apprezza maggiormente, mutatis mutandis ma nell'ottica di cogliere il contenuto di principi generali valevoli anche nel caso di specie, in ipotesi più frequentemente esaminate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, come quelle in cui, ad es., si discorre dell'azione di regresso che il co-obbligato solidale che ha risarcito integralmente il danno cagionato dal proprio fatto illecito esperisce nei confronti dell'eventuale altro soggetto obbligato, oppure come quelle in cui si discorre dell'azione di rivalsa che un soggetto tenuto per legge a corrispondere una determinata somma ad un soggetto danneggiato esperisce, in forza di una previsione pattizia, nei confronti del responsabile (ad es. nei contratti di assicurazione).
In questi casi l'orientamento prevalente vede sottesi a tali azioni (di regresso o di rivalsa) dei diritti autonomi e distinti dai diritti di credito azionati originariamente dai danneggiati. Diritti autonomi e diversi che nascono da diversi fatti costitutivi (ad es. l'avvenuto pagamento da parte di chi poi agisce in regresso o in rivalsa) rispetto a quelli integranti la fonte dell'obbligazione originaria e che si inseriscono, inoltre, in rapporti obbligatori tra soggetti parzialmente diversi (ad es. i co-obbligati nei rapporti interni invece che il danneggiante e il danneggiato nel rapporto originario).
Per questo, secondo l'orientamento prevalente, l'azione di regresso esperita dall'obbligato nei confronti del co-obbligato si prescrive in 10 anni nonostante l'azione di responsabilità extracontrattuale già esperita nei confronti del detto obbligato solvens fosse soggetta alla prescrizione quinquennale.
3. Passando ora ad esaminare il termine di decorrenza della detta prescrizione ordinaria decennale cui è assoggettata l'azione della P.A. nei confronti del proprietario incolpevole del sito inquinato oggetto di bonifica, va ricordato il disposto dell'art. 2935 c.c., per cui il dies a quo è quello in cui il diritto di credito può essere fatto valere.
Ora, poiché il diritto esercitato dalla P.A. è quello che ha ad oggetto la
9 “ripetizione delle spese” (così l'art. 253, comma 3, D.lgs. 152/2006) e poiché intanto una spesa può essere ripetuta in quanto sia stata effettivamente sostenuta, il giorno dal quale il diritto può essere fatto valere e dal quale, quindi, decorre la prescrizione nel caso di specie è quello in cui è avvenuto il pagamento delle spese di bonifica delle quali si chiede il rimborso.
Ciò posto, risulta dai documenti versati in atti che il Controparte_1 aveva affidato l'esecuzione della bonifica ad un'impresa e che il corrispettivo doveva essere pagato in base a delle quote esigibili sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.
Orbene, risulta dal doc. 13 prodotto da parte convenuta che il primo stato di avanzamento dei lavori è datato 19 agosto 2008; che a seguito della redazione dell'attestato di tale avanzamento e della verifica della avvenuta esecuzione delle opere contemplate il competente ufficio comunale ha autorizzato il pagamento della corrispondente quota del corrispettivo concordato con l'impresa. Sebbene non emerga la data effettiva del pagamento, esso non può essere avvenuto in data precedente al 19 agosto 2008, ovvero in data precedente all'accertamento della avvenuta esecuzione dei lavori, ma sicuramente in data successiva.
In ogni caso, è onere di chi eccepisce la prescrizione dimostrare la data di decorrenza di tale fattispecie estintiva (art. 2697 c.c.; cfr. Cass. Civ.
Sez. III. Ord. 26 febbraio 2021 n. 5413) e parte attrice non ha dimostrato una decorrenza diversa da quella che si evince dal detto documento.
Quindi, anche a non voler attribuire allo stesso alcun valore probatorio in ragione del fatto che l'autorizzazione al pagamento sopra indicata è formata da un ufficio interno del ovvero alla parte convenuta, CP_1 non può non prendersi atto che l'eventualmente diversa data di sopportazione della spesa, in ipotesi precedente al decennio antecedente il primo atto interruttivo della prescrizione, non è stata dimostrata.
Tanto premesso, la prescrizione è stata poi interrotta dal prima CP_1 del decorso del termine di 10 anni decorrente dal 19.08.2008, atteso che il 27 febbraio 2018 detto Ente ha inviato all'attrice a mezzo pec una comunicazione avente ad oggetto “APQ8 – Intervento n. 11. Lavori di bonifica delle due aree ex Ze.pa site in Via Torretta nn. 142/A e 2014.
10 Recupero delle spese sostenute. Comunicazione di Avvio del
Procedimento” con la quale ha chiesto il pagamento delle somme corrispondenti alle spese sostenute (doc. 3 produzione parte attrice;
essa stessa ha allegato, peraltro, di aver ricevuto tale richiesta di pagamento in data 27.2.2018 pur sostenendone, infondatamente, la tardività).
4. Pertanto l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice è infondata.
5. La causa deve essere rimessa in istruttoria per il completamento dell'istruttoria (anche ai fini della corretta quantificazione del credito in considerazione dei già ricordati limiti fissati dall'art. 253, d.lgs. 152/2006
e previa valutazione della riferibilità di tutte le spese il cui rimborso è stato chiesto dal alle opere di bonifica del solo fondo di cui è CP_1 proprietaria l'attrice) e la successiva decisione delle altre domande ed eccezioni, che rimangono impregiudicate.
6. Le spese saranno regolate complessivamente in seno alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1. RIGETTA, in quanto infondata, l'eccezione, sollevata dall'attrice di prescrizione Parte_1 del credito vantato dal Controparte_1
2. RIMETTE la causa in istruttoria, come da separata e contestuale ordinanza, per l'istruttoria e la decisione delle altre domande ed eccezioni proposte dalle parti;
3. RIMETTE alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Rieti il 12 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di RIETI
in persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello, ha emesso la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 62 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 19 febbraio 2025
e vertente
TRA
(P.I. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Patanè e Fabrizia Patanè entrambi del Foro di Roma, giusta procura in atti, presso i quali è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Perelli del Foro di presso il CP_1 quale è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
CONVENUTO sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
1 come da verbale dell'udienza del 19.02.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
(da ora in avanti, per brevità, anche Parte_1 solo ) ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 questo Tribunale il deducendo: Controparte_1
- che in data 25 ottobre 2006 essa attrice aveva acquistato da
[...]
(che a sua volta lo aveva acquistato dalla società Zepa S.r.l.), Per_1 al prezzo di € 124.880,14, il terreno agricolo sito in Via Torretta n. CP_1
142/A, censito nel catasto terreni del Comune di al Foglio 19, CP_1 particelle 150, 303 e 309, sul quale insistevano alcuni fabbricati diroccati;
- che essa acquirente era consapevole che tale terreno era inquinato a causa della presenza di rifiuti e che erano stati avviati i procedimenti amministrativi finalizzati alla bonifica dell'area da parte della Regione
Lazio e del Controparte_1
- che, in particolare, il progetto preliminare di bonifica era stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale di nel 2003, mentre CP_1
l'accordo quadro siglato dalla Regione Lazio e del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero del Tesoro per la bonifica dei siti inquinati era stato approvato nel 2004 e il progetto definitivo, invece, era stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale di nel 2004; CP_1
- che essa attrice si era premurata, mentre era in trattative per l'acquisto del terreno oggetto di bonifica, di chiedere informazioni al Comune circa lo stato della procedura di bonifica;
- che in data 12 novembre 2004 il Comune di aveva dato riscontro CP_1
a tale richiesta precisando unicamente che “qualora lo stesso fosse chiamato ad integrare con fondi propri il finanziamento curato dalla
Regione Lazio, sarebbe giocoforza rivalersi sulla proprietà dei fondi e delle strutture bonificate”;
- che poi i lavori di bonifica del terreno di Via di Torretta 142/A si conclusero alla fine del 2007 e quindi essa attrice, attraverso consistenti finanziamenti dei soci, aveva iniziato i lavori sul terreno di sua proprietà,
2 investendo ingenti capitali per ristrutturare gli edifici preesistenti (il casale, la stalla, ecc.) e dotarli di tecnologie moderne;
- che alla data dell'instaurazione del presente giudizio il terreno di V.
Torretta 142/A di proprietà di essa attrice ha raggiunto un valore di 10 volte superiore al valore che aveva al momento dell'acquisto in virtù dei propri suddetti investimenti;
- che essa attrice non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione dal o da altri soggetti in relazione alla bonifica del terreno, Controparte_1 né richieste di rimborso spese fino a che in data 27 febbraio 2018 il le inviò a mezzo pec una comunicazione avente ad Controparte_1 oggetto “APQ8 – Intervento n. 11. Lavori di bonifica delle due aree ex
Ze.pa site in Via Torretta nn. 142/A e 2014. Recupero delle spese sostenute. Comunicazione di Avvio del Procedimento” con la quale essa attrice veniva diffidata a pagare entro 90 giorni la somma di €
718.904,58, pari al 91,99% delle spese sostenute per la bonifica del terreno divenuto di sua proprietà;
- che tale comunicazione seguiva l'avvenuta adozione della deliberazione n. 233 del 14 dicembre 2017, immediatamente esecutiva, che costituiva titolo per l'avvio della procedura esecutiva sui terreni;
- che in particolare tale delibera aveva approvato la proposta dell'Assessore all'Ambiente di istituire onere reale sui siti ex Zepa in V.
Torretta 204 e 142/A; di demandare al Dirigente IV settore l'adozione degli atti conseguenti per l'iscrizione dell'onere reale di cui all'art. 253 del
DLgs. 152/2006 nei documenti del piano regolatore generale e conseguentemente nel certificato di destinazione urbanistica relativo ai siti oggetto di bonifica;
di demandare al Dirigente il settore III l'adozione degli atti conseguenti al fine di assicurare la trascrizione nei pubblici registri immobiliari del privilegio speciale sui siti oggetto di bonifica;
di demandare al Dirigente il Settore VI la formale messa in mora dei proprietari al fine di assicurare il recupero delle spese sostenute per la bonifica dei siti ex Zepa;
di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, stante l'urgenza;
- che essa attrice, quindi, aveva proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, notificato al in data 20 Controparte_1 giugno 2018 con cui aveva chiesto l'annullamento della Deliberazione
3 della Giunta Comunale sopra specificata;
- che a sostegno di tale ricorso aveva dedotto ed eccepito:
a) l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90;
b) la mancata iscrizione nei termini e nei modi stabiliti dalla legge dell'onere reale e comunque l'inopponibilità ad essa attrice, che aveva acquistato il terreno libero da iscrizione e trascrizioni pregiudizievoli;
c) la prescrizione della pretesa creditoria rivolta dal nei propri CP_1 confronti, risalendo l'ultima comunicazione del ad essa Controparte_1 attrice al 2004 e consistendo essa non già in una pretesa creditoria ma in una mera informazione circa l'eventualità di una possibile futura richiesta di pagamento in caso di integrazione dei fondi stanziati dalla
Regione per la bonifica con fondi comunali;
d) l'erroneità nel quantum della pretesa di pagamento, prevedendo il quarto comma dell'art. 253 del Codice dell'Ambiente che il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi, mentre nel caso di specie le spese sostenute per la bonifica superavano l valore del terreno al netto degli investimenti effettuati nel corso del tempo da essa proprietaria;
e) l'erroneità nel quantum della pretesa di pagamento per avere il domandato il rimborso anche delle spese di bonifica sostenute CP_1 in relazione ad un fondo limitrofo, che tuttavia non era di essa attrice o non avendo il in ogni caso, fornito gli elementi di fatto e di CP_1 diritto che consentissero al destinatario della pretesa di pagamento di ricostruire le effettive spese sostenute per un fondo piuttosto che per un altro, anche in considerazione del fatto che i diversi fondi erano stati oggetto di un intervento di bonifica unitario.
- che con istanza ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 del 13 luglio 2018, notificata il 19 luglio 2018, il chiedeva la trasposizione Controparte_1 del ricorso in sede giurisdizionale;
- che con sentenza del 20 novembre 2018 il Tribunale Regionale per il
Lazio ha dichiarato la carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo in quanto il giudizio avrebbe un petitum sostanziale a contenuto
4 patrimoniale;
- che essa attrice dunque aveva incardinato il presente giudizio dinanzi il
Giudice ordinario onde riassumere la causa e far valere l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal per le ragioni già CP_1 evidenziate nel ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) incidenter tantum accertare e dichiarare l'illegittimità e dunque disattendere la deliberazione della Giunta Comunale del Comune d CP_1
n. 233 del 14 dicembre 2017;
b) accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme sostenute dal per la bonifica del sito in V. della Controparte_1
Torretta 142/A;
c) accertare e dichiarare che il è decaduto dalla facoltà Controparte_1 di iscrivere o trascrivere oneri e/p privilegi sui terreni di proprietà del;
Parte_1
d) in subordine, accertare e dichiarare che i ha diritto a Controparte_1 ripetere nei confronti del le sole somme Parte_1 sostenute per la bonifica del sito di proprietà dell'attrice limitatamente al valore di mercato del terreno al momento della conclusione dei lavori pari a circa Euro 125.000,00 o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese e di onorari di lite”. Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato le Controparte_1 avverse pretese, deduzioni ed eccezioni, e ha chiesto rigettarsi le domande proposte. Il Giudice, con ordinanza del 16 gennaio 2023, ha formulato alle parti una proposta conciliativa, alla quale tuttavia non è seguita l'accettazione da parte del convenuto. CP_1
La causa è stata istruita oralmente.
A seguito dell'assunzione della prova orale, ritenuto di dover statuire su una questione preliminare di merito (l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice) per esaminare preliminarmente la sua fondatezza o non fondatezza (stante il suo carattere potenzialmente assorbente dell'esame di tutte le altre questioni prospettate dalle parti) anche alla luce dei riferimenti temporali offerti dai testi escussi, all'udienza del 19 febbraio
2025 il Tribunale ha invitato le parti a rassegnare le rispettive conclusioni,
5 alle quali è seguita l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, l'esame dell'eccezione preliminare di prescrizione del diritto di credito presuppone l'inquadramento della situazione giuridica soggettiva che grava sul proprietario del fondo che è chiamato a rimborsare al - entro una certa soglia, ovvero il valore del bene CP_1
– le spese sostenute per la bonifica del fondo.
Per effettuare tale inquadramento occorre muovere da una ricognizione del dato normativo positivo.
Orbene, l'art. 250 del D.lgs. 152/2006 (collocato sistematicamente nel
Codice dell'Ambiente, parte IV, titolo V (rubricato “bonifica dei siti inquinati”), nella sua formulazione vigente al momento dei fatti prevedeva che “qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo
[ovvero ad eseguire gli interventi volti ad eliminare le conseguenze dell'inquinamento da essi causato] ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica”. Con il successivo art. 253, D.lgs. 152/2006 il Legislatore si è curato, conseguentemente, di prevedere un meccanismo che consentisse di eseguire gli interventi di bonifica superando gli eventuali ostacoli derivanti dall'eventuale appartenenza dei fondi contaminati alla proprietà privata. Ha quindi previsto in tale disposizione che “Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 250 e
252, comma 5”.
Il Legislatore si è curato, ancora, di regolamentare i costi della bonifica effettuata dalla P.A., prevedendo, sempre nel citato art. 253, d.lgs.
152/2006, il diritto di credito esercitabile nei confronti del proprietario del fondo non autore dell'inquinamento e poi bonificato (“Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del
6 proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità”). Ad avviso di questo giudice, quindi, l'art. 253, D.lgs. 152/2006 ha previsto non uno, ma due oneri reali (per tali intendendosi gli obblighi che ineriscono alla res e che, come tali, gravano su colui il quale risulta essere il proprietario nel momento in cui la prestazione deve essere eseguita, a prescindere dal fatto che sia sorta in un momento precedente, e che si differenziano dalle obbligazioni propter rem in ragione del fatto che in tali ultime situazioni giuridiche soggettive la res non è il bene gravato dal peso, ma rileva come causa dell'obbligazione e come fattore di individuazione del soggetto obbligato).
Il primo onere reale, come visto, è quello che ha come contenuto un pati, ovvero un tollerare che la P.A. possa eseguire sul fondo del privato interventi di bonifica. Da qui la compressione della facoltà di godimento del fondo derivante dall'interferenza dei lavori di bonifica per tutta la loro durata e, in determinati casi, ove determinata da specifici lavori, dalla modifica stessa della conformazione fisica del fondo, definitiva o non definitiva.
Trattasi di un onere reale atipico in ragione di questo suo particolare contenuto che lo avvicina ad una servitù negativa (più che alla generalità degli oneri reali tipizzati nel nostro ordinamento ove sul proprietario grava un obbligo di dare o di facere: v. ad es. gli artt. 860 e ss c.c. in tema di oneri consortili), senza tuttavia essere assimilabile a tale diritto reale minore in considerazione dell'inconfigurabilità di una correlativa utilitas in favore di un ipotetico fondo dominante.
Il secondo onere reale previsto dalla disposizione sopra riportata – che è quello su cui nel presente giudizio deve essere incentrato l'esame alla luce della eccepita prescrizione dell'obbligazione pecuniaria - ha quale contenuto una prestazione di dare una determinata somma di danaro, entro una certa soglia determinata dal richiamato art. 253,
7 all'Amministrazione che ha anticipato le spese per la bonifica.
Ora, mentre il primo dei due oneri reali sopra menzionati trova la propria ragion d'essere nella limitazione della proprietà privata per esigenze sovraindividuali (artt. 42 e 44 Cost. in combinato disposto con gli artt. 9
e 32 Cost), consistenti nella tutela dell'ambiente e della salute, la ratio del secondo onere reale sopra menzionato – che qui maggiormente interessa - risiede nell'esigenza di recuperare una spesa sostenuta dalla collettività (per gli interventi di bonifica) della quale si è avvantaggiato principalmente il proprietario del fondo bonificato, tornato ad essere salubre (con conseguente acquisizione, tra l'altro, di un valore commerciale maggiore). Dunque, in un'ottica riequilibratice al proprietario del fondo è imposto l'obbligo di rifondere la spesa, nei limiti del valore del fondo stesso.
Ciò consente di dissipare ogni dubbio sulla natura dell'obbligazione di pagamento in parola: non ha natura risarcitoria ma indennitaria. Non è un ristoro di un danno derivante da fatto illecito (non avendo commesso il proprietario l'attività illecita di inquinamento del fondo causativa di un danno da risarcire), ma un ristoro in favore di chi, sostenendo una spesa, ha determinato un'utilità per l'obbligato, con conseguente riallocazione dei costi volta ad evitare indebiti arricchimenti a scapito della collettività.
Ora, la natura dell'obbligazione, che non è risarcitoria, induce ad escludere che il relativo termine di prescrizione sia quello quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., che peraltro è di stretta interpretazione (essendo eccezione alla regola della prescrizione ordinaria decennale), essendo invece quello ordinario di 10 anni.
Il fatto che, “a monte” del rapporto obbligatorio tra P.A. e proprietario incolpevole del fondo bonificato vi sia – o meglio: vi possa essere – un fatto illecito dell'autore dell'inquinamento (poi rimasto non identificato o che si è scoperto essere non solvibile: da qui il diritto di credito della P.A. nei confronti del proprietario) che abbia determinato l'intervento di bonifica, la sopportazione dei relativi costi e quindi il diritto di credito della
P.A. nei confronti del soggetto proprietario incolpevole del sito inquinato, non muta la natura dell'obbligazione in esame, che trova la propria fonte nella legge e non partecipa in alcun modo della natura dell'obbligazione da fatto illecito originaria. Fatto illecito che costituisce solo un antefatto,
8 peraltro non sempre necessario (si pensi ai casi in cui la contaminazione del fondo non dipenda da attività illecita di terzi).
Tale diversità della natura delle obbligazioni che hanno quale presupposto immediato o, al contrario (come nella specie), mediato ed indiretto un comune fatto o presupposto generatore si apprezza maggiormente, mutatis mutandis ma nell'ottica di cogliere il contenuto di principi generali valevoli anche nel caso di specie, in ipotesi più frequentemente esaminate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, come quelle in cui, ad es., si discorre dell'azione di regresso che il co-obbligato solidale che ha risarcito integralmente il danno cagionato dal proprio fatto illecito esperisce nei confronti dell'eventuale altro soggetto obbligato, oppure come quelle in cui si discorre dell'azione di rivalsa che un soggetto tenuto per legge a corrispondere una determinata somma ad un soggetto danneggiato esperisce, in forza di una previsione pattizia, nei confronti del responsabile (ad es. nei contratti di assicurazione).
In questi casi l'orientamento prevalente vede sottesi a tali azioni (di regresso o di rivalsa) dei diritti autonomi e distinti dai diritti di credito azionati originariamente dai danneggiati. Diritti autonomi e diversi che nascono da diversi fatti costitutivi (ad es. l'avvenuto pagamento da parte di chi poi agisce in regresso o in rivalsa) rispetto a quelli integranti la fonte dell'obbligazione originaria e che si inseriscono, inoltre, in rapporti obbligatori tra soggetti parzialmente diversi (ad es. i co-obbligati nei rapporti interni invece che il danneggiante e il danneggiato nel rapporto originario).
Per questo, secondo l'orientamento prevalente, l'azione di regresso esperita dall'obbligato nei confronti del co-obbligato si prescrive in 10 anni nonostante l'azione di responsabilità extracontrattuale già esperita nei confronti del detto obbligato solvens fosse soggetta alla prescrizione quinquennale.
3. Passando ora ad esaminare il termine di decorrenza della detta prescrizione ordinaria decennale cui è assoggettata l'azione della P.A. nei confronti del proprietario incolpevole del sito inquinato oggetto di bonifica, va ricordato il disposto dell'art. 2935 c.c., per cui il dies a quo è quello in cui il diritto di credito può essere fatto valere.
Ora, poiché il diritto esercitato dalla P.A. è quello che ha ad oggetto la
9 “ripetizione delle spese” (così l'art. 253, comma 3, D.lgs. 152/2006) e poiché intanto una spesa può essere ripetuta in quanto sia stata effettivamente sostenuta, il giorno dal quale il diritto può essere fatto valere e dal quale, quindi, decorre la prescrizione nel caso di specie è quello in cui è avvenuto il pagamento delle spese di bonifica delle quali si chiede il rimborso.
Ciò posto, risulta dai documenti versati in atti che il Controparte_1 aveva affidato l'esecuzione della bonifica ad un'impresa e che il corrispettivo doveva essere pagato in base a delle quote esigibili sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.
Orbene, risulta dal doc. 13 prodotto da parte convenuta che il primo stato di avanzamento dei lavori è datato 19 agosto 2008; che a seguito della redazione dell'attestato di tale avanzamento e della verifica della avvenuta esecuzione delle opere contemplate il competente ufficio comunale ha autorizzato il pagamento della corrispondente quota del corrispettivo concordato con l'impresa. Sebbene non emerga la data effettiva del pagamento, esso non può essere avvenuto in data precedente al 19 agosto 2008, ovvero in data precedente all'accertamento della avvenuta esecuzione dei lavori, ma sicuramente in data successiva.
In ogni caso, è onere di chi eccepisce la prescrizione dimostrare la data di decorrenza di tale fattispecie estintiva (art. 2697 c.c.; cfr. Cass. Civ.
Sez. III. Ord. 26 febbraio 2021 n. 5413) e parte attrice non ha dimostrato una decorrenza diversa da quella che si evince dal detto documento.
Quindi, anche a non voler attribuire allo stesso alcun valore probatorio in ragione del fatto che l'autorizzazione al pagamento sopra indicata è formata da un ufficio interno del ovvero alla parte convenuta, CP_1 non può non prendersi atto che l'eventualmente diversa data di sopportazione della spesa, in ipotesi precedente al decennio antecedente il primo atto interruttivo della prescrizione, non è stata dimostrata.
Tanto premesso, la prescrizione è stata poi interrotta dal prima CP_1 del decorso del termine di 10 anni decorrente dal 19.08.2008, atteso che il 27 febbraio 2018 detto Ente ha inviato all'attrice a mezzo pec una comunicazione avente ad oggetto “APQ8 – Intervento n. 11. Lavori di bonifica delle due aree ex Ze.pa site in Via Torretta nn. 142/A e 2014.
10 Recupero delle spese sostenute. Comunicazione di Avvio del
Procedimento” con la quale ha chiesto il pagamento delle somme corrispondenti alle spese sostenute (doc. 3 produzione parte attrice;
essa stessa ha allegato, peraltro, di aver ricevuto tale richiesta di pagamento in data 27.2.2018 pur sostenendone, infondatamente, la tardività).
4. Pertanto l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice è infondata.
5. La causa deve essere rimessa in istruttoria per il completamento dell'istruttoria (anche ai fini della corretta quantificazione del credito in considerazione dei già ricordati limiti fissati dall'art. 253, d.lgs. 152/2006
e previa valutazione della riferibilità di tutte le spese il cui rimborso è stato chiesto dal alle opere di bonifica del solo fondo di cui è CP_1 proprietaria l'attrice) e la successiva decisione delle altre domande ed eccezioni, che rimangono impregiudicate.
6. Le spese saranno regolate complessivamente in seno alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1. RIGETTA, in quanto infondata, l'eccezione, sollevata dall'attrice di prescrizione Parte_1 del credito vantato dal Controparte_1
2. RIMETTE la causa in istruttoria, come da separata e contestuale ordinanza, per l'istruttoria e la decisione delle altre domande ed eccezioni proposte dalle parti;
3. RIMETTE alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Rieti il 12 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
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