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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 16 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3406/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ferraù, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
- Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'assessore pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
- Resistente -
Controparte_2
, in persona
[...] dell'assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Catania;
- Resistente -
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.04.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio esponendo: di essere stato assunto il 02.12.2002, con contratto a tempo determinato
1 e parziale, alle dipendenze dell' della Controparte_3 Controparte_4
, con inquadramento nella categoria A;
che tale contratto è stato di volta in volta
[...]
prorogato sino al 31.12.2005; di essere stato assunto, a far data dal 01.01.2006, con un nuovo contratto a tempo determinato, questa volta a tempo pieno, dalla Presidenza della Regione
Sicilia sino al 31.12.2010 ed impiegato dall'Assessorato Regionale al Lavoro con inquadramento nella categoria A;
che in data 03.12.2010 la sua posizione lavorativa è stata stabilizzata mediante la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, con immissione in servizio a far data dal 01.01.2011, mantenendo l'inquadramento nella categoria “A/2” ed il relativo trattamento economico, ai sensi di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di comparto;
che, dal 02.12.2002 al
12.06.2007, durante la sua permanenza presso il Centro per l'impiego di Catania, egli si è occupato del controllo e della registrazione dei rapporti di lavoro su scheda, del contatto al front-office e box informazioni, nei confronti dell'utenza del CPI;
che, con disposizione di servizio prot. 2893/segr. dell'11.12.2009, è stata “confermata” la sua “assegnazione” ai
“compiti da tempo espletati dell'informatizzazione delle procedure nell'ambito del CED, inserimento dati SILL, aggiornamento banca dati;
all'occorrenza si occuperà anche di politiche attive del lavoro”, mansioni espletate sin dalla data dell'assegnazione al CPI di
Giarre, avvenuta il 13.06.2007; che, con ordine di servizio n. 2, prot. 111/segr. del
22.01.2010, è stato disposto che egli si occupasse di “Formazione professionale”, comprendente gli ambiti autorizzazione avviamento ai corsi di formazione professionale, controlli didattico amministrativi, coordinamento sportelli multifunzionali, coordinamento revisione rendiconti”; che nel successivo ordine di servizio n. 15 del 14.10.2010 sono state confermate le attività già assegnate nel precedente ordine di servizio;
che, con ordine di servizio n. 1 del 21.02.2011, è stato disposto che egli svolgesse le mansioni relative ai servizi di sportello: accoglienza, disponibilità, certificazione, SIL, archiviazione atti;
che, con ordine di servizio n. 1 del 12.04.2012, è stato disposto che egli svolgesse le mansioni relative ai servizi di: disponibilità, SIL, certificazioni, trasferimenti di iscrizioni, accoglienza, gestione archivi, archiviazione atti di competenza;
che, con ordine di servizio del
17.03.2014, prot. segr. 3096, è stato disposto che egli svolgesse le mansioni relative a Servizi di sportello: Disponibilità, SIL, Certificazioni, Schede Anagrafico Professionali,
Trasferimenti iscrizione, Accoglienza, Gestione archivi, Archiviazione atti di competenza;
che, in data 19.06.2018 è stata comunicata l'attivazione di sportelli dedicati attraverso i quali,
2 oltre a svolgere quanto previsto dal precedente ordine di servizio del 17.04.2014, è stato disposto, in via del tutto sperimentale, che il i occupasse anche di “condizionalità Pt_1 da ; che per svolgere la sua attività lavorativa, l'Amministrazione gli ha fornito le Per_1
credenziali necessarie per accedere ai vari sistemi informatizzati.
In particolare, l'attore ha rappresentato di essere “stato costantemente impiegato a stretto contatto con l'utenza del Centro per l'Impiego, in particolare nell'inserimento dei dati dei disoccupati in cerca di lavoro nel sistema informativo lavoro SILL, poi sostituito col SILAV”, occupandosi altresì “di orientamento dell'utenza del CPI, mediante colloqui diretti con i soggetti da indirizzare nel mondo del lavoro;
tali colloqui, peraltro, si concludevano con la sottoscrizione del patto di servizio da parte dell'utente e dell'orientatore (nel caso che ci occupa, l'odierno ricorrente) in qualità di responsabile”; ha poi dedotto di essersi ancora
“occupato delle attività connesse al rilascio schede anagrafiche e certificazioni varie, customer satisfaction, attività connesse alle politiche attive del lavoro, aggiornamento banche dati e profilazione progetto <> ”.
Tanto premesso, descritto il relativo mansionario previsto dalla contrattazione collettiva ed assunto di avere continuativamente espletato le mansioni proprie di un dipendente di categoria C, superiori a quelle dei dipendenti di categoria A, nella quale egli era inquadrato, il ricorrente ha domandato al Giudice adito ex artt. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 36 Cost. di: accertare e dichiarare che egli ha svolto mansioni inquadrabili nella Categoria C dell'Ordinamento Professionale della a far data almeno dal 01.01.2009; Controparte_1 per l'effetto, accertare e dichiarare il suo a percepire le differenze retributive per le mansioni superiori espletate;
conseguentemente, condannare le amministrazioni resistenti, a corrispondere in suo favore la somma di euro 157.000,00 (pari ad euro 1.000,00 mensili di differenza tra lo stipendio lordo di un dipendente di categoria A e quello di un dipendente di categoria C, moltiplicati per 157 mensilità), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
condannare la controparte al versamento delle spese e dei compensi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, l'Amministrazione regionale resistente si è tempestivamente costituita in giudizio per il tramite dell'Avvocatura erariale, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
e la maturazione della prescrizione delle pretese
[...]
3 economiche anteriori al quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio precedentemente promosso dal dott. Pt_1
Nel merito, la parte convenuta ha dedotto l'infondatezza delle domande, rappresentando che il ricorrente: è in servizio presso la Regione dal 02.12.2002; ha svolto la propria CP_1
attività prima quale contrattista PUC ex LR 85/95, artt. 11 e 12, e successivamente, dal
01.01.2006, con contratto individuale quinquennale di lavoro a tempo determinato e, dal
01.01.2011, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
è “inquadrato nella categoria A
(Operatore amministrativo), posizione economica A/2”; è stato inizialmente assegnato quale lavoratore PUC al Centro per l'Impiego di Catania (sino al 12.05.2007) e successivamente è stato trasferito al CPI di Giarre, ove è stato incardinato nel Settore Formazione Professionale quale Operatore A2; “ha sempre svolto mansioni di supporto all'attività del funzionario direttivo incaricato della responsabilità del procedimento, in maniera perfettamente conforme all'area d'appartenenza.”, venendo “preposto a mansioni di affiancamento e di ausilio al funzionario direttivo”, non rivestendo mai “ruoli di responsabilità”.
Parte convenuta ha poi sottolineato che le funzioni di istruttore e le relative responsabilità
“ricadevano” soltanto sul funzionario direttivo al quale il ricorrente è stato di volta in volta affiancato e che l'assegnazione del allo Sportello dedicato per la "Condizionalità Pt_1
di cui alla nota n. 17902 del 19.06.2018 va esaminata di concerto con la precedente Per_1
nota n. 2220 del 21 .05.2018 nella quale si indicano i nominativi dei funzionari direttivi in capo ai quali, come da precedenti ordini di servizio, si intesta la responsabilità del procedimento amministrativo;
questi ultimi, pertanto, si sono avvalsi del personale a disposizione, di categoria A e B, per le attività di Sportello, senza adibirlo ad alcuna mansione superiore.
L'Amministrazione resistente, infine, ha contestato i conteggi attorei delle differenze retributive per l'asserito svolgimento di mansioni superiori perché “non sono indicati i criteri di calcolo” e, comunque, evidenziando che, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, l'importo da riconoscere sarebbe pari a 17.425,8 euro lordi, atteso che la differenza tra la retribuzione del sig. collocato in categoria A2, e un dipendente Pt_1
collocato in categoria C1 è pari ad euro 290,43 lordi mensili.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, autorizzato il deposito di note conclusive e rinviato il procedimento per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza
4 del 16.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente apprezzata l'eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
, atteso che il ricorrente ha sempre prestato servizio presso uffici dell'Assessorato
[...]
regionale al Lavoro e, soprattutto, che il contratto di lavoro a tempo indeterminato (sebbene il suo testo non brilli per cristallina chiarezza, atteso che nell'intestazione è indicato l'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica e che, nell'articolo relativo alla individuazione della parte datoriale, si fa generico riferimento alla
“Amministrazione regionale”) è stato stipulato tra il dott. il competente dirigente Pt_1
del Dipartimento regionale del lavoro.
Sempre in via preliminare, va poi esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale, formulata tempestivamente dalla parte resistente.
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, di merito e amministrativa, da cui non v'è ragione di discostarsi, “le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della qualifica superiore si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.” (così, tra le altre, Cass. Sez. lav., 8.4.2011, n.
8057).
Con riguardo al rapporto di lavoro subordinato, infatti, la prescrizione breve quinquennale concerne non solo il credito per la retribuzione ordinaria, ma anche ogni altra pretesa creditoria avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, con esclusione solo delle erogazioni derivanti da cause autonome rispetto al medesimo, o dalla responsabilità datoriale (Cass.
Sez. lav. n. 1575/2010).
La ratio della prescrizione quinquennale è quella di liberare il debitore da obbligazioni scadute e non tempestivamente richieste dal creditore, laddove queste abbiano carattere periodico, quali la retribuzione e altri emolumenti accessori - compresi i compensi per lavoro straordinario e per differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori -
e derivino da un'unica causa solutoria, come il rapporto di lavoro.
Non ignora questo decidente che secondo la maggioritaria giurisprudenza di legittimità il diritto al riconoscimento della qualifica superiore è invece soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 8057/11 e n. 7116/2005).
5 Tale assunto, tuttavia, non incide sulla sottoposizione al termine quinquennale dei diritti azionati dal ricorrente, atteso che oggetto del presente giudizio è il riconoscimento dei crediti retributivi derivanti dall'allegato svolgimento di mansioni riconducibili a un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente rivestito.
Il ricorrente, correttamente, non ha chiesto anche l'attribuzione della qualifica superiore ai sensi dell'art. 2103 c.c., che nella specie sarebbe stata in ogni caso preclusa dall'art. 52 d.lgs.
n. 165/2001, venendo in considerazione un rapporto di pubblico impiego.
Rilevata, per le ragioni esposte, la soggezione delle pretese oggetto del presente giudizio al termine di prescrizione quinquennale, va ricordato che il medesimo decorre, ove il rapporto sia assistito, come nella fattispecie, dalla garanzia della stabilità, dalla data di maturazione di ciascun credito, quindi anche in costanza del rapporto di lavoro (cfr. Corte Costituzionale
n. 143/2011 e n. 174/1972).
Nella specie, il primo atto interruttivo documentato è costituito dal ricorso introduttivo del giudizio precedentemente promosso dal dott. er il riconoscimento delle mansioni Pt_1
superiori e definito per una questione pregiudiziale di rito: tale ricorso, pur essendo stato depositato in data 24.10.2018, dopo una serie di omesse o irregolari notifiche, è stato notificato a controparte soltanto in data 04.01.2021 (v. atti del proc. n. 10253/2018 R.G.
Tribunale di Catania allegati alla memoria di costituzione); di conseguenza, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, vanno dichiarate prescritte tutte le pretese anteriori al quinquennio antecedente la notifica del suddetto ricorso e, quindi, i crediti anteriori al 04.01.2016.
Ovviamente, trattandosi di atto recettizio, il dies a quo del termine prescrizionale va individuato nella data di notifica del ricorso alla controparte e non già, come sostenuto dal ricorrente, in quella nella quale tale atto è stato depositato in cancelleria: secondo il condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità nettamente maggioritario, invero, “l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto (Cass. 6 marzo 2003, n. 3373; Cass. 24 giugno 2009, n. 14862; Cass. 12 ottobre
2017, n. 24031)” (Cass. Sez. lav. 04.01.2024, n. 279).
3. Nel merito va osservato quanto segue.
6 Come detto, il ricorrente, dipendente di ruolo appartenente alla qualifica di operatore amministrativo e con inquadramento nella categoria A2, ha dedotto di avere svolto mansioni superiori corrispondenti alla categoria C ed ha domandato il pagamento delle differenze retributive tra lo stipendio in godimento e quello proprio dei dipendenti della categoria alla quale aspira.
3.1. In proposito, è forse ultroneo rammentare che l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (nel quale
è confluito il disposto dell'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche), al comma 1, stabilisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Il quinto comma dell'art. 52, poi, prevede che, al di fuori delle ipotesi eccezionali delineate dai commi secondo e quarto dello stesso articolo, “è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma”, in ogni caso, “al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”.
Il terzo comma dell'art. 52, poi, precisa che per svolgimento di mansioni superiori deve intendersi “l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
Pertanto, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, l'eventuale esercizio di fatto di mansioni superiori, non corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non può comunque avere effetto “ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione” (comma 1), e ciò perché l'indisponibilità degli interessi pubblici inerenti alla scelta del tipo di attività lavorativa che i dipendenti sono chiamati a svolgere e l'esigenza che la selezione del personale avvenga sulla base della generale regola del concorso concernono non solo il momento iniziale della immissione nei ruoli della P.A., ma anche il successivo sviluppo della carriera, con progressione da un'area funzionale all'altra.
In ogni caso, tuttavia, resta fermo il diritto del dipendente ad ottenere le connesse differenze retributive, il lavoratore avendo diritto a percepire “la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore” (comma 5): trattasi di regola del tutto conforme al consolidato
7 indirizzo della giurisprudenza della Corte costituzionale che, con numerose pronunzie, ha patrocinato la diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall'art. 36 Cost., specificando al riguardo che detta norma “determina l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato”, a prescindere dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori (Corte Cost. 23 febbraio 1989 n. 57; Corte Cost ord. 26 luglio 1988 n. 908); che “il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso non è incompatibile con il diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall'art. 36 Cost.)” (Corte Cost. 27 maggio 1992 n. 236); che il mantenere da parte della pubblica amministrazione l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto - ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. - perchè non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto “con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento” e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 296; Cass. Sezioni unite, 11.12.2007, n. 25837).
Il citato primo comma dell'art. 52 è stato parzialmente modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009
(c.d. riforma Brunetta), essendo ora previsto che il lavoratore “deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, lett. b)”.
Il giudizio di equivalenza, quindi, va ora rapportato alle mansioni proprie “dell'area di inquadramento” e non, come in precedenza, a quelle previste “nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”: la nuova dizione, in realtà non avente portata rivoluzionaria rispetto al testo previgente, ha quindi inteso soltanto precisare che possono considerarsi equivalenti tutte le mansioni esigibili all'interno di una medesima area o categoria di inquadramento.
8 Invece, come detto, il secondo comma dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 prevede le ipotesi tassative ed eccezionali in cui, in presenza di “obiettive esigenze di servizio”, è possibile adibire temporaneamente il dipendente allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, e cioè: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza”.
L'assegnazione formale a mansioni superiori, pertanto, può essere legittimamente disposta esclusivamente in presenza dei suddetti presupposti ed entro i limiti temporali fissati dalla norma.
Nelle suddette ipotesi, “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti” (art. 53, com. 4).
Nel caso oggi sottoposto all'odierno sindacato si tratta dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, non essendo stati dedotti atti o provvedimenti che possano essere considerati provvedimenti formali di assegnazione di mansioni superiori: la disciplina da applicare, quindi, è quella dei commi 1 e 5 del medesimo art. 52.
Peraltro, non è possibile ritenere che l'eventuale illegittimità o irregolarità dei provvedimenti che hanno riguardato il ricorrente sia idonea ad escludere il suo diritto ad ottenere le differenze retributive connesse alle mansioni superiori asseritamente espletate;
la Suprema
Corte, invero, ha costantemente precisato che il diritto alla retribuzione propria delle mansioni superiori eventualmente svolte “non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, nè all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36
Cost.” (Cass Sez. lav., 14.11.2016, n. 23161; Cass. Sez. lav. 7.8.2013, n. 18808; Cass. Sez.
Lav., 16.1.2014, n. 796, secondo la quale “l'obbligo di integrare il trattamento economico
9 del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato prescinde dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori”; nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. lav., 3.4.2018, n. 8141 e, da ultimo,
Cass. Sez. lav. 01.09.2022, n. 25848, secondo la quale “in tema di impiego pubblico contrattualizzato, il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento”).
Per quanto concerne il concetto di equivalenza delle mansioni alle quali il dipendente può essere di fatto adibito ex art. 52, comma 1, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “nell'ipotesi di esercizio dello ius variandi nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato , l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all'art. 2013 c.c.” (così, da ultimo, Cass. Sez. lav., 12.7.2019, n. 18816; Cass. Sez. lav.,
10.07.2019, n. 18565/ord.; e Cass. Sez. lav., 16.7.2018, n. 18817).
Nella stessa prospettiva, si è sottolineato che l'art. 52, comma 1, in esame “specifica un concetto di equivalenza formale, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne consegue che condizione necessaria e sufficiente affinchè le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.”, per cui “non è ravvisabile alcuna violazione del D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 52, qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in
10 concreto la natura equivalente delle medesime mansioni”, restando “insindacabili tanto
l'operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto
l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria”; con la precisazione che “tale nozione di equivalenza in senso formale, mutuata dalle diverse norme contrattuali del pubblico impiego, comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili” (Cass. Sez. lav., 13.9.2017, n. 21261/ord.;
Cass. Sez. lav., 26.01.2017, n. 2011).
Invero, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8740 del 4 aprile 2008, è principio costante nella giurisprudenza di legittimità che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, non si applica l'art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52, che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (così, ex plurimis, Cass. Sez. lav., 5.8.2010, n. 18283; Cass. Sez. lav., 19.8.2011,
n. 17396; Cass. 26.3.2014, n. 7106; Cass. Sez. lav., 19.8.2016, n. 17214; Cass. 13.6.2016, n.
12109; Cass. Sez. lav., 18.6.2019, n. 16311).
Va poi evidenziato che, in osservanza dei principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio, grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, costitutivi del diritto vantato, vale a dire l'espletamento in via continuativa e prevalente di mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato
(così, ex multis, Cass., Sez. lav., 1.8.2013, n. 18418).
Nel caso di contemporaneo esercizio di mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, poi, quelle corrispondenti al livello superiore dovranno essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore, affinché le pretese fatte valere possano trovare accoglimento.
11 Per consolidato indirizzo della Suprema Corte, poi, in materia di pubblico impiego privatizzato (così come, del resto, nel settore del lavoro privato), il
Giudice è chiamato a svolgere un procedimento logico giuridico, diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, che si compone di tre fasi successive, costituite dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. Sez. lav., 31.12.2009, n. 28284; più di recente, si veda altresì Cass. Sez. lav. 03.01.2024, n. 145, secondo cui “in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”); ed ancora, si è ulteriormente precisato che, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, il c.d. giudizio trifasico “deve tener conto del principio dell'equivalenza formale delle mansioni, che può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili” (Cass. Sez. lav. 26.09.2024, n. 25772).
Sul versante pratico, dunque, soltanto la dimostrazione in giudizio dell'effettivo svolgimento di attività corrispondente ad un superiore livello, non solo rispetto agli atti nei quali essa materialmente si sia esplicata, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata, potrà giustificare l'accoglimento delle pretese attoree: invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite, è necessario “sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all'attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.”; “circostanze queste che ben possono ritenersi provate sulla base dei fatti allegati in causa (ad esempio, lunga durata nello svolgimento delle mansioni, mancata denunzia di inadempimenti o di inesatti assolvimenti degli obblighi derivanti dalle mansioni assegnate) nonchè della condotta processuale della parte datoriale (acquiescenza o mancata contestazione ex art. 416 c.p.c. dei fatti e degli elementi di diritto della domanda di controparte).” (Cass. civile Sez. unite,
11.12.2007, n. 25837; nella stessa direzione si veda anche Cass. Sez. lav., 16.1.2014, n. 796, secondo cui il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36
12 Cost. “deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”; Cass. Sez. lav., 23.2.2010, n. 4382; Cass. Sez. lav.,
17.9.2008, n. 23741; da ultimo, si veda Cass. Sez. lav. 26.09.2024, n. 25772, secondo cui
“al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori,
l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri
e delle correlate responsabilità”).
3.2. Ciò esposto in merito al quadro normativo e giurisprudenziale vigente in materia, giova adesso richiamare le disposizioni della disciplina collettiva di riferimento.
Il sistema di classificazione del personale disciplinato dagli artt. 18 e ss. del C.C.R.L. del personale non dirigenziale della Regione Sicilia relativo al quadriennio normativo
2002/2005, rimasto sostanzialmente immutato nel corso degli anni e confermato dall'art. 17 del C.C.R.L del 09.05.2019, relativo al triennio giuridico ed economico 2016/2018, prevede l'istituzione di quattro categorie, e cioè, in ordine di crescente contenuto professionale, le categorie A, B, C e D.
All'interno di ciascuna categoria è prevista una suddivisione in posizioni economiche, con possibilità di una progressione orizzontale da una posizione economica all'altra e di una progressione verticale da una categoria all'altra.
Per i dipendenti di categoria D o, “in caso di necessità”, di categoria C, è prevista la possibilità di conferire incarichi di posizione organizzativa o professionale richiedenti “lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità.”.
Le categorie sono individuate mediante le declaratorie dei profili professionali riportate nell'allegato A al medesimo contratto collettivo, nelle quali sono descritti i requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse e le modalità di accesso;
i profili descrivono il contenuto professionale delle attività proprie della categoria, attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte e del livello di professionalità richiesto.
13 Nello specifico, l'allegato A al C.C.N.L. 2002/2005 stabilisce che appartengono alla categoria A, cioè la categoria nella quale è inquadrato il ricorrente, i dipendenti “che svolgono attività caratterizzate da: conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi-amministrativi; problematiche lavorative di tipo semplice;
relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti”; in tale categoria, a titolo esemplificativo, per quello che rileva in questa sede, rientrano i lavoratori che provvedono “ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro”, come, ad esempio, gli “operai generici”.
Secondo il medesimo allegato A, invece, appartengono alla categoria C, cioè la categoria alla quale anela il ricorrente, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi amministrativi;
media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.”; rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, i lavoratori “che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza”, svolgono “attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati” e, in particolare, coloro che ricoprono il ruolo di
“geometra, ragioniere” o “istruttore amministrativo” o “assistente amministrativo del registro delle imprese”.
3.3. Orbene, venendo al caso di specie, i compiti disimpegnati dal ricorrente, ed i settori nei quali tali compiti sono stati espletati, sono quelli risultanti dai documenti allegati ai nn. 2 e
3 del ricorso che, come tali, non sono stati contestati dall'Amministrazione resistente, per
14 cui, correttamente, la prova testimoniale chiesta sul punto dall'attore non è stata ammessa perché ritenuta irrilevante;
ciò che la parte convenuta contesta, invece, è la concreta riconducibilità di tali compiti alle mansioni proprie della superiore categoria C alla quale aspira il ricorrente.
Ed in effetti, deve ritenersi che, sulla scorta della documentazione versata in atti, le mansioni espletate dall'attore in modo continuativo e prevalente non siano sussumibili nel profilo professionale di istruttore amministrativo o in altra figura professionale appartenente alla categoria C.
A livello documentale, invero, emerge quanto segue: con ordine di servizio prot. 2893/segr. dell'11.12.2009, è stata “confermata” la
“assegnazione” del ricorrente ai “compiti da tempo espletati dell'informatizzazione delle procedure nell'ambito del CED, inserimento dati SILL, aggiornamento banca dati”, aggiungendo che lo stesso “all'occorrenza” si sarebbe occupato “anche di politiche attive del lavoro”; con ordine di servizio n. 2 prot. 111/segr. del 22.01.2010, è stato disposto che il dott.
(insieme ad altre due dipendenti, una di categoria C7 e l'altra di categoria B2) Pt_1
“coadiuvasse” il funzionario direttivo di categoria D6 per il settore denominato CP_5
“Formazione professionale” comprendente gli ambiti “autorizzazione avviamento ai corsi di formazione professionale, controlli didattico amministrativi, coordinamento sportelli multifunzionali, coordinamento revisione rendiconti”; con il successivo ordine di servizio n. 15 del 14.10.2010 è stato disposto che il ricorrente
“coadiuvasse” il funzionario direttivo per il settore denominato “Formazione CP_5 professionale” comprendente gli ambiti “autorizzazione avviamento ai corsi di formazione professionale” e “controlli didattico amministrativi”; con ordine di servizio n. 1 del 21.02.2011, è stato disposto che l'attore “collaborasse” con il funzionario direttivo (categoria D6) per il settore “Servizi di sportello”, Controparte_6 comprendente gli ambiti “accoglienza, disponibilità, certificazione, SILL, archiviazione atti”; con ordine di servizio n. 1 del 12.04.2012, è stato disposto che il dott. insieme al Pt_1
funzionario direttivo responsabile, , e ad altri 10 dipendenti, dei quali Controparte_6
tre di categoria C, quattro di categoria B e tre di categoria A) continuasse ad essere incardinato nel settore “Servizi di sportello”, comprendente gli ambiti “disponibilità, SILL,
15 certificazioni, trasferimenti di iscrizioni, accoglienza, gestione archivi, archiviazione atti di competenza”; con ordine di servizio n. 1 del 17.03.2014, prot. segr. 3094, è stato disposto che l'attore
(insieme al funzionario direttivo responsabile, , e ad altri 10 dipendenti, Controparte_6
dei quali tre di categoria C, quattro di categoria B e tre di categoria A) continuasse ad essere assegnato al settore “Servizi di sportello”, comprendente gli ambiti “disponibilità, SIL, certificazioni, schede anagrafico-professionali, trasferimenti di iscrizioni, accoglienza, gestione archivi, archiviazione atti di competenza”; con nota prot. 7092 del 19.06.2018, il dirigente ad interim del Cpi di Giarre ha comunicato al personale in servizio l'attivazione, “in via sperimentale” di tre “sportelli dedicati alle varie attività dedicate all'utenza” denominati, rispettivamente, “Condizionalità da , Per_1
“PDS Ordinario REI” e “PDS , prevedendo che il dott. insieme ad altri 6 Per_1 Pt_1 dipendenti, fosse adibito allo sportello “Condizionalità da . Per_1
Ebbene, dalle suddette evidenze documentali e dalle stesse deduzioni attoree si evince che l'attività principale espletata dal ricorrente fosse quella di acquisizione ed inserimento dei dati degli utenti-disoccupati e di relativo aggiornamento delle banche dati informatiche, anche ai fini del rilascio di documenti estremamente semplici, quali schede anagrafiche e
“certificazioni varie”.
Trattasi indubbiamente di mere mansioni d'ordine, routinarie e ripetitive, di carattere ausiliario “rispetto a più ampi processi” amministrativi, che (a prescindere dagli apprezzabili titoli universitari e post-universitari posseduti dal ricorrente: v. doc. 10 fasc. ric.) presuppongono “conoscenze di tipo operativo generale … acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione” e che mal si conciliano con i concetti di “approfondite conoscenze mono specialistiche”, “responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi amministrativi” e “media complessità dei problemi da affrontare” che sono propri del personale dell'anelata categoria C.
Oltre alle suddette mansioni, poi, è incontestato che il ricorrente abbia anche svolto il compito di sportellista, in sede di “front-office e box informazioni” (v. pag. 2 del ricorso), il che implica l'espletamento di semplici attività di accoglienza e informazione di primo impatto agli utenti.
Gli ordini di servizio allegati al ricorso (tranne il primo tra quelli sopra elencati), peraltro, non sono disposizioni datoriali attributive di specifici compiti o mansioni nei confronti del
16 lavoratore, bensì meri atti ricognitivi dell'organigramma interno all'ufficio di appartenenza del dipendente (Centro per l'impiego di Giarre), con i quali il relativo dirigente ha, di volta in volta, individuato i procedimenti amministrativi di competenza dell'ufficio, i settori di operatività delle articolazioni organizzative interne, i funzionari responsabili di ciascuna articolazione e i dipendenti (tra i quali il dott. chiamati a “coadiuvare” o Pt_1
“collaborare” con tali funzionari, svolgendo attività di ausilio e di supporto nell'ambito di quelli che vengono espressamente denominati “gruppi di lavoro”.
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi valorizzando la dedotta attività di orientamento degli utenti disoccupati che il ricorrente adduce di avere espletato previa effettuazione di colloqui con gli interessati: dalla lettura dei “patti di servizio personalizzati” allegati al n. 7 del ricorso, infatti, è desumibile che l'attività svolta al riguardo dall'attore sia stata di natura prettamente compilativa e di raccolta dati, i suddetti patti consistendo in moduli prestampati che venivano riempiti riportando i dati anagrafici dell'utente e segnando le relative caselle, in assenza di qualsivoglia “personalizzazione” e adattamento al caso concreto, al contenuto del previo colloquio, alla concreta condizione personale e lavorativa dell'utente e alle sue inclinazioni o aspettative professionali;
i medesmi patti, peraltro, venivano sì sottoscritti dal ricorrente, ma sempre in qualità di semplice “operatore di front office” o “operatore CPI”.
Del resto, durante i suddetti colloqui, lo stesso ricorrente ha dedotto (nei capitoli di prova orale articolati in ricorso) di essersi limitato ad informare gli utenti della “possibilità di frequentare tirocini e corsi di formazione”, ma non anche che era suo compito valutare l'erogazione dei servizi concretamente da offrire al singolo utente una volta acquisita, con la sottoscrizione del patto di servizio, la disponibilità di quest'ultimo a fruire di tali corsi, progetti o tirocini.
4. Il ricorso, quindi, è immeritevole di accoglimento.
Quanto alle spese processuali, stante la condizione soggettiva delle parti e la peculiarità della fattispecie, si ritiene di doverle interamente compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 3406/2022 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
; Controparte_1
dichiara prescritte le pretese anteriori al 04.01.2016;
17 rigetta il ricorso;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 26 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 16 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3406/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ferraù, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
- Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'assessore pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
- Resistente -
Controparte_2
, in persona
[...] dell'assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Catania;
- Resistente -
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.04.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio esponendo: di essere stato assunto il 02.12.2002, con contratto a tempo determinato
1 e parziale, alle dipendenze dell' della Controparte_3 Controparte_4
, con inquadramento nella categoria A;
che tale contratto è stato di volta in volta
[...]
prorogato sino al 31.12.2005; di essere stato assunto, a far data dal 01.01.2006, con un nuovo contratto a tempo determinato, questa volta a tempo pieno, dalla Presidenza della Regione
Sicilia sino al 31.12.2010 ed impiegato dall'Assessorato Regionale al Lavoro con inquadramento nella categoria A;
che in data 03.12.2010 la sua posizione lavorativa è stata stabilizzata mediante la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, con immissione in servizio a far data dal 01.01.2011, mantenendo l'inquadramento nella categoria “A/2” ed il relativo trattamento economico, ai sensi di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di comparto;
che, dal 02.12.2002 al
12.06.2007, durante la sua permanenza presso il Centro per l'impiego di Catania, egli si è occupato del controllo e della registrazione dei rapporti di lavoro su scheda, del contatto al front-office e box informazioni, nei confronti dell'utenza del CPI;
che, con disposizione di servizio prot. 2893/segr. dell'11.12.2009, è stata “confermata” la sua “assegnazione” ai
“compiti da tempo espletati dell'informatizzazione delle procedure nell'ambito del CED, inserimento dati SILL, aggiornamento banca dati;
all'occorrenza si occuperà anche di politiche attive del lavoro”, mansioni espletate sin dalla data dell'assegnazione al CPI di
Giarre, avvenuta il 13.06.2007; che, con ordine di servizio n. 2, prot. 111/segr. del
22.01.2010, è stato disposto che egli si occupasse di “Formazione professionale”, comprendente gli ambiti autorizzazione avviamento ai corsi di formazione professionale, controlli didattico amministrativi, coordinamento sportelli multifunzionali, coordinamento revisione rendiconti”; che nel successivo ordine di servizio n. 15 del 14.10.2010 sono state confermate le attività già assegnate nel precedente ordine di servizio;
che, con ordine di servizio n. 1 del 21.02.2011, è stato disposto che egli svolgesse le mansioni relative ai servizi di sportello: accoglienza, disponibilità, certificazione, SIL, archiviazione atti;
che, con ordine di servizio n. 1 del 12.04.2012, è stato disposto che egli svolgesse le mansioni relative ai servizi di: disponibilità, SIL, certificazioni, trasferimenti di iscrizioni, accoglienza, gestione archivi, archiviazione atti di competenza;
che, con ordine di servizio del
17.03.2014, prot. segr. 3096, è stato disposto che egli svolgesse le mansioni relative a Servizi di sportello: Disponibilità, SIL, Certificazioni, Schede Anagrafico Professionali,
Trasferimenti iscrizione, Accoglienza, Gestione archivi, Archiviazione atti di competenza;
che, in data 19.06.2018 è stata comunicata l'attivazione di sportelli dedicati attraverso i quali,
2 oltre a svolgere quanto previsto dal precedente ordine di servizio del 17.04.2014, è stato disposto, in via del tutto sperimentale, che il i occupasse anche di “condizionalità Pt_1 da ; che per svolgere la sua attività lavorativa, l'Amministrazione gli ha fornito le Per_1
credenziali necessarie per accedere ai vari sistemi informatizzati.
In particolare, l'attore ha rappresentato di essere “stato costantemente impiegato a stretto contatto con l'utenza del Centro per l'Impiego, in particolare nell'inserimento dei dati dei disoccupati in cerca di lavoro nel sistema informativo lavoro SILL, poi sostituito col SILAV”, occupandosi altresì “di orientamento dell'utenza del CPI, mediante colloqui diretti con i soggetti da indirizzare nel mondo del lavoro;
tali colloqui, peraltro, si concludevano con la sottoscrizione del patto di servizio da parte dell'utente e dell'orientatore (nel caso che ci occupa, l'odierno ricorrente) in qualità di responsabile”; ha poi dedotto di essersi ancora
“occupato delle attività connesse al rilascio schede anagrafiche e certificazioni varie, customer satisfaction, attività connesse alle politiche attive del lavoro, aggiornamento banche dati e profilazione progetto <
Tanto premesso, descritto il relativo mansionario previsto dalla contrattazione collettiva ed assunto di avere continuativamente espletato le mansioni proprie di un dipendente di categoria C, superiori a quelle dei dipendenti di categoria A, nella quale egli era inquadrato, il ricorrente ha domandato al Giudice adito ex artt. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 36 Cost. di: accertare e dichiarare che egli ha svolto mansioni inquadrabili nella Categoria C dell'Ordinamento Professionale della a far data almeno dal 01.01.2009; Controparte_1 per l'effetto, accertare e dichiarare il suo a percepire le differenze retributive per le mansioni superiori espletate;
conseguentemente, condannare le amministrazioni resistenti, a corrispondere in suo favore la somma di euro 157.000,00 (pari ad euro 1.000,00 mensili di differenza tra lo stipendio lordo di un dipendente di categoria A e quello di un dipendente di categoria C, moltiplicati per 157 mensilità), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
condannare la controparte al versamento delle spese e dei compensi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, l'Amministrazione regionale resistente si è tempestivamente costituita in giudizio per il tramite dell'Avvocatura erariale, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
e la maturazione della prescrizione delle pretese
[...]
3 economiche anteriori al quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio precedentemente promosso dal dott. Pt_1
Nel merito, la parte convenuta ha dedotto l'infondatezza delle domande, rappresentando che il ricorrente: è in servizio presso la Regione dal 02.12.2002; ha svolto la propria CP_1
attività prima quale contrattista PUC ex LR 85/95, artt. 11 e 12, e successivamente, dal
01.01.2006, con contratto individuale quinquennale di lavoro a tempo determinato e, dal
01.01.2011, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
è “inquadrato nella categoria A
(Operatore amministrativo), posizione economica A/2”; è stato inizialmente assegnato quale lavoratore PUC al Centro per l'Impiego di Catania (sino al 12.05.2007) e successivamente è stato trasferito al CPI di Giarre, ove è stato incardinato nel Settore Formazione Professionale quale Operatore A2; “ha sempre svolto mansioni di supporto all'attività del funzionario direttivo incaricato della responsabilità del procedimento, in maniera perfettamente conforme all'area d'appartenenza.”, venendo “preposto a mansioni di affiancamento e di ausilio al funzionario direttivo”, non rivestendo mai “ruoli di responsabilità”.
Parte convenuta ha poi sottolineato che le funzioni di istruttore e le relative responsabilità
“ricadevano” soltanto sul funzionario direttivo al quale il ricorrente è stato di volta in volta affiancato e che l'assegnazione del allo Sportello dedicato per la "Condizionalità Pt_1
di cui alla nota n. 17902 del 19.06.2018 va esaminata di concerto con la precedente Per_1
nota n. 2220 del 21 .05.2018 nella quale si indicano i nominativi dei funzionari direttivi in capo ai quali, come da precedenti ordini di servizio, si intesta la responsabilità del procedimento amministrativo;
questi ultimi, pertanto, si sono avvalsi del personale a disposizione, di categoria A e B, per le attività di Sportello, senza adibirlo ad alcuna mansione superiore.
L'Amministrazione resistente, infine, ha contestato i conteggi attorei delle differenze retributive per l'asserito svolgimento di mansioni superiori perché “non sono indicati i criteri di calcolo” e, comunque, evidenziando che, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, l'importo da riconoscere sarebbe pari a 17.425,8 euro lordi, atteso che la differenza tra la retribuzione del sig. collocato in categoria A2, e un dipendente Pt_1
collocato in categoria C1 è pari ad euro 290,43 lordi mensili.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, autorizzato il deposito di note conclusive e rinviato il procedimento per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza
4 del 16.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente apprezzata l'eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
, atteso che il ricorrente ha sempre prestato servizio presso uffici dell'Assessorato
[...]
regionale al Lavoro e, soprattutto, che il contratto di lavoro a tempo indeterminato (sebbene il suo testo non brilli per cristallina chiarezza, atteso che nell'intestazione è indicato l'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica e che, nell'articolo relativo alla individuazione della parte datoriale, si fa generico riferimento alla
“Amministrazione regionale”) è stato stipulato tra il dott. il competente dirigente Pt_1
del Dipartimento regionale del lavoro.
Sempre in via preliminare, va poi esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale, formulata tempestivamente dalla parte resistente.
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, di merito e amministrativa, da cui non v'è ragione di discostarsi, “le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della qualifica superiore si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.” (così, tra le altre, Cass. Sez. lav., 8.4.2011, n.
8057).
Con riguardo al rapporto di lavoro subordinato, infatti, la prescrizione breve quinquennale concerne non solo il credito per la retribuzione ordinaria, ma anche ogni altra pretesa creditoria avente origine e titolo nel rapporto di lavoro, con esclusione solo delle erogazioni derivanti da cause autonome rispetto al medesimo, o dalla responsabilità datoriale (Cass.
Sez. lav. n. 1575/2010).
La ratio della prescrizione quinquennale è quella di liberare il debitore da obbligazioni scadute e non tempestivamente richieste dal creditore, laddove queste abbiano carattere periodico, quali la retribuzione e altri emolumenti accessori - compresi i compensi per lavoro straordinario e per differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori -
e derivino da un'unica causa solutoria, come il rapporto di lavoro.
Non ignora questo decidente che secondo la maggioritaria giurisprudenza di legittimità il diritto al riconoscimento della qualifica superiore è invece soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 8057/11 e n. 7116/2005).
5 Tale assunto, tuttavia, non incide sulla sottoposizione al termine quinquennale dei diritti azionati dal ricorrente, atteso che oggetto del presente giudizio è il riconoscimento dei crediti retributivi derivanti dall'allegato svolgimento di mansioni riconducibili a un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente rivestito.
Il ricorrente, correttamente, non ha chiesto anche l'attribuzione della qualifica superiore ai sensi dell'art. 2103 c.c., che nella specie sarebbe stata in ogni caso preclusa dall'art. 52 d.lgs.
n. 165/2001, venendo in considerazione un rapporto di pubblico impiego.
Rilevata, per le ragioni esposte, la soggezione delle pretese oggetto del presente giudizio al termine di prescrizione quinquennale, va ricordato che il medesimo decorre, ove il rapporto sia assistito, come nella fattispecie, dalla garanzia della stabilità, dalla data di maturazione di ciascun credito, quindi anche in costanza del rapporto di lavoro (cfr. Corte Costituzionale
n. 143/2011 e n. 174/1972).
Nella specie, il primo atto interruttivo documentato è costituito dal ricorso introduttivo del giudizio precedentemente promosso dal dott. er il riconoscimento delle mansioni Pt_1
superiori e definito per una questione pregiudiziale di rito: tale ricorso, pur essendo stato depositato in data 24.10.2018, dopo una serie di omesse o irregolari notifiche, è stato notificato a controparte soltanto in data 04.01.2021 (v. atti del proc. n. 10253/2018 R.G.
Tribunale di Catania allegati alla memoria di costituzione); di conseguenza, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, vanno dichiarate prescritte tutte le pretese anteriori al quinquennio antecedente la notifica del suddetto ricorso e, quindi, i crediti anteriori al 04.01.2016.
Ovviamente, trattandosi di atto recettizio, il dies a quo del termine prescrizionale va individuato nella data di notifica del ricorso alla controparte e non già, come sostenuto dal ricorrente, in quella nella quale tale atto è stato depositato in cancelleria: secondo il condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità nettamente maggioritario, invero, “l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto (Cass. 6 marzo 2003, n. 3373; Cass. 24 giugno 2009, n. 14862; Cass. 12 ottobre
2017, n. 24031)” (Cass. Sez. lav. 04.01.2024, n. 279).
3. Nel merito va osservato quanto segue.
6 Come detto, il ricorrente, dipendente di ruolo appartenente alla qualifica di operatore amministrativo e con inquadramento nella categoria A2, ha dedotto di avere svolto mansioni superiori corrispondenti alla categoria C ed ha domandato il pagamento delle differenze retributive tra lo stipendio in godimento e quello proprio dei dipendenti della categoria alla quale aspira.
3.1. In proposito, è forse ultroneo rammentare che l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (nel quale
è confluito il disposto dell'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche), al comma 1, stabilisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Il quinto comma dell'art. 52, poi, prevede che, al di fuori delle ipotesi eccezionali delineate dai commi secondo e quarto dello stesso articolo, “è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma”, in ogni caso, “al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”.
Il terzo comma dell'art. 52, poi, precisa che per svolgimento di mansioni superiori deve intendersi “l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
Pertanto, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, l'eventuale esercizio di fatto di mansioni superiori, non corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non può comunque avere effetto “ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione” (comma 1), e ciò perché l'indisponibilità degli interessi pubblici inerenti alla scelta del tipo di attività lavorativa che i dipendenti sono chiamati a svolgere e l'esigenza che la selezione del personale avvenga sulla base della generale regola del concorso concernono non solo il momento iniziale della immissione nei ruoli della P.A., ma anche il successivo sviluppo della carriera, con progressione da un'area funzionale all'altra.
In ogni caso, tuttavia, resta fermo il diritto del dipendente ad ottenere le connesse differenze retributive, il lavoratore avendo diritto a percepire “la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore” (comma 5): trattasi di regola del tutto conforme al consolidato
7 indirizzo della giurisprudenza della Corte costituzionale che, con numerose pronunzie, ha patrocinato la diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall'art. 36 Cost., specificando al riguardo che detta norma “determina l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato”, a prescindere dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori (Corte Cost. 23 febbraio 1989 n. 57; Corte Cost ord. 26 luglio 1988 n. 908); che “il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso non è incompatibile con il diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall'art. 36 Cost.)” (Corte Cost. 27 maggio 1992 n. 236); che il mantenere da parte della pubblica amministrazione l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto - ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. - perchè non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto “con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento” e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 296; Cass. Sezioni unite, 11.12.2007, n. 25837).
Il citato primo comma dell'art. 52 è stato parzialmente modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009
(c.d. riforma Brunetta), essendo ora previsto che il lavoratore “deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, lett. b)”.
Il giudizio di equivalenza, quindi, va ora rapportato alle mansioni proprie “dell'area di inquadramento” e non, come in precedenza, a quelle previste “nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”: la nuova dizione, in realtà non avente portata rivoluzionaria rispetto al testo previgente, ha quindi inteso soltanto precisare che possono considerarsi equivalenti tutte le mansioni esigibili all'interno di una medesima area o categoria di inquadramento.
8 Invece, come detto, il secondo comma dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 prevede le ipotesi tassative ed eccezionali in cui, in presenza di “obiettive esigenze di servizio”, è possibile adibire temporaneamente il dipendente allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, e cioè: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza”.
L'assegnazione formale a mansioni superiori, pertanto, può essere legittimamente disposta esclusivamente in presenza dei suddetti presupposti ed entro i limiti temporali fissati dalla norma.
Nelle suddette ipotesi, “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti” (art. 53, com. 4).
Nel caso oggi sottoposto all'odierno sindacato si tratta dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, non essendo stati dedotti atti o provvedimenti che possano essere considerati provvedimenti formali di assegnazione di mansioni superiori: la disciplina da applicare, quindi, è quella dei commi 1 e 5 del medesimo art. 52.
Peraltro, non è possibile ritenere che l'eventuale illegittimità o irregolarità dei provvedimenti che hanno riguardato il ricorrente sia idonea ad escludere il suo diritto ad ottenere le differenze retributive connesse alle mansioni superiori asseritamente espletate;
la Suprema
Corte, invero, ha costantemente precisato che il diritto alla retribuzione propria delle mansioni superiori eventualmente svolte “non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, nè all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36
Cost.” (Cass Sez. lav., 14.11.2016, n. 23161; Cass. Sez. lav. 7.8.2013, n. 18808; Cass. Sez.
Lav., 16.1.2014, n. 796, secondo la quale “l'obbligo di integrare il trattamento economico
9 del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato prescinde dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori”; nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. lav., 3.4.2018, n. 8141 e, da ultimo,
Cass. Sez. lav. 01.09.2022, n. 25848, secondo la quale “in tema di impiego pubblico contrattualizzato, il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento”).
Per quanto concerne il concetto di equivalenza delle mansioni alle quali il dipendente può essere di fatto adibito ex art. 52, comma 1, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “nell'ipotesi di esercizio dello ius variandi nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato , l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all'art. 2013 c.c.” (così, da ultimo, Cass. Sez. lav., 12.7.2019, n. 18816; Cass. Sez. lav.,
10.07.2019, n. 18565/ord.; e Cass. Sez. lav., 16.7.2018, n. 18817).
Nella stessa prospettiva, si è sottolineato che l'art. 52, comma 1, in esame “specifica un concetto di equivalenza formale, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne consegue che condizione necessaria e sufficiente affinchè le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.”, per cui “non è ravvisabile alcuna violazione del D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 52, qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in
10 concreto la natura equivalente delle medesime mansioni”, restando “insindacabili tanto
l'operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto
l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria”; con la precisazione che “tale nozione di equivalenza in senso formale, mutuata dalle diverse norme contrattuali del pubblico impiego, comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili” (Cass. Sez. lav., 13.9.2017, n. 21261/ord.;
Cass. Sez. lav., 26.01.2017, n. 2011).
Invero, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8740 del 4 aprile 2008, è principio costante nella giurisprudenza di legittimità che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, non si applica l'art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52, che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (così, ex plurimis, Cass. Sez. lav., 5.8.2010, n. 18283; Cass. Sez. lav., 19.8.2011,
n. 17396; Cass. 26.3.2014, n. 7106; Cass. Sez. lav., 19.8.2016, n. 17214; Cass. 13.6.2016, n.
12109; Cass. Sez. lav., 18.6.2019, n. 16311).
Va poi evidenziato che, in osservanza dei principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio, grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, costitutivi del diritto vantato, vale a dire l'espletamento in via continuativa e prevalente di mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato
(così, ex multis, Cass., Sez. lav., 1.8.2013, n. 18418).
Nel caso di contemporaneo esercizio di mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, poi, quelle corrispondenti al livello superiore dovranno essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore, affinché le pretese fatte valere possano trovare accoglimento.
11 Per consolidato indirizzo della Suprema Corte, poi, in materia di pubblico impiego privatizzato (così come, del resto, nel settore del lavoro privato), il
Giudice è chiamato a svolgere un procedimento logico giuridico, diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, che si compone di tre fasi successive, costituite dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. Sez. lav., 31.12.2009, n. 28284; più di recente, si veda altresì Cass. Sez. lav. 03.01.2024, n. 145, secondo cui “in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”); ed ancora, si è ulteriormente precisato che, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, il c.d. giudizio trifasico “deve tener conto del principio dell'equivalenza formale delle mansioni, che può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili” (Cass. Sez. lav. 26.09.2024, n. 25772).
Sul versante pratico, dunque, soltanto la dimostrazione in giudizio dell'effettivo svolgimento di attività corrispondente ad un superiore livello, non solo rispetto agli atti nei quali essa materialmente si sia esplicata, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata, potrà giustificare l'accoglimento delle pretese attoree: invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite, è necessario “sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all'attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.”; “circostanze queste che ben possono ritenersi provate sulla base dei fatti allegati in causa (ad esempio, lunga durata nello svolgimento delle mansioni, mancata denunzia di inadempimenti o di inesatti assolvimenti degli obblighi derivanti dalle mansioni assegnate) nonchè della condotta processuale della parte datoriale (acquiescenza o mancata contestazione ex art. 416 c.p.c. dei fatti e degli elementi di diritto della domanda di controparte).” (Cass. civile Sez. unite,
11.12.2007, n. 25837; nella stessa direzione si veda anche Cass. Sez. lav., 16.1.2014, n. 796, secondo cui il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36
12 Cost. “deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”; Cass. Sez. lav., 23.2.2010, n. 4382; Cass. Sez. lav.,
17.9.2008, n. 23741; da ultimo, si veda Cass. Sez. lav. 26.09.2024, n. 25772, secondo cui
“al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori,
l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri
e delle correlate responsabilità”).
3.2. Ciò esposto in merito al quadro normativo e giurisprudenziale vigente in materia, giova adesso richiamare le disposizioni della disciplina collettiva di riferimento.
Il sistema di classificazione del personale disciplinato dagli artt. 18 e ss. del C.C.R.L. del personale non dirigenziale della Regione Sicilia relativo al quadriennio normativo
2002/2005, rimasto sostanzialmente immutato nel corso degli anni e confermato dall'art. 17 del C.C.R.L del 09.05.2019, relativo al triennio giuridico ed economico 2016/2018, prevede l'istituzione di quattro categorie, e cioè, in ordine di crescente contenuto professionale, le categorie A, B, C e D.
All'interno di ciascuna categoria è prevista una suddivisione in posizioni economiche, con possibilità di una progressione orizzontale da una posizione economica all'altra e di una progressione verticale da una categoria all'altra.
Per i dipendenti di categoria D o, “in caso di necessità”, di categoria C, è prevista la possibilità di conferire incarichi di posizione organizzativa o professionale richiedenti “lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità.”.
Le categorie sono individuate mediante le declaratorie dei profili professionali riportate nell'allegato A al medesimo contratto collettivo, nelle quali sono descritti i requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse e le modalità di accesso;
i profili descrivono il contenuto professionale delle attività proprie della categoria, attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte e del livello di professionalità richiesto.
13 Nello specifico, l'allegato A al C.C.N.L. 2002/2005 stabilisce che appartengono alla categoria A, cioè la categoria nella quale è inquadrato il ricorrente, i dipendenti “che svolgono attività caratterizzate da: conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi-amministrativi; problematiche lavorative di tipo semplice;
relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti”; in tale categoria, a titolo esemplificativo, per quello che rileva in questa sede, rientrano i lavoratori che provvedono “ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro”, come, ad esempio, gli “operai generici”.
Secondo il medesimo allegato A, invece, appartengono alla categoria C, cioè la categoria alla quale anela il ricorrente, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi amministrativi;
media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.”; rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, i lavoratori “che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza”, svolgono “attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati” e, in particolare, coloro che ricoprono il ruolo di
“geometra, ragioniere” o “istruttore amministrativo” o “assistente amministrativo del registro delle imprese”.
3.3. Orbene, venendo al caso di specie, i compiti disimpegnati dal ricorrente, ed i settori nei quali tali compiti sono stati espletati, sono quelli risultanti dai documenti allegati ai nn. 2 e
3 del ricorso che, come tali, non sono stati contestati dall'Amministrazione resistente, per
14 cui, correttamente, la prova testimoniale chiesta sul punto dall'attore non è stata ammessa perché ritenuta irrilevante;
ciò che la parte convenuta contesta, invece, è la concreta riconducibilità di tali compiti alle mansioni proprie della superiore categoria C alla quale aspira il ricorrente.
Ed in effetti, deve ritenersi che, sulla scorta della documentazione versata in atti, le mansioni espletate dall'attore in modo continuativo e prevalente non siano sussumibili nel profilo professionale di istruttore amministrativo o in altra figura professionale appartenente alla categoria C.
A livello documentale, invero, emerge quanto segue: con ordine di servizio prot. 2893/segr. dell'11.12.2009, è stata “confermata” la
“assegnazione” del ricorrente ai “compiti da tempo espletati dell'informatizzazione delle procedure nell'ambito del CED, inserimento dati SILL, aggiornamento banca dati”, aggiungendo che lo stesso “all'occorrenza” si sarebbe occupato “anche di politiche attive del lavoro”; con ordine di servizio n. 2 prot. 111/segr. del 22.01.2010, è stato disposto che il dott.
(insieme ad altre due dipendenti, una di categoria C7 e l'altra di categoria B2) Pt_1
“coadiuvasse” il funzionario direttivo di categoria D6 per il settore denominato CP_5
“Formazione professionale” comprendente gli ambiti “autorizzazione avviamento ai corsi di formazione professionale, controlli didattico amministrativi, coordinamento sportelli multifunzionali, coordinamento revisione rendiconti”; con il successivo ordine di servizio n. 15 del 14.10.2010 è stato disposto che il ricorrente
“coadiuvasse” il funzionario direttivo per il settore denominato “Formazione CP_5 professionale” comprendente gli ambiti “autorizzazione avviamento ai corsi di formazione professionale” e “controlli didattico amministrativi”; con ordine di servizio n. 1 del 21.02.2011, è stato disposto che l'attore “collaborasse” con il funzionario direttivo (categoria D6) per il settore “Servizi di sportello”, Controparte_6 comprendente gli ambiti “accoglienza, disponibilità, certificazione, SILL, archiviazione atti”; con ordine di servizio n. 1 del 12.04.2012, è stato disposto che il dott. insieme al Pt_1
funzionario direttivo responsabile, , e ad altri 10 dipendenti, dei quali Controparte_6
tre di categoria C, quattro di categoria B e tre di categoria A) continuasse ad essere incardinato nel settore “Servizi di sportello”, comprendente gli ambiti “disponibilità, SILL,
15 certificazioni, trasferimenti di iscrizioni, accoglienza, gestione archivi, archiviazione atti di competenza”; con ordine di servizio n. 1 del 17.03.2014, prot. segr. 3094, è stato disposto che l'attore
(insieme al funzionario direttivo responsabile, , e ad altri 10 dipendenti, Controparte_6
dei quali tre di categoria C, quattro di categoria B e tre di categoria A) continuasse ad essere assegnato al settore “Servizi di sportello”, comprendente gli ambiti “disponibilità, SIL, certificazioni, schede anagrafico-professionali, trasferimenti di iscrizioni, accoglienza, gestione archivi, archiviazione atti di competenza”; con nota prot. 7092 del 19.06.2018, il dirigente ad interim del Cpi di Giarre ha comunicato al personale in servizio l'attivazione, “in via sperimentale” di tre “sportelli dedicati alle varie attività dedicate all'utenza” denominati, rispettivamente, “Condizionalità da , Per_1
“PDS Ordinario REI” e “PDS , prevedendo che il dott. insieme ad altri 6 Per_1 Pt_1 dipendenti, fosse adibito allo sportello “Condizionalità da . Per_1
Ebbene, dalle suddette evidenze documentali e dalle stesse deduzioni attoree si evince che l'attività principale espletata dal ricorrente fosse quella di acquisizione ed inserimento dei dati degli utenti-disoccupati e di relativo aggiornamento delle banche dati informatiche, anche ai fini del rilascio di documenti estremamente semplici, quali schede anagrafiche e
“certificazioni varie”.
Trattasi indubbiamente di mere mansioni d'ordine, routinarie e ripetitive, di carattere ausiliario “rispetto a più ampi processi” amministrativi, che (a prescindere dagli apprezzabili titoli universitari e post-universitari posseduti dal ricorrente: v. doc. 10 fasc. ric.) presuppongono “conoscenze di tipo operativo generale … acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione” e che mal si conciliano con i concetti di “approfondite conoscenze mono specialistiche”, “responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi amministrativi” e “media complessità dei problemi da affrontare” che sono propri del personale dell'anelata categoria C.
Oltre alle suddette mansioni, poi, è incontestato che il ricorrente abbia anche svolto il compito di sportellista, in sede di “front-office e box informazioni” (v. pag. 2 del ricorso), il che implica l'espletamento di semplici attività di accoglienza e informazione di primo impatto agli utenti.
Gli ordini di servizio allegati al ricorso (tranne il primo tra quelli sopra elencati), peraltro, non sono disposizioni datoriali attributive di specifici compiti o mansioni nei confronti del
16 lavoratore, bensì meri atti ricognitivi dell'organigramma interno all'ufficio di appartenenza del dipendente (Centro per l'impiego di Giarre), con i quali il relativo dirigente ha, di volta in volta, individuato i procedimenti amministrativi di competenza dell'ufficio, i settori di operatività delle articolazioni organizzative interne, i funzionari responsabili di ciascuna articolazione e i dipendenti (tra i quali il dott. chiamati a “coadiuvare” o Pt_1
“collaborare” con tali funzionari, svolgendo attività di ausilio e di supporto nell'ambito di quelli che vengono espressamente denominati “gruppi di lavoro”.
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi valorizzando la dedotta attività di orientamento degli utenti disoccupati che il ricorrente adduce di avere espletato previa effettuazione di colloqui con gli interessati: dalla lettura dei “patti di servizio personalizzati” allegati al n. 7 del ricorso, infatti, è desumibile che l'attività svolta al riguardo dall'attore sia stata di natura prettamente compilativa e di raccolta dati, i suddetti patti consistendo in moduli prestampati che venivano riempiti riportando i dati anagrafici dell'utente e segnando le relative caselle, in assenza di qualsivoglia “personalizzazione” e adattamento al caso concreto, al contenuto del previo colloquio, alla concreta condizione personale e lavorativa dell'utente e alle sue inclinazioni o aspettative professionali;
i medesmi patti, peraltro, venivano sì sottoscritti dal ricorrente, ma sempre in qualità di semplice “operatore di front office” o “operatore CPI”.
Del resto, durante i suddetti colloqui, lo stesso ricorrente ha dedotto (nei capitoli di prova orale articolati in ricorso) di essersi limitato ad informare gli utenti della “possibilità di frequentare tirocini e corsi di formazione”, ma non anche che era suo compito valutare l'erogazione dei servizi concretamente da offrire al singolo utente una volta acquisita, con la sottoscrizione del patto di servizio, la disponibilità di quest'ultimo a fruire di tali corsi, progetti o tirocini.
4. Il ricorso, quindi, è immeritevole di accoglimento.
Quanto alle spese processuali, stante la condizione soggettiva delle parti e la peculiarità della fattispecie, si ritiene di doverle interamente compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 3406/2022 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
; Controparte_1
dichiara prescritte le pretese anteriori al 04.01.2016;
17 rigetta il ricorso;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 26 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
18