Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/05/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 25.3.2025 ed iscritta al n. 475 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._1
Papa Giovanni XXIII n. 12
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2 C.F._2
Via Papa Giovanni XXIII n. 12
entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Nadia Invernizzi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Lecco, Viale Dante n.3, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 5.5.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
pagina 1 di 6
2. La ex casa coniugale sita in Bellano Via Papa Giovanni XXIII n. 12, di proprietà esclusiva del sig.
e sulla quale grava un mutuo con pagamento di rate mensili, viene assegnata con Parte_2
tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti alla signora , che continuerà ad abitarvi Parte_1
Per_ Per_ unitamente ai figli minori della coppia e e alla propria figlia minore . Il sig. Per_3
preleverà i propri effetti personali e trasferirà la propria residenza in Premana in Via Parte_2
Prealpi presso un'immobile di proprietà della propria famiglia di origine: tale trasferimento decorrerà dalla data di fissazione dell'udienza di separazione;
3. Il mutuo esistente sull'ex casa coniugale pari ad euro 580,00 mensili, continuerà ad essere pagato integralmente dal sig. Parte_2
4. Le utenze (gas, luce, acqua, TARI, ecc.) relative alla ex casa coniugale verranno tutte volturate in capo alla signora che provvederà al loro integrale pagamento a decorrere dalla data del Parte_1
rilascio della casa coniugale da parte del marito: le parti si impegnano reciprocamente ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per effettuare tali volture;
5. Le spese condominiali di natura ordinaria relative alla casa coniugale resteranno in capo alla signora a decorrere dalla data di rilascio dell'abitazione da parte del marito a cui Parte_1
competeranno le spese straordinarie e patrimoniali dell'immobile stesso;
Per_ Per_ 6. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
7. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità:
considerato che
la signora svolge attività di commessa presso il Supermercato Iperal e che sovente presta Parte_1
attività lavorativa anche la domenica, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tre fine settimane consecutivi dal sabato sera prelevandoli dall'abitazione materna alle ore 19,30 sino a tutto il lunedì
mattina riaccompagnandoli a scuola durante il periodo scolastico e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna alle ore 14 in periodo non scolastico;
il padre potrà inoltre tenere con sé i figli un giorno infrasettimanale, il mercoledì dall'uscita di scuola dei bambini sino al giovedì mattina o riaccompagnandoli a scuola durante il periodo scolastico o presso l'abitazione materna entro le ore
8,30 durante il periodo non scolastico;
durante le festività natalizie i genitori concorderanno annualmente ed in virtù dei turni di lavoro della signora la suddivisione dei giorni di Parte_1
Natale e S. Stefano, avendo comunque cura che i figli trascorrano la giornata di Natale in parte con pagina 2 di 6 l'uno per il pranzo (sino alle ore 16) e in parte con l'altro per la cena. Capodanno e l'Epifania
saranno suddivisi fra i genitori in modo tale che i bambini trascorrano il pranzo con genitore e la cena con l'altro. Viceversa l'anno successivo;
durante le vacanze pasquali i genitori concorderanno annualmente ed in virtù dei turni di lavoro della signora la suddivisione dei giorni di Parte_1
Pasqua e Pasquetta, avendo comunque cura che i figli trascorrano la giornata di Pasqua in parte con l'uno per il pranzo e in parte con l'altro per la cena;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori i quali dovranno comunicarsi il periodo prescelto, per iscritto (anche a mezzo sms, WhatsApp), entro il 31/5 di ogni anno con obbligo di comunicarsi con congruo anticipo località e recapito di villeggiatura ove si recheranno con i figli.
In ogni caso i periodi di vacanza scelti da ciascun genitore dovranno rispettare gli impegni scolastici dei figli e non sovrapporsi all'inizio dell'anno scolastico. Nei periodi di vacanza con ciascuno dei due genitori il diritto di visita ordinario si intende sospeso, fatto salvo il diritto di chiamata telefonica giornaliera nella fascia di orario compresa fra le 19,30 e le 20,30.
8. Tenuto conto che la signora percepirà integralmente l'assegno unico universale e che il Parte_1
sig. si assume il pagamento integrale della rata di mutuo pari ad euro 580,00, il Parte_2
Per_ Per_ padre verserà a titolo di contributo di mantenimento per i figli minori e la somma mensile di
€. 300,00 (€.150,00 per ciascun figlio). Tale somma verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese per
12 mensilità all'anno a mezzo bonifico bancario sulle coordinate fornite dalla signora e verrà Pt_1
Per_ Per_ versato sin tanto che i figli ed non saranno economicamente autosufficienti, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
Per_ Per_ 9. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli minori ed e fintanto che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo il seguente Protocollo d'intesa:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
pagina 3 di 6 -Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informativa (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. -Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. -Spese
extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, babysitter,
solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo,
judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione,
benzina e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per i figli, nonché le
Per_ Per_ mance per e .
pagina 4 di 6 -Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Per_ Per_ 10. I figli minori ed resteranno fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50%;
11. Nessun contributo di mantenimento verrà corrisposto fra i coniugi godendo entrambi di reddito proprio;
12. I coniugi si danno sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e di espatrio anche relativamente ai figli minori;
13. Spese e competenze del presente procedimento verranno suddivise al 50% fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 25.3.2025 ricorso congiunto di separazione, Parte_1 Parte_2
sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato in data 30.9.2017 in Bellano;
Per_ Per_
- dalla loro unione sono nati i figli (in data 23.3.2014) e (in data 10.3.2017), entrambi minorenni;
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
pagina 5 di 6 Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione dell'estratto dell'atto di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente della prole.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...], sposati con rito Parte_2 C.F._2
concordatario in Bellano in data 30.9.2017 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2017, parte II, serie A, numero 5), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate,
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Bellano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese e competenze del presente procedimento suddivise al 50% fra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di martedì 13 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Michela Zirilli, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98. pagina 6 di 6