Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1222
CS
Rigetto
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa pronuncia del giudice di primo grado sui vizi dell'ordinanza di demolizione

    Il Collegio ritiene che nessuno dei vizi lamentati avrebbe potuto condurre all'annullamento del provvedimento, già sufficientemente motivato con riguardo alla radicale difformità del manufatto dal titolo edilizio. Il TAR ha correttamente ritenuto assorbite le relative censure. Inoltre, la censura sulla violazione delle garanzie partecipative è inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello e comunque non rileverebbe data la natura vincolata del provvedimento di demolizione.

  • Inammissibile
    Errata applicazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 in luogo dell'art. 35

    La censura è inammissibile in quanto formulata esclusivamente in memoria di replica, come eccepito dal Comune appellato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1222
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1222
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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