Rigetto
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01222/2026REG.PROV.COLL.
N. 05239/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5239 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AV RO in Roma, via Federico Cesi, 72;
contro
Comune di Gagliano del Capo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Distante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione prima), n. 1986/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gagliano del Capo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere AR AD e udito per il Comune appellato l’avvocato Alessandro Distante;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è l’ordinanza del Comune di Gagliano del Capo n. 10/R.G. del 2021, notificata in data 24 marzo 2021, recante l’ingiunzione alla demolizione delle opere edilizie eseguite in totale difformità dal permesso di costruire (p.d.c.) n. 8 del 2016.
2. Con p.d.c. n. 8 del 27 gennaio 2006 il Comune autorizzava il signor -OMISSIS- all’installazione di un chiosco bar di tipo precario, in località Ciolo, alla via S.P. n. 358 Otranto-Leuca, su un suolo pubblico ottenuto in concessione sulla base della convenzione del 21 dicembre 2004.
2.1. Successivamente, veniva avviato a carico del signor -OMISSIS- un procedimento penale per abuso edilizio che si concludeva con l’archiviazione per intervenuta prescrizione del reato (decreto del GIP presso il Tribunale di Lecce del 15 ottobre 2012). Nel disporre l’archiviazione e la restituzione dell’immobile sequestrato alla pubblica amministrazione proprietaria del suolo, il GIP rilevava che “ è pacifica la netta difformità dell'opera rispetto al permesso di costruire 27.10.2006, rilasciato per l'installazione di un chiosco bar di natura precaria su suolo demaniale", dal momento che si tratta "di un fabbricato in muratura inamovibile ”.
2.2. Il dissequestro in favore del Comune veniva confermato con le successive ordinanze del 29 aprile 2013 e del 18 luglio 2014 con cui il GIP respingeva l’istanza dell’interessato di restituzione dell’immobile.
2.3. Con l’ordinanza n. 10/R.G. del 2021 il Comune di Gagliano del Capo - premesso che il sig. -OMISSIS- aveva ottenuto un permesso di costruire per un chiosco - bar di tipo precario - ingiungeva la demolizione della struttura poiché “ a seguito di una lunga e articolata verifica tecnico-giudiziaria di accertamento della compatibilità urbanistico-edilizia, oltre che ambientale e paesaggistica, è stato appurato che i lavori non sono stati eseguiti coerentemente con le norme urbanistiche ed edilizie e con le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico; e che sono stati eseguiti in totale difformità del Permesso di Costruire n. 08/2006, incorrendo nella violazione dell'art. 31, comma 1, del DPR 380/2001 ”. Ciò in quanto la struttura realizzata presentava caratteristiche costruttive e dimensionali incompatibili con la natura precaria dell’opera, come assentita con il permesso di costruire n. 8 del 2006.
3. L’interessato impugnava la sopra indicata ordinanza con ricorso al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, che, con sentenza n. 1986 del 15 dicembre 2022, lo respingeva, richiamando gli esiti della consulenza tecnica disposta nel giudizio penale, da cui è emerso che il manufatto, realizzato in muratura, era di difficile rimozione, in contrasto con la prescrizione contenuta nel titolo edilizio che ne stabiliva la necessaria precarietà e l’obbligo di rimozione stagionale.
4. Il ricorrente ha interposto appello con cui, previo richiamo ai motivi di ricorso di primo grado (pag. da 4 a 15), deduce “ l’omessa pronuncia – elusione – da parte del giudice di primo grado su tutti i vizi – così come ritualmente e tempestivamente eccepiti e qui dati per interamente riproposti – che affettavano da nullità assoluta l’Ordinanza di Ingiunzione n. 10, R.G. 2021 ”.
5. Si è costituito in resistenza il Comune di Gagliano del Capo.
6. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
7. All’udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con un unico ed articolato motivo di appello l’appellante lamenta il vizio omessa pronuncia della sentenza di primo grado che non si sarebbe espressa sui sette “vizi” di legittimità dedotti con il ricorso introduttivo e relativi a:
1) l’assenza di qualunque difformità rispetto al permesso di costruire;
2) la violazione del diritto di difesa, non avendo il Comune mai aperto il procedimento amministrativo;
3) l’impossibilità di motivare de relato con riguardo ad una CTU depositata in sede di indagini preliminari con mera valenza penale e mai confermata in dibattimento;
4) l’obbligo di motivazione rafforzata tenuto conto del tempo trascorso;
5) l’ininfluenza del “pronunciamento penale” in sede amministrativa;
6) la totale elusione della perizia asseverata a firma dell’ing. Vito Morciano (tecnico redattore, tra l’altro, dello stesso progetto del “chiosco”) che ha affermato l’illegittimità del provvedimento di demolizione;
7) la mancata considerazione della convenzione approvata in schema con delibera di Consiglio comunale n. 14 del 29 maggio 2004 che non reca alcun richiamo alla precarietà del manufatto né al suo smontaggio.
9. Le censure sono infondate.
10. La documentazione agli atti del fascicolo di primo grado smentisce l’assunto difensivo in ordine alla conformità dell’opera realizzata al titolo edilizio rilasciato nel 2006.
11. Al riguardo è sufficiente osservare che:
a) con permesso di costruire n. 8/2006 il Comune autorizzava l’installazione di un chiosco bar di tipo precario in località Ciolo, area ricadente in zona E3 (Verde agricolo speciale – Salvaguardia) del programma di fabbricazione del Comune di Gagliano del Capo, soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, nonché ricadente nel Parco naturale regionale di Otranto- S. Maria di Leuca ed in ambito di valore distinguibile C ed A, area litoranea, del PUTT/P regionale;
b) nella relazione tecnica a firma dell’Ing. Vito Morciano, allegata al progetto, si specificava che “ il chiosco avrà carattere precario e sarà mantenuto per il periodo che va da aprile a settembre … le pareti saranno completamente amovibili e saranno tenute fra di loro mediante incastri maschio-femmina bloccati con barre filettate ”;
c) il consulente tecnico incaricato dalla Procura ha, invece, accertato la realizzazione di una struttura in calcestruzzo armato di tipo pesante la quale “ non si presta ad essere smontata e trasferita in un altro luogo nel periodo invernale per poi essere ricollocata nel periodo estivo nello stesso posto in cui ora si trova. Essa è invece destinata a durare nel tempo ” (pag. 24 della consulenza);
d) quanto rilevato dal consulente trova conferma nella documentazione fotografica prodotta dallo stesso appellante, sia in primo grado che in grado di appello (all. A, a1-a2 produzione del 16 giugno 2023) da cui si evince chiaramente la natura non amovibile del fabbricato;
e) sulla scorta di quanto accertato dal consulente, il GIP, nel disporre l’archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione, respingeva la richiesta di restituzione del signor -OMISSIS-, disponendo che l’immobile fosse restituito al Comune che “ dovrà ordinare al -OMISSIS- la demolizione a sue spese ” (ordinanza del 29 aprile 2013, confermata dall’ordinanza del 18 luglio 2014);
f) l’ordinanza impugnata ha, quindi, disposto la demolizione dell’opera realizzata, richiamando il contenuto del titolo edilizio, relativo ad un chiosco-bar di carattere precario, l’esito della verifica tecnico giudiziaria e i provvedimenti del GIP datati 29 aprile 2013 e 18 aprile 2014 e concludendo per la totale difformità del manufatto realizzato dal permesso di costruire.
12. Le evidenze documentali sopra richiamate sono state correttamente valorizzate dal giudice di primo grado che ha concluso per la legittimità dell’ordinanza impugnata, tenuto conto dell’“ insanabile contrasto riscontrabile tra il manufatto in muratura realizzato dal ricorrente e la specifica condizione contenuta nel titolo edilizio (che stabilisce la necessaria precarietà delle strutture) ”.
13. Avverso tale capo della sentenza l’appellante non ha articolato alcuna critica specifica, lamentando unicamente l’omessa motivazione con riguardo ai “sette vizi” di legittimità articolati in primo grado.
14. Osserva il Collegio che nessuno dei vizi lamentati avrebbe potuto condurre all’annullamento del provvedimento, già sufficientemente motivato con riguardo alla radicale difformità del manufatto dal titolo edilizio, sicché il T.a.r. ha correttamente ritenuto assorbite le relative censure (c.d. assorbimento logico-necessario, cfr. Ad. plen n. 5/2015).
15. Come osservato dalla giurisprudenza, il vizio di omessa pronuncia per violazione dell’art. 112 c.p.c. deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso e può ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui non sia stato esaminato il punto controverso. La decisione sul motivo d’impugnazione può emergere anche implicitamente dall’impianto complessivo della pronuncia (Cons. Stato, sez. III, 22 settembre 2025, n. 7431; sez. V, 9 giugno 2025, n. 4971).
16. Fermo quanto sopra osservato, le doglianze sono comunque infondate, atteso che:
a) la difformità dell’opera dal permesso di costruire emerge dal titolo edilizio rilasciato, dalla relazione ad esso allegata e dalla documentazione fotografica in atti, oltre che dalla consulenza del giudizio penale;
b) a diverse conclusioni non può condurre la perizia giurata a firma dell’Ing. Vito Morciano (ossia lo stesso tecnico che ha redatto il progetto assentito con p.d.c. 8/2006, attestandone espressamente la precarietà) che non chiarisce come la struttura realizzata, a discapito dell’utilizzo di materiali per loro natura non amovibili (calcestruzzo armato), possa essere ricondotta al chiosco- bar precario oggetto del citato p.d.c. 8/2016;
c) è inconferente il richiamo alla convenzione del 21 dicembre 2004 che ha ad oggetto la sola concessione a favore del signor -OMISSIS- del diritto di occupazione del suolo pubblico per la realizzazione del chiosco-bar, con la precisazione -si legge al punto d) della convenzione - che il chiosco “ dovrà avere struttura e caratteristiche tecnico-costruttive tali da rientrare tra gli interventi ammissibili dalla vigente normativa in materia urbanistico ed ambientale ” e, quindi, rispettare la precarietà imposta dal p.d.c. 8/2006;
d) non pertinente è anche il richiamo al principio dell’autonomia del giudizio amministrativo da quello penale poiché, per un verso, l’illecito edilizio è sempre soggetto al c.d. “doppio binario” sanzionatorio (risultando sanzionabile sia sul piano penale che su quello amministrativo: cfr. Ad. plen. n.16/2003) e, per altro verso, l’impugnata ordinanza reca un’autonoma valutazione in ordine alla radicale difformità dell’opera dal titolo rilasciato, fermo restando che il GIP, con decreto del 29 aprile 2013, ne ha disposto espressamente la restituzione all’amministrazione affinché ordini al signor -OMISSIS- la demolizione a sue spese;
e) a decorrere dall’Adunanza plenaria n. 9/2017, la giurisprudenza è oramai univoca nell’escludere l’obbligo di motivazione rafforzata dell’ordinanza di demolizione, non potendo ammettersi alcun affidamento del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare (Cons. Stato, sez. VII, 14 novembre 2025, n. 8939; sez. III, 27 ottobre 2025, n. 8311; id. 30 aprile 2025, n.3695; sez. II, 3 febbraio 2025, n.834, sez. VI, 26 marzo 2018, n. 1893). Siffatte coordinate ermeneutiche sono certamente applicabili al caso di specie, attesa la radicale abusività del manufatto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante;
f) l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività ( ex multis , Cons. Stato, sez. II 24 aprile 2024, n. 3600; sez. III, 27 ottobre 2025, n. 8311; sez. VI, 7 giugno 2021, n. 4319) senza necessità di ulteriori specificazioni. Nel caso di specie, il Comune di Gagliano del Capo ha espressamente richiamato il carattere non precario e non amovibile della struttura realizzata e la violazione della prescrizione, imposta dal titolo edilizio, della necessaria precarietà e dello smontaggio dopo la stagione estiva;
g) quanto alla violazione delle garanzie partecipative, in disparte l’inammissibilità della censura in quanto proposta per la prima volta solo in appello, è dirimente osservare che la natura doverosa e vincolata del provvedimento di demolizione dell’abuso non consente di assegnare rilevanza all’assenza di un apporto partecipativo del privato ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/1990 (Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2025, n. 8537; sez. II, 7 luglio 2025, n.5827; sez. V, 2 ottobre 2025, n. 7702).
17. Va, in ultimo, rilevata l’inammissibilità della censura relativa all’errata applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 in luogo dell’art. 35 del medesimo decreto in quanto formulata dall’appellante esclusivamente in memoria di replica del 23 dicembre 2025, come fondatamente eccepito dal Comune appellato (memoria del 24 dicembre 2025).
17.1. Sia in primo grado (pag. 24 del ricorso introduttivo) che in appello ( pag 10 dell’appello) l’interessato ha dedotto testualmente che “ …. quand’anche la CTU sviluppata nell’istruttoria penale …avesse posto in luce la difformità tra quanto assentito dalla PA e quanto realizzato dall’odierno ricorrente, prima di procedere ad una fantasiosa “richiesta di demolizione” bisognava sempre e comunque effettuare, da parte della P.A. un’adeguata istruttoria tecnica ”: la novità della doglianza in questione risulta per tabulas .
18. In conclusione, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
19. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
AU SA, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
AR AD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AD | AU SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.