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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 8715/2023
Il Tribunale di LI Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8715 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Mugnano di LI (Na) alla Via S. Lorenzo n. 66, presso lo studio dell'avv. Fabio
Ciappa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Mugnano di LI (Na) alla Via Ritiro n. 15, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Massarelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori concludevano come in atti. Il P.M. in data 27.08.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'08.10.2023 il sig. esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 10.03.2003 in Mugnano di LI (NA) con la sig.ra evidenziando che dalla loro unione era nato, il 22.07.2003, il figlio . Pt_2 Per_1
Rappresentava che con decreto n. cronol. 887/2010 del 21.01.2010, depositato in
Cancelleria il 28.01.2010, il Tribunale di LI aveva omologato la separazione personale dei coniugi.
In particolare, quanto alle statuizioni accessorie, i coniugi concordavano l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio, all'epoca minorenne, versando la somma mensile di euro 450,00.
Secondo la ricostruzione operata dal ricorrente, a seguito della separazione, si assisteva ad un sensibile peggioramento delle condizioni economiche del , il quale, privo Pt_1 di una stabile occupazione, lavorava in modo saltuario e discontinuo, e nelle more aveva intrattenuto con una nuova compagna una stabile convivenza more uxorio, dalla quale – il 22.10.2020 – era nata la figlia Per_2
Deduceva altresì che il figlio non abitava più presso la resistente, avendo Per_1 trasferito la propria residenza presso i nonni materni;
invero, il giovane, rinunciando volontariamente alla prosecuzione degli studi, non si era attivato alla ricerca di un lavoro.
Pertanto chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con la sig.ra e, a modifica delle condizioni di cui alla separazione, Parte_2 revocarsi in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
. Per_1
Incardinato il giudizio, si costituiva la sig.ra la quale pur non Parte_2 opponendosi alla domanda di divorzio, contestava le domande ex adverso formulate.
Invero, la resistente negava che il figlio avesse trasferito la propria residenza Per_1 presso i nonni, giacché egli continuava viveva stabilmente con la madre, non avendo raggiunto l'indipendenza economica.
pag. 2/7 Inoltre, evidenziava che, sin dall'emissione del decreto di omologa, il ricorrente, eccettuati pochi versamenti di importo inferiore a quello concordato in sede di separazione, aveva omesso di contribuire al mantenimento del figlio.
Per tali ragioni, la sig.ra chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Pt_2 del matrimonio con conferma delle condizioni di cui alla separazione.
All'esito dell'udienza del 24.01.2024 Giudice delegato, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e sciolta la riserva, con provvedimento del 25.01.2024 emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - autorizza i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto;
- pone a carico del ricorrente Pt_1
l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne (n. 22-7-2003)
[...] Per_1 previa corresponsione ogni 5 del mese della somma di ad euro=200,00=, rivalutata annualmente sulla scorta degli indici ISTAT come per legge oltre il 50% delle spese straordinarie previste e disciplinate nel protocollo di intesa sottoscritto dal COA presso
l'intestato Tribunale in data 25-10-2019; quindi, rinviava la causa all'udienza cartolare dell'11.12.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c., poi differita d'ufficio per esigenze di ruolo.
All'esito dell'udienza successiva, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Il P.M. in data 27.08.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata dal Tribunale di LI con decreto n. cronol. 887/2010 del 21.01.2010, depositato in Cancelleria il 28.01.2010.
Del pari risulta dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (12.01.2010), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015. pag. 3/7 Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, il Collegio ritiene di confermate integralmente quanto già stabilito con provvedimento del 25.01.2024.
In proposito, va evidenziato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 315 bis c.c. non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica sia dipeso da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il figlio abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cfr., ex multis, Cass. n. 15756 dell'11/07/2006;).
La Suprema Corte, inoltre. mettendo in relazione il diritto-dovere all'istruzione a quello al mantenimento, ha affermato che – ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente – il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo.
Tuttavia, tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass., SS. UU. n. 20448/2014).
Ne consegue che il diritto al mantenimento deve trovare un limite rappresentato dalla durata del percorso formativo del figlio e, esaurito il predetto percorso, dal tempo mediamente occorrente per reperire un'occupazione, in una data realtà economica, salvo che ciò non sia stato possibile per cause non imputabili al figlio, come nel caso di patologie personali o l'esito negativo di tutti i possibili tentativi di ricercare pag. 4/7 un'occupazione lavorativa.
Tanto premesso, in ragione di quanto esposto, va confermato l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento indiretto del figlio : Per_1
Né la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento può fondarsi sul presupposto della nascita di altro figlio, poiché la formazione di un nuovo nucleo familiare non determina di per sé un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei figli nati in precedenza (Cass. 1595/2008).
Se infatti la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale (art. 12 C.E.D.U.), tale circostanza non può cagionare una riduzione automatica degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente, dovendo invece dimostrare l'obbligato una “concreta diminuzione delle sostanze o della propria capacità di reddito”.
Ebbene, nel caso di specie, non è stato in alcun modo dimostrato l'effettivo depauperamento delle sostanze dell'obbligato a seguito della dedotta sopravvenienza, né
è stato indicato l'eventuale reddito dell'attuale compagna del ricorrente, la cui consistenza va valutata al fine di verificare l'effettiva incidenza della nascita di un figlio figlio sulla situazione patrimoniale del ricorrente.
Del pari, neppure è stato provato che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , appena ventiduenne, sia effettivamente dipeso da una Per_1 condotta inerte o da una mancata attivazione dello stesso. Non sono state infatti neppure allegate eventuali occasioni di lavoro sfumate, limitandosi invece il ricorrente ad affermare che “non risulterebbe essere alla ricerca di una forma di stabile Per_1 impiego”.
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale, tenuto conto dell'età del figlio, delle posizioni economiche dei genitori e dell'assenza di significative sopravvenienze rispetto all'emissione dei provvedimenti provvisori, reputa conforme a giustizia confermare a carico del ricorrente, così come peraltro richiesto dalle parti, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con l'importo mensile di € 200,00 e che la predetta Per_1 somma, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla ricorrente entro il 5 di ogni mese. pag. 5/7 Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie relative al figlio, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate dalle parti.
Il Collegio in considerazione del tenore della decisione e della materia trattata, reputa che le spese debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 10.03.2003 in Mugnano di
LI (Na), tra nato a [...] il Parte_1
10.07.1983, e nata a [...] il Parte_2
27.10.1983, (atto n. 8, P. II, Serie A, anno 2003);
B) dispone che il sig. versi alla resistente la somma Parte_1 mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
Per_1
C) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella Parte_1 misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per il figlio, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo
d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Mugnano di LI
(Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett.
pag. 6/7 g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
E) spese compensate.
Si comunichi alle parti e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 09.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 8715/2023
Il Tribunale di LI Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8715 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Mugnano di LI (Na) alla Via S. Lorenzo n. 66, presso lo studio dell'avv. Fabio
Ciappa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Mugnano di LI (Na) alla Via Ritiro n. 15, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Massarelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori concludevano come in atti. Il P.M. in data 27.08.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'08.10.2023 il sig. esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 10.03.2003 in Mugnano di LI (NA) con la sig.ra evidenziando che dalla loro unione era nato, il 22.07.2003, il figlio . Pt_2 Per_1
Rappresentava che con decreto n. cronol. 887/2010 del 21.01.2010, depositato in
Cancelleria il 28.01.2010, il Tribunale di LI aveva omologato la separazione personale dei coniugi.
In particolare, quanto alle statuizioni accessorie, i coniugi concordavano l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio, all'epoca minorenne, versando la somma mensile di euro 450,00.
Secondo la ricostruzione operata dal ricorrente, a seguito della separazione, si assisteva ad un sensibile peggioramento delle condizioni economiche del , il quale, privo Pt_1 di una stabile occupazione, lavorava in modo saltuario e discontinuo, e nelle more aveva intrattenuto con una nuova compagna una stabile convivenza more uxorio, dalla quale – il 22.10.2020 – era nata la figlia Per_2
Deduceva altresì che il figlio non abitava più presso la resistente, avendo Per_1 trasferito la propria residenza presso i nonni materni;
invero, il giovane, rinunciando volontariamente alla prosecuzione degli studi, non si era attivato alla ricerca di un lavoro.
Pertanto chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con la sig.ra e, a modifica delle condizioni di cui alla separazione, Parte_2 revocarsi in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
. Per_1
Incardinato il giudizio, si costituiva la sig.ra la quale pur non Parte_2 opponendosi alla domanda di divorzio, contestava le domande ex adverso formulate.
Invero, la resistente negava che il figlio avesse trasferito la propria residenza Per_1 presso i nonni, giacché egli continuava viveva stabilmente con la madre, non avendo raggiunto l'indipendenza economica.
pag. 2/7 Inoltre, evidenziava che, sin dall'emissione del decreto di omologa, il ricorrente, eccettuati pochi versamenti di importo inferiore a quello concordato in sede di separazione, aveva omesso di contribuire al mantenimento del figlio.
Per tali ragioni, la sig.ra chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Pt_2 del matrimonio con conferma delle condizioni di cui alla separazione.
All'esito dell'udienza del 24.01.2024 Giudice delegato, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e sciolta la riserva, con provvedimento del 25.01.2024 emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - autorizza i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto;
- pone a carico del ricorrente Pt_1
l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne (n. 22-7-2003)
[...] Per_1 previa corresponsione ogni 5 del mese della somma di ad euro=200,00=, rivalutata annualmente sulla scorta degli indici ISTAT come per legge oltre il 50% delle spese straordinarie previste e disciplinate nel protocollo di intesa sottoscritto dal COA presso
l'intestato Tribunale in data 25-10-2019; quindi, rinviava la causa all'udienza cartolare dell'11.12.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c., poi differita d'ufficio per esigenze di ruolo.
All'esito dell'udienza successiva, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Il P.M. in data 27.08.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata dal Tribunale di LI con decreto n. cronol. 887/2010 del 21.01.2010, depositato in Cancelleria il 28.01.2010.
Del pari risulta dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (12.01.2010), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015. pag. 3/7 Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, il Collegio ritiene di confermate integralmente quanto già stabilito con provvedimento del 25.01.2024.
In proposito, va evidenziato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 315 bis c.c. non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica sia dipeso da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il figlio abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cfr., ex multis, Cass. n. 15756 dell'11/07/2006;).
La Suprema Corte, inoltre. mettendo in relazione il diritto-dovere all'istruzione a quello al mantenimento, ha affermato che – ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente – il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo.
Tuttavia, tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass., SS. UU. n. 20448/2014).
Ne consegue che il diritto al mantenimento deve trovare un limite rappresentato dalla durata del percorso formativo del figlio e, esaurito il predetto percorso, dal tempo mediamente occorrente per reperire un'occupazione, in una data realtà economica, salvo che ciò non sia stato possibile per cause non imputabili al figlio, come nel caso di patologie personali o l'esito negativo di tutti i possibili tentativi di ricercare pag. 4/7 un'occupazione lavorativa.
Tanto premesso, in ragione di quanto esposto, va confermato l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento indiretto del figlio : Per_1
Né la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento può fondarsi sul presupposto della nascita di altro figlio, poiché la formazione di un nuovo nucleo familiare non determina di per sé un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei figli nati in precedenza (Cass. 1595/2008).
Se infatti la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale (art. 12 C.E.D.U.), tale circostanza non può cagionare una riduzione automatica degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente, dovendo invece dimostrare l'obbligato una “concreta diminuzione delle sostanze o della propria capacità di reddito”.
Ebbene, nel caso di specie, non è stato in alcun modo dimostrato l'effettivo depauperamento delle sostanze dell'obbligato a seguito della dedotta sopravvenienza, né
è stato indicato l'eventuale reddito dell'attuale compagna del ricorrente, la cui consistenza va valutata al fine di verificare l'effettiva incidenza della nascita di un figlio figlio sulla situazione patrimoniale del ricorrente.
Del pari, neppure è stato provato che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , appena ventiduenne, sia effettivamente dipeso da una Per_1 condotta inerte o da una mancata attivazione dello stesso. Non sono state infatti neppure allegate eventuali occasioni di lavoro sfumate, limitandosi invece il ricorrente ad affermare che “non risulterebbe essere alla ricerca di una forma di stabile Per_1 impiego”.
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale, tenuto conto dell'età del figlio, delle posizioni economiche dei genitori e dell'assenza di significative sopravvenienze rispetto all'emissione dei provvedimenti provvisori, reputa conforme a giustizia confermare a carico del ricorrente, così come peraltro richiesto dalle parti, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con l'importo mensile di € 200,00 e che la predetta Per_1 somma, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla ricorrente entro il 5 di ogni mese. pag. 5/7 Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie relative al figlio, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate dalle parti.
Il Collegio in considerazione del tenore della decisione e della materia trattata, reputa che le spese debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 10.03.2003 in Mugnano di
LI (Na), tra nato a [...] il Parte_1
10.07.1983, e nata a [...] il Parte_2
27.10.1983, (atto n. 8, P. II, Serie A, anno 2003);
B) dispone che il sig. versi alla resistente la somma Parte_1 mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
Per_1
C) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella Parte_1 misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per il figlio, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo
d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Mugnano di LI
(Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett.
pag. 6/7 g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
E) spese compensate.
Si comunichi alle parti e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 09.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 7/7