Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5302/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5302 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione con ordinanza del 14.5.2025 avente ad oggetto separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Roma alla via Parte_1 C.F._1
A. Emo, 106 presso lo studio dell'avv. Ferdinando Mauro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Casoria alla via F. Petrarca 61
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 maggio 2025 il procuratore del ricorrente, riportandosi ai propri atti, documenti e conclusioni, ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con la rinuncia ai termini
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 49 ss. c.p.c. depositato il 27.5.2023, il ricorrente (nato a [...] il
25-3-1985), premesso di aver contratto matrimonio in Casoria il 7 dicembre 2013, con la resistente
1
(nata a [...] il [...]), dal quale non sono nati figli, adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi senza alcuna statuizione accessoria e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni, con vittoria di spese.
All'udienza del 15 dicembre 2023, dopo un rinvio per impossibilità a comparire del ricorrente, soltanto il ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato il quale, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per assenza della resistente benché ritualmente evocata in giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore a precisare le conclusioni.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis-21 c.p.c. sulla domanda di separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n. 765/2024)
e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del
7.2.2025.
All'udienza del 14 maggio 2025, dopo un rinvio per il deposito in passaggio in giudicato della sentenza di separazione la causa era rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.21
c.p.c..
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo il difensore del ricorrente depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Sempre in via preliminare va ribadita la contumacia della resistente, la quale, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita (cfr. notifica a mani proprie).
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato
(avvenuta il 15.12.2023) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 765/2024 del
Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni stabilite in ricorso le quali, in assenza di pattuizioni accessorie (non essendo nati i figli dalla coppia ed in assenza di richieste economiche) devono intendersi limitate allo status.
2 R.G. n. 5302/2023
In considerazione della natura della controversia e tenuto conto della contumacia della resistente nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Casoria il 7.12.2013 (atto n. 61, parte I,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013) tra di (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi Controparte_1
richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASORIA (atto n. 61, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2013) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
3