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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
N.R.G. 9852/2024
Il Giudice, Dott.ssa Elena Simeone, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Francesca Bianchini e Saverio Cosi
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Tortato CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615
c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci
i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla.
Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., quantificate secondo parametri forensi D.M. 147/2022, nei minimi inderogabili C.
9815/2023 in favore dello scrivente Avvocato distrattario”.
Per la parte resistente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione:
IN VIA PRELIMINARE
-dichiarare l'avversa opposizione INAMMISSIBILE E RADICALMENTE
NULLA per le ragioni e vizi tutti denunciati;
NEL MERITO
In via Principale: Rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e totalmente infondato.
In subordine e previa integrazione del contraddittorio nei confronti di
rigettare il ricorso in quanto TARDIVO ed INFONDATO in fatto e CP_2
in diritto e per l'effetto dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell CP_1
con conferma dell'avviso richiamato nell'avverso ricorso.
In ogni caso, condannare la parte che risulterà soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dell CP_1
Pag. 2 di 7 stante altresì l'assenza di contestazione nel merito del titolo sotteso all'intimazione di pagamento notificata da . CP_2
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato l'8.3.2024, ha impugnato Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 09720249009994070000 del 7.3.2024, fondata su una pluralità di titoli, tra i quali un avviso di addebito pari ad
Euro 7.562,59, per mancato versamento dei contributi IVS (anno 2009).
Il ricorrente ha genericamente dedotto, a sostegno del ricorso, la decadenza dall'azione, la prescrizione e l'inesistenza della notificazione dei titoli esattoriali opposti e degli atti interruttivi, concludendo per la dichiarazione di nullità, illegittimità ed inefficacia dei provvedimenti impugnati.
Si è costituito l' , con memoria depositata il 10.5.2024, eccependo, in CP_1
via preliminare, l'inesistenza giuridica della notificazione del ricorso,
l'assenza dello ius postulandi in capo al procuratore per difetto di valida procura alle liti, la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
nel merito, l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dall'impugnazione del presupposto avviso di addebito, ritualmente notificato, ed in ogni caso, neppure fatto oggetto di contestazione, la carenza di legittimazione passiva dell'ente impositore rispetto a fatti successivi alla notificazione dell'avviso di addebito, nonché
l'improcedibilità della domanda per mancata evocazione in giudizio dell'agente della riscossione.
Il convenuto ente ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.
La causa, di natura documentale, all'udienza del 18.2.2025 è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, decisa con la presente sentenza di cui
è stata data lettura.
Pag. 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
In via logicamente preliminare, deve essere affrontata la questione inerente la sussistenza di ius postulandi in capo al difensore di parte ricorrente e va, sul punto, rilevato il difetto di valida procura ad litem, non essendo stato ottemperato l'invito del giudice, contenuto nell'ordinanza del 21.5.2024, di depositare corretta procura alle liti nel termine perentorio concesso sino al
9.9.2024.
Invero, dalla disamina degli atti processuali risulta che, al momento della costituzione in giudizio, è stata depositata agli atti una procura ad litem riportante la data dell'8.2.2024, antecedente all'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso (intimazione di pagamento n.
09720249009994070000 del 7.3.2024).
La medesima procura alle liti risulta nuovamente depositata il 23.9.2024.
In data 25.9.2024, dunque oltre il termine perentorio concesso, è stata depositata una nuova procura ad litem, che, in disparte la rilevata tardività, neppure può essere considerata valida: manca, infatti, qualsiasi riferimento al procedimento in corso, non essendo indicato né il N.R.G. né l'oggetto del presente giudizio, e mancano, altresì, i presupposti richiesti dall'art. 83, terzo comma, c.p.c., per poterla considerare come apposta in calce all'atto anche se rilasciata su foglio separato.
A tale riguardo, il citato art. 83, terzo comma, c.p.c. stabilisce che il foglio separato deve essere o materialmente congiunto all'atto cui si riferisce o virtualmente congiunto mediante gli strumenti informatici individuati con apposito decreto ministeriale.
Pag. 4 di 7 Nello specifico, quanto alla congiunzione virtuale, in caso di procura analogica, ovvero conferita su supporto cartaceo, come nel caso di specie, la stessa deve essere trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa regolamentare.
L'art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 e l'art. 14, comma 1, delle specifiche tecniche, nel testo attualmente vigente (vale a dire il decreto del 16 aprile
2014, nella versione modificata in parte qua dal decreto del 28 dicembre
2015), stabiliscono, infatti, che i documenti informatici (atto del processo e documenti allegati) sono trasmessi dagli utenti esterni (tipicamente i difensori), all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario, all'interno della c.d. “busta telematica”.
Ne consegue che, secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero se inserita nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato.
Da tanto discende che la procura versata in atti da parte ricorrente non è, dunque, una valida procura speciale e neppure può qualificarsi come procura generale, essendo noto che quest'ultima deve necessariamente essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, potendo il difensore eccezionalmente autenticare soltanto la procura speciale ed in presenza di una determinata “collocazione topografica” della stessa (sul punto, Cass. SS.UU., 19.1.2024, n. 2075 e n. 2077).
Pag. 5 di 7 Per le medesime ragioni sin qui esposte, non può certamente considerarsi valida neppure la “delega alle liti” del 20.12.2024 depositata in pari data dall'Avv. Saverio Cosi, siccome affetta dai medesimi vizi sopra enucleati, né tantomeno la “delega generale” del 18.12.2024 depositata dall'Avv.
Francesca Bianchini il 3.1.2025, in quanto non conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In definitiva, non essendo stato osservato il termine perentorio di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c. attraverso il rilascio ed il deposito di una valida procura alle liti, il difetto di procura genera l'inammissibilità della posizione processuale della parte e, conseguentemente, del ricorso dalla stessa promosso.
Sebbene tale statuizione risulti logicamente preliminare ed assorbente, nondimeno, va osservato che la domanda del appare, comunque, Pt_1
inammissibile, poiché estremamente generica sia quanto al petitum che alla causa petendi.
Il ricorrente si è, invero, limitato a proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249009994070000 fondata su ben 30 atti, senza specificare l'atto impositivo impugnato e, con riferimento ad esso, i precisi motivi posti a fondamento dell'opposizione.
Anche nelle conclusioni rassegnate in calce al ricorso, i titoli opposti sono solo genericamente richiamati (“provvedimenti impugnati” o “titoli esattoriali sottesi”).
E' evidente che l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto, dalla cui disamina non è possibile individuare la domanda, sufficientemente identificata nei suoi elementi essenziali, che il ricorrente ha inteso rivolgere a questo giudice.
Pag. 6 di 7 Quand'anche la procura fosse stata valida, quindi, il ricorso sarebbe stato, comunque, inammissibile perché affetto da nullità (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 8077 del 22/05/2012).
Ogni altra questione resta assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite, visto l'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte
Costituzionale con la sent. n. 77/2018, in ragione della complessità delle questioni trattate, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da l'8.3.2024, così provvede: Parte_1
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma,18/02/2025
Il Giudice
Elena Simeone
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
N.R.G. 9852/2024
Il Giudice, Dott.ssa Elena Simeone, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Francesca Bianchini e Saverio Cosi
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Tortato CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615
c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci
i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.
In via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla.
Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., quantificate secondo parametri forensi D.M. 147/2022, nei minimi inderogabili C.
9815/2023 in favore dello scrivente Avvocato distrattario”.
Per la parte resistente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione:
IN VIA PRELIMINARE
-dichiarare l'avversa opposizione INAMMISSIBILE E RADICALMENTE
NULLA per le ragioni e vizi tutti denunciati;
NEL MERITO
In via Principale: Rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e totalmente infondato.
In subordine e previa integrazione del contraddittorio nei confronti di
rigettare il ricorso in quanto TARDIVO ed INFONDATO in fatto e CP_2
in diritto e per l'effetto dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell CP_1
con conferma dell'avviso richiamato nell'avverso ricorso.
In ogni caso, condannare la parte che risulterà soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dell CP_1
Pag. 2 di 7 stante altresì l'assenza di contestazione nel merito del titolo sotteso all'intimazione di pagamento notificata da . CP_2
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato l'8.3.2024, ha impugnato Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 09720249009994070000 del 7.3.2024, fondata su una pluralità di titoli, tra i quali un avviso di addebito pari ad
Euro 7.562,59, per mancato versamento dei contributi IVS (anno 2009).
Il ricorrente ha genericamente dedotto, a sostegno del ricorso, la decadenza dall'azione, la prescrizione e l'inesistenza della notificazione dei titoli esattoriali opposti e degli atti interruttivi, concludendo per la dichiarazione di nullità, illegittimità ed inefficacia dei provvedimenti impugnati.
Si è costituito l' , con memoria depositata il 10.5.2024, eccependo, in CP_1
via preliminare, l'inesistenza giuridica della notificazione del ricorso,
l'assenza dello ius postulandi in capo al procuratore per difetto di valida procura alle liti, la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
nel merito, l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dall'impugnazione del presupposto avviso di addebito, ritualmente notificato, ed in ogni caso, neppure fatto oggetto di contestazione, la carenza di legittimazione passiva dell'ente impositore rispetto a fatti successivi alla notificazione dell'avviso di addebito, nonché
l'improcedibilità della domanda per mancata evocazione in giudizio dell'agente della riscossione.
Il convenuto ente ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.
La causa, di natura documentale, all'udienza del 18.2.2025 è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, decisa con la presente sentenza di cui
è stata data lettura.
Pag. 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
In via logicamente preliminare, deve essere affrontata la questione inerente la sussistenza di ius postulandi in capo al difensore di parte ricorrente e va, sul punto, rilevato il difetto di valida procura ad litem, non essendo stato ottemperato l'invito del giudice, contenuto nell'ordinanza del 21.5.2024, di depositare corretta procura alle liti nel termine perentorio concesso sino al
9.9.2024.
Invero, dalla disamina degli atti processuali risulta che, al momento della costituzione in giudizio, è stata depositata agli atti una procura ad litem riportante la data dell'8.2.2024, antecedente all'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso (intimazione di pagamento n.
09720249009994070000 del 7.3.2024).
La medesima procura alle liti risulta nuovamente depositata il 23.9.2024.
In data 25.9.2024, dunque oltre il termine perentorio concesso, è stata depositata una nuova procura ad litem, che, in disparte la rilevata tardività, neppure può essere considerata valida: manca, infatti, qualsiasi riferimento al procedimento in corso, non essendo indicato né il N.R.G. né l'oggetto del presente giudizio, e mancano, altresì, i presupposti richiesti dall'art. 83, terzo comma, c.p.c., per poterla considerare come apposta in calce all'atto anche se rilasciata su foglio separato.
A tale riguardo, il citato art. 83, terzo comma, c.p.c. stabilisce che il foglio separato deve essere o materialmente congiunto all'atto cui si riferisce o virtualmente congiunto mediante gli strumenti informatici individuati con apposito decreto ministeriale.
Pag. 4 di 7 Nello specifico, quanto alla congiunzione virtuale, in caso di procura analogica, ovvero conferita su supporto cartaceo, come nel caso di specie, la stessa deve essere trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa regolamentare.
L'art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 e l'art. 14, comma 1, delle specifiche tecniche, nel testo attualmente vigente (vale a dire il decreto del 16 aprile
2014, nella versione modificata in parte qua dal decreto del 28 dicembre
2015), stabiliscono, infatti, che i documenti informatici (atto del processo e documenti allegati) sono trasmessi dagli utenti esterni (tipicamente i difensori), all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario, all'interno della c.d. “busta telematica”.
Ne consegue che, secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero se inserita nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato.
Da tanto discende che la procura versata in atti da parte ricorrente non è, dunque, una valida procura speciale e neppure può qualificarsi come procura generale, essendo noto che quest'ultima deve necessariamente essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, potendo il difensore eccezionalmente autenticare soltanto la procura speciale ed in presenza di una determinata “collocazione topografica” della stessa (sul punto, Cass. SS.UU., 19.1.2024, n. 2075 e n. 2077).
Pag. 5 di 7 Per le medesime ragioni sin qui esposte, non può certamente considerarsi valida neppure la “delega alle liti” del 20.12.2024 depositata in pari data dall'Avv. Saverio Cosi, siccome affetta dai medesimi vizi sopra enucleati, né tantomeno la “delega generale” del 18.12.2024 depositata dall'Avv.
Francesca Bianchini il 3.1.2025, in quanto non conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In definitiva, non essendo stato osservato il termine perentorio di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c. attraverso il rilascio ed il deposito di una valida procura alle liti, il difetto di procura genera l'inammissibilità della posizione processuale della parte e, conseguentemente, del ricorso dalla stessa promosso.
Sebbene tale statuizione risulti logicamente preliminare ed assorbente, nondimeno, va osservato che la domanda del appare, comunque, Pt_1
inammissibile, poiché estremamente generica sia quanto al petitum che alla causa petendi.
Il ricorrente si è, invero, limitato a proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249009994070000 fondata su ben 30 atti, senza specificare l'atto impositivo impugnato e, con riferimento ad esso, i precisi motivi posti a fondamento dell'opposizione.
Anche nelle conclusioni rassegnate in calce al ricorso, i titoli opposti sono solo genericamente richiamati (“provvedimenti impugnati” o “titoli esattoriali sottesi”).
E' evidente che l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto, dalla cui disamina non è possibile individuare la domanda, sufficientemente identificata nei suoi elementi essenziali, che il ricorrente ha inteso rivolgere a questo giudice.
Pag. 6 di 7 Quand'anche la procura fosse stata valida, quindi, il ricorso sarebbe stato, comunque, inammissibile perché affetto da nullità (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 8077 del 22/05/2012).
Ogni altra questione resta assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite, visto l'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte
Costituzionale con la sent. n. 77/2018, in ragione della complessità delle questioni trattate, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da l'8.3.2024, così provvede: Parte_1
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma,18/02/2025
Il Giudice
Elena Simeone
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