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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/11/2024, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. 4555/2020 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
dott. Domenico Pellegrini Presidente
dott. Marina Pugliese Giudice rel.
dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale iscritto al n. 4555/2020 promosso da:
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Genova, Via Isonzo 38/16 presso lo studio dell'avv. BATINI FABIO,
(C.F. che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Genova, Piazza Corvetto 1/3 presso lo studio dell'avv. SOLZA
ANDREA (C.F. ) che lo rappresenta e difende in forza di C.F._4
mandato in atti RESISTENTE
Con l'intervento della Curatrice Speciale della minore in Persona_1
persona dell'avv. ANNA PARODI
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE precisate all'udienza del
09.05.2024
“preliminarmente dichiara di rinunciare alla domanda di addebito della separazione al marito, chiede disporsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione abitativa prevalente di presso la mamma, con articolazione delle Per_1 visite paterne secondo gli accordi già intervenuti tra i genitori ed i SS del Comune di
Genova allo stato affidatari di che al momento prevedono che per una Per_1 settimana al mese stia continuativamente presso la mamma, e le restanti Per_1 settimane stia dal padre dal venerdì sera dopo cena, al martedì sera dopo cena. Con principali festività con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza e due settimane di vacanza estiva anche non consecutive con ciascuno dei genitori;
chiede che, a parziale conferma dell'ordinanza presidenziale del 10.12.2020, quanto al mantenimento di : il padre contribuisca al mantenimento ordinario della Per_1 figlia versando alla madre entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario la somma di € 200,00 oltre rivalutazione ISTAT dal gennaio 2022; con suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie di , per la cui Per_1 individuazione si rimanda al verbale del 15.9.2016 della riunione ex art. 47 quater
ORD GIUD della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova;
con assegno unico suddiviso al 50% tra i genitori come per legge;
quanto al mantenimento della moglie chiede che il signor versi alla P_ signora entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario la Pt_1 somma di € 150, oltre rivalutazione ISTAT dal gennaio 2022; chiede la revoca, a far data dal 2.11.2022, del contributo paterno al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio , maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, disposto nell'ordinanza presidenziale del
10.12.2020. con vittoria di spese.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE precisate all'udienza del 09.05.2024
preliminarmente rinuncia alla domanda di addebito della separazione alla moglie,
chiede disporsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione abitativa prevalente di presso la mamma e con articolazione delle Per_1 visite paterne secondo gli accordi già intervenuti tra i genitori ed i SS del Comune di
Genova allo stato affidatari di che al momento prevedono che per una Per_1 Per_1 settimana al mese stia continuativamente presso la mamma, e le restanti settimane stia dal padre dal venerdì sera dopo cena, fino al martedì sera dopo cena;
con principali festività con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza e due settimane di vacanza estiva anche non consecutive con ciascuno dei genitori;
considerati i tempi di visita sostanzialmente paritari chiede disporsi ora il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore quando ha la figlia presso
Per_1 di sé; con suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie di al 50%, per la
Per_1 cui individuazione si rimanda al verbale del 15.9.2016 della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova;
con suddivisione dell'assegno unico di al 50%; in via subordinata sul punto chiede la conferma
Per_1 dell'ordinanza presidenziale del 10.12.2020 che, quanto al mantenimento di ,
Per_1 prevede il contributo paterno di € 200 mensili;
quanto alla contribuzione al mantenimento della moglie, chiede la riduzione della somma di € 150 stabilita nell'ordinanza presidenziale, stante la capacità lavorativa della signora;
in via subordinata la conferma dell'ordinanza Pt_1 presidenziale sul punto;
chiede la revoca a far data dal 2.11.2022 del contributo paterno al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio , maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente già disposto nell'ordinanza presidenziale del
10.12.2020.
con vittoria di spese”.
CONCLUSIONI DELLA CURATRICE SPECIALE precisate all'udienza del
09.05.2024
“Chiede la conferma dell'affido di ai SS perché possano portare a termine il Per_1 progetto educativo predisposto per la minore;
aderisce alle conclusioni delle parti quanto alla collocazione abitativa della minore presso la madre ed al regime di frequentazione paterna ivi riportato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con ricorso depositato in data 11.6.2020 la signora ha chiesto al Parte_1
Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dal marito signor P_
, con addebito della stessa al marito, nonché di collocare i figli e
[...] Per_2
presso di sé, disciplinando le modalità di visita paterne e condannando il Per_1
marito a contribuire al mantenimento della moglie in ragione di € 300 mensili e dei figli in ragione di €400 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 16.10.2020 si costituiva il signor chiedendo Pt_1
l'addebito della separazione alla moglie e domandando l'affido condiviso dei figli, la loro collocazione abitativa prevalente presso di sé, con condanna della madre a versare al padre un contributo per i due figli di complessivi € 300,00.
All'esito della fase presidenziale, con ordinanza del 7.12.2020, il Presidente ff - sentito anche il figlio - disponeva l'affido condiviso dei figli ad entrambi i Per_2
genitori con loro collocazione presso la madre a cui veniva assegnata la casa coniugale, disciplinava le modalità di visite paterne e poneva a carico del resistente la somma di € 150 a titolo di contribuzione al mantenimento della moglie, nonché complessivi € 400 mensili a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli.
Nella successiva fase istruttoria - in conseguenza dell'elevatissimo grado di conflittualità tra le parti e su concorde richiesta delle difese - il Giudice Istruttore incaricava i SS della presa in carico del nucleo;
la causa veniva istruita documentalmente e mediante prove orali e all'udienza del 26.5.2022 le parti precisavano le loro conclusioni.
L'ultima relazione dei SS del Comune di Genova, incaricati del sostegno e del monitoraggio del nucleo, pur essendo datata 19.5.2022 perveniva al Tribunale solo in data 30.5.2022 (dunque successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni); tale ultima relazione evidenziava per la figlia minore (nata in Per_1
data 10.9.2013) una situazione di trascuratezza, riferendo che la minore, collocata abitativamente presso la madre, spesso risultava assente da scuola (assenze giustificate dalla madre con pretesi motivi di salute risultati non reali) e che presso la casa materna ci sarebbero stati episodi di tensione tra il compagno della madre convivente con la stessa e la minore . Nella loro relazione i SS proponevano di Per_1
attivare un intervento educativo familiare volto sia all'osservazione della relazione genitore-figlia, sia a garantire un supporto alla genitorialità.
Il Tribunale in composizione collegiale, considerato che dalla relazione dei SS emergeva altresì il permanere di un elevato conflitto tra i genitori, ostativo all'assunzione da parte dei genitori di scelte corrispondenti all'interesse di , Per_1
rimetteva la causa sul ruolo del GI con ordinanza del 2.12.2022 e, al fine di garantire una maggior tutela della minore , affidava la minore ai SS del Comune di Per_1
Genova ATS 36 nominandole un curatore speciale in persona dell'avv. Anna Parodi con poteri processuali e sostanziali;
in particolare disponeva che la curatrice, sentiti i SS affidatari, verificasse le migliori iniziative da adottare a tutela di (al fine di Per_1
garantire la sua sicurezza e tranquillità negli ambienti familiari, la regolarità della sua frequenza scolastica con eventuale inserimento in una comunità diurna ove necessario a garantire detta frequenza, l'avvio di un eventuale percorso di sostegno psicologico).
In data 19.01.2023 si costituiva in giudizio la Curatrice Speciale della minore Per_1
avv. Parodi;
successivamente, su richiesta congiunta di ricorrente e resistente, il
Tribunale di Genova, con sentenza parziale in punto status emessa in data 3.2.2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva poi la causa sul ruolo per ulteriormente verificare tramite - i Servizi Sociali del Comune di Genova ATS
36 ed il Consultorio ASL - l'andamento del percorso precedentemente disposto a sostegno del nucleo e della minore . Per_1
Nel prosieguo i SS incaricati facevano pervenire le loro relazioni sul nucleo e sulla minore, dando atto degli interventi avviati a sostegno di . Per_1 Quindi, all'udienza del 09.05.2024, i procuratori delle parti e la Curatrice Speciale precisavano le loro conclusioni come indicato in epigrafe e il GI, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica ex art.190 c.p.c., nonché per il deposito della documentazione reddituale dell'ultimo triennio, con decorrenza dall'udienza medesima.
Venendo al merito va innanzi tutto osservato che le domande di addebitabilità della separazione, inizialmente reciprocamente formulate da ciascun coniuge nei confronti dell'altro, è stata da entrambi abbandonata: nulla va pertanto disposto iso al riguardo.
Parimenti, quanto al figlio (ormai maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente), le parti hanno concluso chiedendo concordemente di confermare la revoca del contributo paterno al suo mantenimento a far data dal 2.11.2022.
I genitori di , nel formulare le loro conclusioni, hanno poi concordemente Per_1
richiesto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, la sua collocazione abitativa prevalente presso la madre, con articolazione delle visite paterne secondo gli accordi già intervenuti tra i genitori ed i SS del Comune di
Genova, che attualmente prevedono che per una settimana al mese stia Per_1
continuativamente presso la mamma e che le restanti settimane stia dal padre dal venerdì sera dopo cena, fino al martedì sera dopo cena.
La curatrice speciale di avv. Anna Parodi ha invece chiesto la conferma Per_1
dell'affido di ai SS, perché possano portare a termine il progetto educativo Per_1
predisposto per la minore, per il resto la Curatrice ha aderito alle concordi conclusioni delle parti in punto collocazione abitativa della minore presso la madre e articolazione dei tempi di visita paterni.
Il Collegio ritiene – in accoglimento della domanda della Curatrice Speciale – di dover confermare per la durata di 24 mesi l'affido di ai SS del Comune di Per_1
Genova: ciò in considerazione del contenuto delle relazioni trasmesse dai SS affidatari della minore, dal Consultorio ASL 3 e dall'educatrice all'esito del disposto intervento a sostegno del nucleo e della figlia minore , dalle quali si ricava il Per_1 permanere del conflitto genitoriale e la conseguente incapacità delle parti di assumere concordemente tra loro decisioni nel migliore interesse della figlia minore, ma soprattutto in considerazione del perdurare della decisa determinazione materna ad assumere per conto della figlia pesanti impegni extrascolastici, iscrivendola a una pluralità di corsi e scuole di danza sia a Genova che fuori città (es. alla di CP_2
Milano, quindi presso una scuola di danza di Siena), senza coinvolgere il padre (se non a cose fatte) e tanto meno la Curatrice Speciale ed i Servizi Sociali affidatari (a cui ha persino omesso di riferire la reale entità degli allenamenti di , che Per_1
spesso hanno comportato per la bambina assenze scolastiche e/o uscite anticipate da scuola), pur di perseguire il proprio obiettivo di far eccellere nella danza, Per_1
incurante della fatica della bambina, dei suoi impegni di studio e soprattutto delle normali esigenze di vita della minore (che a scuola è risultata spesso oltremodo stanca e stressata, con difficoltà a socializzare con i pari, nonostante il suo buon carattere).
Il permanere dell'affido di ai SS consentirà poi, come evidenziato dalla Per_1
Curatrice, di proseguire nel progetto educativo già disposto a favore della minore
(che, come si evince dalle relazioni dei SS e della educatrice, ha stentato ad essere avviato a causa della scarsa collaborazione materna), ma che sta finalmente dando i suoi frutti, con miglioramento della condizione personale della minore.
Ai SS affidatari va in particolare attribuito il potere, con corrispondente compressione della potestà genitoriale di padre e madre, di assumere le decisioni in ordine alle attività extrascolastiche di , con particolare riguardo all'iscrizione a Per_1
scuole e a corsi di danza della minore, riservando al responsabile dei SS il potere sottoscrivere le iscrizioni a scuole e corsi di danza (previamente sentiti entrambi i genitori), solo se effettivamente rispondenti all'interesse della minore e non confliggenti con la sostenibilità degli impegni scolastici.
I SS affidatari, sentito anche il Consultorio ASL 3 per quanto di necessità ed eventuale competenza, procederanno inoltre con l'affido educativo della minore già avviato, sino a quando ritenuto rispondente al migliore interesse si Alice. Va disposta infine la trasmissione della presente decisione al Giudice Tutelare per la vigilanza ex art. 337 c.c., a cui il Servizio Sociale affidatario potrà trasmettere periodiche relazioni semestrali di aggiornamento e formulare istanze ai sensi dell'art. 5 bis della Legge n. 184/1983.
Quanto alla collocazione abitativa prevalente presso la madre e ai tempi di visita paterni già concordati tra le parti anche con il sostegno dei SS affidatari, possono senz'altro trovare accoglimento le conclusioni congiunte delle parti, in quanto rispondenti all'interesse della minore.
Le conclusioni della ricorrente e del resistente differiscono invece sulle ulteriori questioni economiche: in particolare il signor in via principale chiede di P_
disporre ora che ciascuno dei genitori provveda in forma diretta al mantenimento della figlia quando presso di sé, e solo in via subordinata di mantenere in essere Per_1
il contributo paterno al mantenimento della figlia stabilito in sede presidenziale in €
200 mensili, che la madre chiede senz'altro di confermare.
Al riguardo ritiene il Collegio che – nonostante l'ampiezza della permanenza di Per_1
presso il padre concordata dalle parti e qui recepita - debba essere comunque confermato l'onere paterno di contribuzione al mantenimento ordinario di già Per_1
stabilito nell'ordinanza presidenziale con versamento alla madre dell'importo mensile di € 200 (oltre rivalutazione ISTAT dal mese di gennaio 2022) in considerazione del documentato divario economico esistente tra i genitori di;
Per_1
posto che il padre gode di un reddito imponibile medio di € 36.000 annui, mentre la madre ha sempre svolto lavori saltuari non regolarizzati (pulizie nelle case) con redditi occasionali. Va comunque rilevato che la casa coniugale, ora assegnata alla signora perché ci viva con la figlia , risulta essere in comproprietà Pt_1 Per_1
tra i coniugi al 50%, ma non è contestato che la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa sia sempre stata e sia tuttora corrisposta alla banca solo dal signor che, anche in tal modo, contribuisce al mantenimento ordinario Pt_2
della figlia. Le spese straordinarie della figlia, per la cui individuazione si rimanda al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD della IV Sezione Civile del Tribunale di
Genova in data 15.9.2016, restano parimenti suddivise tra le parti al 50%;
l'attribuzione dell'assegno unico spettante per la figlia dovrà avvenire secondo previsioni di legge, salvo espresso diverso accordo tra i genitori.
Le conclusioni delle parti divergono infine quanto alla contribuzione al mantenimento della moglie (stabilito dall'ordinanza presidenziale in € 150 mensili, oltre rivalutazione ISTAT) del quale la ricorrente chiede la conferma, mentre il resistente chiede la revoca ovvero la riduzione: al riguardo il Collegio non può che osservare come dagli atti e dai documenti di causa (cfr. relazioni dei SS del Comune di Genova) risulti che la signora , successivamente alla separazione di Pt_1
fatto dal marito, abbia incontrovertibilmente avviato una stabile relazione con un nuovo compagno, con il quale ha anche convissuto. Questa circostanza fa certamente venire meno il diritto della signora al contributo al proprio Pt_1
mantenimento da parte del marito;
contributo che va pertanto revocato a partire dalla pubblicazione della presente sentenza.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Dato atto che tra le parti è già stata pronunciata la separazione personale con sentenza parziale in punto status;
Su accordo delle parti conferma la revoca, a far data dal 2.11.2022, del contributo paterno al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio , ormai Per_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Dispone l'affido della minore ai SS del Comune di Genova per la Persona_1
durata di 24 mesi dalla presente pronuncia;
Attribuisce ai SS affidatari i seguenti poteri, con corrispondente compressione della potestà genitoriale di padre e madre:
- assumere le decisioni in ordine alle attività extrascolastiche della minore
, con particolare riguardo all'iscrizione a scuole/corsi di danza, Per_1
conseguentemente l'iscrizione di a scuole/corsi di danza privati o Per_1
pubblici è riservata al responsabile dei SS affidatari, sentiti entrambi i genitori;
- assicurare la prosecuzione dell'affido educativo della minore , nel Per_1
migliore interesse della stessa.
Dispone la trasmissione della sentenza al Giudice Tutelare per la vigilanza ex art. 337 c.c., a cui il Servizio Sociale affidatario potrà trasmettere periodiche relazioni semestrali di aggiornamento e formulare istanze.
Conferma la collocazione abitativa prevalente di presso la madre nella ex casa Per_1
coniugale che resta assegnata alla signora dispone che la figlia per Pt_1 Per_1
una settimana al mese stia continuativamente presso la mamma e, nelle restanti settimane, stia presso il padre dal venerdì sera dopo cena, fino al martedì sera dopo cena;
trascorrerà le principali festività con ciascun genitore secondo il Per_1
principio dell'alternanza, nonché due settimane di vacanza estiva anche non consecutive con ciascuno dei genitori, in conformità agli accordi già intervenuti tra i genitori ed i SS del Comune di Genova affidatari di . Per_1
Conferma l'onere paterno di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €
200,00 oltre rivalutazione ISTAT dal mese di gennaio 2022 (oggi ammontante ad €
223,00 mensili per effetto dell'ISTAT);
Conferma la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie di , per Per_1
la cui individuazione si rimanda al verbale del 15.9.2016 della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova;
l'assegno unico spettante per resta suddiviso al 50% tra i genitori, salvo Per_1
diverso accordo;
a far data dalla presente pronuncia revoca la contribuzione a favore della moglie già prevista a carico del marito.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge e per la comunicazione ai SS affidatari.
Spese legali compensate tra tutte le parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 13/09/2024
Il Giudice relatore dott. Marina Pugliese
Il Presidente dott. Domenico Pellegrini
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
dott. Domenico Pellegrini Presidente
dott. Marina Pugliese Giudice rel.
dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale iscritto al n. 4555/2020 promosso da:
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Genova, Via Isonzo 38/16 presso lo studio dell'avv. BATINI FABIO,
(C.F. che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Genova, Piazza Corvetto 1/3 presso lo studio dell'avv. SOLZA
ANDREA (C.F. ) che lo rappresenta e difende in forza di C.F._4
mandato in atti RESISTENTE
Con l'intervento della Curatrice Speciale della minore in Persona_1
persona dell'avv. ANNA PARODI
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE precisate all'udienza del
09.05.2024
“preliminarmente dichiara di rinunciare alla domanda di addebito della separazione al marito, chiede disporsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione abitativa prevalente di presso la mamma, con articolazione delle Per_1 visite paterne secondo gli accordi già intervenuti tra i genitori ed i SS del Comune di
Genova allo stato affidatari di che al momento prevedono che per una Per_1 settimana al mese stia continuativamente presso la mamma, e le restanti Per_1 settimane stia dal padre dal venerdì sera dopo cena, al martedì sera dopo cena. Con principali festività con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza e due settimane di vacanza estiva anche non consecutive con ciascuno dei genitori;
chiede che, a parziale conferma dell'ordinanza presidenziale del 10.12.2020, quanto al mantenimento di : il padre contribuisca al mantenimento ordinario della Per_1 figlia versando alla madre entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario la somma di € 200,00 oltre rivalutazione ISTAT dal gennaio 2022; con suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie di , per la cui Per_1 individuazione si rimanda al verbale del 15.9.2016 della riunione ex art. 47 quater
ORD GIUD della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova;
con assegno unico suddiviso al 50% tra i genitori come per legge;
quanto al mantenimento della moglie chiede che il signor versi alla P_ signora entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario la Pt_1 somma di € 150, oltre rivalutazione ISTAT dal gennaio 2022; chiede la revoca, a far data dal 2.11.2022, del contributo paterno al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio , maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, disposto nell'ordinanza presidenziale del
10.12.2020. con vittoria di spese.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE precisate all'udienza del 09.05.2024
preliminarmente rinuncia alla domanda di addebito della separazione alla moglie,
chiede disporsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione abitativa prevalente di presso la mamma e con articolazione delle Per_1 visite paterne secondo gli accordi già intervenuti tra i genitori ed i SS del Comune di
Genova allo stato affidatari di che al momento prevedono che per una Per_1 Per_1 settimana al mese stia continuativamente presso la mamma, e le restanti settimane stia dal padre dal venerdì sera dopo cena, fino al martedì sera dopo cena;
con principali festività con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza e due settimane di vacanza estiva anche non consecutive con ciascuno dei genitori;
considerati i tempi di visita sostanzialmente paritari chiede disporsi ora il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore quando ha la figlia presso
Per_1 di sé; con suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie di al 50%, per la
Per_1 cui individuazione si rimanda al verbale del 15.9.2016 della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova;
con suddivisione dell'assegno unico di al 50%; in via subordinata sul punto chiede la conferma
Per_1 dell'ordinanza presidenziale del 10.12.2020 che, quanto al mantenimento di ,
Per_1 prevede il contributo paterno di € 200 mensili;
quanto alla contribuzione al mantenimento della moglie, chiede la riduzione della somma di € 150 stabilita nell'ordinanza presidenziale, stante la capacità lavorativa della signora;
in via subordinata la conferma dell'ordinanza Pt_1 presidenziale sul punto;
chiede la revoca a far data dal 2.11.2022 del contributo paterno al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio , maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente già disposto nell'ordinanza presidenziale del
10.12.2020.
con vittoria di spese”.
CONCLUSIONI DELLA CURATRICE SPECIALE precisate all'udienza del
09.05.2024
“Chiede la conferma dell'affido di ai SS perché possano portare a termine il Per_1 progetto educativo predisposto per la minore;
aderisce alle conclusioni delle parti quanto alla collocazione abitativa della minore presso la madre ed al regime di frequentazione paterna ivi riportato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con ricorso depositato in data 11.6.2020 la signora ha chiesto al Parte_1
Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dal marito signor P_
, con addebito della stessa al marito, nonché di collocare i figli e
[...] Per_2
presso di sé, disciplinando le modalità di visita paterne e condannando il Per_1
marito a contribuire al mantenimento della moglie in ragione di € 300 mensili e dei figli in ragione di €400 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 16.10.2020 si costituiva il signor chiedendo Pt_1
l'addebito della separazione alla moglie e domandando l'affido condiviso dei figli, la loro collocazione abitativa prevalente presso di sé, con condanna della madre a versare al padre un contributo per i due figli di complessivi € 300,00.
All'esito della fase presidenziale, con ordinanza del 7.12.2020, il Presidente ff - sentito anche il figlio - disponeva l'affido condiviso dei figli ad entrambi i Per_2
genitori con loro collocazione presso la madre a cui veniva assegnata la casa coniugale, disciplinava le modalità di visite paterne e poneva a carico del resistente la somma di € 150 a titolo di contribuzione al mantenimento della moglie, nonché complessivi € 400 mensili a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli.
Nella successiva fase istruttoria - in conseguenza dell'elevatissimo grado di conflittualità tra le parti e su concorde richiesta delle difese - il Giudice Istruttore incaricava i SS della presa in carico del nucleo;
la causa veniva istruita documentalmente e mediante prove orali e all'udienza del 26.5.2022 le parti precisavano le loro conclusioni.
L'ultima relazione dei SS del Comune di Genova, incaricati del sostegno e del monitoraggio del nucleo, pur essendo datata 19.5.2022 perveniva al Tribunale solo in data 30.5.2022 (dunque successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni); tale ultima relazione evidenziava per la figlia minore (nata in Per_1
data 10.9.2013) una situazione di trascuratezza, riferendo che la minore, collocata abitativamente presso la madre, spesso risultava assente da scuola (assenze giustificate dalla madre con pretesi motivi di salute risultati non reali) e che presso la casa materna ci sarebbero stati episodi di tensione tra il compagno della madre convivente con la stessa e la minore . Nella loro relazione i SS proponevano di Per_1
attivare un intervento educativo familiare volto sia all'osservazione della relazione genitore-figlia, sia a garantire un supporto alla genitorialità.
Il Tribunale in composizione collegiale, considerato che dalla relazione dei SS emergeva altresì il permanere di un elevato conflitto tra i genitori, ostativo all'assunzione da parte dei genitori di scelte corrispondenti all'interesse di , Per_1
rimetteva la causa sul ruolo del GI con ordinanza del 2.12.2022 e, al fine di garantire una maggior tutela della minore , affidava la minore ai SS del Comune di Per_1
Genova ATS 36 nominandole un curatore speciale in persona dell'avv. Anna Parodi con poteri processuali e sostanziali;
in particolare disponeva che la curatrice, sentiti i SS affidatari, verificasse le migliori iniziative da adottare a tutela di (al fine di Per_1
garantire la sua sicurezza e tranquillità negli ambienti familiari, la regolarità della sua frequenza scolastica con eventuale inserimento in una comunità diurna ove necessario a garantire detta frequenza, l'avvio di un eventuale percorso di sostegno psicologico).
In data 19.01.2023 si costituiva in giudizio la Curatrice Speciale della minore Per_1
avv. Parodi;
successivamente, su richiesta congiunta di ricorrente e resistente, il
Tribunale di Genova, con sentenza parziale in punto status emessa in data 3.2.2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva poi la causa sul ruolo per ulteriormente verificare tramite - i Servizi Sociali del Comune di Genova ATS
36 ed il Consultorio ASL - l'andamento del percorso precedentemente disposto a sostegno del nucleo e della minore . Per_1
Nel prosieguo i SS incaricati facevano pervenire le loro relazioni sul nucleo e sulla minore, dando atto degli interventi avviati a sostegno di . Per_1 Quindi, all'udienza del 09.05.2024, i procuratori delle parti e la Curatrice Speciale precisavano le loro conclusioni come indicato in epigrafe e il GI, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica ex art.190 c.p.c., nonché per il deposito della documentazione reddituale dell'ultimo triennio, con decorrenza dall'udienza medesima.
Venendo al merito va innanzi tutto osservato che le domande di addebitabilità della separazione, inizialmente reciprocamente formulate da ciascun coniuge nei confronti dell'altro, è stata da entrambi abbandonata: nulla va pertanto disposto iso al riguardo.
Parimenti, quanto al figlio (ormai maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente), le parti hanno concluso chiedendo concordemente di confermare la revoca del contributo paterno al suo mantenimento a far data dal 2.11.2022.
I genitori di , nel formulare le loro conclusioni, hanno poi concordemente Per_1
richiesto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, la sua collocazione abitativa prevalente presso la madre, con articolazione delle visite paterne secondo gli accordi già intervenuti tra i genitori ed i SS del Comune di
Genova, che attualmente prevedono che per una settimana al mese stia Per_1
continuativamente presso la mamma e che le restanti settimane stia dal padre dal venerdì sera dopo cena, fino al martedì sera dopo cena.
La curatrice speciale di avv. Anna Parodi ha invece chiesto la conferma Per_1
dell'affido di ai SS, perché possano portare a termine il progetto educativo Per_1
predisposto per la minore, per il resto la Curatrice ha aderito alle concordi conclusioni delle parti in punto collocazione abitativa della minore presso la madre e articolazione dei tempi di visita paterni.
Il Collegio ritiene – in accoglimento della domanda della Curatrice Speciale – di dover confermare per la durata di 24 mesi l'affido di ai SS del Comune di Per_1
Genova: ciò in considerazione del contenuto delle relazioni trasmesse dai SS affidatari della minore, dal Consultorio ASL 3 e dall'educatrice all'esito del disposto intervento a sostegno del nucleo e della figlia minore , dalle quali si ricava il Per_1 permanere del conflitto genitoriale e la conseguente incapacità delle parti di assumere concordemente tra loro decisioni nel migliore interesse della figlia minore, ma soprattutto in considerazione del perdurare della decisa determinazione materna ad assumere per conto della figlia pesanti impegni extrascolastici, iscrivendola a una pluralità di corsi e scuole di danza sia a Genova che fuori città (es. alla di CP_2
Milano, quindi presso una scuola di danza di Siena), senza coinvolgere il padre (se non a cose fatte) e tanto meno la Curatrice Speciale ed i Servizi Sociali affidatari (a cui ha persino omesso di riferire la reale entità degli allenamenti di , che Per_1
spesso hanno comportato per la bambina assenze scolastiche e/o uscite anticipate da scuola), pur di perseguire il proprio obiettivo di far eccellere nella danza, Per_1
incurante della fatica della bambina, dei suoi impegni di studio e soprattutto delle normali esigenze di vita della minore (che a scuola è risultata spesso oltremodo stanca e stressata, con difficoltà a socializzare con i pari, nonostante il suo buon carattere).
Il permanere dell'affido di ai SS consentirà poi, come evidenziato dalla Per_1
Curatrice, di proseguire nel progetto educativo già disposto a favore della minore
(che, come si evince dalle relazioni dei SS e della educatrice, ha stentato ad essere avviato a causa della scarsa collaborazione materna), ma che sta finalmente dando i suoi frutti, con miglioramento della condizione personale della minore.
Ai SS affidatari va in particolare attribuito il potere, con corrispondente compressione della potestà genitoriale di padre e madre, di assumere le decisioni in ordine alle attività extrascolastiche di , con particolare riguardo all'iscrizione a Per_1
scuole e a corsi di danza della minore, riservando al responsabile dei SS il potere sottoscrivere le iscrizioni a scuole e corsi di danza (previamente sentiti entrambi i genitori), solo se effettivamente rispondenti all'interesse della minore e non confliggenti con la sostenibilità degli impegni scolastici.
I SS affidatari, sentito anche il Consultorio ASL 3 per quanto di necessità ed eventuale competenza, procederanno inoltre con l'affido educativo della minore già avviato, sino a quando ritenuto rispondente al migliore interesse si Alice. Va disposta infine la trasmissione della presente decisione al Giudice Tutelare per la vigilanza ex art. 337 c.c., a cui il Servizio Sociale affidatario potrà trasmettere periodiche relazioni semestrali di aggiornamento e formulare istanze ai sensi dell'art. 5 bis della Legge n. 184/1983.
Quanto alla collocazione abitativa prevalente presso la madre e ai tempi di visita paterni già concordati tra le parti anche con il sostegno dei SS affidatari, possono senz'altro trovare accoglimento le conclusioni congiunte delle parti, in quanto rispondenti all'interesse della minore.
Le conclusioni della ricorrente e del resistente differiscono invece sulle ulteriori questioni economiche: in particolare il signor in via principale chiede di P_
disporre ora che ciascuno dei genitori provveda in forma diretta al mantenimento della figlia quando presso di sé, e solo in via subordinata di mantenere in essere Per_1
il contributo paterno al mantenimento della figlia stabilito in sede presidenziale in €
200 mensili, che la madre chiede senz'altro di confermare.
Al riguardo ritiene il Collegio che – nonostante l'ampiezza della permanenza di Per_1
presso il padre concordata dalle parti e qui recepita - debba essere comunque confermato l'onere paterno di contribuzione al mantenimento ordinario di già Per_1
stabilito nell'ordinanza presidenziale con versamento alla madre dell'importo mensile di € 200 (oltre rivalutazione ISTAT dal mese di gennaio 2022) in considerazione del documentato divario economico esistente tra i genitori di;
Per_1
posto che il padre gode di un reddito imponibile medio di € 36.000 annui, mentre la madre ha sempre svolto lavori saltuari non regolarizzati (pulizie nelle case) con redditi occasionali. Va comunque rilevato che la casa coniugale, ora assegnata alla signora perché ci viva con la figlia , risulta essere in comproprietà Pt_1 Per_1
tra i coniugi al 50%, ma non è contestato che la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa sia sempre stata e sia tuttora corrisposta alla banca solo dal signor che, anche in tal modo, contribuisce al mantenimento ordinario Pt_2
della figlia. Le spese straordinarie della figlia, per la cui individuazione si rimanda al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD della IV Sezione Civile del Tribunale di
Genova in data 15.9.2016, restano parimenti suddivise tra le parti al 50%;
l'attribuzione dell'assegno unico spettante per la figlia dovrà avvenire secondo previsioni di legge, salvo espresso diverso accordo tra i genitori.
Le conclusioni delle parti divergono infine quanto alla contribuzione al mantenimento della moglie (stabilito dall'ordinanza presidenziale in € 150 mensili, oltre rivalutazione ISTAT) del quale la ricorrente chiede la conferma, mentre il resistente chiede la revoca ovvero la riduzione: al riguardo il Collegio non può che osservare come dagli atti e dai documenti di causa (cfr. relazioni dei SS del Comune di Genova) risulti che la signora , successivamente alla separazione di Pt_1
fatto dal marito, abbia incontrovertibilmente avviato una stabile relazione con un nuovo compagno, con il quale ha anche convissuto. Questa circostanza fa certamente venire meno il diritto della signora al contributo al proprio Pt_1
mantenimento da parte del marito;
contributo che va pertanto revocato a partire dalla pubblicazione della presente sentenza.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Dato atto che tra le parti è già stata pronunciata la separazione personale con sentenza parziale in punto status;
Su accordo delle parti conferma la revoca, a far data dal 2.11.2022, del contributo paterno al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio , ormai Per_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Dispone l'affido della minore ai SS del Comune di Genova per la Persona_1
durata di 24 mesi dalla presente pronuncia;
Attribuisce ai SS affidatari i seguenti poteri, con corrispondente compressione della potestà genitoriale di padre e madre:
- assumere le decisioni in ordine alle attività extrascolastiche della minore
, con particolare riguardo all'iscrizione a scuole/corsi di danza, Per_1
conseguentemente l'iscrizione di a scuole/corsi di danza privati o Per_1
pubblici è riservata al responsabile dei SS affidatari, sentiti entrambi i genitori;
- assicurare la prosecuzione dell'affido educativo della minore , nel Per_1
migliore interesse della stessa.
Dispone la trasmissione della sentenza al Giudice Tutelare per la vigilanza ex art. 337 c.c., a cui il Servizio Sociale affidatario potrà trasmettere periodiche relazioni semestrali di aggiornamento e formulare istanze.
Conferma la collocazione abitativa prevalente di presso la madre nella ex casa Per_1
coniugale che resta assegnata alla signora dispone che la figlia per Pt_1 Per_1
una settimana al mese stia continuativamente presso la mamma e, nelle restanti settimane, stia presso il padre dal venerdì sera dopo cena, fino al martedì sera dopo cena;
trascorrerà le principali festività con ciascun genitore secondo il Per_1
principio dell'alternanza, nonché due settimane di vacanza estiva anche non consecutive con ciascuno dei genitori, in conformità agli accordi già intervenuti tra i genitori ed i SS del Comune di Genova affidatari di . Per_1
Conferma l'onere paterno di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €
200,00 oltre rivalutazione ISTAT dal mese di gennaio 2022 (oggi ammontante ad €
223,00 mensili per effetto dell'ISTAT);
Conferma la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie di , per Per_1
la cui individuazione si rimanda al verbale del 15.9.2016 della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova;
l'assegno unico spettante per resta suddiviso al 50% tra i genitori, salvo Per_1
diverso accordo;
a far data dalla presente pronuncia revoca la contribuzione a favore della moglie già prevista a carico del marito.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge e per la comunicazione ai SS affidatari.
Spese legali compensate tra tutte le parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 13/09/2024
Il Giudice relatore dott. Marina Pugliese
Il Presidente dott. Domenico Pellegrini