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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 13.1.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6094 /2024 R.G.L., avente ad oggetto “Indennita di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. VETRI ALESSANDRA;
Pt_1
- Ricorrente -
CONTRO
, con l'Avv. PATANE' LETIZIA;
CP_1
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa
L'istituto ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie di cui la è affetta, le ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari CP_1 previsti per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U. medico legale.
Per l'udienza del 13.1.2025 sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, hanno depositato note entrambi le parti e la causa viene decisa con la presente sentenza.
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In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP. Deve, poi, rilevarsi l'ammissibilità del ricorso in ordine alla tempestività della sua proposizione, posto che l'atto di dissenso è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è da ultimo espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass.
6084/2014, in motivazione cfr. altresì Cass. 29 gennaio 2020, n, 2025).
2. Merito
Nel merito, il ricorso è infondato sussistendo in capo alla parte resistente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 e successive modifiche.
Doveroso risulta il richiamo alla normativa di riferimento.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l.
509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario). A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass. 1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass.
1268/2005).
Ciò premesso, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha confermato la sussistenza in capo alla resistente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, il CTU nominato ha così concluso:
“La IG.ra , nata a [...] il [...], di anni 78, è affetta da: “Grave deficit CP_1
statico-dinamico in soggetto isterectomizzato affetto da spodilo-poliartrosi, BPCO ed esiti di PTA ginocchio sinistro”.
Dall'analisi della documentazione medica, delle patologie accertate e dell'obiettività riscontrata in corso di oo.pp., si ritiene che le patologie sofferte dalla ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari al 100% e sono di entità considerevole tali da determinare il diritto ai benefici della L. 18/80, concedendo pertanto l'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 07.12.2022 sulla scorta delle considerazioni medico legali espresse.”
L'ausiliario dopo aver richiamato la normativa prevista per la concessione del beneficio oggetto di causa evidenzia che “sulla scorta della documentazione sanitaria e della visita medico-legale effettuata dal sottoscritto, si ritiene che sussistano i requisiti richiesti dalla L. 18/80 atteso che è di palmare evidenza che la ricorrente, a causa delle plurime patologie da cui risulta affetta, si trovi in una situazione di impossibilità a svolgere in autonomia l'atto deambulatorio e gli atti quotidiani della vita. Il corteo sintomatologico patito dalla ricorrente è di per sé idoneo a far sorgere il diritto all'indennità di accompagnamento, atteso che abolisce l'autonomia del soggetto e le capacità di autogestione, rendendo il soggetto incapace di compiere i comuni atti della vita quotidiana necessari al soddisfacimento di quel minimo di esigenze tese alla dignità e al decoro della persona”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. che confermano quelle dell'ausiliario nominato in fase di
Atp anche in relazione alla decorrenza del requisito sanitario riconosciuto, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
A fronte delle esaustive motivazioni peritali l'odierno opponente non ha allegato elementi contrari specifici e tali da infirmare le suddette conclusioni, né in sede di operazioni peritali non avendo proposto osservazioni né in sede di note conclusive in cui si è genericamente riportato ai precedenti scritti difensivi per l'accoglimento delle conclusioni ivi spiegate.
Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata in sede di giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G.
13008/2023
3. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo con riguardo a entrambe le fasi del giudizio, vanno poste a carico di parte ricorrente.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU redatta in sede di giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 13008/2023; condanna l' al pagamento, in favore di parte resistente delle spese processuali, che si Pt_1 liquidano in complessivi € 3.863,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge con distrazione in favore del difensore;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . Pt_1
Catania, 14/01/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo