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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2142 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 10.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria l'1/09/1981), rappresentata e difesa dall'avv. Macrì Francesco, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Bagnara Calabra, alla via Corso
Garibaldi 184, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13/08/1979), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
Gioffrè Maria Annunziata e dall'avv. Luppino Luigi, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Sant'Eufemia D'Aspromonte (RC), alla via Tenente
Rechichi, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato in data 30/07/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Bagnara Calabra (RC) il
28.09.2006;
-considerato che con decreto del 25.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 4.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
25.02.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-rilevato che con ordinanza del 28.03.2025 il Collegio, ritenuto che l'accordo stabilito dalle parti risultasse contrario all'interesse dei minori e avendo Per_1 Per_2
le parti espressamente rinunciato al mantenimento per il minore collocato presso ciascuno di essi e valutato che non fossero state versate in atti le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni della ricorrente, ha fissato alle parti termine ex art. 127ter
c.p.c. per il deposito di note sostitutive d'udienza fino al 30.04.2025, ore 10,00, onerandole a modificare l'accordo separativo secondo le indicazioni ivi fornite e a depositare la documentazione reddituale della ricorrente;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Bagnara Calabra (RC) il 28.09.2006; b) dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(1.10.2007) e (2.03.2011), minorenni;
Per_2
-constatato che con note scritte del 29.04.2025 le parti hanno modificato gli accordi di separazione stabilendo il versamento reciproco dell'importo di euro 100,00 a titolo di mantenimento per ciascuno dei due figli, provvedendo altresì al deposito di un'autocertificazione sottoscritta dalla nella quale la stessa ha dichiarato sotto Pt_3
la propria responsabilità “di non aver presentato dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni, di aver lavorato solo nel 2023 per sei mesi percependo euro 600,00 mensili
e di essere attualmente inoccupata”;
-rilevato che non è stato possibile individuare l'esatto ammontare dei redditi percepiti dalla sia a causa della carenza documentale sia tenuto conto dell'incongruità Pt_3
tra quanto dichiarato nel ricorso introduttivo (nel quale si riferiva che la stessa avesse lavorato in un bar fino a qualche mese prima del deposito del ricorso risalente al
29.07.2024 e che avesse percepito redditi nel triennio precedente: € 7.300,00 nel
2020, € 8.020,00 nel 2021 ed € 6.354,00 nel 2022) e quanto dichiarato nell'autocertificazione succitata, che peraltro è priva di qualsiasi rilievo probatorio;
- considerato, inoltre, che l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito per ciascuno dei figli minori (1.10.2007) e (2.03.2011) è da ritenersi a dir Per_1 Per_2
poco esiguo, se non del tutto simbolico, in relazione all'età degli stessi, e che la sua quantificazione non tiene conto della disparità economica sussistente tra le parti tenuto conto di quanto dalle stesse dichiarato in ricorso (il ha avuto un reddito Pt_2 nel 2022 di € 24.057,00) e dell'attuale stato di inoccupazione della Pt_3
-ritenuto che, alla luce delle superiori osservazioni, le condizioni formulate dalle parti non siano omologabili e pertanto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 co. 4 c.p.c., la domanda vada rigettata;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
26.09.2024, il quale ha espresso il parere in data 30.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 30/07/2024 da Parte_4
e , così provvede:
[...] Parte_2
- rigetta allo stato la domanda di separazione personale;
-spese compensate;
Così deciso in Reggio Calabria, il 10.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2142 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 10.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria l'1/09/1981), rappresentata e difesa dall'avv. Macrì Francesco, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Bagnara Calabra, alla via Corso
Garibaldi 184, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13/08/1979), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
Gioffrè Maria Annunziata e dall'avv. Luppino Luigi, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Sant'Eufemia D'Aspromonte (RC), alla via Tenente
Rechichi, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato in data 30/07/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Bagnara Calabra (RC) il
28.09.2006;
-considerato che con decreto del 25.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 4.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
25.02.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-rilevato che con ordinanza del 28.03.2025 il Collegio, ritenuto che l'accordo stabilito dalle parti risultasse contrario all'interesse dei minori e avendo Per_1 Per_2
le parti espressamente rinunciato al mantenimento per il minore collocato presso ciascuno di essi e valutato che non fossero state versate in atti le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni della ricorrente, ha fissato alle parti termine ex art. 127ter
c.p.c. per il deposito di note sostitutive d'udienza fino al 30.04.2025, ore 10,00, onerandole a modificare l'accordo separativo secondo le indicazioni ivi fornite e a depositare la documentazione reddituale della ricorrente;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Bagnara Calabra (RC) il 28.09.2006; b) dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(1.10.2007) e (2.03.2011), minorenni;
Per_2
-constatato che con note scritte del 29.04.2025 le parti hanno modificato gli accordi di separazione stabilendo il versamento reciproco dell'importo di euro 100,00 a titolo di mantenimento per ciascuno dei due figli, provvedendo altresì al deposito di un'autocertificazione sottoscritta dalla nella quale la stessa ha dichiarato sotto Pt_3
la propria responsabilità “di non aver presentato dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni, di aver lavorato solo nel 2023 per sei mesi percependo euro 600,00 mensili
e di essere attualmente inoccupata”;
-rilevato che non è stato possibile individuare l'esatto ammontare dei redditi percepiti dalla sia a causa della carenza documentale sia tenuto conto dell'incongruità Pt_3
tra quanto dichiarato nel ricorso introduttivo (nel quale si riferiva che la stessa avesse lavorato in un bar fino a qualche mese prima del deposito del ricorso risalente al
29.07.2024 e che avesse percepito redditi nel triennio precedente: € 7.300,00 nel
2020, € 8.020,00 nel 2021 ed € 6.354,00 nel 2022) e quanto dichiarato nell'autocertificazione succitata, che peraltro è priva di qualsiasi rilievo probatorio;
- considerato, inoltre, che l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito per ciascuno dei figli minori (1.10.2007) e (2.03.2011) è da ritenersi a dir Per_1 Per_2
poco esiguo, se non del tutto simbolico, in relazione all'età degli stessi, e che la sua quantificazione non tiene conto della disparità economica sussistente tra le parti tenuto conto di quanto dalle stesse dichiarato in ricorso (il ha avuto un reddito Pt_2 nel 2022 di € 24.057,00) e dell'attuale stato di inoccupazione della Pt_3
-ritenuto che, alla luce delle superiori osservazioni, le condizioni formulate dalle parti non siano omologabili e pertanto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 co. 4 c.p.c., la domanda vada rigettata;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
26.09.2024, il quale ha espresso il parere in data 30.09.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 30/07/2024 da Parte_4
e , così provvede:
[...] Parte_2
- rigetta allo stato la domanda di separazione personale;
-spese compensate;
Così deciso in Reggio Calabria, il 10.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna