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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3033/2024 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. AR ZZ Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3033 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promosso da:
nato a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Selargius (CA) presso lo studio dell'avv. Porceddu Maurizio che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], CF: elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Silvia Moi, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Nell'interesse delle parti:
1)“Voglia il Tribunale adito recepire le condizioni conformi di seguito riportate: la Sig.ra CP_1
ed il figlio , come da dichiarazione allegata, rinunciano a qualunque forma
[...] Persona_1
di assegno di mantenimento;
il Sig. si obbliga a corrispondere la somma di € 2.000,00 Pt_1 con bonifico quale somma dovuta per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento per il periodo pregresso. Si allega ricevuta bonifico o copia dell'assegno, salvo buon fine dello stesso;
con il suddetto accordo le parti dichiarano di aver definito ogni pendenza e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.05.2024, ha chiesto la modifica delle Parte_1
disposizioni contenute nella sentenza n.1040/2021 pubblicata il 08.04.2021, con la quale, il
Tribunale di Cagliari, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva posto a suo carico l'obbligo di corrispondere in favore della la somma mensile di € 100,00 a titolo CP_1
di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ( nato il [...]), oltre alla Per_1
somma di € 300,00 annuali quale contributo per le spese straordinarie, per i cambi di stagione, nonché la partecipazione al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN e scolastiche.
Ha domandato, in particolare, la riduzione ad € 50,00 mensili del contributo al mantenimento del figlio e la revoca dell'obbligo di corrispondere 300,00 euro annuali.
A sostegno della domanda, ha allegato il peggioramento delle proprie condizioni reddituali dal momento che la pensione di invalidità era stata ridotta ad € 340,00 mensili e dal 2024 non percepiva più il reddito di cittadinanza.
, costituitasi in giudizio, ha contestato il peggioramento delle condizioni economiche CP_1
del ricorrente, allegando che lo stesso svolgeva svariati lavori in nero, ed ha domandato, pertanto, il rigetto della avversa domanda.
Con note trasmesse il 28.04.2025, i procuratori delle parti hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, visto l'accordo raggiunto tra le parti e non risultando lo stesso contrario a norme imperative, provvede in modo conforme.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: Sull'accordo delle parti:
1) revoca l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio , nato il Parte_1 Per_1
26.12.1999;
2) il si è impegnato a corrispondere la somma di € 2.000,00 quale somma dovuta per l'omesso Pt_1
versamento dell'assegno di mantenimento per il periodo pregresso;
3) dichiara le spese di lite compensate tra le parti
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa AR ZZ
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. AR ZZ Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3033 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promosso da:
nato a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Selargius (CA) presso lo studio dell'avv. Porceddu Maurizio che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], CF: elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Silvia Moi, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Nell'interesse delle parti:
1)“Voglia il Tribunale adito recepire le condizioni conformi di seguito riportate: la Sig.ra CP_1
ed il figlio , come da dichiarazione allegata, rinunciano a qualunque forma
[...] Persona_1
di assegno di mantenimento;
il Sig. si obbliga a corrispondere la somma di € 2.000,00 Pt_1 con bonifico quale somma dovuta per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento per il periodo pregresso. Si allega ricevuta bonifico o copia dell'assegno, salvo buon fine dello stesso;
con il suddetto accordo le parti dichiarano di aver definito ogni pendenza e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.05.2024, ha chiesto la modifica delle Parte_1
disposizioni contenute nella sentenza n.1040/2021 pubblicata il 08.04.2021, con la quale, il
Tribunale di Cagliari, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva posto a suo carico l'obbligo di corrispondere in favore della la somma mensile di € 100,00 a titolo CP_1
di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ( nato il [...]), oltre alla Per_1
somma di € 300,00 annuali quale contributo per le spese straordinarie, per i cambi di stagione, nonché la partecipazione al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN e scolastiche.
Ha domandato, in particolare, la riduzione ad € 50,00 mensili del contributo al mantenimento del figlio e la revoca dell'obbligo di corrispondere 300,00 euro annuali.
A sostegno della domanda, ha allegato il peggioramento delle proprie condizioni reddituali dal momento che la pensione di invalidità era stata ridotta ad € 340,00 mensili e dal 2024 non percepiva più il reddito di cittadinanza.
, costituitasi in giudizio, ha contestato il peggioramento delle condizioni economiche CP_1
del ricorrente, allegando che lo stesso svolgeva svariati lavori in nero, ed ha domandato, pertanto, il rigetto della avversa domanda.
Con note trasmesse il 28.04.2025, i procuratori delle parti hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, visto l'accordo raggiunto tra le parti e non risultando lo stesso contrario a norme imperative, provvede in modo conforme.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: Sull'accordo delle parti:
1) revoca l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio , nato il Parte_1 Per_1
26.12.1999;
2) il si è impegnato a corrispondere la somma di € 2.000,00 quale somma dovuta per l'omesso Pt_1
versamento dell'assegno di mantenimento per il periodo pregresso;
3) dichiara le spese di lite compensate tra le parti
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa AR ZZ
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti