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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 05/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2019/2023 avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Promossa da:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Conti
- RICORRENTE -
nei confronti di:
, nato ad [...] il [...] (cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Ceola
- CONVENUTO -
con l'intervento di:
AVV. LORENA CUCURNIA
- CURATORE - nonché con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI come precisate congiuntamente da ricorrente e convenuto all'udienza del 22.05.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha introdotto il presente giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio con rito civile Pt_1 con in Aulla (MS) in data 22.11.2014 (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio CP_1 dello Stato civile del suddetto Comune all'anno 2014, n. 22, parte I); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione sono nati tre figli,
(il 02.04.2012), (il 16.04.2013) e (il 21.08.2014); di svolgere attività Per_1 Per_2 Per_3 lavorativa come OSS, anche con turni notturni, percependo un reddito mensile di circa 1.300,00 euro;
di aver preliminarmente tentato di procedere congiuntamente alla richiesta di separazione, ma che tuttavia le parti non sono riuscite ad addivenire ad un accordo;
che la crisi coniugale si sarebbe generata a causa della condotta del marito per le ragioni specificate in atti.
La parte ha quindi chiesto la dichiarazione della separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
si è costituito ai sensi dell'art. 473-bis.16 c.p.c. in data 24.01.2024, non opponendosi alla CP_1 domanda di separazione, ma contestando i fatti posti a fondamento delle richieste avversarie ed in particolare rappresentando la propria difficile condizione economica, attese le spese da sostenere e i debiti contratti, tanto da essersi visto costretto a ricorrere alla procedura di sovraindebitamento.
La parte ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni come da comparsa.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Le parti hanno quindi depositato le rispettive memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
In sede di udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. (tenutasi in data 11.04.2024) sono stati sentiti personalmente i coniugi dinanzi al Giudice delegato, il quale ha tentato la conciliazione, senza esito.
All'udienza del 24.04.2024 si è svolto l'ascolto dei tre figli minori delle parti alla presenza dell'ausiliario nominato (dott.ssa . Persona_4
La restituzione della suddetta audizione è stata depositata in data 07.05.2024.
I provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. sono quindi stati assunti dal Giudice delegato con ordinanza del 13.05.2024.
In tal sede, rilevata l'incapacità dei due adulti di tutelare i figli dal conflitto in essere, con l'assunzione di comportamenti non adeguati in particolare nel modo di porsi nei confronti della prole e di gestire la loro stessa quotidianità, in via provvisoria, è stato disposto: l'affidamento dei tre minori ai Servizi
Sociali del Comune di Santo Stefano di Magra;
la presa in carico del nucleo presso i suddetti Servizi
e il Consultorio;
una modalità c.d. invariata di collocazione dei tre minori;
il mantenimento ordinario dei figli in via diretta da parte dei genitori;
la nomina dell'avv. Lorena Cucurnia quale curatore speciale di e Per_1 Per_2 Per_3
Il curatore si è quindi costituito con comparsa del 30.07.2024.
I Servizi Sociali hanno depositato la prima relazione di aggiornamento in data 06.09.2024.
Successivamente, all'udienza del 03.10.2024 le parti hanno riferito di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della loro separazione, chiedendo quindi di poter precisare congiuntamente le conclusioni.
Con provvedimento del 04.10.2024 il Giudice, ritenuta la causa non ancora matura per la decisione essendo in corso gli accertamenti del caso da parte dei Servizi socio-consultoriali e confermati in via temporanea l'affidamento dei minori all'ente e la presa in carico del nucleo, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti precedentemente assunti è stato modificato il precedente regime di collocazione, frequentazione e mantenimento, sostanzialmente nei termini da ultimo concordati dalle parti (con adesione, in parte qua, anche del curatore speciale).
In data 17.01.2025, 21.01.2025, 12.05.2025 e 15.05.2025 sono state acquisite le nuove relazioni di aggiornamento dei servizi.
Da ultimo, all'udienza svoltasi in data 22.05.2025, ricorrente e convenuto, come autorizzati, hanno concluso relativamente alla sola pronuncia sullo status.
Venendo quindi a decidere sulla domanda, può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151
c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori domande oggetto di giudizio, si impone la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza.
La decisione sulle spese di lite va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 2019/2023 R.G.A.C., così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Aulla (MS) in data 22.11.2014 (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune all'anno 2014, n. 22, parte
I);
- dispone la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza;
- manda al cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento.
La Spezia, 22.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI