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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/01/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
NN.R.G. 6515/2021
335/2024
8399/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause promosse da rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
MARTELLOTTA GIOVANNI
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad avvisi di addebito per contributi gestione commercianti.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 27.01.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con tre distinti ricorsi la parte ricorrente, rappresentando di aver ricevuto dall' diversi avvisi di addebito per il pagamento di CP_1 contributi dovuti alla gestione commercianti riguardanti diverse annualità; affermando l'insussistenza del debito contributivo presso la gestione commercianti, atteso l'inesistente esercizio di qualunque attività d'impresa, non avendo, di fatto, mai iniziato alcuna attività commerciale, con cessazione in data 31.10.2015 della di cui era CP_2 stata socio accomandatario, così come provato dalla chiusura anche della partita IVA alla stessa data del 31.10.2015, oltre ad eccepire la parziale estinzione per prescrizione di alcuni contributi ed il difetto di motivazione delle pretese, agiva in giudizio per la declaratoria di insussistenza del debito contributivo preteso dall' previa CP_1 sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito opposti, con il favore delle spese di lite da distrarre. Produceva documentazione.
Si costituiva la parte resistente per affermare la fondatezza delle pretese contributive contestate in virtù dell'iscrizione della parte ricorrente presso la gestione commercianti e della permanente iscrizione della società nel registro delle imprese, quanto meno fino al
2023, data di cancellazione effettiva, come da documentazione prodotta, e per domandare, di conseguenza, il rigetto dei promossi ricorsi, vinte le spese processuali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
I ricorsi riuniti sono fondati e meritano integrale accoglimento.
A bene vedere, infatti, per la verifica di sussistenza dell'obbligo contributivo presso la gestione commercianti occorre richiamare l'art. 1, comma 203 L. n. 662/1996 che ha sostituito l'art. 29 della L n.
160/1975:
< Il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n.
160, è sostituito dal seguente:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Pag. 2 di 7 a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.”>>.
Ebbene, analizzando la norma appena riportata, emerge chiaramente che presupposto fondante l'insorgenza dell'obbligo contributivo è
l'apporto abituale e prevalente nel lavoro aziendale.
Secondo i più recenti arresti della Suprema Corte di Cassazione, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale.
Dunque, astrattamente, anche un'attività di coordinamento, gestionale e direttiva dell'azienda potrebbe costituire partecipazione personale al lavoro aziendale da legittimare l'obbligo contributivo presso la gestione commercianti purché rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale.
A bene vedere, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito la differenza sussistente tra prestazione di lavoro ed attività di
Pag. 3 di 7 amministratore iscritto alla gestione separata, stabilendo che l'attività lavorativa deve essere rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, mentre quella di amministratore comporta la partecipazione ad un'attività di gestione diretta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale.
Si tratta di attività diverse che astrattamente potrebbe cumularsi in un unico soggetto.
In ogni caso, solo l'attività lavorativa con carattere di abitualità e di prevalenza nei termini appena chiariti, rivolta, cioè, alla concreta realizzazione dello scopo sociale, può legittimare l'insorgenza dell'obbligo contributivo presso la gestione commercianti e non anche il solo svolgimento dell'incarico di amministratore comportante attività di gestione diretta all'esecuzione del contratto di società.
Non solo, per costante orientamento della Corte di Cassazione, la prova del presupposto determinante l'insorgenza dell'obbligo di versamento dei contributi presso la gestione commercianti incombe sull' CP_1
Ebbene, in questo giudizio, l' non ha provato che la parte CP_1 ricorrente, socio accomandatario e legale rappresentante della società in accomandita semplice, abbia prestato attività lavorativa abituale e prevalente per detta società intesa come attività diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale.
Tanto conforta la fondatezza delle domande azionate dalla parte ricorrente in ossequio ai seguenti princìpi di diritto più volte affermati dalla Suprema Corte di Cassazione cui dare continuità: “… (omissis)…
Va affermato, infatti, che presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è - per il disposto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 - la prova dello svolgimento di un'attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un
Pag. 4 di 7 accertamento in fatto da parte della Corte supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi. Nell'impugnata Co sentenza, infatti, è stato rilevato che la di cui la è CP_3 socia e legale rappresentante, si era limitata a svolgere operazioni di natura esclusivamente gestionale ed amministrativa relativa alla gestione di un unico immobile di proprietà locato a terzi. Tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare
(Cass. n. 3145 dell'1 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n.
17643 del 6 settembre 2016).
Va, altresì, ricordato il principio affermato da questa Corte
(Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato
l'art. 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160, e della L. 28 febbraio
1986, n. 45, art. 3 nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere
l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo la Co Corte non è stata fornita essendo emerso che la non aveva mai prestato alcuna attività nella società immobiliare. … (omissis)…”1.
Pag. 5 di 7 Devono essere accolti, di conseguenza, i ricorsi riuniti.
Ne consegue la declaratoria di insussistenza dell'obbligo contributivo a carico della parte ricorrente di cui agli avvisi di addebito per cui è causa.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto dell'esito dei giudizi riuniti, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra
€ 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto nei giudizi riuniti, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'insussistenza del debito contributivo a carico della parte ricorrente di cui agli avvisi di addebito opposti e la conseguente inesigibilità delle somme pretese dall' a CP_1 titolo di contributi della gestione commercianti per cui è causa;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
1.863,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai
Pag. 6 di 7 sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,27/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 2665/2021.
Sezione Lavoro
NN.R.G. 6515/2021
335/2024
8399/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause promosse da rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
MARTELLOTTA GIOVANNI
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad avvisi di addebito per contributi gestione commercianti.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 27.01.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con tre distinti ricorsi la parte ricorrente, rappresentando di aver ricevuto dall' diversi avvisi di addebito per il pagamento di CP_1 contributi dovuti alla gestione commercianti riguardanti diverse annualità; affermando l'insussistenza del debito contributivo presso la gestione commercianti, atteso l'inesistente esercizio di qualunque attività d'impresa, non avendo, di fatto, mai iniziato alcuna attività commerciale, con cessazione in data 31.10.2015 della di cui era CP_2 stata socio accomandatario, così come provato dalla chiusura anche della partita IVA alla stessa data del 31.10.2015, oltre ad eccepire la parziale estinzione per prescrizione di alcuni contributi ed il difetto di motivazione delle pretese, agiva in giudizio per la declaratoria di insussistenza del debito contributivo preteso dall' previa CP_1 sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito opposti, con il favore delle spese di lite da distrarre. Produceva documentazione.
Si costituiva la parte resistente per affermare la fondatezza delle pretese contributive contestate in virtù dell'iscrizione della parte ricorrente presso la gestione commercianti e della permanente iscrizione della società nel registro delle imprese, quanto meno fino al
2023, data di cancellazione effettiva, come da documentazione prodotta, e per domandare, di conseguenza, il rigetto dei promossi ricorsi, vinte le spese processuali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
I ricorsi riuniti sono fondati e meritano integrale accoglimento.
A bene vedere, infatti, per la verifica di sussistenza dell'obbligo contributivo presso la gestione commercianti occorre richiamare l'art. 1, comma 203 L. n. 662/1996 che ha sostituito l'art. 29 della L n.
160/1975:
< Il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n.
160, è sostituito dal seguente:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Pag. 2 di 7 a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.”>>.
Ebbene, analizzando la norma appena riportata, emerge chiaramente che presupposto fondante l'insorgenza dell'obbligo contributivo è
l'apporto abituale e prevalente nel lavoro aziendale.
Secondo i più recenti arresti della Suprema Corte di Cassazione, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale.
Dunque, astrattamente, anche un'attività di coordinamento, gestionale e direttiva dell'azienda potrebbe costituire partecipazione personale al lavoro aziendale da legittimare l'obbligo contributivo presso la gestione commercianti purché rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale.
A bene vedere, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito la differenza sussistente tra prestazione di lavoro ed attività di
Pag. 3 di 7 amministratore iscritto alla gestione separata, stabilendo che l'attività lavorativa deve essere rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, mentre quella di amministratore comporta la partecipazione ad un'attività di gestione diretta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale.
Si tratta di attività diverse che astrattamente potrebbe cumularsi in un unico soggetto.
In ogni caso, solo l'attività lavorativa con carattere di abitualità e di prevalenza nei termini appena chiariti, rivolta, cioè, alla concreta realizzazione dello scopo sociale, può legittimare l'insorgenza dell'obbligo contributivo presso la gestione commercianti e non anche il solo svolgimento dell'incarico di amministratore comportante attività di gestione diretta all'esecuzione del contratto di società.
Non solo, per costante orientamento della Corte di Cassazione, la prova del presupposto determinante l'insorgenza dell'obbligo di versamento dei contributi presso la gestione commercianti incombe sull' CP_1
Ebbene, in questo giudizio, l' non ha provato che la parte CP_1 ricorrente, socio accomandatario e legale rappresentante della società in accomandita semplice, abbia prestato attività lavorativa abituale e prevalente per detta società intesa come attività diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale.
Tanto conforta la fondatezza delle domande azionate dalla parte ricorrente in ossequio ai seguenti princìpi di diritto più volte affermati dalla Suprema Corte di Cassazione cui dare continuità: “… (omissis)…
Va affermato, infatti, che presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è - per il disposto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 - la prova dello svolgimento di un'attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un
Pag. 4 di 7 accertamento in fatto da parte della Corte supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi. Nell'impugnata Co sentenza, infatti, è stato rilevato che la di cui la è CP_3 socia e legale rappresentante, si era limitata a svolgere operazioni di natura esclusivamente gestionale ed amministrativa relativa alla gestione di un unico immobile di proprietà locato a terzi. Tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare
(Cass. n. 3145 dell'1 febbraio 2013 e ribadito di recente in Cass. n.
17643 del 6 settembre 2016).
Va, altresì, ricordato il principio affermato da questa Corte
(Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato
l'art. 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160, e della L. 28 febbraio
1986, n. 45, art. 3 nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere
l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo la Co Corte non è stata fornita essendo emerso che la non aveva mai prestato alcuna attività nella società immobiliare. … (omissis)…”1.
Pag. 5 di 7 Devono essere accolti, di conseguenza, i ricorsi riuniti.
Ne consegue la declaratoria di insussistenza dell'obbligo contributivo a carico della parte ricorrente di cui agli avvisi di addebito per cui è causa.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto dell'esito dei giudizi riuniti, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra
€ 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto nei giudizi riuniti, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'insussistenza del debito contributivo a carico della parte ricorrente di cui agli avvisi di addebito opposti e la conseguente inesigibilità delle somme pretese dall' a CP_1 titolo di contributi della gestione commercianti per cui è causa;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
1.863,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai
Pag. 6 di 7 sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,27/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 2665/2021.