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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/10/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 598/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TOMMASI SIMONETTA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ La ricorrente ha chiesto: “dichiarare illegittimo e annullare il provvedimento emesso dall' datato 11.03.2021, avente ad oggetto la richiesta di restituzione somme indebitamente erogate per la somma di € 3.434,58, nonché tutti gli atti successivi e conseguenti;
-per l'effetto annullare CP_ l'indebito che è conseguito al ricalcolo, dichiarando che nulla è dovuto all e condannando l'Istituto alla restituzione delle somme già trattenute;
In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui la richiesta di indebito sia ritenuta fondata, dichiarare illegittimo e annullare il solo CP_ provvedimento di indebito e condannare comunque l' alla refusione delle somme già trattenute in virtù della totale mancanza di dolo in capo alla ricorrente e della piena conoscibilità da parte dell'Istituto dei redditi posseduti dalla ricorrente e delle prestazioni percepite”.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha eccepito la “Assoluta genericità delle richieste e mancanza di motivazione (violazione art 3 L. 241/90)”. L'eccezione è infondata, in quanto l' CP_1 ha chiarito la causale dell'indebito, sia nel provvedimento del 11.03.2021 (ove si legge “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. E' stata corrisposta la
1 maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”) sia nella memoria di costituzione in giudizio, ove si legge: “Con Ricostituzione del 10.03.2021 è emerso il debito per il periodo 07/2020 al 31/03/2021 in quanto la procedura ha rilevato i Redditi del Coniuge che hanno comportato l'eliminazione della maggiorazione e la diminuzione dell'importo mensile dell'Assegno. Infatti, come emerge dal Te08 nel 2021 sono emersi redditi del coniuge per € 9.646,00 e dunque superiori ai limiti di legge per la percezione della maggiorazione sociale”.
Essendo chiara la causale dell'indebito, l'onere della prova gravava sulla ricorrente, in quanto le
SSUU hanno da tempo stabilito che “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
Tale onere probatorio non è stato però adempiuto.
Con il secondo motivo di ricorso, viene eccepita l'illegittimità dei provvedimenti notificati.
Al riguardo, la ricorrente ha dedotto che “Pacifica appare la contraddittorietà dei provvedimenti notificati alla ricorrente dai quali emergono palesemente degli errori di calcolo. La prima comunicazione del 30.10.2020 evidenzia un credito in favore della ricorrente di € 1.559,23, relativo ad un ricalcolo della prestazione a decorrere dal 1 gennaio 2020, la seconda comunicazione delL'11.03.2021 fa riferimento ad un presunto indebito di € 3.434,58 relativo al periodo che va dal
01.07.2020 al 31.03.2021, mentre la comunicazione del 18.04.2023 evidenzia un conguaglio lordo con ricalcolo dal 1 gennaio 2016 in cui non risultano somme a credito o a debito fino al 31.05.2023”.
Anche tale motivo di ricorso è infondato, in quanto dagli atti risulta che, come correttamente dedotto dall , “Il susseguirsi di provvedimenti apparentemente di segno opposto (la lettera CP_1 del 30 ottobre 2020 con cui si comunicava un conguaglio lordo in favore della ricorrente di €
1.559,23 e la lettera del 18.04.2023 con cui si comunicava l'insussistenza di somme a credito o a debito fino al 31 maggio 2023) non rileva in quanto dipende solo dalla fisiologica necessità di adattare gli importi delle prestazioni collegate al reddito agli importi di volta in volta accertati. Per altro verso, la lettera del 2023 prova soltanto che l'ammontare del debito era stato interamente recuperato”. Si tratta quindi di una contraddittorietà solo apparente, in quanto la prima lettera del 30.10.2020 è anteriore alla ricostituzione del 10.03.2021 (dalla quale è emerso l'indebito) e la lettera del 18.04.2023 attiene ad una ricostituzione di pensione effettuata successivamente.
Con il terzo motivo, la ricorrente ha eccepito la mancanza di dolo e l'irripetibilità delle somme, deducendo che “… anche sforzandosi di voler ritenere legittima il ricalcolo della pensione e la CP_ corresponsione, riconoscendo dunque all' il diritto di rideterminare in peius i trattamenti,
l'istituto avrebbe potuto farlo solo pro futuro, ossia a decorrere dalla data di comunicazione dell'11.03.2021. Non è invece ammissibile la ripetizione di quanto già corrisposto all'interessata”.
2 L'eccezione è infondata, in quanto le prestazioni previdenziali collegate al reddito sono erogate con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e sono poi conguagliate, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Si vedano, al riguardo, l'art. 35 co. 10bis D.L. 30/12/2008, n. 207
e, per l'assegno sociale, l'art. 3 co. 6 L. 335/95; nello stesso senso, si veda l'orientamento più recente in materia, secondo cui “L'erogazione provvisoria dell'assegno sociale non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione, finché il procedimento amministrativo non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo tale adempimento imprescindibile per documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e attivare le indispensabili verifiche da parte dell'Istituto previdenziale” (Cass. 07/02/2024, n. 3522).
Del pari, è infondata l'eccezione di decadenza annuale ex art. 13 L. 412/91, in quanto l'indebito si riferisce al periodo 01.07.20-31.03.21; l si è attivato tempestivamente in data 11.03.2021. CP_1
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 12/01/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 17/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 598/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TOMMASI SIMONETTA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ La ricorrente ha chiesto: “dichiarare illegittimo e annullare il provvedimento emesso dall' datato 11.03.2021, avente ad oggetto la richiesta di restituzione somme indebitamente erogate per la somma di € 3.434,58, nonché tutti gli atti successivi e conseguenti;
-per l'effetto annullare CP_ l'indebito che è conseguito al ricalcolo, dichiarando che nulla è dovuto all e condannando l'Istituto alla restituzione delle somme già trattenute;
In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui la richiesta di indebito sia ritenuta fondata, dichiarare illegittimo e annullare il solo CP_ provvedimento di indebito e condannare comunque l' alla refusione delle somme già trattenute in virtù della totale mancanza di dolo in capo alla ricorrente e della piena conoscibilità da parte dell'Istituto dei redditi posseduti dalla ricorrente e delle prestazioni percepite”.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha eccepito la “Assoluta genericità delle richieste e mancanza di motivazione (violazione art 3 L. 241/90)”. L'eccezione è infondata, in quanto l' CP_1 ha chiarito la causale dell'indebito, sia nel provvedimento del 11.03.2021 (ove si legge “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. E' stata corrisposta la
1 maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”) sia nella memoria di costituzione in giudizio, ove si legge: “Con Ricostituzione del 10.03.2021 è emerso il debito per il periodo 07/2020 al 31/03/2021 in quanto la procedura ha rilevato i Redditi del Coniuge che hanno comportato l'eliminazione della maggiorazione e la diminuzione dell'importo mensile dell'Assegno. Infatti, come emerge dal Te08 nel 2021 sono emersi redditi del coniuge per € 9.646,00 e dunque superiori ai limiti di legge per la percezione della maggiorazione sociale”.
Essendo chiara la causale dell'indebito, l'onere della prova gravava sulla ricorrente, in quanto le
SSUU hanno da tempo stabilito che “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
Tale onere probatorio non è stato però adempiuto.
Con il secondo motivo di ricorso, viene eccepita l'illegittimità dei provvedimenti notificati.
Al riguardo, la ricorrente ha dedotto che “Pacifica appare la contraddittorietà dei provvedimenti notificati alla ricorrente dai quali emergono palesemente degli errori di calcolo. La prima comunicazione del 30.10.2020 evidenzia un credito in favore della ricorrente di € 1.559,23, relativo ad un ricalcolo della prestazione a decorrere dal 1 gennaio 2020, la seconda comunicazione delL'11.03.2021 fa riferimento ad un presunto indebito di € 3.434,58 relativo al periodo che va dal
01.07.2020 al 31.03.2021, mentre la comunicazione del 18.04.2023 evidenzia un conguaglio lordo con ricalcolo dal 1 gennaio 2016 in cui non risultano somme a credito o a debito fino al 31.05.2023”.
Anche tale motivo di ricorso è infondato, in quanto dagli atti risulta che, come correttamente dedotto dall , “Il susseguirsi di provvedimenti apparentemente di segno opposto (la lettera CP_1 del 30 ottobre 2020 con cui si comunicava un conguaglio lordo in favore della ricorrente di €
1.559,23 e la lettera del 18.04.2023 con cui si comunicava l'insussistenza di somme a credito o a debito fino al 31 maggio 2023) non rileva in quanto dipende solo dalla fisiologica necessità di adattare gli importi delle prestazioni collegate al reddito agli importi di volta in volta accertati. Per altro verso, la lettera del 2023 prova soltanto che l'ammontare del debito era stato interamente recuperato”. Si tratta quindi di una contraddittorietà solo apparente, in quanto la prima lettera del 30.10.2020 è anteriore alla ricostituzione del 10.03.2021 (dalla quale è emerso l'indebito) e la lettera del 18.04.2023 attiene ad una ricostituzione di pensione effettuata successivamente.
Con il terzo motivo, la ricorrente ha eccepito la mancanza di dolo e l'irripetibilità delle somme, deducendo che “… anche sforzandosi di voler ritenere legittima il ricalcolo della pensione e la CP_ corresponsione, riconoscendo dunque all' il diritto di rideterminare in peius i trattamenti,
l'istituto avrebbe potuto farlo solo pro futuro, ossia a decorrere dalla data di comunicazione dell'11.03.2021. Non è invece ammissibile la ripetizione di quanto già corrisposto all'interessata”.
2 L'eccezione è infondata, in quanto le prestazioni previdenziali collegate al reddito sono erogate con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e sono poi conguagliate, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Si vedano, al riguardo, l'art. 35 co. 10bis D.L. 30/12/2008, n. 207
e, per l'assegno sociale, l'art. 3 co. 6 L. 335/95; nello stesso senso, si veda l'orientamento più recente in materia, secondo cui “L'erogazione provvisoria dell'assegno sociale non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione, finché il procedimento amministrativo non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo tale adempimento imprescindibile per documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e attivare le indispensabili verifiche da parte dell'Istituto previdenziale” (Cass. 07/02/2024, n. 3522).
Del pari, è infondata l'eccezione di decadenza annuale ex art. 13 L. 412/91, in quanto l'indebito si riferisce al periodo 01.07.20-31.03.21; l si è attivato tempestivamente in data 11.03.2021. CP_1
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 12/01/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 17/10/2025
Il Giudice
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