Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1135
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità dell'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti dal Comune appellante non furono mai dedotti in primo grado e non sono stati oggetto di delibazione da parte del primo giudice. Inoltre, è assorbente il fatto che il contribuente ha documentato di essere amministratore e custode giudiziario di immobili oggetto di sequestro preventivo e, pertanto, non legittimato passivo al pagamento dell'imposta, in virtù della sospensione dei tributi relativa agli immobili sequestrati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1135
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1135
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo