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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1135/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RI GEREMIA, LA
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2017/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5268/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 4597 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7423/2025 depositato il
07/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: assente
Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte Tributaria di primo grado di Caserta con la sentenza n. 5268\24 ha accolto il ricorso di Res_1
avverso l'avviso per mancato pagamento TARI anno 2020 (Comune di Castelvolturno), indicato in epigrafe perché privo delle indicaizoni essenziali (dati catastali del bene, indicazione delle superfici)
Ha proposto appello il Comune di Castelvolturno, per i motivi che si diranno, cui resisteva il contribuente.
Il giudizio è stato trattato da questa Corte all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
I motivi dedotti (legittimità dell'atto perché sottoscritto da funzionario responsabile;
precedenti avvisi di pagamento con indicazioni completi;
mancata prova da parte del contribuente dello stato di abbandono dell'immobile), come rilevato dall'appellato, non furono mai dedotti dal ricorrente in primo grado, e non sono stato oggetto di delibazione da parte del primo giudice.
Quel che è assorbente (e che, pur se dedotto in primo grado, non fu oggetto di cognizione) è che il ricorrente, odierno appellato, avv. Res_1, aveva documentato di essere amministratore e custode giudiziario di diversi immobili nel Comune di Castel Volturno, tra cui quello per cui è causa, in virtù di sequestro preventivo ex art. 12 sexies l 356\92 e 322 c.p.c., eseguito in forza di ordinanza del Tribunale di Napoli del 31\1\09, e di non essere quindi legittimato passivo al pagamento dell'imposta in oggetto.
D'altronde il c.d. codice antimafia, d.lgs 159\11, art. 51 comma 3 bis, dispone che, nella vigenza dei provvedimenti di confisca\sequestro, è sospeso il versamento di imposte , tasse e tributi, relativi agli immobili oggetto di sequestro.
Lo stesso Comune ora appellante, con provvedimento del 12\10\22, aveva annullato, proprio in forza della normativa in parola, i precedenti atti di accertamento r.s.u. (e v. anche altri provvedimenti di sgravio\ annullamento in prod. appellato).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il Comune appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 470,00 oltre accessori se dovuti
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RI GEREMIA, LA
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2017/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5268/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 4597 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7423/2025 depositato il
07/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: assente
Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte Tributaria di primo grado di Caserta con la sentenza n. 5268\24 ha accolto il ricorso di Res_1
avverso l'avviso per mancato pagamento TARI anno 2020 (Comune di Castelvolturno), indicato in epigrafe perché privo delle indicaizoni essenziali (dati catastali del bene, indicazione delle superfici)
Ha proposto appello il Comune di Castelvolturno, per i motivi che si diranno, cui resisteva il contribuente.
Il giudizio è stato trattato da questa Corte all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
I motivi dedotti (legittimità dell'atto perché sottoscritto da funzionario responsabile;
precedenti avvisi di pagamento con indicazioni completi;
mancata prova da parte del contribuente dello stato di abbandono dell'immobile), come rilevato dall'appellato, non furono mai dedotti dal ricorrente in primo grado, e non sono stato oggetto di delibazione da parte del primo giudice.
Quel che è assorbente (e che, pur se dedotto in primo grado, non fu oggetto di cognizione) è che il ricorrente, odierno appellato, avv. Res_1, aveva documentato di essere amministratore e custode giudiziario di diversi immobili nel Comune di Castel Volturno, tra cui quello per cui è causa, in virtù di sequestro preventivo ex art. 12 sexies l 356\92 e 322 c.p.c., eseguito in forza di ordinanza del Tribunale di Napoli del 31\1\09, e di non essere quindi legittimato passivo al pagamento dell'imposta in oggetto.
D'altronde il c.d. codice antimafia, d.lgs 159\11, art. 51 comma 3 bis, dispone che, nella vigenza dei provvedimenti di confisca\sequestro, è sospeso il versamento di imposte , tasse e tributi, relativi agli immobili oggetto di sequestro.
Lo stesso Comune ora appellante, con provvedimento del 12\10\22, aveva annullato, proprio in forza della normativa in parola, i precedenti atti di accertamento r.s.u. (e v. anche altri provvedimenti di sgravio\ annullamento in prod. appellato).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna il Comune appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 470,00 oltre accessori se dovuti