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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1019/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante il Sindaco pro tempore, con l'Avv. L. Rossi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 con l'Avv. G.E. Moscarini giusta procura in atti
CP_2 in persona del legale rappresentante il Presidente pro tempore, con l'Avv. C. D'Amata giusta procura in atti
APPELLATI
1 [...]
Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Cassino n. 868/2022, pubblicata in data 8 novembre 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Controparte_1
- dal 16 settembre 1996 prestava la sua attività come lavoratore socialmente utile per il
Comune nell'ambito di un progetto di LSU, salvo un periodo di Parte_1 precaria stabilizzazione con contratto di lavoro a termine dal 31 dicembre 2011 fino al 27 giugno 2014;
- fin dall'inizio il rapporto di lavoro aveva però avuto genuina natura dipendente, in quanto: - era stato stabilmente inserito nell'organico dell'ente; -aveva sempre svolto mansioni di esecutore amministrativo in base agli specifici ordini di servizio ricevuti dall'amministrazione; -aveva osservato l'orario di lavoro stabilito dal Comune;
-aveva dovuto giustificare le assenze per malattia;
-aveva dovuto pianificare le ferie insieme agli altri dipendenti comunali;
- aveva quindi diritto, ex art. 2126 cc, al pagamento del trattamento retributivo spettante per la categoria B del CCNL Enti locali, in cui andavano ascritte le sue mansioni, e al versamento dei contributi previdenziali omessi o, in subordine, alla costituzione di una rendita vitalizia in relazione alla contribuzione prescritta.
Pertanto, domandava:
“1. Accertare che l'impiego di parte ricorrente presso l'Ente locale è avvenuto in oggettiva violazione della normativa sui lavori socialmente utili, instaurando un rapporto di lavoro di fatto protrattosi dal 16.9.1996 sino ad oggi;
2. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire in relazione a tutta la durata del rapporto, la differenza tra quanto effettivamente ricevuto a titolo di
2 sussidio/assegno ed il trattamento economico previsto per i dipendenti dell'Ente locale assegnati alle medesime mansioni (cat. B o in subordine quella ritenuta di giustizia) comprensivo del trattamento di fine rapporto, come da conteggio che si allega al presente ricorso;
3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento da parte delle
Amministrazioni resistenti in favore dell' di tutti i contributi previdenziali maturati nel CP_3 corso del rapporto di lavoro;
4. in linea subordinata rispetto a quanto richiesto al punto che precede accertare e dichiarare il danno contributivo subito dalla parte ricorrente ed il diritto della stessa ad ottenere dalle Amministrazioni resistenti il risarcimento di tale danno anche mediante la costituzione presso l' di una rendita vitalizia reversibile di importo pari ai contributi CP_3 omessi;
5. per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti, in solido tra di loro e ad esclusione dell' al pagamento delle differenze retributive pari complessivi € 75.014,40 e del CP_3 trattamento di fine servizio pari ad € 4998,20 come da conteggi allegati o alle diverse somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
6. condannare le Amministrazioni resistenti in solido tra di loro ad esclusione dell' al CP_3 versamento in favore di quest'ultima dei contributi previdenziali omessi come da conteggi allegati;
7. in linea subordinata rispetto a quanto richiesto al punto precedente condannare le
Amministrazioni resistenti in solido tra loro ad esclusione dell' al risarcimento del CP_3 danno contributivo subito dal ricorrente anche mediante costituzione della rendita vitalizia sopra indicata di pari importo;
8. con vittoria di spese, compensi oltre spese generali ed accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
2. Nel contraddittorio con il , con la e con l , Parte_1 CP_2 CP_3 che si costituivano in giudizio, e altresì con il , che restava contumace, con la Controparte_3 sentenza in oggetto il Tribunale così decideva:
“-Dichiara che tra e la parte resistente e Controparte_1 Controparte_4 Pt_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto dal 11.8.2014 fino alla data della domanda giudiziale, e per l'effetto condanna la parte resistente e Controparte_4 al pagamento in favore di della somma di € 8.131,26, a titolo di Pt_1 Controparte_1
3 retribuzione e ad € 2.472,80, a titolo di tfr, oltre alla maggior somma tra interessi legali dalla maturazione al saldo e rivalutazione monetaria su tali somme, nonché al versamento CP_ in favore dell dei contributi previdenziali dovuti a fronte della retribuzione spettante;
- compensa integralmente le spese di lite tra e la parte resistente Controparte_1 [...]
; Controparte_5
CP_
-compensa integralmente le spese di lite con la parte resistente
-Condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della Controparte_1 CP_2
che si liquidano in € 750,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
[...]
-Nulla sulle spese per il resistente e per le Politiche non Controparte_3 CP_6 costituito in giudizio;
-Spese di CTU a definitivo carico della parte ricorrente e del e Controparte_4
in solido tra loro”. Pt_1
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- la e il non hanno legittimazione passiva rispetto a tutte CP_2 Controparte_3 le domande azionate in giudizio dal lavoratore;
- con riguardo al periodo anteriore a gennaio 2012, è infondata sia la domanda di pagamento dei crediti retributivi e contributivi, sia la domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 338/1962;
- il periodo 1° gennaio 2012 - luglio 2014 è estraneo dall'oggetto del giudizio, in quanto in relazione ad esso il ricorrente ha prestato attività lavorativa con contratti di lavoro subordinato a termine, benché poi annullati;
- con riguardo al periodo successivo all'agosto 2014, va premesso che il rapporto costituito tra l'ente pubblico e il lavoratore in regime di LSU ha natura previdenziale-assistenziale e le prestazioni sono regolate da progetti, in conformità con le previsioni legislative (art. 2, co. 1
D.lgs. n. 468/1997, D.lgs. n. 81/2000) che ne definiscono l'ambito di applicazione.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto d'impiego, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale), di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
4 Diverso è il caso in cui la prestazione di fatto resa dal lavoratore socialmente utile presenta una radicale difformità dal relativo progetto, non potendo il requisito formale del contratto di lavoro tra le parti prevalere su quello sostanziale. In questo caso, il rapporto di fatto intercorso come di lavoro subordinato resta regolato dall'art. 2126 cc;
- dall'esame degli atti risulta che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro a termine del
, il Comune aveva deliberato di utilizzare di nuovo come Lsu alcuni lavoratori, tra CP_1 cui il ricorrente, e che aveva altresì deliberato più volte di prorogarne l'impiego (cfr. deliberazioni n. 132 del 7 agosto 2014; n. 5 del 14 gennaio 2015; n. 146 del 31 dicembre
2015; n. 128 del 28 dicembre 2016 e n. 141 del 29 dicembre 2017).
Tuttavia, si tratta di delibere adottate in assenza del progetto per l'occupazione degli Lsu, posto che non viene fatto alcun richiamo ai precedenti progetti di pubblica utilità e altresì manca qualsiasi descrizione puntuale delle mansioni e delle condizioni di impiego dei detti lavoratori, che risultano anzi chiaramente funzionali a consentire al Comune di continuare a servirsi, in una situazione di carenza di organico, dei soggetti utilizzati negli anni precedenti e poi stabilizzati, anche se a tempo determinato.
Questa circostanza palesa lo stabile ed effettivo inserimento del CP_1 nell'organizzazione dell'ente per lo svolgimento di mansioni riconducibili alla sua ordinaria attività, circostanza che, nelle ipotesi di servizio prestato dal lavoratore in qualità di Lsu, costituisce il discrimine per il riconoscimento dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di fatto;
- la prova testimoniale ha poi confermato l'adibizione del a mansioni di gestione CP_1 del protocollo;
- pertanto, è accertato che tra e il è Controparte_1 Parte_1 Pt_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto nel periodo dall'11 agosto 2014 fino alla data della domanda, con profilo d'inquadramento B, posizione economica 1, corrispondente al profilo di operatore amministrativo, nel quale lo stesso Comune ha inquadrato il lavoratore nel periodo di assunzione, in cui aveva svolto le medesime mansioni;
- per l'effetto, l'amministrazione resistente va condannata a pagare al lavoratore la differenza tra quanto percepito in virtù del rapporto di Lsu e quanto spettantegli giusta il CCNL del comparto a titolo di retribuzione per il livello d'inquadramento riconosciuto;
- l'amministrazione resistente va altresì condannata al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali non prescritti, da versare a beneficio dell , convenuto in giudizio, CP_3
5 spettanti al lavoratore in seguito al riconoscimento del suo diritto all'integrità della posizione previdenziale;
- è dovuto al lavoratore anche il t.f.r., perché l'art. 2126 cc garantisce al lavoratore impiegato con contatto di lavoro invalido il diritto di percepire la retribuzione, anche differita;
- non vi è prova dell'osservanza da parte del lavoratore del maggior orario di lavoro allegato, con insussistenza del suo diritto al relativo compenso;
- il quantum debeatur va determinato secondo le risultanze della c.t.u. contabile.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 5 maggio
2023, il chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le Parte_1 domande fossero integralmente respinte. A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) erroneo convincimento di assenza del progetto per l'impiego del lavoratore come Lsu nel periodo successivo all'agosto 2014, per omesso rilievo che la prestazione lavorativa è stata eseguita in forza del progetto di LSU approvato con delibera G.M. n. 7 dell'11 luglio 2014 e per omesso esame delle delibere che lo avevano prorogato;
b) violazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 299/1994 e dell'art. 1, co. 2 della L. n. 608/1996, di conversione del D.L. n. 510/1996;
c) omesso rilievo dell'intraneità al progetto di LSU dei compiti svolti dal lavoratore;
d) conseguente erroneo convincimento di sussistenza del diritto del lavoratore alle differenze retributive ex art. 2126 cc;
e) omesso rilievo dell'inammissibilità della domanda di regolarizzazione contributiva.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Controparte_1
5. La depositava memoria di costituzione nel grado e chiedeva “Piaccia all'Ecc.ma Corte CP_2 di Appello adita, contrariis reiectis, confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva della . Con il favore delle spese e compensi del CP_2 giudizio, oltre oneri previdenziali riflessi”.
6. L e il , ritualmente citati nel grado, non si costituivano e restavano CP_3 Controparte_3 contumaci.
7. All'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
8. Preliminarmente, osserva la Corte che si è costituto il giudicato c.d. “interno” sulla statuizione:
− di difetto di legittimazione passiva della e del rispetto CP_2 Controparte_3
a tutte le domande azionate dal lavoratore;
6 − di rigetto nel merito delle domande del lavoratore aventi ad oggetto: -tutti i crediti retributivi e previdenziali maturati fino a dicembre 2011; -la costituzione delle rendita vitalizia per i contributi prescritti;
-il pagamento del compenso per il lavoro eccedente l'orario contrattualmente dovuto maturato per il periodo successivo all'agosto 2014.
Infatti, il -rispetto a tutti i dicta elencati- e il appellante -rispetto al primo di essi- CP_1 CP_4 non hanno proposto in merito impugnazione ex art. 434 cpc, pur avendovi interesse in quanto soccombenti su quei punti.
9. Nel merito, l'appello è infondato.
10. In specie, con riguardo ai primi quattro motivi di doglianza, trattati in modo congiunto stante le loro interdipendenza, vale premettere che l'istituto dell'assegnazione ai lavori socialmente utili (LSU), che viene in rilievo nel presente giudizio, ha rappresentato uno strumento innovativo per fronteggiare la disoccupazione e che, secondo la disciplina dettata dal D.lgs. n. 468/1997 poi modificata dal D.lgs.
n. 81/2000, prevede l'esecuzione di progetti attuati da enti pubblici (oltre che da privati e società miste) attraverso il coinvolgimento di lavoratori non occupati, ai quali viene riconosciuto un emolumento, dapprima denominato “sussidio” e, quindi, “assegno” pagato dall'ente previdenziale.
Più in particolare, si tratta di uno speciale rapporto di lavoro, che coinvolge più soggetti (il lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l'ente previdenziale erogatore dell'emolumento) e che ha una connotazione marcatamente previdenziale-assistenziale, nonché un'impronta formativa diretta alla riqualificazione del personale in questione per una futura sua ricollocazione.
11. In considerazione di questa ratio legis, la Suprema Corte ha chiarito che la prestazione lavorativa eseguita nell'ambito di detti progetti non può determinare l'instaurazione di un rapporto d'impiego con l'amministrazione, riconoscendo tuttavia che la sua natura previdenziale non osta all'applicabilità dell'art. 2126 cc per quella parte del lavoro che si discosti, per contenuto e orario, dalla prestazione socialmente utile, ove cioè risulti che è stato prestato un diverso e ulteriore lavoro rispetto a quello oggetto del lavoro socialmente utile e che tale diverso e ulteriore lavoro si è svolto in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore (v., ex multis, Cass. n. 22287/2014, n. 13472/2016, n 11622/2024).
12. Osserva allora la Corte che, per poter affermare la -asserita dall'appellante- legittima occupazione del come Lsu a decorrere dall'agosto 2014, è indispensabile verificare la piena sussumibilità CP_1 della fattispecie concreta in quella astratta di riferimento e, in particolare, verificare la sussistenza di un progetto di lavoro di pubblica utilità, che funge da presupposto ineludibile della fattispecie ex
D.lgs. n. 81/2000, presupposto che il Tribunale ha ritenuto nondimeno insussistente.
7 13. Il Comune appellante sostiene che l'esistenza di tale progetto si dovrebbe desumere dalla delibera n.
71/2014, con cui è stato formalizzato il riutilizzo di alcun lavoratori ex Lsu, tra cui l'odierno appellato,
a suo tempo occupati dall'ente in tale qualità fino a dicembre 2011 e poi assunti a tempo determinato da gennaio 2012 fino a giugno 2014.
Tuttavia, nella delibera si dà soltanto atto della carenza di personale rispetto alla dotazione organica dell'ente e della connessa esigenza di adibire i già menzionati lavoratori ad alcuni servizi essenziali per l'amministrazione, senza disporre l'approvazione di un progetto di LSU, né indicare un tale progetto per relationem a quelli già in essere prima del 2012.
14. Non è condivisibile la tesi dell'appellante, secondo cui il progetto di LSU in questione sarebbe quello di cui alla delibera iniziale n. 75 del 16 febbraio 1996, poi prorogata più volte, ossia quello che aveva giustificato l'occupazione del fino al dicembre 2011. CP_1
15. Difatti, tale iniziale progetto e l'occupazione dei lavoratori nel suo ambito risultano giustificati a effetti giuridici soltanto fino al 31 dicembre 2011, appunto perché le plurime delibere di proroga, ciascuna di durata semestrale, erano state adottate dal Comune appellante prima della scadenza del termine di loro rispettiva efficacia, ma non oltre il dies ad quem in parola.
Pertanto, va escluso che, al momento dell'adozione della delibera n. 71/2014, di riutilizzo degli Lsu già illegittimamente occupati come dipendenti a tempo determinato, vi fosse un attuale progetto di
LSU in relazione al quale occupare il (al riguardo, v., ex multis, Tar Lombardia, Milano, CP_1 sez. II, 3 dicembre 2018, n. 2717: “Ai fini della proroga dei termini di efficacia di un atto amministrativo è necessario che il termine da prorogare non sia ancora scaduto, dovendo considerare tale principio applicabile in relazione ad ogni provvedimento amministrativo che sia sottoposto a un termine finale di efficacia”).
16. In senso contrario non vale neppure il richiamo, operato allo scopo dall'appellante, alle delibera n.
59/2014 e n. 132/2014.
17. Infatti, la prima delibera (n. 59/2014) dà soltanto atto della vicenda concernente l'avvenuta stabilizzazione degli Lsu con contratto a tempo determinato e l'avvenuta interruzione ante tempus dei rapporti così instaurati a cagione della convalida solo parziale della pertinente convenzione con la e della connessa -palese- esigenza di ricondurre l'azione dell'ente nel raggio della CP_2 legalità.
Quindi, a ben vedere, questo provvedimento attesta piuttosto che nel rapporto lavorativo del vi era stata una cesura non solo fattuale, ma soprattutto giuridica, giacché l'odierno CP_1 appellato ad agosto 2014 non era da tempo occupato presso l'amministrazione come Lsu, avendo stipulato a gennaio 2012 un contatto di lavoro subordinato a termine.
8 18. Peraltro, non rileva che il rapporto di pubblico impiego in questione fosse stato risolto prima della scadenza pattuita perché illegittimo, in quanto quel che interessa ai fini del decidere non è la validità del detto rapporto di lavoro, ma è la persistenza a effetti di legge della fattispecie di lavoro socialmente utile anche dopo il mese di agosto 2014, unico fatto che, da quel momento in poi, avrebbe giustificato causalmente l'occupazione, in proroga, del lavoratore presso l'amministrazione nella peculiare forma negoziale, all'evidenza complessa, in parola.
19. Anzi, proprio l'avvenuta stipulazione del ridetto contratto di lavoro a termine dimostra induttivamente che la causa del rapporto obbligatorio di LSU, di cui all'originaria delibera n. 75/1994, si era in effetti totalmente realizzata, dacché, come si evince in modo piano dalle premesse della delibera n.
212/2011, la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato dei lavoratori precari, impiegati presso il Comune di e con il relativo progetto, era stata già prevista nel Parte_1 Pt_1 programma di avviamento e occupazione del detto personale, il tutto peraltro in coerenza con la norma di fonte primaria sopra riferita.
20. Invece, la seconda delibera (n. 132/2014) attesta la volontà dell'ente di riprendere in servizio i lavoratori ex Lsu giusta la precedente determina n. 71/2014, senza però contenere alcuna manifestazione di volontà dell'ente circa l'adozione di un nuovo e distinto progetto di LSU, oppure circa il rinnovo dei precedenti progetti (non essendo più possibile, per quanto esposto, la mera loro proroga).
21. Peraltro, la necessità di prova dell'esistenza di un progetto di LSU attuale all'agosto 2012 risponde non certo a un formalismo superabile con meri argomenti dialettici, ma a una specifica previsione di legge, da soddisfare con la prova dell'esistenza dei requisiti costitutivi della fattispecie, ivi contemplati.
Infatti, l'art. 5 del D.lgs. n. 81/2000, rubricato “Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione” stabilisce:
1. Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui all'articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell'articolo
2, comma 3, deliberano:
a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati;
b) le attività espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di quelle indicate nell'articolo 3;
c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l'attività da svolgere;
d) la località e la sede di svolgimento delle attività;
e) la durata dell'attività così come disciplinata dall'articolo 4 del presente decreto;
f) le modalità organizzative delle attività;
9 g) l'eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico;
h) le forme assicurative attivate;
i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;
l) l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7;
m) l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei soggetti di cui alla lettera
a) del presente comma.
2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( territorialmente competenti, ed agli altri organismi CP_3 competenti al sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. In caso di mutamento di attività ovvero di convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o all'organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutività.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte dell'attività comunque svolta, l nei limiti delle risorse disponibili a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, CP_3 corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno. Il predetto corrisponde il restante ammontare al momento della CP_7 comunicazione della delibera da parte dell'ente utilizzatore.
5. Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori;
altri enti individuati dalle regioni;
le province nell'ambito di propria competenza.”.
Tuttavia, per quanto fin qui esposto, non vi è risconto in giudizio di fatti idonei a soddisfare la fattispecie astratta di riferimento.
22. Sono quindi privi di rilevanza decisoria i motivi di doglianza con cui l'appellante intenderebbe far valere la congruità con il già menzionato iniziale progetto di LSU di cui alla delibera n. 75/1996 dei compiti svolti dal dopo l'agosto 2014, giacché, come già osservato dal Tribunale, è proprio CP_1
l'assenza del progetto di LSU a precludere un ragionamento di tal fatta.
10 23. Neppure è utile alle ragioni dell'appellante l'argomento secondo cui la delibera n. 71 dell'11 luglio
2014 sarebbe stata adottata sulla base dell'art. 14 del D.L. 16 maggio 1994 n. 299, convertito con legge 19 luglio 1994 n. 451, nonché sulla base del D.L. 7 aprile 1995 n. 105, decaduto per mancata conversione, ma i cui effetti, al pari della validità degli atti e dei provvedimenti adottati e dei rapporti giuridici sorti in base ad esso, vennero fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge 28 novembre 1996
n. 608, di conversione del D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, recante norme in materia sostanzialmente analoghe a quelle del D.L. 105/1995.
Difatti, le indicate fonti normative disciplinano l'istituto dell'occupazione di lavoratori con progetti di LSU, ma in nessuna parte di esse è prevista l'ultrattività di progetti di LSU scaduti, in quanto non prorogati.
24. Anzi, si tratta di fonti normative che ribadiscono che l'istituto dei lavori socialmente utili contempla una fattispecie composita, per soggetti agenti, per ratio e per finalità, che trova il suo cardine proprio nell'esistenza del progetto di avviamento al lavoro, volto a riqualificare il personale occupato allo scopo di inserirvelo in modo duraturo.
Pertanto, nel caso di specie la questione dirimente torna ad essere l'acclarata assenza di prova in giudizio di un progetto di LSU valido a effetti giuridici dall'agosto 2014 in poi.
25. Portando a sintesi le osservazioni fin qui svolte, è allora esente da censure la statuizione del Tribunale, avente a oggetto l'accertamento del diritto del lavoratore, giusta l'art. 2126 cc, al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrispostogli come Lsu e quanto invece avrebbe dovuto percepire come impiegato pubblico contrattualizzato.
Per completezza espositiva, vale evidenziare che nessuna questione è stata sollevata dall'appellante circa il quantum debeatur attribuito a tal titolo al lavoratore in sentenza.
26. Pure infondato è l'ultimo motivo di appello.
27. Difatti, con la sentenza n. 4360/2023 la Suprema Corte ha ribadito il seguente principio di diritto “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso”.
Si tratta di principio di diritto assolutamente condivisibile, giacché, com'è noto, il rapporto giuridico contributivo-previdenziale è distinto da quello lavoristico, in relazione sia alle parti titolari delle posizioni attive e passive che vi fanno capo, sia all'oggetto, sia alla natura -uno, pubblica e, l'altro,
11 privatistica o, come nel caso di specie, pubblica contrattualizzata- ed è proprio tale distinzione che rende tali rapporti, a effetti giuridici, reciprocamente impermeabili alle vicende a ciascuno riferibili.
Per questa ragione, quindi, ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione previdenziale è sufficiente il fatto dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, senza che sia pure richiesta l'esistenza del requisito della validità giuridica di tale rapporto (art. 2115 cc, art. 12 L. n. 153/1969 e successive).
28. Pertanto, si sottrae alle censure dell'appellante anche la statuizione del Tribunale, secondo cui il ha diritto, anche, alla regolarizzazione contributiva per il periodo successivo all'agosto CP_1
2014, qualificato come rapporto di lavoro dipendente di fatto.
29. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto
30. Le spese del giudizio di secondo grado sono così regolate:
o tra il appellante e il seguono come di norma la soccombenza e sono CP_4 CP_1 distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (art. 91 e 93 cpc). Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa, considerata anche la condanna generica al pagamento dei contributi);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che
è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado. Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili di novità, nonché dell'impegno procuratorio profuso;
o nei confronti delle altre parti restano compensate, non essendo stata articolata dall'appellante alcuna domanda nei loro confronti.
31. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
12 Condanna l'appellante a rifondere a le spese del secondo grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 4.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Compensa le spese del secondo grado di giudizio tra le altre parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 14 maggio 2021
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1019/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante il Sindaco pro tempore, con l'Avv. L. Rossi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 con l'Avv. G.E. Moscarini giusta procura in atti
CP_2 in persona del legale rappresentante il Presidente pro tempore, con l'Avv. C. D'Amata giusta procura in atti
APPELLATI
1 [...]
Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Cassino n. 868/2022, pubblicata in data 8 novembre 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Controparte_1
- dal 16 settembre 1996 prestava la sua attività come lavoratore socialmente utile per il
Comune nell'ambito di un progetto di LSU, salvo un periodo di Parte_1 precaria stabilizzazione con contratto di lavoro a termine dal 31 dicembre 2011 fino al 27 giugno 2014;
- fin dall'inizio il rapporto di lavoro aveva però avuto genuina natura dipendente, in quanto: - era stato stabilmente inserito nell'organico dell'ente; -aveva sempre svolto mansioni di esecutore amministrativo in base agli specifici ordini di servizio ricevuti dall'amministrazione; -aveva osservato l'orario di lavoro stabilito dal Comune;
-aveva dovuto giustificare le assenze per malattia;
-aveva dovuto pianificare le ferie insieme agli altri dipendenti comunali;
- aveva quindi diritto, ex art. 2126 cc, al pagamento del trattamento retributivo spettante per la categoria B del CCNL Enti locali, in cui andavano ascritte le sue mansioni, e al versamento dei contributi previdenziali omessi o, in subordine, alla costituzione di una rendita vitalizia in relazione alla contribuzione prescritta.
Pertanto, domandava:
“1. Accertare che l'impiego di parte ricorrente presso l'Ente locale è avvenuto in oggettiva violazione della normativa sui lavori socialmente utili, instaurando un rapporto di lavoro di fatto protrattosi dal 16.9.1996 sino ad oggi;
2. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire in relazione a tutta la durata del rapporto, la differenza tra quanto effettivamente ricevuto a titolo di
2 sussidio/assegno ed il trattamento economico previsto per i dipendenti dell'Ente locale assegnati alle medesime mansioni (cat. B o in subordine quella ritenuta di giustizia) comprensivo del trattamento di fine rapporto, come da conteggio che si allega al presente ricorso;
3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento da parte delle
Amministrazioni resistenti in favore dell' di tutti i contributi previdenziali maturati nel CP_3 corso del rapporto di lavoro;
4. in linea subordinata rispetto a quanto richiesto al punto che precede accertare e dichiarare il danno contributivo subito dalla parte ricorrente ed il diritto della stessa ad ottenere dalle Amministrazioni resistenti il risarcimento di tale danno anche mediante la costituzione presso l' di una rendita vitalizia reversibile di importo pari ai contributi CP_3 omessi;
5. per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti, in solido tra di loro e ad esclusione dell' al pagamento delle differenze retributive pari complessivi € 75.014,40 e del CP_3 trattamento di fine servizio pari ad € 4998,20 come da conteggi allegati o alle diverse somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
6. condannare le Amministrazioni resistenti in solido tra di loro ad esclusione dell' al CP_3 versamento in favore di quest'ultima dei contributi previdenziali omessi come da conteggi allegati;
7. in linea subordinata rispetto a quanto richiesto al punto precedente condannare le
Amministrazioni resistenti in solido tra loro ad esclusione dell' al risarcimento del CP_3 danno contributivo subito dal ricorrente anche mediante costituzione della rendita vitalizia sopra indicata di pari importo;
8. con vittoria di spese, compensi oltre spese generali ed accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
2. Nel contraddittorio con il , con la e con l , Parte_1 CP_2 CP_3 che si costituivano in giudizio, e altresì con il , che restava contumace, con la Controparte_3 sentenza in oggetto il Tribunale così decideva:
“-Dichiara che tra e la parte resistente e Controparte_1 Controparte_4 Pt_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto dal 11.8.2014 fino alla data della domanda giudiziale, e per l'effetto condanna la parte resistente e Controparte_4 al pagamento in favore di della somma di € 8.131,26, a titolo di Pt_1 Controparte_1
3 retribuzione e ad € 2.472,80, a titolo di tfr, oltre alla maggior somma tra interessi legali dalla maturazione al saldo e rivalutazione monetaria su tali somme, nonché al versamento CP_ in favore dell dei contributi previdenziali dovuti a fronte della retribuzione spettante;
- compensa integralmente le spese di lite tra e la parte resistente Controparte_1 [...]
; Controparte_5
CP_
-compensa integralmente le spese di lite con la parte resistente
-Condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della Controparte_1 CP_2
che si liquidano in € 750,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
[...]
-Nulla sulle spese per il resistente e per le Politiche non Controparte_3 CP_6 costituito in giudizio;
-Spese di CTU a definitivo carico della parte ricorrente e del e Controparte_4
in solido tra loro”. Pt_1
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- la e il non hanno legittimazione passiva rispetto a tutte CP_2 Controparte_3 le domande azionate in giudizio dal lavoratore;
- con riguardo al periodo anteriore a gennaio 2012, è infondata sia la domanda di pagamento dei crediti retributivi e contributivi, sia la domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 338/1962;
- il periodo 1° gennaio 2012 - luglio 2014 è estraneo dall'oggetto del giudizio, in quanto in relazione ad esso il ricorrente ha prestato attività lavorativa con contratti di lavoro subordinato a termine, benché poi annullati;
- con riguardo al periodo successivo all'agosto 2014, va premesso che il rapporto costituito tra l'ente pubblico e il lavoratore in regime di LSU ha natura previdenziale-assistenziale e le prestazioni sono regolate da progetti, in conformità con le previsioni legislative (art. 2, co. 1
D.lgs. n. 468/1997, D.lgs. n. 81/2000) che ne definiscono l'ambito di applicazione.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto d'impiego, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale), di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
4 Diverso è il caso in cui la prestazione di fatto resa dal lavoratore socialmente utile presenta una radicale difformità dal relativo progetto, non potendo il requisito formale del contratto di lavoro tra le parti prevalere su quello sostanziale. In questo caso, il rapporto di fatto intercorso come di lavoro subordinato resta regolato dall'art. 2126 cc;
- dall'esame degli atti risulta che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro a termine del
, il Comune aveva deliberato di utilizzare di nuovo come Lsu alcuni lavoratori, tra CP_1 cui il ricorrente, e che aveva altresì deliberato più volte di prorogarne l'impiego (cfr. deliberazioni n. 132 del 7 agosto 2014; n. 5 del 14 gennaio 2015; n. 146 del 31 dicembre
2015; n. 128 del 28 dicembre 2016 e n. 141 del 29 dicembre 2017).
Tuttavia, si tratta di delibere adottate in assenza del progetto per l'occupazione degli Lsu, posto che non viene fatto alcun richiamo ai precedenti progetti di pubblica utilità e altresì manca qualsiasi descrizione puntuale delle mansioni e delle condizioni di impiego dei detti lavoratori, che risultano anzi chiaramente funzionali a consentire al Comune di continuare a servirsi, in una situazione di carenza di organico, dei soggetti utilizzati negli anni precedenti e poi stabilizzati, anche se a tempo determinato.
Questa circostanza palesa lo stabile ed effettivo inserimento del CP_1 nell'organizzazione dell'ente per lo svolgimento di mansioni riconducibili alla sua ordinaria attività, circostanza che, nelle ipotesi di servizio prestato dal lavoratore in qualità di Lsu, costituisce il discrimine per il riconoscimento dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di fatto;
- la prova testimoniale ha poi confermato l'adibizione del a mansioni di gestione CP_1 del protocollo;
- pertanto, è accertato che tra e il è Controparte_1 Parte_1 Pt_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto nel periodo dall'11 agosto 2014 fino alla data della domanda, con profilo d'inquadramento B, posizione economica 1, corrispondente al profilo di operatore amministrativo, nel quale lo stesso Comune ha inquadrato il lavoratore nel periodo di assunzione, in cui aveva svolto le medesime mansioni;
- per l'effetto, l'amministrazione resistente va condannata a pagare al lavoratore la differenza tra quanto percepito in virtù del rapporto di Lsu e quanto spettantegli giusta il CCNL del comparto a titolo di retribuzione per il livello d'inquadramento riconosciuto;
- l'amministrazione resistente va altresì condannata al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali non prescritti, da versare a beneficio dell , convenuto in giudizio, CP_3
5 spettanti al lavoratore in seguito al riconoscimento del suo diritto all'integrità della posizione previdenziale;
- è dovuto al lavoratore anche il t.f.r., perché l'art. 2126 cc garantisce al lavoratore impiegato con contatto di lavoro invalido il diritto di percepire la retribuzione, anche differita;
- non vi è prova dell'osservanza da parte del lavoratore del maggior orario di lavoro allegato, con insussistenza del suo diritto al relativo compenso;
- il quantum debeatur va determinato secondo le risultanze della c.t.u. contabile.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 5 maggio
2023, il chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le Parte_1 domande fossero integralmente respinte. A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) erroneo convincimento di assenza del progetto per l'impiego del lavoratore come Lsu nel periodo successivo all'agosto 2014, per omesso rilievo che la prestazione lavorativa è stata eseguita in forza del progetto di LSU approvato con delibera G.M. n. 7 dell'11 luglio 2014 e per omesso esame delle delibere che lo avevano prorogato;
b) violazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 299/1994 e dell'art. 1, co. 2 della L. n. 608/1996, di conversione del D.L. n. 510/1996;
c) omesso rilievo dell'intraneità al progetto di LSU dei compiti svolti dal lavoratore;
d) conseguente erroneo convincimento di sussistenza del diritto del lavoratore alle differenze retributive ex art. 2126 cc;
e) omesso rilievo dell'inammissibilità della domanda di regolarizzazione contributiva.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Controparte_1
5. La depositava memoria di costituzione nel grado e chiedeva “Piaccia all'Ecc.ma Corte CP_2 di Appello adita, contrariis reiectis, confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva della . Con il favore delle spese e compensi del CP_2 giudizio, oltre oneri previdenziali riflessi”.
6. L e il , ritualmente citati nel grado, non si costituivano e restavano CP_3 Controparte_3 contumaci.
7. All'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
8. Preliminarmente, osserva la Corte che si è costituto il giudicato c.d. “interno” sulla statuizione:
− di difetto di legittimazione passiva della e del rispetto CP_2 Controparte_3
a tutte le domande azionate dal lavoratore;
6 − di rigetto nel merito delle domande del lavoratore aventi ad oggetto: -tutti i crediti retributivi e previdenziali maturati fino a dicembre 2011; -la costituzione delle rendita vitalizia per i contributi prescritti;
-il pagamento del compenso per il lavoro eccedente l'orario contrattualmente dovuto maturato per il periodo successivo all'agosto 2014.
Infatti, il -rispetto a tutti i dicta elencati- e il appellante -rispetto al primo di essi- CP_1 CP_4 non hanno proposto in merito impugnazione ex art. 434 cpc, pur avendovi interesse in quanto soccombenti su quei punti.
9. Nel merito, l'appello è infondato.
10. In specie, con riguardo ai primi quattro motivi di doglianza, trattati in modo congiunto stante le loro interdipendenza, vale premettere che l'istituto dell'assegnazione ai lavori socialmente utili (LSU), che viene in rilievo nel presente giudizio, ha rappresentato uno strumento innovativo per fronteggiare la disoccupazione e che, secondo la disciplina dettata dal D.lgs. n. 468/1997 poi modificata dal D.lgs.
n. 81/2000, prevede l'esecuzione di progetti attuati da enti pubblici (oltre che da privati e società miste) attraverso il coinvolgimento di lavoratori non occupati, ai quali viene riconosciuto un emolumento, dapprima denominato “sussidio” e, quindi, “assegno” pagato dall'ente previdenziale.
Più in particolare, si tratta di uno speciale rapporto di lavoro, che coinvolge più soggetti (il lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l'ente previdenziale erogatore dell'emolumento) e che ha una connotazione marcatamente previdenziale-assistenziale, nonché un'impronta formativa diretta alla riqualificazione del personale in questione per una futura sua ricollocazione.
11. In considerazione di questa ratio legis, la Suprema Corte ha chiarito che la prestazione lavorativa eseguita nell'ambito di detti progetti non può determinare l'instaurazione di un rapporto d'impiego con l'amministrazione, riconoscendo tuttavia che la sua natura previdenziale non osta all'applicabilità dell'art. 2126 cc per quella parte del lavoro che si discosti, per contenuto e orario, dalla prestazione socialmente utile, ove cioè risulti che è stato prestato un diverso e ulteriore lavoro rispetto a quello oggetto del lavoro socialmente utile e che tale diverso e ulteriore lavoro si è svolto in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore (v., ex multis, Cass. n. 22287/2014, n. 13472/2016, n 11622/2024).
12. Osserva allora la Corte che, per poter affermare la -asserita dall'appellante- legittima occupazione del come Lsu a decorrere dall'agosto 2014, è indispensabile verificare la piena sussumibilità CP_1 della fattispecie concreta in quella astratta di riferimento e, in particolare, verificare la sussistenza di un progetto di lavoro di pubblica utilità, che funge da presupposto ineludibile della fattispecie ex
D.lgs. n. 81/2000, presupposto che il Tribunale ha ritenuto nondimeno insussistente.
7 13. Il Comune appellante sostiene che l'esistenza di tale progetto si dovrebbe desumere dalla delibera n.
71/2014, con cui è stato formalizzato il riutilizzo di alcun lavoratori ex Lsu, tra cui l'odierno appellato,
a suo tempo occupati dall'ente in tale qualità fino a dicembre 2011 e poi assunti a tempo determinato da gennaio 2012 fino a giugno 2014.
Tuttavia, nella delibera si dà soltanto atto della carenza di personale rispetto alla dotazione organica dell'ente e della connessa esigenza di adibire i già menzionati lavoratori ad alcuni servizi essenziali per l'amministrazione, senza disporre l'approvazione di un progetto di LSU, né indicare un tale progetto per relationem a quelli già in essere prima del 2012.
14. Non è condivisibile la tesi dell'appellante, secondo cui il progetto di LSU in questione sarebbe quello di cui alla delibera iniziale n. 75 del 16 febbraio 1996, poi prorogata più volte, ossia quello che aveva giustificato l'occupazione del fino al dicembre 2011. CP_1
15. Difatti, tale iniziale progetto e l'occupazione dei lavoratori nel suo ambito risultano giustificati a effetti giuridici soltanto fino al 31 dicembre 2011, appunto perché le plurime delibere di proroga, ciascuna di durata semestrale, erano state adottate dal Comune appellante prima della scadenza del termine di loro rispettiva efficacia, ma non oltre il dies ad quem in parola.
Pertanto, va escluso che, al momento dell'adozione della delibera n. 71/2014, di riutilizzo degli Lsu già illegittimamente occupati come dipendenti a tempo determinato, vi fosse un attuale progetto di
LSU in relazione al quale occupare il (al riguardo, v., ex multis, Tar Lombardia, Milano, CP_1 sez. II, 3 dicembre 2018, n. 2717: “Ai fini della proroga dei termini di efficacia di un atto amministrativo è necessario che il termine da prorogare non sia ancora scaduto, dovendo considerare tale principio applicabile in relazione ad ogni provvedimento amministrativo che sia sottoposto a un termine finale di efficacia”).
16. In senso contrario non vale neppure il richiamo, operato allo scopo dall'appellante, alle delibera n.
59/2014 e n. 132/2014.
17. Infatti, la prima delibera (n. 59/2014) dà soltanto atto della vicenda concernente l'avvenuta stabilizzazione degli Lsu con contratto a tempo determinato e l'avvenuta interruzione ante tempus dei rapporti così instaurati a cagione della convalida solo parziale della pertinente convenzione con la e della connessa -palese- esigenza di ricondurre l'azione dell'ente nel raggio della CP_2 legalità.
Quindi, a ben vedere, questo provvedimento attesta piuttosto che nel rapporto lavorativo del vi era stata una cesura non solo fattuale, ma soprattutto giuridica, giacché l'odierno CP_1 appellato ad agosto 2014 non era da tempo occupato presso l'amministrazione come Lsu, avendo stipulato a gennaio 2012 un contatto di lavoro subordinato a termine.
8 18. Peraltro, non rileva che il rapporto di pubblico impiego in questione fosse stato risolto prima della scadenza pattuita perché illegittimo, in quanto quel che interessa ai fini del decidere non è la validità del detto rapporto di lavoro, ma è la persistenza a effetti di legge della fattispecie di lavoro socialmente utile anche dopo il mese di agosto 2014, unico fatto che, da quel momento in poi, avrebbe giustificato causalmente l'occupazione, in proroga, del lavoratore presso l'amministrazione nella peculiare forma negoziale, all'evidenza complessa, in parola.
19. Anzi, proprio l'avvenuta stipulazione del ridetto contratto di lavoro a termine dimostra induttivamente che la causa del rapporto obbligatorio di LSU, di cui all'originaria delibera n. 75/1994, si era in effetti totalmente realizzata, dacché, come si evince in modo piano dalle premesse della delibera n.
212/2011, la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato dei lavoratori precari, impiegati presso il Comune di e con il relativo progetto, era stata già prevista nel Parte_1 Pt_1 programma di avviamento e occupazione del detto personale, il tutto peraltro in coerenza con la norma di fonte primaria sopra riferita.
20. Invece, la seconda delibera (n. 132/2014) attesta la volontà dell'ente di riprendere in servizio i lavoratori ex Lsu giusta la precedente determina n. 71/2014, senza però contenere alcuna manifestazione di volontà dell'ente circa l'adozione di un nuovo e distinto progetto di LSU, oppure circa il rinnovo dei precedenti progetti (non essendo più possibile, per quanto esposto, la mera loro proroga).
21. Peraltro, la necessità di prova dell'esistenza di un progetto di LSU attuale all'agosto 2012 risponde non certo a un formalismo superabile con meri argomenti dialettici, ma a una specifica previsione di legge, da soddisfare con la prova dell'esistenza dei requisiti costitutivi della fattispecie, ivi contemplati.
Infatti, l'art. 5 del D.lgs. n. 81/2000, rubricato “Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione” stabilisce:
1. Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui all'articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell'articolo
2, comma 3, deliberano:
a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati;
b) le attività espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di quelle indicate nell'articolo 3;
c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l'attività da svolgere;
d) la località e la sede di svolgimento delle attività;
e) la durata dell'attività così come disciplinata dall'articolo 4 del presente decreto;
f) le modalità organizzative delle attività;
9 g) l'eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico;
h) le forme assicurative attivate;
i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;
l) l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7;
m) l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei soggetti di cui alla lettera
a) del presente comma.
2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( territorialmente competenti, ed agli altri organismi CP_3 competenti al sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. In caso di mutamento di attività ovvero di convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o all'organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutività.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte dell'attività comunque svolta, l nei limiti delle risorse disponibili a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, CP_3 corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno. Il predetto corrisponde il restante ammontare al momento della CP_7 comunicazione della delibera da parte dell'ente utilizzatore.
5. Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori;
altri enti individuati dalle regioni;
le province nell'ambito di propria competenza.”.
Tuttavia, per quanto fin qui esposto, non vi è risconto in giudizio di fatti idonei a soddisfare la fattispecie astratta di riferimento.
22. Sono quindi privi di rilevanza decisoria i motivi di doglianza con cui l'appellante intenderebbe far valere la congruità con il già menzionato iniziale progetto di LSU di cui alla delibera n. 75/1996 dei compiti svolti dal dopo l'agosto 2014, giacché, come già osservato dal Tribunale, è proprio CP_1
l'assenza del progetto di LSU a precludere un ragionamento di tal fatta.
10 23. Neppure è utile alle ragioni dell'appellante l'argomento secondo cui la delibera n. 71 dell'11 luglio
2014 sarebbe stata adottata sulla base dell'art. 14 del D.L. 16 maggio 1994 n. 299, convertito con legge 19 luglio 1994 n. 451, nonché sulla base del D.L. 7 aprile 1995 n. 105, decaduto per mancata conversione, ma i cui effetti, al pari della validità degli atti e dei provvedimenti adottati e dei rapporti giuridici sorti in base ad esso, vennero fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge 28 novembre 1996
n. 608, di conversione del D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, recante norme in materia sostanzialmente analoghe a quelle del D.L. 105/1995.
Difatti, le indicate fonti normative disciplinano l'istituto dell'occupazione di lavoratori con progetti di LSU, ma in nessuna parte di esse è prevista l'ultrattività di progetti di LSU scaduti, in quanto non prorogati.
24. Anzi, si tratta di fonti normative che ribadiscono che l'istituto dei lavori socialmente utili contempla una fattispecie composita, per soggetti agenti, per ratio e per finalità, che trova il suo cardine proprio nell'esistenza del progetto di avviamento al lavoro, volto a riqualificare il personale occupato allo scopo di inserirvelo in modo duraturo.
Pertanto, nel caso di specie la questione dirimente torna ad essere l'acclarata assenza di prova in giudizio di un progetto di LSU valido a effetti giuridici dall'agosto 2014 in poi.
25. Portando a sintesi le osservazioni fin qui svolte, è allora esente da censure la statuizione del Tribunale, avente a oggetto l'accertamento del diritto del lavoratore, giusta l'art. 2126 cc, al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrispostogli come Lsu e quanto invece avrebbe dovuto percepire come impiegato pubblico contrattualizzato.
Per completezza espositiva, vale evidenziare che nessuna questione è stata sollevata dall'appellante circa il quantum debeatur attribuito a tal titolo al lavoratore in sentenza.
26. Pure infondato è l'ultimo motivo di appello.
27. Difatti, con la sentenza n. 4360/2023 la Suprema Corte ha ribadito il seguente principio di diritto “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso”.
Si tratta di principio di diritto assolutamente condivisibile, giacché, com'è noto, il rapporto giuridico contributivo-previdenziale è distinto da quello lavoristico, in relazione sia alle parti titolari delle posizioni attive e passive che vi fanno capo, sia all'oggetto, sia alla natura -uno, pubblica e, l'altro,
11 privatistica o, come nel caso di specie, pubblica contrattualizzata- ed è proprio tale distinzione che rende tali rapporti, a effetti giuridici, reciprocamente impermeabili alle vicende a ciascuno riferibili.
Per questa ragione, quindi, ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione previdenziale è sufficiente il fatto dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, senza che sia pure richiesta l'esistenza del requisito della validità giuridica di tale rapporto (art. 2115 cc, art. 12 L. n. 153/1969 e successive).
28. Pertanto, si sottrae alle censure dell'appellante anche la statuizione del Tribunale, secondo cui il ha diritto, anche, alla regolarizzazione contributiva per il periodo successivo all'agosto CP_1
2014, qualificato come rapporto di lavoro dipendente di fatto.
29. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto
30. Le spese del giudizio di secondo grado sono così regolate:
o tra il appellante e il seguono come di norma la soccombenza e sono CP_4 CP_1 distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (art. 91 e 93 cpc). Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa, considerata anche la condanna generica al pagamento dei contributi);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che
è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado. Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili di novità, nonché dell'impegno procuratorio profuso;
o nei confronti delle altre parti restano compensate, non essendo stata articolata dall'appellante alcuna domanda nei loro confronti.
31. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
12 Condanna l'appellante a rifondere a le spese del secondo grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 4.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Compensa le spese del secondo grado di giudizio tra le altre parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 14 maggio 2021
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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