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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
04/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAGNAI FRANCESCO, Giudice
CIACCI ANTONIO GIOVANNI, Giudice
in data 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 186/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Cooperativa In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 129/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MASSA
CARRARA e pubblicata il 22/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI RECUP n. T8MCRUC00062 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in oggetto la Ricorrente_1 SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.129/02/22, resa dalla CGT di Massa-Carrara all'udienza del 21 novembre 2022.
Con tale sentenza era stato respinto il ricorso proposto dalla medesima avverso l'Atto di recupero sopraindicato, relativo a contributi a fondo perduto percepiti per l'annualità 2020.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
In sintesi, la parte ha evidenziato la circostanza per la quale il possesso del requisito soggettivo, previsto nella normativa di settore, deve essere esaminato con riferimento al momento della formalizzazione della domanda di contributo.
Al riguardo l'Agenzia ha ribadito le argomentazioni già svolte in primo grado, introducendo elementi di riflessione, di cui meglio infra.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio, premessa la condivisione della ricostruzione fattuale operata dalle parti e trasfusa nella narrativa della sentenza appellata, valuta l'Appello parzialmente fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
In sintesi il Collegio ritiene che la sentenza appellata abbia valutato i fatti in termini non condivisibili.
Secondo la previsione legislativa (decreto-legge n.34/20) ex art. 25, comma secondo: “Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8”.
Nella fattispecie l'istanza è stata presentata in data 18 giugno 2020 vigente la circolare n.15/E del 13 giugno
2020 che, al paragrafo 1, ribadisce il tenore dell'art. 25 sopracitato, escludendo dai beneficiari i soggetti la cui attività risulti già cessata. Solo successivamente alla erogazione del contributo (3 luglio 2020) l'Amministrazione finanziaria ha diramato la circolare n.22/E del 22 luglio 2020 che ha più dettagliatamente illustrato l'ambito di applicazione del
“decreto rilancio”.
In primo luogo è stata richiamata la circolare n. 15/E del 2020 dove è stato chiarito al punto 5.7 che: “Sono, in ogni caso, esclusi i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9 dell'articolo 25 del Decreto rilancio. In altri termini, quindi, non è consentito presentare l'istanza di accesso per soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata” e detta condizione non si era verificata all'atto dell'istanza.
Sempre tra i soggetti esclusi la nuova circolare ha precisato, al punto 2.1, che: “In linea di principio, quindi, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), non è consentito fruire del contributo qui in esame, in quanto l'attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall'emergenza epidemiologica COVID-19”.
Al riguardo nella fase istruttoria dal PVC e nell'atto di recupero impugnato risulta che: “Dai riscontri eseguiti dai verbalizzanti circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa di riferimento,
è stato rilevato che la cooperativa era stata posta in liquidazione in data 26 settembre 2018 come da verbale di assemblea n.25.162 di rep. e n.17.798 di racc., a rogito del notaio Dott. Nominativo_1, e da visura camerale………(omissis)…… Conseguentemente la società non poteva aver accesso a nessun contributo e pertanto i militari verbalizzanti hanno provveduto a constatare la violazione di illecita percezione del contributo a fondo perduto di € 41.590 da parte della società”.
Per quanto sopra mentre il contributo erogato non trova fondamento nella legge, le sanzioni irrogate paiono ultronee in quanto nella fattispecie difetta l'elemento della colpevolezza considerato che la stessa
Amministrazione finanziaria ha dovuto emanare più atti di interpretazione in un settore (aiuti economici da emergenza COVID-19) ed in un momento storico del tutto eccezionale.
Confermata pertanto la debenza del (rimborso del) contributo maggiorato degli interessi e l'annullamento delle sanzioni richieste, circa la liquidazione delle spese il parziale accoglimento determina il Collegio a disporre la compensazione.
Visti gli artt.8-15-36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'Appello confermando la debenza della sola quota di contributo erogata e degli interessi maturati.
L'accoglimento parziale determina la compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Presidente-relatore (RL GR)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
04/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAGNAI FRANCESCO, Giudice
CIACCI ANTONIO GIOVANNI, Giudice
in data 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 186/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Cooperativa In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 129/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MASSA
CARRARA e pubblicata il 22/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI RECUP n. T8MCRUC00062 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in oggetto la Ricorrente_1 SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.129/02/22, resa dalla CGT di Massa-Carrara all'udienza del 21 novembre 2022.
Con tale sentenza era stato respinto il ricorso proposto dalla medesima avverso l'Atto di recupero sopraindicato, relativo a contributi a fondo perduto percepiti per l'annualità 2020.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
In sintesi, la parte ha evidenziato la circostanza per la quale il possesso del requisito soggettivo, previsto nella normativa di settore, deve essere esaminato con riferimento al momento della formalizzazione della domanda di contributo.
Al riguardo l'Agenzia ha ribadito le argomentazioni già svolte in primo grado, introducendo elementi di riflessione, di cui meglio infra.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio, premessa la condivisione della ricostruzione fattuale operata dalle parti e trasfusa nella narrativa della sentenza appellata, valuta l'Appello parzialmente fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
In sintesi il Collegio ritiene che la sentenza appellata abbia valutato i fatti in termini non condivisibili.
Secondo la previsione legislativa (decreto-legge n.34/20) ex art. 25, comma secondo: “Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8”.
Nella fattispecie l'istanza è stata presentata in data 18 giugno 2020 vigente la circolare n.15/E del 13 giugno
2020 che, al paragrafo 1, ribadisce il tenore dell'art. 25 sopracitato, escludendo dai beneficiari i soggetti la cui attività risulti già cessata. Solo successivamente alla erogazione del contributo (3 luglio 2020) l'Amministrazione finanziaria ha diramato la circolare n.22/E del 22 luglio 2020 che ha più dettagliatamente illustrato l'ambito di applicazione del
“decreto rilancio”.
In primo luogo è stata richiamata la circolare n. 15/E del 2020 dove è stato chiarito al punto 5.7 che: “Sono, in ogni caso, esclusi i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9 dell'articolo 25 del Decreto rilancio. In altri termini, quindi, non è consentito presentare l'istanza di accesso per soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata” e detta condizione non si era verificata all'atto dell'istanza.
Sempre tra i soggetti esclusi la nuova circolare ha precisato, al punto 2.1, che: “In linea di principio, quindi, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), non è consentito fruire del contributo qui in esame, in quanto l'attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall'emergenza epidemiologica COVID-19”.
Al riguardo nella fase istruttoria dal PVC e nell'atto di recupero impugnato risulta che: “Dai riscontri eseguiti dai verbalizzanti circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa di riferimento,
è stato rilevato che la cooperativa era stata posta in liquidazione in data 26 settembre 2018 come da verbale di assemblea n.25.162 di rep. e n.17.798 di racc., a rogito del notaio Dott. Nominativo_1, e da visura camerale………(omissis)…… Conseguentemente la società non poteva aver accesso a nessun contributo e pertanto i militari verbalizzanti hanno provveduto a constatare la violazione di illecita percezione del contributo a fondo perduto di € 41.590 da parte della società”.
Per quanto sopra mentre il contributo erogato non trova fondamento nella legge, le sanzioni irrogate paiono ultronee in quanto nella fattispecie difetta l'elemento della colpevolezza considerato che la stessa
Amministrazione finanziaria ha dovuto emanare più atti di interpretazione in un settore (aiuti economici da emergenza COVID-19) ed in un momento storico del tutto eccezionale.
Confermata pertanto la debenza del (rimborso del) contributo maggiorato degli interessi e l'annullamento delle sanzioni richieste, circa la liquidazione delle spese il parziale accoglimento determina il Collegio a disporre la compensazione.
Visti gli artt.8-15-36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'Appello confermando la debenza della sola quota di contributo erogata e degli interessi maturati.
L'accoglimento parziale determina la compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Presidente-relatore (RL GR)