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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 27/11/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2756/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2756/2025 promossa congiuntamente da:
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ST RN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in San Giovanni Valdarno (AR), Via Papa Giovanni XXIII, n. 23; e da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
ST RN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in San Giovanni Valdarno (AR), Via Papa Giovanni XXIII, n. 23; RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 11.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11.11.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. 1 Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così provvedere:
1. La casa familiare sita in Terranuova Bracciolini (AR), Via Decima Strada Poggilupi n. 35/A, sarà assegnata alla Sig.ra e il Sig. ha già trasferito la propria Parte_2 Pt_1 residenza nella propria casa posta in Montevarchi (AR) loc. Levane Via Siena n.13
2. Il figlio minore nato in [...] il [...], sarà affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori e resterà collocato anagraficamente presso la madre nella casa familiare. Ogni decisione relativa alla salute, all'educazione e all'istruzione sarà presa in pieno accordo tra i due genitori, i quali si terranno reciprocamente informati di tutte le questioni relative al figlio ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza con il figlio;
3.Il Sig. trascorrerà i fine settimana con a settimane alterne, prelevando il Pt_1 Per_1 figlio, nelle settimane di sua spettanza, il venerdì dall'abitazione della madre alle ore 17,00 o, in alternativa, alle ore 19,00 a seconda del proprio orario di uscita da lavoro che risulta periodicamente variabile;
il minore sarà riaccompagnato a casa della Sig.ra la Parte_2 domenica sera entro le ore 21,00. Oltre ai weekend alternati, il Sig. trascorrerà, il Pt_1
Sig. trascorrerà con il figlio tre giorni alla settimana con tre pernotti. In Pt_1 particolare, prenderà ogni lunedì sera alle ore 19.00 presso l'abitazione della madre Per_1
e lo riaccompagnerà ogni mercoledì a scuola (con due pernotti presso di lui) e lo riprenderà ogni venerdì sera dalle ore 18,00 o ore 19,00 a seconda del proprio orario di uscita da lavoro che risulta periodicamente variabile con il pernottamento presso di lui, riaccompagnandolo a casa della madre il sabato mattina nel fine settimana in cui starà con la madre. Le Per_1 parti concordano che nelle domeniche in cui starà il padre e la sig.ra ha il Per_1 Parte_2 turno di lavoro andrà la stessa a prelevare il figlio a casa del a fine serata;
In Pt_1 merito alla regolamentazione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive del minore Per_1 le stesse saranno regolamentate nelle modalità e nelle condizioni illustrate nel presente atto, come sopra riportate;
4.I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio nei giorni di loro Per_1 spettanza e sosterranno al 50% anche le spese straordinarie relative al minore come da Protocollo del Tribunale di Arezzo attualmente in uso;
5.I genitori percepiranno le somme erogate dall'Inps a titolo di assegno unico per il minore al 50%.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
2 - dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 11.11.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2756/2025 promossa congiuntamente da:
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ST RN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in San Giovanni Valdarno (AR), Via Papa Giovanni XXIII, n. 23; e da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
ST RN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in San Giovanni Valdarno (AR), Via Papa Giovanni XXIII, n. 23; RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 11.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11.11.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. 1 Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così provvedere:
1. La casa familiare sita in Terranuova Bracciolini (AR), Via Decima Strada Poggilupi n. 35/A, sarà assegnata alla Sig.ra e il Sig. ha già trasferito la propria Parte_2 Pt_1 residenza nella propria casa posta in Montevarchi (AR) loc. Levane Via Siena n.13
2. Il figlio minore nato in [...] il [...], sarà affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori e resterà collocato anagraficamente presso la madre nella casa familiare. Ogni decisione relativa alla salute, all'educazione e all'istruzione sarà presa in pieno accordo tra i due genitori, i quali si terranno reciprocamente informati di tutte le questioni relative al figlio ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza con il figlio;
3.Il Sig. trascorrerà i fine settimana con a settimane alterne, prelevando il Pt_1 Per_1 figlio, nelle settimane di sua spettanza, il venerdì dall'abitazione della madre alle ore 17,00 o, in alternativa, alle ore 19,00 a seconda del proprio orario di uscita da lavoro che risulta periodicamente variabile;
il minore sarà riaccompagnato a casa della Sig.ra la Parte_2 domenica sera entro le ore 21,00. Oltre ai weekend alternati, il Sig. trascorrerà, il Pt_1
Sig. trascorrerà con il figlio tre giorni alla settimana con tre pernotti. In Pt_1 particolare, prenderà ogni lunedì sera alle ore 19.00 presso l'abitazione della madre Per_1
e lo riaccompagnerà ogni mercoledì a scuola (con due pernotti presso di lui) e lo riprenderà ogni venerdì sera dalle ore 18,00 o ore 19,00 a seconda del proprio orario di uscita da lavoro che risulta periodicamente variabile con il pernottamento presso di lui, riaccompagnandolo a casa della madre il sabato mattina nel fine settimana in cui starà con la madre. Le Per_1 parti concordano che nelle domeniche in cui starà il padre e la sig.ra ha il Per_1 Parte_2 turno di lavoro andrà la stessa a prelevare il figlio a casa del a fine serata;
In Pt_1 merito alla regolamentazione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive del minore Per_1 le stesse saranno regolamentate nelle modalità e nelle condizioni illustrate nel presente atto, come sopra riportate;
4.I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio nei giorni di loro Per_1 spettanza e sosterranno al 50% anche le spese straordinarie relative al minore come da Protocollo del Tribunale di Arezzo attualmente in uso;
5.I genitori percepiranno le somme erogate dall'Inps a titolo di assegno unico per il minore al 50%.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
2 - dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 11.11.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
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