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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 19191/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GIRELLI LAURA e AV SA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GIRELLI LAURA e AV SA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 24/09/2025, con cui Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a Paitone in data 5.10.19 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Paitone al numero 4 parte II serie A dell'anno 2019), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 25.9.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Obbligo di vita separata e di mutuo rispetto
2. affidare la figlia minore congiuntamente e entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre Per_1
3. i ricorrenti convengono che l'abitazione familiare sita in Prevalle (BS) via Garibaldi n. 60 verrà assegnata alla sig.ra che la abiterà unitamente alla figlia;
Parte_2 Per_1
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4. A definizione dei reciproci accordi economici e patrimoniali tra loto esistenti il sig. si impegna a Parte_1 cedere alla sig.ra la quota del 50% di sua proprietà della casa coniugale situata in Prevalle via Parte_2
Garibaldi n. 60 composta da una villetta unifamiliare.
Tale immobile, come sopra descritto, è catastalmente identificato alla sezione NCT del comune di Prevalle via Giuseppe Garibaldi n. 60, piano S1-T classe 2 come segue:
- foglio 11 mappale 3391 sub 1 cat. C& mq 48 rendita euro 74,37;
- foglio 11 mappale 3391 sub. 2 cat. A7 mq 152 rendita euro 640,41
L'immobile come sopra identificato è stata acquistato con atto a rogito del notaio dott.ssa del Persona_2
03/09/2021 n. 33243 di rep. not. gen. n. 13059 di racc. unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni e cose comuni ex art. 1117 c.c. meglio descritte nell'atto di compravendita indicato.
Pertanto, con il futuro trasferimento, la sig.ra diverrà unica esclusiva e totale proprietaria dell'immobile Parte_2 composto dalle unità immobiliari di cui sopra nonché di tutti gli arredi in esso contenuti. L'immobile verrà ceduto e acquisito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte promissaria acquirente che da tempo lo occupa, così come parte cedente lo possiede e ha diritto di possederlo con tutti gli annessi e connessi adiacenze e pertinenze con tutte le servitù sia attive che passive usi, diritti, ragioni e azioni inerenti, con la proporzionale quota dei locali spazi e impianti e servizi comuni con tutti i vantaggi e oneri come per legge.
Parte promittente venditrice garantisce sin da ora che le quote delle porzioni immobiliari di cui sopra sono di sua esclusiva e piena proprietà e assoluta disponibilità così come risulta dall'atto notarile suddetto.
I coniugi separandi convengono che le spese notarili dell'atto di vendita saranno a carico della sig.ra Parte_2
I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali di cui sopra, l'esenzione da ogni imposta o tassa (Corte Cost. 154/1999 e art. 19 L. 74/87).
I coniugi separandi esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile oggetto della futura compravendita.
Il presente accordo vale quale promessa di trasferimento e il trasferimento definitivo avverrà a rogito del Notaio scelto dalla sig.ra entro 15 giorni dalla data di rilascio della copia dell'omologa del presente accordo. Parte_2
Le parti concordano che il trasferimento della quota di proprietà del sig. avviene a titolo gratuito in quanto Parte_1
l'immobile veniva acquistato, tranne per la quota mutuata, da finanze proprie della sig.ra Parte_2
Qualora la sig.ra avesse necessità di vendere l'immobile, si impegna a reinvestire il ricavato nell'acquisto di un Parte_2 nuovo immobile, oppure a destinare a favore di un importo pari a euro 50.000,00. Per_1
I ricorrenti convengono che il mutuo cointestato rimarrà tale e ciascun coniuge si impegna a versare ogni mese la metà dell'importo previsto per la rata mensile sul conto corrente cointestato, che verrà mantenuto al solo fine di consentire l'addebito da parte della Banca delle rate del mutuo.
5. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra ogni primo del mese, a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 Parte_2
, minorenne, la somma di € 250,00 mensili. Le predette somme potranno essere versate sul conto corrente Per_1 intestato alla sig.ra presso la postepay evolution. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_2
La somma mensile di € 250,00 versata dal sig. a titolo di mantenimento della figlia è da Parte_2 Parte_1 considerarsi somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, oltre alle spese mediche, scolastiche e spese straordinarie concordate da dividersi al 50% tra i coniugi. Le spese straordinarie sono meglio specificate nel protocollo d'intesa del tribunale di Brescia, allegato al ricorso introduttivo.
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6. L'automobile del sig. rimarrà intestata solo al medesimo, che si impegna a saldare il finanziamento in corso. Parte_1
7. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sp la figlia nelle giornate di lunedì e martedì, dall'uscita da scuola del lunedì sino al mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
nel corso della settimana potrà tenerla con sé tutti i pomeriggi, dall'uscita da scuola sino alle ore 18 o sino ad altro orario concordato, compatibilmente con gli impegni lavorativi, che dovranno essere comunicati per tempo. Si specifica che – nei propri giorni di competenza – entrambi i genitori possono delegare i propri genitori (ossia i nonni) ad andare a prendere a Per_1 scuola, senza dover prima avvisare l'altro genitore. Durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé la figlia di anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con uno dei genitori il giorno di pasqua con l'altro quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, salvo diverse intese concordate tra i coniugi;
per le altre festività e per il giorno del compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
8. I ricorrenti dichiarano di non avere ulteriori pretese economiche l'uno con l'altra e di essersi attivati per regolarizzare ogni altro aspetto economico in merito ad eventuali debiti contratti in costanza di matrimonio e ad oggi non ancora saldati.
9. i ricorrenti si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale la propria residenza e s'impegnano sin da ora a prestare il proprio assenso, qualora questo fosse necessario, per il rilascio dei rispettivi passaporti»;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
Parte_1
Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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