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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/03/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. 722/2024 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Tribunale di NA - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott. Marco Cucchetto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale promossa con ricorso depositato in data 16.02.2024
DA
, comparso in causa a mezzo degli avv. Mauro Parisi e Barbara Broi per Parte_1 mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Belluno, Via Vittorio Veneto, n. 158L
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Gabriella Marotta per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, Via
Arcangelo Rotunno, n. 15
E CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, comparso in causa a mezzo dell'avv. Daniela Guarino per procura generale alle liti a rogito del Notaio di Roma n. 37875/7131 del 22/03/2024 Pt_2 ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio di avvocatura dell'Istituto in NA, Via C. Battisti n. 19
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 15.11.2024
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE in via principale e di merito, per quanto esposto ed eccepito in narrativa, qui da intendersi in toto richiamato, senza inversione alcuna dell'onere probatorio in capo all , attesa CP_3 l'insussistenza dei presupposti legislativi ai fini dell'iscrizione del Dott. alla Parte_1 NE Separata , accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto vantato dall , CP_3 CP_3
1 a titolo di contributi e maggiorazioni per l'anno 2016, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente annullamento e/o revoca dell'Avviso di addebito opposto;
in via subordinata preliminare, per quanto esposto e qui in toto richiamato, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del diritto alla contribuzione alla NE AT per CP_3 l'anno 2016, si accerti e dichiari comunque il difetto di legittimazione passiva alla richiesta di contribuzione a detta NE AT in capo al Dott. per quanto ampiamente Pt_1 esposto, in luogo di quella prevista in capo a per i trasferimenti di contribuzione, Pt_3 ai sensi dell'art. 116, comma 20, L.n. 388/2000, a seguito di effetto liberatorio dei versamento del contribuente. A tale fine si chiede che venga considerata la contribuzione soggettiva e quanto versato per il riscatto dell'anno dell'annualità di anzianità contributiva, come esposto;
in via subordinata di merito, ove si ritenga dovuta la contribuzione alla NE AT per il 2016 da parte del Dott. attesa la grave violazione del principio di Pt_1 proporzionalità della reazione dell'ordinamento, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie, riduca l'Ecc.mo Giudice la misura di detta contribuzione a quanto già versato a titolo di contribuzione soggettiva per il 2016 a
, nell'importo di € 9.072,09 senza ulteriori maggiori oneri a titolo di contributi, né di Pt_3 maggiorazioni. In subordine, che si calcolino a fronte della medesima misura di contributi le relative sanzioni civili ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a, L.n. 388/2000; in via subordinata ulteriore, nella denegata ipotesi si ritenga dovuta la contribuzione alla NE AT per il 2016 da parte del Dott. in misura piena, si chiede che ne Pt_1 venga operato il calcolo sul provato imponibile reddituale e tenuto conto dell'aliquota contributiva del 24%, prevista nel 2016 per quanti erano già iscritti ad altra Cassa di previdenza, come il Dott. Inoltre, per quanto esposto, che le medesime sanzioni Pt_1 civili siano calcolate nella misura di cui all'art. 116, comma 8, lett. a, L.n. 388/2000 e a decorrere da non prima del provvedimento di del 13.9.2019 circa la ritenuta Pt_3 incompatibilità del Dott. stante l'impossibilità fattuale e giuridica di precedenti Pt_1 adempimenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA.
CONCLUSIONI DELL Controparte_1 in via preliminare: 1) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_1 nel merito: a) rigettare l'opposizione così come formulata giacché palesemente infondata in fatto e diritto e manifestamente strumentale;
per l'effetto:
1) Dichiarare sussistente il credito nei confronti della e, Controparte_1 pertanto, valido ed efficace l'avviso di addebito n. 42220230002687329000;
2) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore della società di riscossione, anche tenuto conto della temerarietà della lite. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda per cause imputabili all'ente impositore si chiede di manlevare l da qualsivoglia responsabilità, anche in Controparte_1 ordine alla condanna alle spese di lite.
CONCLUSIONI DELL CP_3
a) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
b) condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi indicate nell'avviso di addebito, o a quelle accertate come dovute in corso di causa, oltre le somme aggiuntive di legge sino al saldo;
c) spese, diritti e onorari di causa rifusi.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.2.24 propone opposizione avverso l'Avviso di addebito Parte_1
n. 422 2023 00026873 29 000 (doc. 1), formato il 09.12.23 dalla sede di NA e notificato in CP_3 data 11.01.2024 - chiedendone l'immediata sospensione dell'esecuzione – con il quale viene richiesto il pagamento della somma complessiva di € 47.877,16 a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla gestione AT per l'anno 2016.
L'opponente, commercialista in pensione, già iscritto all'Albo dei CO dell'Ordine di
NA dal 11.02.1985 (doc. 2), evidenzia in particolare che:
- è stato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori
CO ) dall'anno 1987 (cfr. estratto conto contributivo docc. 3), versando per Pt_3 ogni anno (anche per l'anno 2016) della sua continuativa attività presso la contribuzione Pt_3 prevista dalla legge e dal Regolamento della detta Cassa commercialisti;
- malgrado ciò, in data 18.11.22, con propria nota (doc. 5), l di NA lo invitava a CP_3 operare versamenti presso la propria NE AT liberi professionisti, per l'anno 2016, iscrivendolo d'ufficio in quanto professionista privo di posizione previdenziale, in conseguenza del fatto che la sua attività negli anni 2015 e 2016 è stata considerata incompatibile con quella di iscritto all'Albo dei commercialisti: in particolare, , a seguito di proprie verifiche (in sintesi: la Pt_3
Cassa, con comunicazione 13/09/19, riteneva la sussistenza di una situazione di incompatibilità riferita agli anni 2015 e 2016 tra lo svolgimento dell'attività professionale di commercialista e la qualità di amministratore unico e socio unico della società “TO , attesa Controparte_4
l'assenza del requisito della strumentalità e della natura ausiliaria rispetto all'esercizio della professione) provvedeva a non riconoscere al ricorrente ai fini previdenziali e assistenziali le annualità 2015 e 2016 (risultava da lui già versata in buona fede contribuzione per l'anno 2015 per
€ 4.451,36 e per l'anno 2016 per € 8.877,34) deliberandone l'annullamento con perdita della relativa anzianità contributiva;
- ha proposto ricorso avverso il provvedimento di , ritenendone l'infondatezza, sia in Pt_3 sede amministrativa in data 21.10.19, sia in sede giurisdizionale con ricorso depositato il 5.8.21
(quest'ultimo rigettato con sentenza GdL Trib. NA del 20.5.22 sub n.1161/21 RG);
- in riferimento alla perdita della sola anzianità contributiva per i predetti anni 2015 e 2016, ha poi provveduto in data 26.5.23 al riscatto di due annualità presso , in modo oneroso (con Pt_3 un versamento di € 23.018,54, pari a € 11.509,27 per ciascun anno: docc. 8) al fine di conseguire i
3 requisiti di anzianità contributiva necessaria per il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata.
In punto di diritto l'opponente contesta la fondatezza dell'Avviso (peraltro riferito al solo anno
2016 e non al 2015) per insussistenza di motivazione, erronea considerazione della condizione professionale dell'opponente ed incomprensibilità dei conteggi operati rispetto ai redditi e alla posizione previdenziale, anche alla luce della violazione dell'art. 30, c. 2, D.L. 78/2010 e delle prassi
. Eccepisce e deduce altresì: - la violazione del principio di legalità e di proporzionalità per la CP_3 natura meramente regolamentare del provvedimento in ordine all'anzianità contributiva di Pt_3
e mancata previsione di sanzione prevista per legge e regolamento;
- l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla NE AT , a fronte della perdurante sussistenza di posizione CP_3 previdenziale a fini pensionistici presso , e la mancanza di una specifica previsione di Pt_3 legge sull'obbligo di doppia iscrizione, in violazione principio di legalità e dell'art. 23.Cost.; -
l'insussistenza di specifiche previsioni regolamentari in ordine a obblighi di iscrizione a NE AT e di un potere regolamentare incompatibile con le fonti normative primarie. - l'inesigibilità della condotta dell'opponente per insussistenza di previsione, titolo e obbligo di iscrizione alla
NE AT nel 2016, tanto meno con retroattività degli effetti della sanzione CP_3 regolamentare e con riguardo al divieto di iscrizione alla NE AT in costanza di iscrizione a con violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, Legge n. 335/1996; - il difetto Pt_3 di legittimazione passiva dell'Opponente quanto al preteso debito contributivo, con effetto liberatorio dei versamenti presso diverso ente di previdenza ed obbligo di trasferimenti diretti tra Casse di previdenza, a fronte dell'inesistenza di un onere di ricalcolo di contribuzione, con violazione dell'art. 116, c. 20, L.n. 388/2000 e della Circolare n. 45/2018; - l'insussistenza di illeciti e di evasioni CP_3 contributive per la costante evidenza pubblica di redditi imponibili, di iscrizione alla Cassa di previdenza e di versamenti contributivi e conseguente illegittimità di sanzioni civili per l'evasione, anche a fronte della insussistenza di condotte fraudolente (con Violazione art. 116, c. 8, L.n.
388/2000. Previsione di trasferimenti senza oneri, sanzioni, né interessi ad altra Cassa, ex art. 116,
c. 20, L.n. 388/2000. Indebita decorrenza delle sanzioni civili).
Si costituisce l chiedendo rigettarsi il ricorso, deducendo l'infondatezza delle eccezioni e CP_3 deduzioni attoree, sostenendo che all'esito di controlli incrociati con anagrafe tributaria e banche dati previdenziali veniva accertato che il ricorrente aveva denunziato all'erario la percezione di redditi derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni inquadrabili nel novero dell'art. 53 co.1 del
T.U.I.R. - esposti nel quadro RE del Modello Unico PF anno 2017 (periodo d'imposta 2016) con codice ateco 69.20.11 Servizi forniti da commercialisti (all. 2) - omettendo la compilazione del quadro RR relativo alla determinazione del contributo dovuto alla NE Separata, evitandone così il relativo pagamento, senza essere iscritto per tale annualità ad alcuna cassa professionale.
4 In particolare, secondo l'ente previdenziale, il ricorrente esercitava in tale annualità attività professionale autonoma produttiva di reddito nella misura di euro 196.402,00, non assoggettata ad alcuna forma di contribuzione obbligatoria (all. 2), e nella dichiarazione reddituale relativa all'anno d'imposta 2017 era stata omessa la compilazione del quadro RR allegato al Modello Unico, nel quale vanno indicati i contributi dovuti e/o versati all qualora i redditi derivanti dall'esercizio di CP_3 attività professionale non siano stati assoggettati a contribuzione in favore di casse private.
Si costituisce ribadendo la regolarità e correttezza Controparte_5 della procedura di riscossione e l'infondatezza delle eccezioni attoree, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa, alla dimostrazione dell'attività svolta dell'ente ed alla regolarità con la quale l'accertamento veniva notificato.
In prima udienza le parti hanno insistito in tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto, e l'opponente ha evidenziato, quanto al doc. 2 , che la dichiarazione dell'anno 2017 per l'anno di CP_3 imposta fu tempestivamente presentata all'epoca e non nel 2024 come indicato dall in atto di CP_3 costituzione;
la causa, vertendo su questioni documentali e interpretative, è stata rinviata con termine per note all'udienza 15.11.24 – tenutasi da remoto via - nella quale le parti hanno CP_6 concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata della sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza al momento della lettura.
* * *
1. Venendo ad esaminare preliminarmente l'eccepita carenza di motivazione dell'atto, va rilevato come un siffatto obbligo sorga in quanto l'atto assume natura e rilevanza di atto esterno, dovendo rispondere, al pari di tutti gli atti amministrativi direttamente efficaci nei confronti dei terzi, all'esigenza generale della motivazione riconosciuta dall'art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 (alla stessa stregua del verbale di addebito notificato dagli istituti previdenziali, sulla cui necessità di motivazione vedasi Cass. 20.4.1993 n. 4597). Si aggiunga che l'art. 3 terzo comma della legge n.
241/1990 impone altresì l'obbligo da parte della P.A. di comunicare la motivazione del provvedimento: obbligo correlato alla funzione di consentire al privato di rilevare eventuali vizi del provvedimento. Va da sé che in quei casi in cui vi è violazione per difetto di motivazione dell'atto vi
è a fortiori violazione per inadempimento dell'obbligo di comunicazione.
L'obbligo della motivazione deve essere tuttavia adempiuto nei limiti fissati dalla legge;
nella fattispecie basta osservare che l'Istituto, verificata la sussistenza dei presupposti previsti per la ricorrenza dell'obbligo contributivo alla gestione AT, disponeva già in data 18.11.22 l'iscrizione d'ufficio del ricorrente, dandone comunicazione all'interessato e quantificando partitamente e con
5 analitiche voci sull'imponibile e la determinazione degli importi dovuti per contributi e sanzioni da versare (all. 1 , la cui ricezione non è stata contestata dall'opponente, che l'ha prodotta sub CP_3 doc. 5 ric.). La nota è diffusamente esplicativa dei dati e delle ragioni del credito: verifica è risultato che Lei ha dichiarato per l'anno 2016 , un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni. Avendo verificato che tale reddito non è stato assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali, si è proceduto ad iscriverLa d'ufficio, con decorrenza 1° gennaio 2016, alla gestione AT di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. A tal fine la invitiamo ad effettuare, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente, il versamento degli importi indicati, a titolo di contribuzione e di relative sanzioni (calcolate ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000), nel prospetto allegato. Il versamento deve essere eseguito tramite il Modello F24 telematico, indicando
i dati contenuti nel citato prospetto. Se invece Lei volesse impugnare il presente provvedimento, potrà farlo presentando un ricorso amministrativo ai nostri uffici. Il ricorso dovrà essere esclusivamente inviato on line utilizzando la procedura disponibile tra i "Servizi Online" del sito www.inps.it, cui si potrà accedere utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oltre alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta di Identità Elettronica (CIE). Il ricorso potrà, inoltre, essere presentato tramite gli intermediari abilitati in relazione alla materia oggetto del ricorso stesso
>>.
Anche il successivo atto di riscossione deve infatti ritenersi congruamente motivato, recando l'indicazione dell'avviso di addebito ogni elemento utile alla trasparente individuazione delle CP_3 voci richieste, del regime sanzionatorio (ex lege n. 388/2000, art.116, comma 8, lett.b), delle modalità di calcolo delle somme con i singoli contributi specificati in relazione ai periodi contestati, alle sanzioni, ed agli interessi: il destinatario è stato così reso edotto in ordine alla natura delle singole pretese impositive azionate nei propri confronti, correttamente individuate. Nessun ulteriore onere spetta infatti all'ente notificatore (cfr. Cass. 13892/07).
Vale la pena di richiamare in proposito gli orientamenti della Corte di Cassazione, per la quale, finanche in tema di motivazione degli atti d'imposizione tributaria, “l'art. 7, comma 1 della L. 27 luglio
2000, n. 212, che prevede che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o comunicazione” (Cass. civ. Sez. V Ord., 07.11.2018, n. 28391; conforme: Cass. n. 26107/18).
Sotto altro punto di vista, si rileva che i requisiti previsti per gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei Concessionari della riscossione, sono indicati nel 2° comma dell'art.
7. Detti atti debbono indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto
6 notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili: il che è stato correttamente adempiuto in sede di notifica (v. pagg. 4 e ss avviso di addebito notificato: doc. 1 ric.).
Deve pertanto rigettarsi ogni censura di mancanza di indicazione, motivazione o trasparenza dell'atto notificato.
2. Parte ricorrente ha altresì eccepito la incomprensibilità dei conteggi operati rispetto ai redditi e alla posizione previdenziale, anche alla luce della violazione dell'art. 30, c. 2, D.L. 78/2010 .
Devesi al riguardo rammentare che l'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rubricato “Potenziamento dei processi di CP_ riscossione dell ”, innovando sul sistema di recupero dei contributi previdenziali, dovuti in favore dell , ha introdotto “l'avviso di addebito” come nuovo titolo esecutivo per l'Ente previdenziale, CP_2 al posto del previgente ruolo esattoriale. Nel vecchio sistema una volta accertata l'esistenza di un credito contributivo non versato, l aveva la facoltà (non l'obbligo) di invocare il pagamento CP_3 mediante avviso bonario al debitore, concedendo un termine di 30 gg. per l'adempimento spontaneo della obbligazione. A tale fase, per il caso di mancato pagamento spontaneo del debito, seguiva la iscrizione a ruolo del credito previdenziale, nonché la trasmissione del ruolo al concessionario del servizio di riscossione per l'avvio della esecuzione esattoriale.
La citata disposizione dell'art. 30 prevede che “In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”.
Con l'entrata in vigore dell'art. 30 D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, è stata soppressa la fase della iscrizione a ruolo del credito contributivo, e la consegna del ruolo all'agente della riscossione, cui competeva la notifica della cartella di pagamento, ed è stato introdotto per il solo l'avviso di addebito, contenente la intimazione al debitore di adempiere entro 60 gg. dalla CP_3 notifica dell'avviso, con l'avvertimento che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione, indicato nell'avviso procederà ad espropriazione forzata, secondo i poteri e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
7 L ha ritualmente iscritto d'ufficio alla NE Separata il ricorrente e ha instaurato la CP_3 procedura per il recupero delle somme non versate in conformità alle norme richiamate, avendo notificato la comunicazione di debito, atto prodromico alla procedura per l'emissione di avviso di debito. Inoltre, l'avviso di debito è comprensivo delle motivazioni e dei presupposti di fatto e diritto che ha portato l'Ente previdenziale a formulare la richiesta qui impugnata: non avendo l'opponente autonomamente liquidato i contributi relativi all'attività, l' ha agito per il recupero di tali somme. CP_3
Risulta, allora, del tutto conferente alla fattispecie normativa l'avviso di addebito de quo, dovendosi respingere le relative eccezioni formulate dall'opponente.
3. Quanto alle plurime censure sulla condotta della , sulla incompatibilità rilevata dalla Pt_3
Cassa e sulla natura regolamentare dei relativi provvedimenti incidenti sull'anzianità contributiva di
Cassa, sulla copertura “continua” della iscrizione e della posizione previdenziale di “Cassa” e sulla natura “autonoma” di quest'ultima, sul divieto di iscrizione alla NE Separata in costanza di ininterrotta iscrizione alla e sulla insussistenza di evasione contributiva, deve rilevarsi che Pt_3 le questioni sono già state affrontate e decise in altro giudizio, avendo il già impugnato in Pt_1 data 5.8.21 il provvedimento col quale la Cassa provvedeva a non riconoscere al ricorrente ai fini previdenziali e assistenziali le annualità 2015 e 2016 deliberandone l'annullamento con perdita della relativa anzianità contributiva: il giudizio si è definito con sentenza GdL Trib. NA del 20.5.22 sub n.1161/21 RG, la cui motivazione per comodità qui si richiama per ampio stralcio:
<< L'imparzialità nello svolgimento della professione di dottore commercialista – come accade del resto per altre professioni intellettuali - è garantita da varie previsioni legislative e regolamentari:
l'art. 3 del DPR n. 1067 del 1953: “l'esercizio della professione di dottore commercialista è incompatibile con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui”; l' art. 4 comma I° D. Lgs. 139/05: “l'esercizio della professione di dottore commercialista ... è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale ... c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi…”; l'art. 4 comma II° D. Lgs. 139/05: “l'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione”. Sul versante previdenziale l'art. 7 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della Cassa (in vigore sino al 2016), prevedeva che “ai fini previdenziali ed assistenziali, non si considerano utili alla maturazione dell'anzianità di iscrizione i periodi …durante i quali l'attività professionale sia stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del DPR n. 1067 del 1953 e successive integrazioni o modificazioni” (doc. 1 res.).
Per escludere l'incompatibilità alla luce delle richiamate disposizioni il libero professionista deve dunque dimostrare che l'attività svolta per proprio conto è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione.
8 Si può escludere che si verta in materia di attività di pura “gestione” in quanto il ricorrente non è solo l'Amministratore Unico bensì anche l'unico socio e titolare delle quote al 100% della stessa società.
E del resto inutilmente si cercherebbe nel ricorso introduttivo una benché minima richiesta istruttoria utile a dimostrare e suffragare la dedotta natura esclusivamente gestoria (per l'appunto, la mera gestione patrimoniale od il mero godimento) dell'attività.
Il canone di locazione indicato dal ricorrente rappresenta in ogni caso sul piano matematico percentuale una componente minoritaria del fatturato societario della Toma's. Si rileva come, dalle dichiarazioni fiscali della TO estratte dall Controparte_4 CP_1
e dalle comunicazioni reddituali del ricorrente, risultino, per gli anni in esame per la dedotta
[...] incompatibilità, i seguenti volumi di affari (compresi i - comunque non idonei a mutare il segno delle conclusioni qui raggiunte - canoni locatizi per un importo annuo pari ad €.34.726,00) costituisce una componente minima del fatturato annualmente dichiarato dalla TO e qui di seguito riprodotto: CP_4 cfr. docc. nn. 4 e 10 res.):
TO : Controparte_4
- Unico anno d'imposta 2011: euro 183.726,00;
- Unico anno d'imposta 2012: euro 221.193,00;
- Unico anno d'imposta 2013: euro 209.234,00;
- Unico anno d'imposta 2014: euro 178.931,00;
- Unico anno d'imposta 2015: euro 285.357,00;
- Unico anno d'imposta 2016: euro 120.018,00;
: Parte_1
- anno 2011: euro 54.821,00;
- anno 2012: euro 110.350,00;
- anno 2013: euro 122.019,00;
- anno 2014: euro 108.920,00;
- anno 2015: euro 212.096,00;
- anno 2016: euro 196.513,00;
Il che dimostra sul piano oggettivo che i volumi di affari della società erano comunque prevalenti rispetto a quelli dichiarati dal professionista ai fini IVA.
Non può essere accolto il tentativo, attuato dal ricorrente nelle note finali, di “scorporare” i servizi contabili da quelli attribuibili alla gestione patrimoniale: il dato, comunque valutativo ed irrilevante, non è stato fatto oggetto di tempestiva richiesta istruttoria da parte del ricorrente e non è ammissibile la ponderosa produzione documentale operata in mancanza di alcun provvedimento del giudice ed avente ad oggetto i registri IVA delle vendite 2011 – 2016 (prodotti solo in allegato alle note conclusive del 31.3.22): produzione documentale che va dunque rigettata.
Allo stesso modo nessuna prova viene tempestivamente dedotta dal ricorrente per dimostrare quel nesso di strumentalità ed ausiliarietà dei servizi societari rispetto all'esercizio della professione atto ad escludere la ritenuta incompatibilità.
Poco importa che la società del ricorrente concedesse in locazione l'immobile al
[...]
(del quale faceva parte anche l'odierno ricorrente, che vi svolgeva la Controparte_7 propria attività professionale), anche perché oggetto sociale della Toma's era quello avente ad oggetto l'attività di “elaborazione elettronica di dati contabili”, ma anche (v. visura CCIA in atti) attività assai più estese, come:
9 - “assunzione di mandati di agenzia e rappresentanza commerciale, con e senza deposito, dall'Italia e dall'estero, di commissione e concessione per beni di qualsiasi natura, genere, qualità e pregio;
- “commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso, dei beni di cui sopra”;
- “compravendita e la permuta di immobili, siano essi terreni o fabbricati”;
- “costruzione, ricostruzione e ristrutturazione di fabbricati per conto proprio o di terzi, anche mediante appalti con privati e enti pubblici”;
- “gestione, amministrazione e locazione di immobili” (doc. 5 ric.).
Il ricorrente non ha tempestivamente articolato richieste istruttorie (testimoniali o documentali) finalizzate a dimostrare la composizione del fatturato – e, correlativamente, la natura dell'attività svolta dalla società al di fuori della locazione immobiliare sopra indicata – e la richiesta di “CTU tecnica contabile” formulata in ricorso non vale a supplire la dedotta carenza probatoria dovendo la stessa espletarsi sul materiale probatorio legittimamente acquisito agli atti del giudizio.
Ne consegue che non possono considerarsi utili ai fini previdenziali ed assistenziali i periodi
(2015 e 2016) durante i quali l'attività professionale del ricorrente era stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del DPR n.1067/53 e successive integrazioni o modificazioni.
Il ricorso va dunque rigettato per i motivi addotti, restando assorbita o superata ogni ulteriore e diversa questione >>.
4. E' allora pacifico e risulta documentalmente che:
- l'opponente aveva dichiarato in data 30.10.17 la percezione di redditi derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni, inquadrabili nel novero dell'art. 53 co.1 del T.U.I.R., esposti nel quadro
RE del Modello Unico PF anno 2017 (periodo d'imposta 2016) con codice ateco 69.20.11 Servizi forniti da commercialisti (all. 2 ); CP_3
- il ricorrente aveva esercitato in tale annualità attività professionale autonoma (v. supra sent.
20.5.22) produttiva di reddito nella misura di euro 196.402,00;
- il predetto reddito - a seguito del ricordato annullamento da parte di delle annualità Pt_3
2015 e 2016, disconosciute per il ricorrente ai fini previdenziali e assistenziali con conseguente perdita della relativa anzianità contributiva – non è risultato concretamente e sul piano oggettivo assoggettato ad alcuna forma di contribuzione previdenziale obbligatoria;
- in data 18.11.22, a seguito dei ricordati controlli incrociati (stante la mancata compilazione da parte del professionista del Quadro RR nella dichiarazione 2017 per l'anno di imposta 2016)
l di NA lo aveva invitato con propria nota (doc. 5 ric.) a operare versamenti presso la CP_3
NE AT liberi professionisti, per l'anno 2016, iscrivendolo d'ufficio alla NE AT per detto anno in quanto professionista privo di posizione previdenziale: invito non accolto dal
Pt_1
- l'iscrizione alla NE AT di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/95 è stata disposta d'ufficio, in relazione all'anno 2016, poiché il ricorrente, pur avendo prodotto reddito derivante da attività professionale non (più) assoggettato ad altra contribuzione obbligatoria, non
10 risultava (più) aver pagato regolarmente i contributi su detto reddito né ha provveduto alla iscrizione alla NE AT in qualità di percettore di reddito autonomo proveniente dall'esercizio di attività di arti e professioni (all. 2);
- neppure a seguito della analitica richiesta formulata con nota del 18.11.22 l'opponente CP_3 aveva provveduto a pagare alcunché o a richiedere l'iscrizione alla gestione AT: l ha CP_2 così proceduto all'emissione dell'imposizione contributiva, con decorrenza dalla data della iscrizione di ufficio (1.1.2016), liquidando per tale annualità l'importo di contributi (per € 27.809,81) e somme aggiuntive da pagare per il periodo oggetto dell'accertamento;
- l'odierno opponente ha invece successivamente provveduto in data 26.5.23 al riscatto delle due annualità 2015 e 2016 presso , in modo oneroso (con un versamento di € 11.509,27 Pt_3 per l'anno 2016: doc. 8 ric.) al fine di conseguire i requisiti di anzianità contributiva necessaria per il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata.
5. Va richiamato in materia l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass.
32167/18) che giustifica l'estensione della copertura contributiva sul piano oggettivo, a prescindere dalla esistenza di una volontà di doloso occultamento del reddito: << Il presupposto da cui deriva
l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed alla entità dei medesimi che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2.
Tale complessivo ed articolato quadro normativo, che si è correttamente ricondotto ad una consapevole scelta legislativa di estensione della copertura assicurativa anche attraverso il piano oggettivo, perché ancorata direttamente alla produzione di redditi qualificati secondo la disciplina tributaria, induce a ritenere che la copertura previdenziale realizzata attraverso la istituzione della gestione AT non è limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa ed emergenti via via a seconda delle evoluzioni del sistema economico e produttivo, ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38 Cost., comma 2, nei modi indicati dallo stesso art. 38 Cost., comma 4.
Sono lavoratori tutti coloro che traggono dalla loro personale attività professionale i mezzi necessari
a soddisfare le esigenze di vita proprie e familiari, ivi compresi anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, secondo il dettato costituzionale, per cui essi vanno tutelati dal punto di vista previdenziale al verificarsi di una delle situazioni di bisogno individuate dallo stesso art. 38 Cost.”.
Osserva la Suprema Corte che “la funzione assunta nel sistema dalla gestione AT risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di
11 reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali
(sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti.
In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26) di iscrizione alla gestione AT è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento”.
Come si è avuto modo di rilevare i quasi 200.000 euro di reddito percepiti dal professionista nell'anno 2016 erano rimasti – per motivi attinenti al disconoscimento operato (legittimamente: v. supra sent. 20.5.22 cit.) dalla - oggettivamente del tutto privi di copertura contributiva Pt_3 obbligatoria.
6. Quanto alle contestazioni sulle modalità di calcolo dei contributi e delle sanzioni richiesti dall , si rileva che i relativi dati, così come presenti dapprima nell'avviso bonario e poi con CP_3
l'avviso di addebito impugnato, sono stati inseriti dall'ente impositore nel dettaglio addebiti presente nell'avviso di addebito, ritualmente notificato.
La disposizione di cui all'art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così prevede: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione aggiuntiva, in ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può essere superiore al 60%
12 dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposi entro la scadenza di legge.”
Nel caso in scrutinio, come si è visto, l'odierno opponente, anche quando è stato reso edotto con certezza (al più tardi: con la nota del 18.11.22) della mancata esistenza di una copertura CP_3 contributiva previdenziale obbligatoria per i quasi 200.000 € dichiarati come redditi nell'anno di imposta 2016 ha scientemente omesso il pagamento della quota contributiva (per € 27.809,81), prodigandosi invece per il (più conveniente) riscatto volontario e oneroso dell'annualità 2016 presso
(con un versamento di € 11.509,27 per l'anno 2016: doc. 8 ric.). Ne consegue la Pt_3 correttezza del calcolo di sanzioni e interessi.
7. Ogni altra e diversa questione è assorbita o superata (anche quella sul patente difetto di legittimazione passiva di , non titolata a contraddire sul merito delle eccezioni sollevate CP_5 dall'opponente), e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in virtù dell'opera professionale prestata e dei noti criteri tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione proposto da , confermando per l'effetto l'avviso di Parte_1 addebito impugnato;
2) condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dall' e dall che CP_3 CP_5 liquida per ciascuno in € 3.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese 15 % ,
IVA e CPA di legge se dovuti;
3) indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
NA, 15 novembre 2024
IL GIUDICE
dott. Marco Cucchetto
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