CA
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2024, n. 7020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7020 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 6234/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta: Nicola SARACINO Presidente Gianluca Mauro PELLEGRINI Consigliere Giovanna GIANÌ Consigliere rel.
All'esito di discussione orale, ha pubblicato, dandone lettura in udienza, la seguente: SENTENZA (ex art. 437 cpc) nel giudizio di appello rubricato al n. 6234 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 07.11.2024, vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vittoria Longo ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Terracina, Viale della Vitoria, 35; appellante E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Martina Iannetti ed elettivamente domiciliato presso il predetto Comune – Avvocatura Comunale, Piazza del Municipio, 1; appellato avente ad OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2499/2019, del Tribunale di Latina, pubblicata in data 29.10.2020.
CONCLUSIONI: per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa e rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, e previa ogni opportuna declaratoria, fissata l'udienza di discussione della causa, in accoglimento del presente ricorso in appello così pronunciarsi: sull'istanza di inibitoria spiegata: disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva e della sospensione della
r.g. n. …/.. 1 sentenza impugnata, con decreto da anticiparsi dal Presidente inaudita altera parte e da confermarsi con ordinanza all'udienza che il Collegio, se necessario, riterrà opportuno fissare nelle more della prima comparizione delle parti nel giudizio di appello dinnanzi a codesta Ecc.ma Corte. In subordine disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione e della sospensione della sentenza impugnata all'udienza all'uopo fissata. All'esito, stante le eccezioni sopra esposte ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente atto: riformare la sentenza del Tribunale di Latina, n. 1992/2020 pubbl. il
29/10/2020 a conclusione del giudizio RG n. 2499/2019, Giudice dott.ssa Gianna Valeri, depositata e comunicata via pec il 29.10.2020, non notificata, e per l'effetto voglia respingere tutte le domande formulate dal
, in p. Sindaco p.t., e accolte dal Tribunale di Latina, Parte_2 mandando la IG.ra , assolta da ogni avversaria pretesa e Parte_1 sollevandola da ogni conseguenza economica anche derivante della predetta sentenza. In via subordinata, stante la buona fede della IG.ra il pagamento Pt_1 dei canoni di occupazione inviati dall'ATER e la consegna volontaria delle chiavi, ridurre il quanto indicato nell'ordinanza ingiunzione nella diversa misura ritenuta congrua dalla Corte di Appello. Con il favore di spese, diritti e onorari di tutti i gradi di giudizio.”
per l'appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, confermare la sentenza n. 1992/2020 del Tribunale di Latina, dr.ssa Valeri, depositata in data 29/10/2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, che, avuto riguardo agli avvocati pubblici, attengono agli oneri previdenziali ed assistenziali (23,8%) oltre al rimborso forfetario, come per legge (15%)”. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma ha così statuito:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato.
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore del in persona del pro-tempore Controparte_1 CP_2 liquidate nella somma di €2.768,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA.”
Con la decisione, il Tribunale ha respinto la domanda azionata da avverso la l'ordinanza – ingiunzione n. 60 del 19 marzo Parte_1
r.g. n. …/.. 2 2019, con cui il aveva ingiunto alla stessa il Controparte_1 pagamento dell'importo di € 45.000,00 quale sanzione per la violazione dell'art. 15 L.R. n.12/99, per aver occupato senza titolo l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Terracina, alla Via Ducros Lotto 21 sc. M int.
6. Il Tribunale aveva rilevato la legittimità del provvedimento sanzionatorio, facendo rilevare come la all'epoca Pt_1 dell'accertamento in loco da parte della Polizia Locale del Comune, avvenuto risalente al maggio 2014, non disponesse di alcun titolo per la legittima occupazione dell'immobile. Il Tribunale osservava come la stessa non potesse considerarsi, a rigore, appartenere al nucleo familiare della nonna, originaria Per_1 assegnataria dal 1993, essendosi ivi trasferita nell'abitazione solo dal 08.05.2007 e permanendovi anche dopo il decesso della stessa. A fondamento della decisione, il primo giudice ha richiamato l'art. 12 L.R. 12/1999, secondo cui, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
Quanto alla disciplina applicabile ratione temporis, il Tribunale evidenziava che alla data della contestazione amministrativa era in vigore il testo dell'art. 12 della L. R. nella formulazione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. n. 13 del 2018, che aveva modificato la lettera e) del comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 12/1999, inserendo, dopo la parola:
“figli” il riferimento ai parenti di secondo grado, quali soggetti abilitati all'ampliamento del nucleo familiare. Pertanto, la ricorrente, pur di fatto convivente con la nonna, non era legittimata al subentro a seguito del decesso della assegnataria nel 2013 mentre risultava aver rilasciato l'appartamento nel 2018. Né era conferente il richiamo all'art. 10 del contratto che estendeva agli appartenenti al nucleo familiare dell'assegnatario successivamente divenuti parte di esso gli stessi diritti ed obblighi, tenuto conto che espressamente si richiama la normativa al riguardo che dunque sia alla data della residenza presso la nonna (2007), alla data della morte (2013) ed alla data del verbale di contestazione amministrativa (2014) non consentiva tale inclusione formale. Parimenti non era invocabile la buona fede della ricorrente, risultando espresse comunicazioni alla stessa da parte dell'Ater in sede di diniego alla richiesta di voltura del contratto di locazione, da ultimo in data 20 dicembre
2013. Né poteva considerarsi una forma di acquiescenza l'emissione ed il pagamento di bollettini per l'occupazione dell'immobile considerato che, a r.g. n. …/.. 3 norma del comma 5 dell'art. 15 L.R. prevedente le sanzioni in caso di occupazione abusiva di immobile di edilizia residenziale, i soggetti di cui al comma 3 ( occupanti senza titolo) fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti, altresì, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato definito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c). Sulla base di tali rilievi, il Tribunale ha deciso come da dispositivo sopra riportato. Con ricorso ex art. depositato il 30.11.2020, ha Parte_1 interposto appello, cui ha resistito il Controparte_1 opponendosi al gravame con quattro motivi. Con il primo e il quarto motivo, la parte, invoca, ancora una volta, l'applicazione dell'art. 12 della L. 12/99 che riconosce, in caso di decesso dell'assegnatario, il subentro dei componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, che alla lettera e), prevedeva l'ipotesi un ampliamento fino ai parenti di secondo grado, tra cui ex lege andavano compresi anche i nipoti. Nel caso di specie, dunque, la pur non compresa nel nucleo Pt_1 familiare poteva subentrare nella assegnazione in base all'art. 12, commi 1 e 4 let. e), L. 12/99 in quanto nipote dell'originaria assegnataria. Né valeva, in senso contrario, quanto affermare la non applicabilità, ratione temporis al caso in esame, dell'ampliamento normativo, dato che tale approdo era in contrasto con il principio di retroattvità della legge più favorevole. A riguardo, richiamava l'arresto della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 63 del 21.03.2019 che aveva sancito che il principio della legge mitior, prevista dall'art. 2 c.p., si applica anche alle sanzioni amministrative nel rispetto degli artt. 3 e 117 Cost, nonché tenendo conto di quanto disposto dall'art. 7 CEDU. Le censure sono infondate. Valga in subjecta materia, il richiamo al condividibile principio di reiterata affermazione giurisprudenziale secondo cui, stante la generale irretroattività della legge, che non trova deroga nella materia regolata dalla L. 24 novembre 1981 n.689, è inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole essendo determinante il momento della commissione dell'illecito (cfr ex pluribus Cass. 15.10.2007 n. 21584), con la sola eccezione di singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale;
per altro verso, non può ritenersi che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale;
va dunque considerato come, in r.g. n. …/.. 4 tema di sanzioni amministrative, i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (Cass. 28.12.2011 n. 29411). All'applicazione di tali principii consegue la conferma della prima decisione, risultando ineccepibile il ragionamento in fatto del Tribunale. E' infatti incontestato oltre che espressamente ammesso dalla stessa appellante come questa non disponesse di alcun titolo per occupare l'alloggio dell' e.r.p. né che ella si sia attivata per essere inclusa quale componente del nucleo familiare della legittima assegnataria di detto alloggio (la nonna, al momento della sua assegnazione. Giova Per_1 al riguardo rilevare che l'art. 12 comma 5 L.R. 12/99 stabilisce che l'ingresso di uno dei familiari nell'alloggio deve essere immediatamente comunicato dall'assegnatario stesso all'ente gestore che nei successivi tre mesi verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dell'assegnazione. Tali previsioni confermano che nessun rapporto di assegnazione e/o di subentro può costituirsi per facta concludentia e che, in particolare, il familiare che, come l'odierno appellante, non era in origine convivente con l'assegnatario, ai fini della legittimità della sua presenza nell'alloggio, deve essere autorizzato dall'ente gestore e proprietario, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge stessa. Condizione che, nel caso di specie, difetta. Del resto, anche la Suprema Corte ha evidenziato con riferimento a previsioni di legge regionale (della Regione Liguria, L.R. 10/2004) analoghe a quella in commento, che legittimano al subentro solo i componenti del nucleo familiare originario assegnatario e che invece consentono l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario nei confronti dei soggetti non conviventi con quest'ultimo al momento dell'assegnazione solo previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione, che tali disposizioni non si pongono in contrasto né con l'art. 3 né con l'art. 29 della Costituzione (Cass. Sez. 3, n. 24177/2016). Né d'altronde, può postularsi un diritto jure
r.g. n. …/.. 5 haereditario di permanere nell'alloggio di erp successivamente al decesso dell'assegnatario, posto che tale evento determina la cessazione dell'assegnazione e il conseguente ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, che procederà alla nuova assegnazione a soggetto legittimato previa verifica dei necessari requisiti. Resta assorbito dai rilievi svolti il secondo motivo di appello con il quale l'appellante insiste nel richiamare l'art. 10 del contratto di locazione sottoscritto dalla originaria assegnataria, senza considerare il rinvio della stessa disposizione alla normativa vigente ratione temporis. Inammissibile il terzo motivo con cui la insiste Pt_1 nell'invocare la propria “buona fede” nel continuare a pagare il canone, senza confrontarsi con gli specifici rilievi in fatto espressi, sul punto, dal Tribunale che ha giustamente ricondotto i pagamenti all'obbligo gravante, a norma del comma 5 dell'art. 15 L.R., sugli occupanti sine titulo di corrispondere una indennità pari al canone più elevato definito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c). Al rigetto integrale del gravame segue la condanna dell'appellante, totalmente soccombente, alla refusione delle spese del grado in favore del da liquidare in base allo scaglione corrispondente al Controparte_1 valore della controversia, pari all'importo della sanzione opposta. Sussistono, inoltre, nei confronti dell'appellante le condizioni per dichiarare la stessa tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 2499/2019 del Tribunale di Latina, Pt_1 pubblicata in data 29.10.2020, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 4500 oltre Iva, cpa e spese generali al 15%;
- dichiara la ricorrenza delle condizioni per dichiarare la appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07.11.2024 Il Consigliere estensore Giovanna GIANÌ
Il Presidente
Nicola SARACINO
r.g. n. …/.. 6 r.g. n. …/..
7
così composta: Nicola SARACINO Presidente Gianluca Mauro PELLEGRINI Consigliere Giovanna GIANÌ Consigliere rel.
All'esito di discussione orale, ha pubblicato, dandone lettura in udienza, la seguente: SENTENZA (ex art. 437 cpc) nel giudizio di appello rubricato al n. 6234 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 07.11.2024, vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vittoria Longo ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Terracina, Viale della Vitoria, 35; appellante E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Martina Iannetti ed elettivamente domiciliato presso il predetto Comune – Avvocatura Comunale, Piazza del Municipio, 1; appellato avente ad OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2499/2019, del Tribunale di Latina, pubblicata in data 29.10.2020.
CONCLUSIONI: per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa e rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, e previa ogni opportuna declaratoria, fissata l'udienza di discussione della causa, in accoglimento del presente ricorso in appello così pronunciarsi: sull'istanza di inibitoria spiegata: disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva e della sospensione della
r.g. n. …/.. 1 sentenza impugnata, con decreto da anticiparsi dal Presidente inaudita altera parte e da confermarsi con ordinanza all'udienza che il Collegio, se necessario, riterrà opportuno fissare nelle more della prima comparizione delle parti nel giudizio di appello dinnanzi a codesta Ecc.ma Corte. In subordine disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione e della sospensione della sentenza impugnata all'udienza all'uopo fissata. All'esito, stante le eccezioni sopra esposte ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente atto: riformare la sentenza del Tribunale di Latina, n. 1992/2020 pubbl. il
29/10/2020 a conclusione del giudizio RG n. 2499/2019, Giudice dott.ssa Gianna Valeri, depositata e comunicata via pec il 29.10.2020, non notificata, e per l'effetto voglia respingere tutte le domande formulate dal
, in p. Sindaco p.t., e accolte dal Tribunale di Latina, Parte_2 mandando la IG.ra , assolta da ogni avversaria pretesa e Parte_1 sollevandola da ogni conseguenza economica anche derivante della predetta sentenza. In via subordinata, stante la buona fede della IG.ra il pagamento Pt_1 dei canoni di occupazione inviati dall'ATER e la consegna volontaria delle chiavi, ridurre il quanto indicato nell'ordinanza ingiunzione nella diversa misura ritenuta congrua dalla Corte di Appello. Con il favore di spese, diritti e onorari di tutti i gradi di giudizio.”
per l'appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, confermare la sentenza n. 1992/2020 del Tribunale di Latina, dr.ssa Valeri, depositata in data 29/10/2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, che, avuto riguardo agli avvocati pubblici, attengono agli oneri previdenziali ed assistenziali (23,8%) oltre al rimborso forfetario, come per legge (15%)”. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma ha così statuito:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato.
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore del in persona del pro-tempore Controparte_1 CP_2 liquidate nella somma di €2.768,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA.”
Con la decisione, il Tribunale ha respinto la domanda azionata da avverso la l'ordinanza – ingiunzione n. 60 del 19 marzo Parte_1
r.g. n. …/.. 2 2019, con cui il aveva ingiunto alla stessa il Controparte_1 pagamento dell'importo di € 45.000,00 quale sanzione per la violazione dell'art. 15 L.R. n.12/99, per aver occupato senza titolo l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Terracina, alla Via Ducros Lotto 21 sc. M int.
6. Il Tribunale aveva rilevato la legittimità del provvedimento sanzionatorio, facendo rilevare come la all'epoca Pt_1 dell'accertamento in loco da parte della Polizia Locale del Comune, avvenuto risalente al maggio 2014, non disponesse di alcun titolo per la legittima occupazione dell'immobile. Il Tribunale osservava come la stessa non potesse considerarsi, a rigore, appartenere al nucleo familiare della nonna, originaria Per_1 assegnataria dal 1993, essendosi ivi trasferita nell'abitazione solo dal 08.05.2007 e permanendovi anche dopo il decesso della stessa. A fondamento della decisione, il primo giudice ha richiamato l'art. 12 L.R. 12/1999, secondo cui, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.
Quanto alla disciplina applicabile ratione temporis, il Tribunale evidenziava che alla data della contestazione amministrativa era in vigore il testo dell'art. 12 della L. R. nella formulazione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. n. 13 del 2018, che aveva modificato la lettera e) del comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 12/1999, inserendo, dopo la parola:
“figli” il riferimento ai parenti di secondo grado, quali soggetti abilitati all'ampliamento del nucleo familiare. Pertanto, la ricorrente, pur di fatto convivente con la nonna, non era legittimata al subentro a seguito del decesso della assegnataria nel 2013 mentre risultava aver rilasciato l'appartamento nel 2018. Né era conferente il richiamo all'art. 10 del contratto che estendeva agli appartenenti al nucleo familiare dell'assegnatario successivamente divenuti parte di esso gli stessi diritti ed obblighi, tenuto conto che espressamente si richiama la normativa al riguardo che dunque sia alla data della residenza presso la nonna (2007), alla data della morte (2013) ed alla data del verbale di contestazione amministrativa (2014) non consentiva tale inclusione formale. Parimenti non era invocabile la buona fede della ricorrente, risultando espresse comunicazioni alla stessa da parte dell'Ater in sede di diniego alla richiesta di voltura del contratto di locazione, da ultimo in data 20 dicembre
2013. Né poteva considerarsi una forma di acquiescenza l'emissione ed il pagamento di bollettini per l'occupazione dell'immobile considerato che, a r.g. n. …/.. 3 norma del comma 5 dell'art. 15 L.R. prevedente le sanzioni in caso di occupazione abusiva di immobile di edilizia residenziale, i soggetti di cui al comma 3 ( occupanti senza titolo) fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti, altresì, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato definito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c). Sulla base di tali rilievi, il Tribunale ha deciso come da dispositivo sopra riportato. Con ricorso ex art. depositato il 30.11.2020, ha Parte_1 interposto appello, cui ha resistito il Controparte_1 opponendosi al gravame con quattro motivi. Con il primo e il quarto motivo, la parte, invoca, ancora una volta, l'applicazione dell'art. 12 della L. 12/99 che riconosce, in caso di decesso dell'assegnatario, il subentro dei componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, che alla lettera e), prevedeva l'ipotesi un ampliamento fino ai parenti di secondo grado, tra cui ex lege andavano compresi anche i nipoti. Nel caso di specie, dunque, la pur non compresa nel nucleo Pt_1 familiare poteva subentrare nella assegnazione in base all'art. 12, commi 1 e 4 let. e), L. 12/99 in quanto nipote dell'originaria assegnataria. Né valeva, in senso contrario, quanto affermare la non applicabilità, ratione temporis al caso in esame, dell'ampliamento normativo, dato che tale approdo era in contrasto con il principio di retroattvità della legge più favorevole. A riguardo, richiamava l'arresto della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 63 del 21.03.2019 che aveva sancito che il principio della legge mitior, prevista dall'art. 2 c.p., si applica anche alle sanzioni amministrative nel rispetto degli artt. 3 e 117 Cost, nonché tenendo conto di quanto disposto dall'art. 7 CEDU. Le censure sono infondate. Valga in subjecta materia, il richiamo al condividibile principio di reiterata affermazione giurisprudenziale secondo cui, stante la generale irretroattività della legge, che non trova deroga nella materia regolata dalla L. 24 novembre 1981 n.689, è inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole essendo determinante il momento della commissione dell'illecito (cfr ex pluribus Cass. 15.10.2007 n. 21584), con la sola eccezione di singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale;
per altro verso, non può ritenersi che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale;
va dunque considerato come, in r.g. n. …/.. 4 tema di sanzioni amministrative, i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (Cass. 28.12.2011 n. 29411). All'applicazione di tali principii consegue la conferma della prima decisione, risultando ineccepibile il ragionamento in fatto del Tribunale. E' infatti incontestato oltre che espressamente ammesso dalla stessa appellante come questa non disponesse di alcun titolo per occupare l'alloggio dell' e.r.p. né che ella si sia attivata per essere inclusa quale componente del nucleo familiare della legittima assegnataria di detto alloggio (la nonna, al momento della sua assegnazione. Giova Per_1 al riguardo rilevare che l'art. 12 comma 5 L.R. 12/99 stabilisce che l'ingresso di uno dei familiari nell'alloggio deve essere immediatamente comunicato dall'assegnatario stesso all'ente gestore che nei successivi tre mesi verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dell'assegnazione. Tali previsioni confermano che nessun rapporto di assegnazione e/o di subentro può costituirsi per facta concludentia e che, in particolare, il familiare che, come l'odierno appellante, non era in origine convivente con l'assegnatario, ai fini della legittimità della sua presenza nell'alloggio, deve essere autorizzato dall'ente gestore e proprietario, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge stessa. Condizione che, nel caso di specie, difetta. Del resto, anche la Suprema Corte ha evidenziato con riferimento a previsioni di legge regionale (della Regione Liguria, L.R. 10/2004) analoghe a quella in commento, che legittimano al subentro solo i componenti del nucleo familiare originario assegnatario e che invece consentono l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario nei confronti dei soggetti non conviventi con quest'ultimo al momento dell'assegnazione solo previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione, che tali disposizioni non si pongono in contrasto né con l'art. 3 né con l'art. 29 della Costituzione (Cass. Sez. 3, n. 24177/2016). Né d'altronde, può postularsi un diritto jure
r.g. n. …/.. 5 haereditario di permanere nell'alloggio di erp successivamente al decesso dell'assegnatario, posto che tale evento determina la cessazione dell'assegnazione e il conseguente ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, che procederà alla nuova assegnazione a soggetto legittimato previa verifica dei necessari requisiti. Resta assorbito dai rilievi svolti il secondo motivo di appello con il quale l'appellante insiste nel richiamare l'art. 10 del contratto di locazione sottoscritto dalla originaria assegnataria, senza considerare il rinvio della stessa disposizione alla normativa vigente ratione temporis. Inammissibile il terzo motivo con cui la insiste Pt_1 nell'invocare la propria “buona fede” nel continuare a pagare il canone, senza confrontarsi con gli specifici rilievi in fatto espressi, sul punto, dal Tribunale che ha giustamente ricondotto i pagamenti all'obbligo gravante, a norma del comma 5 dell'art. 15 L.R., sugli occupanti sine titulo di corrispondere una indennità pari al canone più elevato definito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c). Al rigetto integrale del gravame segue la condanna dell'appellante, totalmente soccombente, alla refusione delle spese del grado in favore del da liquidare in base allo scaglione corrispondente al Controparte_1 valore della controversia, pari all'importo della sanzione opposta. Sussistono, inoltre, nei confronti dell'appellante le condizioni per dichiarare la stessa tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 2499/2019 del Tribunale di Latina, Pt_1 pubblicata in data 29.10.2020, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 4500 oltre Iva, cpa e spese generali al 15%;
- dichiara la ricorrenza delle condizioni per dichiarare la appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07.11.2024 Il Consigliere estensore Giovanna GIANÌ
Il Presidente
Nicola SARACINO
r.g. n. …/.. 6 r.g. n. …/..
7