Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 165/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a Fairfield Nsw Sydney in [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Gattuso C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Candeloro Parrello
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/02/2025 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 9/08/1998 in CU
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 4 part II serie A anno
1998) e che dall'unione sono nati i figli (13/06/2000) e Persona_1 Per_2
(26/06/2006), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi che vivono di fatto separati da circa 3 anni continueranno a vivere separati nel mutuo reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in CU, via Roma n°47, è di proprietà della sig.ra che in essa rimarrà ad abitare unitamente ai figli Controparte_1 conviventi.
3. Dei figli della coppia, entrambi ormai maggiorenni, ha iniziato da Per_1 poco a lavorare ed è economicamente autosufficiente, mentre non Per_2 ha ancora raggiunto l'indipendenza economica. I genitori, pertanto, contribuiranno in egual misura al mantenimento del figlio versando Per_2 mensilmente la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00) cadauno direttamente al figlio ed entrambi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie, che si riterranno necessarie per il mantenimento, istruzione e cura dello stesso, con la precisazione che dette spese dovranno essere preventivamente concordate e documentate.
4. L'assegno unico universale INPS continuerà ad essere incassato solo dalla sig.ra Controparte_1
5. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
9/08/1998 in CU (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 4 part II serie A anno 1998) e che dall'unione sono nati i figli Persona_1
(13/06/2000) e (26/06/2006). Per_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1. I coniugi che vivono di fatto separati da circa 3 anni continueranno a vivere separati nel mutuo reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in CU, via Roma n°47, è di proprietà della sig.ra che in essa rimarrà ad abitare unitamente ai figli Controparte_1 conviventi.
3. Dei figli della coppia, entrambi ormai maggiorenni, ha iniziato da Per_1 poco a lavorare ed è economicamente autosufficiente, mentre non Per_2 ha ancora raggiunto l'indipendenza economica. I genitori, pertanto, contribuiranno in egual misura al mantenimento del figlio versando Per_2 mensilmente la somma di euro 150,00 (centocinquanta/00) cadauno direttamente al figlio ed entrambi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie, che si riterranno necessarie per il mantenimento, istruzione e cura dello stesso, con la precisazione che dette spese dovranno essere preventivamente concordate e documentate.
4. L'assegno unico universale INPS continuerà ad essere incassato solo dalla sig.ra Controparte_1
5. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio.
Riserva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola