Art. 25. 1. L'attivita' di religione e di culto dell'Unione, delle Comunita' e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolge a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e degli statuti dei predetti enti, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
2. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione, delle Comunita' e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
3. Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni ed eredita' e per il conseguimento di legati da parte degli enti predetti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
2. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione, delle Comunita' e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
3. Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni ed eredita' e per il conseguimento di legati da parte degli enti predetti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.