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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2692/2007 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Concetta Serrone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2692 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2007, trattenuta in decisione con provvedimento del 18 luglio 2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Danilo Tomeo e Parte_1 C.F._1
Alfonso Lisanti, in virtù di mandato in atti, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Vallo della Lucania, alla via Angelo Rubino nr. 43;
ATTORE
CONTRO
(P.I. ) in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall' Avv. Valerio Rizzo, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vallo della
Lucania (SA) alla via Ottavio De Marsilio n. 9
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 05/11/2007 esponeva di aver promosso analogo Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania con atto del 03/12/2002 definito con sentenza n.
288/2004, con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e compensate le spese di giudizio;
che egli aveva promosso quindi l'azione dinanzi al Tar, il quale con decisione n.
6907/07 dichiarava il difetto di giurisdizione precisando che l'organo competente fosse la magistratura ordinaria;
che a seguito di lavori eseguiti dalla aveva subito Parte_2 CP_1
danni presso il fondo di sua proprietà sito in Orria (SA) località Retara, in C.T. al foglio 14, particelle pagina 1 di 9 151,152,153,154 e più precisamente si erano verificate frane e smottamenti;
che, nonostante la diffida, la non aveva provveduto in alcun modo. Controparte_1
Tanto premesso in fatto, conveniva in giudizio la Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliersi tutte le richieste innanzi formulate e previo espletamento della CTU richiesta e della prova per testi articolata con i testi indicati. Condannarsi, la convenuta ad eseguire le opere idonee ad eliminare le cause Parte_3
dei danni patiti e patiendi a causa delle dette frane subite da parte del deducente attore;
a pagare in favore dell'attore tutte le spese ed i danni verificatisi orientativamente indicati nella somma di Euro
18.000,00 (valutati con perizia di parte circa cinque anni fa) ovvero secondo quando risulterà dalla
CTU nonché le spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale contestava la fondatezza della domanda. In particolare, deduceva di Controparte_1
essersi limitata a progettare ed appaltare le opere quale Ente delegato dalla che le Controparte_2
opere realizzate consistevano nella realizzazione di un muretto di contenimento della scarpata, nella corretta regimentazione delle acque, mediante la costruzione di apposita cunetta e nel rifacimento della massicciata stradale;
che tali interventi non avevano modificato lo status quo ante, non avendo realizzato sbancamenti, ma soprattutto non si era intervenuti sul precedente assetto della scarpata;
che i lavori erano stati realizzati a regola d'arte e regolarmente collaudati;
eccepiva altresì la propria carenza di legittimazione passiva, essendo la strada di proprietà del il quale aveva l'obbligo Parte_4
di custodirla ed adottare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei terzi.
Concludeva, pertanto, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della nel merito, rigettare la domanda con condanna dell'attore al Controparte_1
pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo prova orale e documentale, oltre che a mezzo c.t.u.; poi, giungeva dinanzi allo scrivente magistrato solo nel 2023 e veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata e merita di essere accolta entro i termini che seguono.
Preliminarmente, occorre vagliare la questione relativa al bis in idem sollevata nell'ambito del presente giudizio.
In effetti, dalla disamina dell'attività assertiva sviluppata da parte attrice e della documentazione versata in atti, è possibile ricostruire la storia processuale che ha interessato i fatti oggetto dell'atto introduttivo del presente giudizio nei seguenti termini:
pagina 2 di 9 - l'attore , con atto di citazione del 3/12/2002, evocava innanzi al Tribunale di Parte_1
Vallo della Lucania la dando origine al proc. n. 1749/2002 Parte_3
R.G., per il risarcimento dei danni richiesti nel presente giudizio;
- il predetto procedimento si concludeva con la sentenza n. 288/2004, emessa il 17 maggio 2004
e pubblicata il 19 maggio 2004, con cui il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con compensazione delle spese di giudizio;
- l'attore, in seguito, instaurava il giudizio innanzi al Tar Campania con ricorso n. 1319/2005, il quale si concludeva con la pronuncia n. 6907/2007, con cui l'autorità adita, preso atto della sentenza emessa, in data 6 luglio 2004, dalla Corte Cost. n. 204/2004 dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese;
- l'attore, a questo punto, introduceva nuovamente la domanda innanzi all'intestato Tribunale.
Sul punto (la questione è stata affrontata dal Tribunale di Salerno, sent. n. 869/2025, del
25/02/2025, che qui si intende ripercorrere e condividere), occorre evidenziare che il giudicato si forma nel corso o al termine di un altro processo fra le medesime parti, «qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo» (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.
2387 del 24/01/2024).
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità è oramai costante nel ritenere che il giudicato esterno debba essere trattato allo stesso modo del giudicato interno e ne ammette, quindi, la rilevabilità
d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. s. 226/2001; Cass. n. 13916/2006; Cass. 7 ottobre
2010, n. 20802; Cass. 15 aprile 2011, n. 8614; Cass. n 6102 del 17 marzo 2014; Cass. n. 11365 del 01 giugno 2015; Cass. 5 maggio 2016, n. 9059, Cass. civ., Sez. Unite, 02/02/2017, n. 2735). Tale regola si fonda sull'assimilazione del giudicato alla norma di diritto, da tenere necessariamente in considerazione nella formazione del giudizio.
Tale eccezione non subisce limitazione di cui all'art. 345 c.p.c. per le nuove prove in appello, potendo il giudicato essere rilevato o dedotto fino all'ultimo momento utile prima della decisione (cfr.
Cass. n. 12754/2022; Cass. n. 48/2021; Cass. n. 16847/2018; Cass. n. 15737/2017; Cass. n.
17069/2014; Cass. n. 8175/2012; Cass. 413/2006; Cass. 4392/2000).
D'altra parte, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo pagina 3 di 9 cui «Le sentenze di merito che statuiscono sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, sì da spiegare i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo in quanto in esse la pronuncia sulla giurisdizione, sia pure implicita, si coniughi con una di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che abbiano per oggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, a quelle in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio» (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 4997 del
02/03/2018, Sez. U, Sentenza n. 15208 del 21/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 802 del 19/11/1999).
È pacifico che il giudicato sulla giurisdizione si formi per le sentenze:
- emanate a conclusione di un regolamento preventivo di giurisdizione;
- rese a fronte di un ricorso ordinario proposto per motivi attinenti alla giurisdizione;
- rese a seguito di una denuncia di conflitto positivo o negativo di giurisdizione (cfr., fra le tante, Cass., 4.2.2000, n. 1233; Cass., sez. un., 4.4.2000, n. 95; Cass., 5.2.1999, n. 45; Cass., sez. un.,
27.3.2001, n. 2739).
Alle sentenze di merito che statuiscono soltanto sulla giurisdizione la giurisprudenza è solita attribuire mera efficacia «endoprocessuale», ossia limitata al giudizio al cui interno sono state rese
(cfr., fra le tante, Cass., sez. un., 4.4.2000, n. 95; Cass., sez. un., 1°.8.1994, n. 7151).
Le sentenze che, statuendo sul merito della causa, contengono una pronuncia, seppur implicita, in materia di giurisdizione (giudicato «implicito» sulla giurisdizione), si ritiene, che una volta passate in giudicato, contengano anche una irrevocabile affermazione circa la giurisdizione del giudice adito, con la conseguenza che l'autorità di cosa giudicata – propria della sentenza di merito – estende i suoi effetti anche in relazione alla pronuncia implicita sulla giurisdizione, la quale, pertanto, può essere fatta valere anche nel corso di un successivo distinto giudizio (cfr., fra le tante, Cass., sez. un., 29.1.2000, n.
1233; Cass. , sez. un., 27.11.2000, n. 1210; Cass. , sez. un., 5.2.1999, n. 45; Cass. , 3.2.1995, n. 1311, tutte citt., insieme ad altri precedenti conformi).
Un altro più datato riteneva l'effetto preclusivo del giudicato sulla giurisdizione derivante da sentenza emanate dai giudici di merito limitatamente al giudizio in cui sono state pronunciate non possano acquistare l'efficacia e l'autorità della cosa giudicata sostanziale, e, conseguentemente, non possano essere opponibili anche in distinti giudizi aventi ad oggetto lo stesso diritto, in quanto la funzione precipua del giudicato è quella di attribuire incontrovertibilmente al vincitore il godimento del
«bene della vita» oggetto del contendere;
tuttavia, il concetto di «bene della vita» coincide non solo nell'utilità pratica derivante al vincitore dall'ottenimento di una pronuncia favorevole nel merito
(definitiva e quindi non più contrastabile con gli ordinari mezzi di impugnazione) ma anche nei pagina 4 di 9 vantaggi conseguiti medio tempore nel corso del giudizio, che – in fin dei conti – si rivelano senz'altro funzionali al conseguimento della res materiale direttamente tutelata dal giudicato, per cui anche la pronuncia favorevole ottenuta «in punto giurisdizione» costituisca un considerevole passo in avanti verso una definitiva (anche se non ancora certa) pronuncia di accoglimento della pretesa di diritto sostanziale, assumendo, per ciò stesso, un'indubbia utilità pratica
Nel caso di specie, il Tribunale di Vallo della Lucania, con la sentenza predetta, si è limitato a negare la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, senza, quindi statuire nel merito, per cui non si è formato il giudicato sulla giurisdizione.
Tanto premesso, prima di passare al merito della vicenda, occorre soffermarsi sull'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_1
Sul tema, occorre rilevare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la astratta prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. In altri e più esplicativi termini, la condizione perché si riconosca, ad esempio, all'attore la legittimazione ad agire è che egli si affermi titolare del diritto controverso, non già che egli lo sia effettivamente. Per riconoscere la legittimazione ad un soggetto è sufficiente, quindi, che costui si attribuisca la titolarità del diritto fatto valere, prescindendo dall'effettiva titolarità, in concreto, del rapporto dedotto in causa, che si riferisce invece al merito della causa (cfr. Cass. n. 11284/2010). Analogamente, il presupposto della legittimazione passiva del convenuto attiene alla sua qualità di soggetto nei cui confronti l'attore ha il diritto potestativo di ottenere dal giudice, sempre in base alla sua prospettazione, una sentenza di merito, di accoglimento o di rigetto.
Nessun dubbio sussiste, allora, sulla legittimazione passiva dell'Ente convenuto: da una parte,
l'attore deduceva che fosse proprio questi ad aver commissionato i lavori da cui sarebbero scaturiti i danni qui lamentati;
peraltro, nella documentazione allegata all'atto introduttivo della lite, è possibile disaminare la deliberazione prot. n. 3981 del 23/10/1997, e quelle successive, con cui si procedeva alla
“(…) Approvazione progetto tecnico esecutivo strada “Area Piano-Cerreto” in agro del Comune di
Orria”, conferendo all'uopo l'incarico di esecuzione dei lavori ad uno studio tecnico.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, in via generale, ha più volte chiarito che, in tema di risarcimento del danno con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della p.a. nell'esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi,
pagina 5 di 9 escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente (Cass. n. 1263/2012 e n. 459/2008).
Passando, ora, al vaglio del merito della vicenda, occorre focalizzare l'attenzione sulla consulenza tecnica d'ufficio, la quale appare adeguatamente motivata, immune da vizi logici e metodologici, e completa, nella misura in cui tiene conto nella copiosa documentazione versata in atti dalle parti. In altri termini, il Tribunale la ritiene particolarmente dirimente ai fini del decidere, per cui ne fa proprio il contenuto e ad essa può farsi integrale riferimento e rinvio per quanto qui, per ragioni di sintesi, non sarà esposto.
Innanzitutto, il consulente offre un'approfondita descrizione dei luoghi di causa, non mancando di precisare anche lo stato attuale (“nell'Allegato N.4, risulta ben evidente il fronte dei movimenti franosi, essendo visibili le superfici di distacco delle masse di terreno staccatosi in passato dal versante prospiciente la strada. Il materiale franato sulla strada e' stato rimosso a suo tempo dal
(come dichiarato dalla parte attrice), ed oggi la strada si presenta sgombera da Parte_4 detriti”).
In particolare, ricorrendo alla documentazione depositata nell'ambito dei progetti dei lavori approvati dalla Comunità il consulente ha ricostruito gli eventi anche tenendo conto dello CP_1
status quo ante (cfr. pag. 15 e 16 della perizia, in particolare la fig. 6, ove si legge: Nella figura seguente si riporta il confronto tra lo stato iniziale (n.1, linea tratteggiata di colore blu), quello preesistente il movimento franoso (n.2, linea tratto-punto di colore rosso), e quello attuale (n.3, linea continua nera).).
Il consulente ha completato il suo esame con la seguente conclusione: Le cause del movimento franoso che ha interessato il fondo attoreo in localita' Retara sono da ricercare negli interventi eseguiti da parte della e nell'ambito dei “Lavori di ripristino ed CP_3 Controparte_1 CP_1
adeguamento funzionale delle OO.PP. di bonifica montana danneggiate dalle avversita' atmosferiche del dicembre 1993 – Legge 185/92 – Strada area del Piano-Cerreto in Comune di Orria”: nel corso dei lavori sono stati effettuati tagli dei terreno esistenti a monte della strada, senza realizzare idonee opere di protezione (quali ad esempio muro di sostegno). Come detto, e come visibile, sono presenti, nel tratto interessato dalla frana per cui e' causa, solamente delle zanelle di ridotta altezza fuori terra
(circa 50 cm), del tutto insufficienti a contenere i terreni a seguito dei lavori eseguiti, che, privi di protezione, hanno finito col collassare sulla strada a seguito di eventi meteorici.
La rimozione della vegetazione e delle alberature che sembra fossero presenti prima dell'esecuzione dei lavori ha poi contribuito ai movimenti franosi dei terreni, che sono rimasti privi di qualsiasi presidio sotto le azioni degli agenti atmosferici. (cfr. pag. 20 e 21, ove si riporta uno specchio temporale degli eventi).
pagina 6 di 9 Inoltre, e il dato non appare assolutamente da trascurare, va rilevato che anche l'Ente convenuto ha preso contezza della situazione verificatasi a mezzo dell'Ingegnere responsabile dei lavori. Come posto in evidenza dal medesimo consulente, in data 9/04/2002 il suddetto trasmetteva alla Comunità montana una relazione tecnica a sua firma, laddove si legge: ““Il progetto prevede lavori di contenimento necessari a bloccare un fenomeno di scivolamento della scarpata in corrispondenza del
Comune di Orria tra la strada Piano Cerreto e la proprietà del sig. per uno sviluppo di Parte_1 circa ml. 20,00. Detto fenomeno puo' essere collegato a lavori di ampliamento e sistemazione della suddetta strada, effettuati a cura della nel mese di settembre del 2000, lavori che Parte_5
hanno comportato una modifica della scarpata con la esecuzione, tra l'altro, di un muretto al piede di detta scarpata. Ad evitare che si possano avere ulteriori slittamenti si propone di consolidare detta scarpata per un fronte di ml. 20,00 con un muro in cls amato dell'altezza di ml. 2,00 con rivestimento in pietra”.
Orbene, il consulente, oltre a così chiarire il nesso causale tra i lavori commissionati dalla convenuta e la frana che ha interessato il terreno dell'attore, ha spiegato anche la percentuale CP_1 di responsabilità attribuibile alla prima: “Le cause del movimento franoso riscontrato sono quasi completamente (per il 90%) attribuibili alla esecuzione dei lavori anzidetti, in quanto se fossero state eseguite idonee opere di protezione della scarpata (ad esempio un muro di sostegno in c.a., di altezza necessaria a sopportare la spinta esercitata dal terreno rimasto privo di vincoli) non si sarebbero avuti movimenti franosi dell'entita' riscontrata. Il rimanente 10% e' attribuibile alla rimozione della vegetazione e delle alberature preesistenti sul terreno interessato dai movimenti franosi, in quanto esse esercitavano, con le loro radici, un efficace vincolo allo scivolamento dei terreni (come si vede in corrispondenza della “sezione 33” di progetto, in cui la presenza di alberi ha contribuito alla stabilizzazione del versante)”.
Nessuna delle parti faceva pervenire osservazioni, entro i termini, alla consulenza tecnica d'ufficio.
Dunque, accertata la responsabilità della rispetto allo smottamento del Controparte_1 terreno lamentato dall'Astore, la stessa deve essere condannata all'esecuzione delle opere necessarie per il contenimento dei terreni de quo, opere indicate a pag. 23 della consulenza: “Per poter procedere al ripascimento delle aree interessate occorre procedere, preventivamente, alla realizzazione di idonee opere di contenimento dei terreni. Lo scrivente ritiene che sia necessario realizzare un muro di sostegno in c.a., per una lunghezza non inferiore a quella del fronte di frana (ossia per circa 30 metri)
e per una altezza pari a quella che il versante a monte della strada aveva immediatamente dopo la esecuzione dei lavori di cui trattasi (ossia di circa 2,5 metri).
pagina 7 di 9 Considerate le notevole quantita' di acqua superficiale riscontrata, il terreno e' da ritenere saturo e quindi occorre eseguire idonei drenaggi a tergo del muro in c.a. L'importo di tali lavori e' pari a circa 35.000,00 euro come desumibile dal computo metrico estimativo riportato in Appendice
N.5, al quale si rimanda per maggiori dettagli”.
Tuttavia, la domanda relativa al risarcimento dei danni non può essere accolta.
In particolare, l'attività assertiva sviluppata dall'attore nell'atto introduttivo della lite in relazione ai danni lamentati risulta del tutto generica ed insufficiente, atteso che non è in grado di offrire al giudicante degli elementi di fatto su cui poter agganciare la stima dei danni asseritamente subiti.
Ed infatti, sul punto l'attore ha meramente dedotto che “…le frane e gli smottamenti che si verificarono danneggiarono parte del fondo di proprietà del deducente, compreso nella particella 151, per una lunghezza di circa 20 metri…”. Nella relazione tecnica di parte allegata alla citazione (che, vale la pena evidenziare, non riporta alcuna data), viene fatto cenno sia ad un'occupazione del terreno di proprietà dell'Astore a causa dei lavori predetti, sia ad “un indennizzo per il mancato utilizzo della superficie di terreno franato coltivato ad orto per la vicinanza del pozzo e di quello più prossimo non utilizzabile per motivi di sicurezza per il quale si può ritenere una perdita di reddito stimata forfettariamente in lire 550.000”.
Orbene, quanto ad un'ipotetica occupazione, alcuna menzione viene fatta nell'atto introduttivo della lite;
allo stesso tempo, nel medesimo atto non viene argomentata la perdita di alberi da frutto o alberi di vite (né viene operata una descrizione specifica degli stessi).
Oltre a ciò, nella consulenza tecnica è evidenziato (pag. 14), nella parte descrittiva relativa alla particella asseritamente danneggiata, che “All'epoca dell'evento per cui è causa, sulla particella 151 era presente un vigneto, come desumibile dalla documentazione fotografica presente in atti
(attualmente sono presenti solamente alcuni ceppi di vite sulla parte prospiciente il fronte di frana): la parte attrice dichiara di aver provveduto a eliminare il vigneto nel 2004. Allo stato attuale sulla particella 151 sono presenti alcune piante di ulivo, poste ad una distanza di circa 6÷8 metri dal fronte di frana, e pertanto non direttamente interessate (per il momento) dai fenomeni franosi”.
Dunque, a prescindere dalla carenza di allegazioni sul punto, non può ritenersi provata la sussistenza di un nesso causale tra i lavori commissionati dalla Comunità montana e la (eventuale) perdita delle colture dell'attore.
Inoltre, l'unico danno riconosciuto dal c.t.u. all'Astore è stato così sintetizzato: “I danni subiti dal fondo di proprieta' dell'attore consistono, essenzialmente, nella perdita di materiale
(quantificabile in circa 200 mc) avvenuto a seguito dei movimenti franosi”.
pagina 8 di 9 Siffatta conclusione, d'altra parte, appare in linea con quanto evidenziato nel corpo della consulenza, in particolare nel punto in cui – operando un confronto con la documentazione allegata ai progetti approvati – il perito ha tracciato il profilo assunto dal terreno oggetto di studio prima e dopo i lavori eseguiti e, quindi, prima e dopo la frana intervenuta: ha evidenziato, in questo modo, un semplice distacco del terreno nella misura indicata.
Pertanto, la domanda non può essere accolta in parte qua.
In ragione del parziale accoglimento della domanda, si stima equo compensare le spese di lite, anche quelle di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara la Controparte_1
responsabile della frana e dello smottamento occorso sul terreno di parte attrice e la
[...] condanna all'esecuzione degli interventi indicati dal CTU nell'elaborato peritale depositato in data 5/5/2016, riportati già in parte motiva e qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice;
3) Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u.
Vallo della Lucania, 6/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Concetta Serrone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Concetta Serrone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2692 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2007, trattenuta in decisione con provvedimento del 18 luglio 2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Danilo Tomeo e Parte_1 C.F._1
Alfonso Lisanti, in virtù di mandato in atti, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Vallo della Lucania, alla via Angelo Rubino nr. 43;
ATTORE
CONTRO
(P.I. ) in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall' Avv. Valerio Rizzo, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vallo della
Lucania (SA) alla via Ottavio De Marsilio n. 9
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 05/11/2007 esponeva di aver promosso analogo Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania con atto del 03/12/2002 definito con sentenza n.
288/2004, con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e compensate le spese di giudizio;
che egli aveva promosso quindi l'azione dinanzi al Tar, il quale con decisione n.
6907/07 dichiarava il difetto di giurisdizione precisando che l'organo competente fosse la magistratura ordinaria;
che a seguito di lavori eseguiti dalla aveva subito Parte_2 CP_1
danni presso il fondo di sua proprietà sito in Orria (SA) località Retara, in C.T. al foglio 14, particelle pagina 1 di 9 151,152,153,154 e più precisamente si erano verificate frane e smottamenti;
che, nonostante la diffida, la non aveva provveduto in alcun modo. Controparte_1
Tanto premesso in fatto, conveniva in giudizio la Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “accogliersi tutte le richieste innanzi formulate e previo espletamento della CTU richiesta e della prova per testi articolata con i testi indicati. Condannarsi, la convenuta ad eseguire le opere idonee ad eliminare le cause Parte_3
dei danni patiti e patiendi a causa delle dette frane subite da parte del deducente attore;
a pagare in favore dell'attore tutte le spese ed i danni verificatisi orientativamente indicati nella somma di Euro
18.000,00 (valutati con perizia di parte circa cinque anni fa) ovvero secondo quando risulterà dalla
CTU nonché le spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale contestava la fondatezza della domanda. In particolare, deduceva di Controparte_1
essersi limitata a progettare ed appaltare le opere quale Ente delegato dalla che le Controparte_2
opere realizzate consistevano nella realizzazione di un muretto di contenimento della scarpata, nella corretta regimentazione delle acque, mediante la costruzione di apposita cunetta e nel rifacimento della massicciata stradale;
che tali interventi non avevano modificato lo status quo ante, non avendo realizzato sbancamenti, ma soprattutto non si era intervenuti sul precedente assetto della scarpata;
che i lavori erano stati realizzati a regola d'arte e regolarmente collaudati;
eccepiva altresì la propria carenza di legittimazione passiva, essendo la strada di proprietà del il quale aveva l'obbligo Parte_4
di custodirla ed adottare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei terzi.
Concludeva, pertanto, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della nel merito, rigettare la domanda con condanna dell'attore al Controparte_1
pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo prova orale e documentale, oltre che a mezzo c.t.u.; poi, giungeva dinanzi allo scrivente magistrato solo nel 2023 e veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata e merita di essere accolta entro i termini che seguono.
Preliminarmente, occorre vagliare la questione relativa al bis in idem sollevata nell'ambito del presente giudizio.
In effetti, dalla disamina dell'attività assertiva sviluppata da parte attrice e della documentazione versata in atti, è possibile ricostruire la storia processuale che ha interessato i fatti oggetto dell'atto introduttivo del presente giudizio nei seguenti termini:
pagina 2 di 9 - l'attore , con atto di citazione del 3/12/2002, evocava innanzi al Tribunale di Parte_1
Vallo della Lucania la dando origine al proc. n. 1749/2002 Parte_3
R.G., per il risarcimento dei danni richiesti nel presente giudizio;
- il predetto procedimento si concludeva con la sentenza n. 288/2004, emessa il 17 maggio 2004
e pubblicata il 19 maggio 2004, con cui il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con compensazione delle spese di giudizio;
- l'attore, in seguito, instaurava il giudizio innanzi al Tar Campania con ricorso n. 1319/2005, il quale si concludeva con la pronuncia n. 6907/2007, con cui l'autorità adita, preso atto della sentenza emessa, in data 6 luglio 2004, dalla Corte Cost. n. 204/2004 dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese;
- l'attore, a questo punto, introduceva nuovamente la domanda innanzi all'intestato Tribunale.
Sul punto (la questione è stata affrontata dal Tribunale di Salerno, sent. n. 869/2025, del
25/02/2025, che qui si intende ripercorrere e condividere), occorre evidenziare che il giudicato si forma nel corso o al termine di un altro processo fra le medesime parti, «qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo» (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.
2387 del 24/01/2024).
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità è oramai costante nel ritenere che il giudicato esterno debba essere trattato allo stesso modo del giudicato interno e ne ammette, quindi, la rilevabilità
d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. s. 226/2001; Cass. n. 13916/2006; Cass. 7 ottobre
2010, n. 20802; Cass. 15 aprile 2011, n. 8614; Cass. n 6102 del 17 marzo 2014; Cass. n. 11365 del 01 giugno 2015; Cass. 5 maggio 2016, n. 9059, Cass. civ., Sez. Unite, 02/02/2017, n. 2735). Tale regola si fonda sull'assimilazione del giudicato alla norma di diritto, da tenere necessariamente in considerazione nella formazione del giudizio.
Tale eccezione non subisce limitazione di cui all'art. 345 c.p.c. per le nuove prove in appello, potendo il giudicato essere rilevato o dedotto fino all'ultimo momento utile prima della decisione (cfr.
Cass. n. 12754/2022; Cass. n. 48/2021; Cass. n. 16847/2018; Cass. n. 15737/2017; Cass. n.
17069/2014; Cass. n. 8175/2012; Cass. 413/2006; Cass. 4392/2000).
D'altra parte, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo pagina 3 di 9 cui «Le sentenze di merito che statuiscono sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, sì da spiegare i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo in quanto in esse la pronuncia sulla giurisdizione, sia pure implicita, si coniughi con una di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che abbiano per oggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, a quelle in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio» (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 4997 del
02/03/2018, Sez. U, Sentenza n. 15208 del 21/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 802 del 19/11/1999).
È pacifico che il giudicato sulla giurisdizione si formi per le sentenze:
- emanate a conclusione di un regolamento preventivo di giurisdizione;
- rese a fronte di un ricorso ordinario proposto per motivi attinenti alla giurisdizione;
- rese a seguito di una denuncia di conflitto positivo o negativo di giurisdizione (cfr., fra le tante, Cass., 4.2.2000, n. 1233; Cass., sez. un., 4.4.2000, n. 95; Cass., 5.2.1999, n. 45; Cass., sez. un.,
27.3.2001, n. 2739).
Alle sentenze di merito che statuiscono soltanto sulla giurisdizione la giurisprudenza è solita attribuire mera efficacia «endoprocessuale», ossia limitata al giudizio al cui interno sono state rese
(cfr., fra le tante, Cass., sez. un., 4.4.2000, n. 95; Cass., sez. un., 1°.8.1994, n. 7151).
Le sentenze che, statuendo sul merito della causa, contengono una pronuncia, seppur implicita, in materia di giurisdizione (giudicato «implicito» sulla giurisdizione), si ritiene, che una volta passate in giudicato, contengano anche una irrevocabile affermazione circa la giurisdizione del giudice adito, con la conseguenza che l'autorità di cosa giudicata – propria della sentenza di merito – estende i suoi effetti anche in relazione alla pronuncia implicita sulla giurisdizione, la quale, pertanto, può essere fatta valere anche nel corso di un successivo distinto giudizio (cfr., fra le tante, Cass., sez. un., 29.1.2000, n.
1233; Cass. , sez. un., 27.11.2000, n. 1210; Cass. , sez. un., 5.2.1999, n. 45; Cass. , 3.2.1995, n. 1311, tutte citt., insieme ad altri precedenti conformi).
Un altro più datato riteneva l'effetto preclusivo del giudicato sulla giurisdizione derivante da sentenza emanate dai giudici di merito limitatamente al giudizio in cui sono state pronunciate non possano acquistare l'efficacia e l'autorità della cosa giudicata sostanziale, e, conseguentemente, non possano essere opponibili anche in distinti giudizi aventi ad oggetto lo stesso diritto, in quanto la funzione precipua del giudicato è quella di attribuire incontrovertibilmente al vincitore il godimento del
«bene della vita» oggetto del contendere;
tuttavia, il concetto di «bene della vita» coincide non solo nell'utilità pratica derivante al vincitore dall'ottenimento di una pronuncia favorevole nel merito
(definitiva e quindi non più contrastabile con gli ordinari mezzi di impugnazione) ma anche nei pagina 4 di 9 vantaggi conseguiti medio tempore nel corso del giudizio, che – in fin dei conti – si rivelano senz'altro funzionali al conseguimento della res materiale direttamente tutelata dal giudicato, per cui anche la pronuncia favorevole ottenuta «in punto giurisdizione» costituisca un considerevole passo in avanti verso una definitiva (anche se non ancora certa) pronuncia di accoglimento della pretesa di diritto sostanziale, assumendo, per ciò stesso, un'indubbia utilità pratica
Nel caso di specie, il Tribunale di Vallo della Lucania, con la sentenza predetta, si è limitato a negare la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, senza, quindi statuire nel merito, per cui non si è formato il giudicato sulla giurisdizione.
Tanto premesso, prima di passare al merito della vicenda, occorre soffermarsi sull'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_1
Sul tema, occorre rilevare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la astratta prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. In altri e più esplicativi termini, la condizione perché si riconosca, ad esempio, all'attore la legittimazione ad agire è che egli si affermi titolare del diritto controverso, non già che egli lo sia effettivamente. Per riconoscere la legittimazione ad un soggetto è sufficiente, quindi, che costui si attribuisca la titolarità del diritto fatto valere, prescindendo dall'effettiva titolarità, in concreto, del rapporto dedotto in causa, che si riferisce invece al merito della causa (cfr. Cass. n. 11284/2010). Analogamente, il presupposto della legittimazione passiva del convenuto attiene alla sua qualità di soggetto nei cui confronti l'attore ha il diritto potestativo di ottenere dal giudice, sempre in base alla sua prospettazione, una sentenza di merito, di accoglimento o di rigetto.
Nessun dubbio sussiste, allora, sulla legittimazione passiva dell'Ente convenuto: da una parte,
l'attore deduceva che fosse proprio questi ad aver commissionato i lavori da cui sarebbero scaturiti i danni qui lamentati;
peraltro, nella documentazione allegata all'atto introduttivo della lite, è possibile disaminare la deliberazione prot. n. 3981 del 23/10/1997, e quelle successive, con cui si procedeva alla
“(…) Approvazione progetto tecnico esecutivo strada “Area Piano-Cerreto” in agro del Comune di
Orria”, conferendo all'uopo l'incarico di esecuzione dei lavori ad uno studio tecnico.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, in via generale, ha più volte chiarito che, in tema di risarcimento del danno con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della p.a. nell'esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi,
pagina 5 di 9 escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente (Cass. n. 1263/2012 e n. 459/2008).
Passando, ora, al vaglio del merito della vicenda, occorre focalizzare l'attenzione sulla consulenza tecnica d'ufficio, la quale appare adeguatamente motivata, immune da vizi logici e metodologici, e completa, nella misura in cui tiene conto nella copiosa documentazione versata in atti dalle parti. In altri termini, il Tribunale la ritiene particolarmente dirimente ai fini del decidere, per cui ne fa proprio il contenuto e ad essa può farsi integrale riferimento e rinvio per quanto qui, per ragioni di sintesi, non sarà esposto.
Innanzitutto, il consulente offre un'approfondita descrizione dei luoghi di causa, non mancando di precisare anche lo stato attuale (“nell'Allegato N.4, risulta ben evidente il fronte dei movimenti franosi, essendo visibili le superfici di distacco delle masse di terreno staccatosi in passato dal versante prospiciente la strada. Il materiale franato sulla strada e' stato rimosso a suo tempo dal
(come dichiarato dalla parte attrice), ed oggi la strada si presenta sgombera da Parte_4 detriti”).
In particolare, ricorrendo alla documentazione depositata nell'ambito dei progetti dei lavori approvati dalla Comunità il consulente ha ricostruito gli eventi anche tenendo conto dello CP_1
status quo ante (cfr. pag. 15 e 16 della perizia, in particolare la fig. 6, ove si legge: Nella figura seguente si riporta il confronto tra lo stato iniziale (n.1, linea tratteggiata di colore blu), quello preesistente il movimento franoso (n.2, linea tratto-punto di colore rosso), e quello attuale (n.3, linea continua nera).).
Il consulente ha completato il suo esame con la seguente conclusione: Le cause del movimento franoso che ha interessato il fondo attoreo in localita' Retara sono da ricercare negli interventi eseguiti da parte della e nell'ambito dei “Lavori di ripristino ed CP_3 Controparte_1 CP_1
adeguamento funzionale delle OO.PP. di bonifica montana danneggiate dalle avversita' atmosferiche del dicembre 1993 – Legge 185/92 – Strada area del Piano-Cerreto in Comune di Orria”: nel corso dei lavori sono stati effettuati tagli dei terreno esistenti a monte della strada, senza realizzare idonee opere di protezione (quali ad esempio muro di sostegno). Come detto, e come visibile, sono presenti, nel tratto interessato dalla frana per cui e' causa, solamente delle zanelle di ridotta altezza fuori terra
(circa 50 cm), del tutto insufficienti a contenere i terreni a seguito dei lavori eseguiti, che, privi di protezione, hanno finito col collassare sulla strada a seguito di eventi meteorici.
La rimozione della vegetazione e delle alberature che sembra fossero presenti prima dell'esecuzione dei lavori ha poi contribuito ai movimenti franosi dei terreni, che sono rimasti privi di qualsiasi presidio sotto le azioni degli agenti atmosferici. (cfr. pag. 20 e 21, ove si riporta uno specchio temporale degli eventi).
pagina 6 di 9 Inoltre, e il dato non appare assolutamente da trascurare, va rilevato che anche l'Ente convenuto ha preso contezza della situazione verificatasi a mezzo dell'Ingegnere responsabile dei lavori. Come posto in evidenza dal medesimo consulente, in data 9/04/2002 il suddetto trasmetteva alla Comunità montana una relazione tecnica a sua firma, laddove si legge: ““Il progetto prevede lavori di contenimento necessari a bloccare un fenomeno di scivolamento della scarpata in corrispondenza del
Comune di Orria tra la strada Piano Cerreto e la proprietà del sig. per uno sviluppo di Parte_1 circa ml. 20,00. Detto fenomeno puo' essere collegato a lavori di ampliamento e sistemazione della suddetta strada, effettuati a cura della nel mese di settembre del 2000, lavori che Parte_5
hanno comportato una modifica della scarpata con la esecuzione, tra l'altro, di un muretto al piede di detta scarpata. Ad evitare che si possano avere ulteriori slittamenti si propone di consolidare detta scarpata per un fronte di ml. 20,00 con un muro in cls amato dell'altezza di ml. 2,00 con rivestimento in pietra”.
Orbene, il consulente, oltre a così chiarire il nesso causale tra i lavori commissionati dalla convenuta e la frana che ha interessato il terreno dell'attore, ha spiegato anche la percentuale CP_1 di responsabilità attribuibile alla prima: “Le cause del movimento franoso riscontrato sono quasi completamente (per il 90%) attribuibili alla esecuzione dei lavori anzidetti, in quanto se fossero state eseguite idonee opere di protezione della scarpata (ad esempio un muro di sostegno in c.a., di altezza necessaria a sopportare la spinta esercitata dal terreno rimasto privo di vincoli) non si sarebbero avuti movimenti franosi dell'entita' riscontrata. Il rimanente 10% e' attribuibile alla rimozione della vegetazione e delle alberature preesistenti sul terreno interessato dai movimenti franosi, in quanto esse esercitavano, con le loro radici, un efficace vincolo allo scivolamento dei terreni (come si vede in corrispondenza della “sezione 33” di progetto, in cui la presenza di alberi ha contribuito alla stabilizzazione del versante)”.
Nessuna delle parti faceva pervenire osservazioni, entro i termini, alla consulenza tecnica d'ufficio.
Dunque, accertata la responsabilità della rispetto allo smottamento del Controparte_1 terreno lamentato dall'Astore, la stessa deve essere condannata all'esecuzione delle opere necessarie per il contenimento dei terreni de quo, opere indicate a pag. 23 della consulenza: “Per poter procedere al ripascimento delle aree interessate occorre procedere, preventivamente, alla realizzazione di idonee opere di contenimento dei terreni. Lo scrivente ritiene che sia necessario realizzare un muro di sostegno in c.a., per una lunghezza non inferiore a quella del fronte di frana (ossia per circa 30 metri)
e per una altezza pari a quella che il versante a monte della strada aveva immediatamente dopo la esecuzione dei lavori di cui trattasi (ossia di circa 2,5 metri).
pagina 7 di 9 Considerate le notevole quantita' di acqua superficiale riscontrata, il terreno e' da ritenere saturo e quindi occorre eseguire idonei drenaggi a tergo del muro in c.a. L'importo di tali lavori e' pari a circa 35.000,00 euro come desumibile dal computo metrico estimativo riportato in Appendice
N.5, al quale si rimanda per maggiori dettagli”.
Tuttavia, la domanda relativa al risarcimento dei danni non può essere accolta.
In particolare, l'attività assertiva sviluppata dall'attore nell'atto introduttivo della lite in relazione ai danni lamentati risulta del tutto generica ed insufficiente, atteso che non è in grado di offrire al giudicante degli elementi di fatto su cui poter agganciare la stima dei danni asseritamente subiti.
Ed infatti, sul punto l'attore ha meramente dedotto che “…le frane e gli smottamenti che si verificarono danneggiarono parte del fondo di proprietà del deducente, compreso nella particella 151, per una lunghezza di circa 20 metri…”. Nella relazione tecnica di parte allegata alla citazione (che, vale la pena evidenziare, non riporta alcuna data), viene fatto cenno sia ad un'occupazione del terreno di proprietà dell'Astore a causa dei lavori predetti, sia ad “un indennizzo per il mancato utilizzo della superficie di terreno franato coltivato ad orto per la vicinanza del pozzo e di quello più prossimo non utilizzabile per motivi di sicurezza per il quale si può ritenere una perdita di reddito stimata forfettariamente in lire 550.000”.
Orbene, quanto ad un'ipotetica occupazione, alcuna menzione viene fatta nell'atto introduttivo della lite;
allo stesso tempo, nel medesimo atto non viene argomentata la perdita di alberi da frutto o alberi di vite (né viene operata una descrizione specifica degli stessi).
Oltre a ciò, nella consulenza tecnica è evidenziato (pag. 14), nella parte descrittiva relativa alla particella asseritamente danneggiata, che “All'epoca dell'evento per cui è causa, sulla particella 151 era presente un vigneto, come desumibile dalla documentazione fotografica presente in atti
(attualmente sono presenti solamente alcuni ceppi di vite sulla parte prospiciente il fronte di frana): la parte attrice dichiara di aver provveduto a eliminare il vigneto nel 2004. Allo stato attuale sulla particella 151 sono presenti alcune piante di ulivo, poste ad una distanza di circa 6÷8 metri dal fronte di frana, e pertanto non direttamente interessate (per il momento) dai fenomeni franosi”.
Dunque, a prescindere dalla carenza di allegazioni sul punto, non può ritenersi provata la sussistenza di un nesso causale tra i lavori commissionati dalla Comunità montana e la (eventuale) perdita delle colture dell'attore.
Inoltre, l'unico danno riconosciuto dal c.t.u. all'Astore è stato così sintetizzato: “I danni subiti dal fondo di proprieta' dell'attore consistono, essenzialmente, nella perdita di materiale
(quantificabile in circa 200 mc) avvenuto a seguito dei movimenti franosi”.
pagina 8 di 9 Siffatta conclusione, d'altra parte, appare in linea con quanto evidenziato nel corpo della consulenza, in particolare nel punto in cui – operando un confronto con la documentazione allegata ai progetti approvati – il perito ha tracciato il profilo assunto dal terreno oggetto di studio prima e dopo i lavori eseguiti e, quindi, prima e dopo la frana intervenuta: ha evidenziato, in questo modo, un semplice distacco del terreno nella misura indicata.
Pertanto, la domanda non può essere accolta in parte qua.
In ragione del parziale accoglimento della domanda, si stima equo compensare le spese di lite, anche quelle di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara la Controparte_1
responsabile della frana e dello smottamento occorso sul terreno di parte attrice e la
[...] condanna all'esecuzione degli interventi indicati dal CTU nell'elaborato peritale depositato in data 5/5/2016, riportati già in parte motiva e qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice;
3) Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u.
Vallo della Lucania, 6/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Concetta Serrone
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