Sentenza 1 marzo 2021
Ordinanza collegiale 11 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 23 gennaio 2024
Decreto decisorio 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, decreto decisorio 13/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00162/2025 REG.PROV.PRES.
N. 05068/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 5068 del 2021, proposto da
Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ed Alitalia Cityliner S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Paola Chirulli e Stefano Vinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, (Sezione Prima), n. 222/2021, resa tra le parti, concernente la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2020;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, comma 2, lettera a), 80 e 85 del codice del processo amministrativo;
Vista la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2024, pubblicata il 22 marzo 2024;
Considerato che, con ordinanza collegiale n. 725/2024, pubblicata il 23 gennaio 2024, il giudizio de quo è stato sospeso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 79 del codice del processo amministrativo e 295 del codice di procedura civile, in attesa della definizione dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea delle questioni sollevate con ordinanza collegiale n. 3028/2023 (causa R.G. n. 7067/2020);
Considerato che, con sentenza del 25 aprile 2024 (causa C-204/23), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione Ottava, ha definito dette questioni pregiudiziali;
Considerato che le parti erano a conoscenza della pubblicazione della suddetta decisione, in quanto costituite nei ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 691/2020, definito con sentenza n. 9337/24 del 20 novembre 2024 a seguito del deposito della stessa, e R.G. n. 4912/22, definito con sentenza n. 5824/24 del 2 luglio 2024, che richiama la suddetta decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
Considerato che le parti erano onerate a chiedere la fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 80, comma 1, del codice del processo amministrativo;
Considerato che nessuna delle parti costituite ha proseguito, né riassunto, il giudizio nei termini previsti dall’articolo 80 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto di dover dare atto dell’estinzione del ricorso e che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti costituite ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del codice del processo amministrativo.
Così deciso in Roma il giorno 13 marzo 2025.
| Il Presidente |
| Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO