TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/06/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
II Sezione civile
Verbale della causa n. 2510/2021 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 17 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di , con l'Avv. Elena Frascino, Giampiero Covino, Parte_1
Alessandro Landolfi, nell'interesse di , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_2
Trischitta,
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2510/2021 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] C.F._1
Don Blasco, n. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Trischitta
Opponente
Contro
Società con sede sociale in Conegliano (TV), Via Vittorio Controparte_1 CP_2
Alfieri, 1, p.iva in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Elena Frascino opposta
E contro unipersonale, con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, codice Controparte_3 fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. (di P.IVA_2 seguito la "Società"), in persona dell'Amministratore Unico, (già Controparte_4
130 , rappresentata e difesa dalla procuratrice speciale Controparte_4 Parte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino
[...]
Successore Interveniente ex art. 111 c.p.c. nonché contro
in persona del Presidente Controparte_5
e l.r.p.t., con sede legale in Verona (VR), Via Flavio Gioia n. 39, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Verona con n., Codice Fiscale e Partita Iva e n. VR- P.IVA_3
1 360217 R.E.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena Frascino, Giampiero Covino ed Alessandro
Landolfi
Successore Interveniente ex art. 111 c.p.c
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 19.5.2021, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 316/2021 emesso dal Tribunale di Messina, in data 17.03.2021 e pubblicato il 18.03.2021 con cui gli era stato ingiunto “di pagare alla a somma di € 14.551,19, oltre interessi moratori Controparte_1 maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.Lgs. 108/1996 calcolati sulla sorte capitale di € 11.636,55 dal 13.12.2016 fino al saldo effettivo, oltre le spese e l'onorario del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 685,50, di cui € 145,50 per rimborso spese esenti art. 15 D.P.R. 633/72 ed € 540,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi CPA ed IVA, come per legge, e successive occorrende”, a titolo di rimborso del finanziamento erogato da n. 5482055 del 28.5.2009. Nel merito, deduceva: - la prescrizione Controparte_6 del diritto di credito oggetto del d.i., decorrente dal 28.03.2011, in ragione della risoluzione del contratto e preteso pagamento del saldo dell'importo totale finanziato da parte della e della conseguente CP_6 decadenza dal beneficio del termine;
- la nullità del regolamento contrattuale per superamento del cd. tasso soglia. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo e/o disporsene la revoca .
Si costituiva in giudizio la società opposta la quale, previa richiesta di concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, si opponeva alla richiesta di revoca del d.i e, nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto della stessa o, in subordine, la condanna dell'attore al pagamento dell' importo accertato in corso di causa, con condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva " quale cessionaria giusto contratto Controparte_3 di cessione del credito del 3.3.2022, a titolo oneroso e pro soluto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, subentrando nei rapporti giuridici, attivi e passivi, originariamente detenuti dalla
, facendo proprie tutte le eccezioni, difese e richieste avanzate dalla sua cedente. CP_1
Veniva espletato con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione e concessi i termini di cui all'art. 183 VI c. c.p.c..
Con comparsa di costituzione in successione ex art. 111 c.p.c la " Controparte_5
deduceva che con contratto stipulato in data 28.11.2024 aveva acquistato dalla
[...] un portafoglio di crediti tra i quali era compreso il credito oggetto di causa e avente ndg Controparte_3
0324339810: si costituiva come da atti e scritti difensivi già depositati telematicamente in giudizio nell'interesse della facendoli propri. CP_3
La causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di ammissione della ctu richiesta dall'opponente e veniva rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.. Quindi, all'udienza odierna, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
Occorre osservare preliminarmente che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999, Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno
2 delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003).
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Deve ritenersi meritevole di accoglimento, infatti, l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla parte opponente. Occorre, al riguardo, premettere che il credito per cui si procede deriva da contratti di finanziamento, nell'ambito delle c.d. operazioni di credito al consumo. Nei contratti di finanziamento personale le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. E' stato, infatti, evidenziato che i contratti di finanziamento hanno natura di contratti periodici, in cui la restituzione delle somme finanziate è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo. Da ciò consegue che ad essi va applicata l'ordinaria prescrizione decennale - il cui dies a quo decorre coincide con la scadenza dell'ultima rata (ex pluribus v. Tribunale , Pavia , sez. III ,
01/03/2023 , n. 279; Tribunale, Palermo , sez. III , 09/09/2022 , n. 3518). Tale principio è stato altresì ribadito dalla Corte di Cassazione in tema di mutuo, allorquando è stato osservato che “trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo” (cfr. Cass. 10-09-2010 n. 19291). La data di scadenza dell'ultima rata, dunque, segna in via generale il momento di decorrenza del termine di prescrizione;
sempre che, ovviamente, non sia già sorto in precedenza - in virtù di autonome e specifiche vicende negoziali (ad esempio, decadenza dal beneficio del termine o risoluzione) - il diritto del mutuante ad ottenere la restituzione dell'intera somma mutuata e degli interessi. Ora, come è noto, la risoluzione del contratto o l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine costituiscono il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Quindi, a partire almeno dal 28.03.2011 il credito vantato dalla società poi ceduto come documentato, nei confronti CP_6 dell'opponente è divenuto oltre che liquido, anche integralmente esigibile, in ragione della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto. Pertanto, almeno a partire dal 28.03.2010 il termine di prescrizione di cui all'anzidetto art. 2946 c.c. è sicuramente iniziato a decorrere. A fronte di ciò, tuttavia, il primo ed unico valido atto interruttivo della prescrizione compiuto dall'odierna opposta è costituito dal d.i. notificato al debitore opponente in data 17.04.2021, ossia quando, come è ictu oculi evincibile, il termine di prescrizione di dieci anni era ormai decorso. Invero, non può avere alcuna efficacia interruttiva della prescrizione il mero deposito del ricorso monitorio dinanzi al Tribunale.
La norma di cui all'art. 2943 c.c. prevede, infatti, che, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, non deve aversi riguardo alla pendenza della lite, ma alla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio (“La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”).
Parimenti, non possono avere efficacia interruttiva della prescrizione le diffide ad adempiere e le notifiche delle cessioni allegate dalla opposta al fascicolo del monitorio e alla comparsa di costituzione, in difetto di prova della loro ricezione da parte del debitore, effettuate in luogo diverso dalla residenza risultante dal contratto e dalla documentazione anagrafica.
E' noto, infatti, che la diffida ad adempiere è un atto unilaterale di natura recettizia che deve giungere a conoscenza dei destinatari. Ora, in primo luogo, si evidenzia che la ai fini della prova della regolare CP_1 comunicazione delle diffide, ha prodotto in giudizio avviso di spedizione delle lettere raccomandate recante soltanto l'attestazione “non ritirato al mittente” con il timbro della data 12.05.2020. La suddetta dicitura, tuttavia, non consente, da sola, di individuare le ragioni per le quali le diffide non sono state consegnate al
3 destinatario e, di conseguenza, non permette di accertare la regolare comunicazione della stessa nei confronti dell'opponente. Per di più, l'indirizzo al quale le diffide sono state inviate, non corrisponde all'indirizzo di residenza che l'opponente possedeva alla data del 12.05.2020 (data delle notifiche) invero, come si evince dai certificati storici depositati in giudizio (vedi produzione documentale attorea).Inoltre, l'indirizzo al quale le diffide sono state inoltrate non coincide neppure con l'indirizzo di residenza indicato dal debitore in seno al contratto di finanziamento dal quale si originano i crediti vantati dalla società, atteso che, nell'anzidetto contratto, viene indicato quale luogo di residenza la differente via Don Blasco n. 26
È noto che "L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione – sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento –; tuttavia, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunchè sorge in capo al mittente l'onere della prova del detto ricevimento" (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6725 del 19/03/2018 Rv. 648491 - 01) La non solo non ha provato ma neppure si è offerta di provare CP_1
l'effettiva spedizione nonché la ricezione presso i debitori della raccomandata in esame con la conseguenza che la prescrizione deve ritenersi maturata alla data di notifica del ricorso per ingiunzione.
Alla luce delle considerazioni svolte, il credito vantato dalla deve ritenersi prescritto. CP_1
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta e la revoca del d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda proposta (e dell'attività in concreto svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2510/2021 R.G., così provvede:
- dichiara prescritto il diritto di credito di cui al decreto ingiuntivo n. 316/2021 emesso dal Tribunale di
Messina, in data 17.03.2021 e pubblicato il 18.03.2021 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
316/2021 emesso dal Tribunale di Messina;
- condanna la al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite da che liquida in euro Controparte_1
145,50 per spese vive ed in euro 1.700 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
- nulla sulle spese dei successori cessionari intervenuti e Controparte_7 [...]
, non avendo svolto difese proprie ma essendosi Controparte_5 limitate e chiedere di fare propri gli atti della cedente
Così deciso in Messina il 17 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
4
II Sezione civile
Verbale della causa n. 2510/2021 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 17 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di , con l'Avv. Elena Frascino, Giampiero Covino, Parte_1
Alessandro Landolfi, nell'interesse di , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_2
Trischitta,
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2510/2021 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] C.F._1
Don Blasco, n. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Trischitta
Opponente
Contro
Società con sede sociale in Conegliano (TV), Via Vittorio Controparte_1 CP_2
Alfieri, 1, p.iva in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Elena Frascino opposta
E contro unipersonale, con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, codice Controparte_3 fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. (di P.IVA_2 seguito la "Società"), in persona dell'Amministratore Unico, (già Controparte_4
130 , rappresentata e difesa dalla procuratrice speciale Controparte_4 Parte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino
[...]
Successore Interveniente ex art. 111 c.p.c. nonché contro
in persona del Presidente Controparte_5
e l.r.p.t., con sede legale in Verona (VR), Via Flavio Gioia n. 39, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Verona con n., Codice Fiscale e Partita Iva e n. VR- P.IVA_3
1 360217 R.E.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena Frascino, Giampiero Covino ed Alessandro
Landolfi
Successore Interveniente ex art. 111 c.p.c
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 19.5.2021, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 316/2021 emesso dal Tribunale di Messina, in data 17.03.2021 e pubblicato il 18.03.2021 con cui gli era stato ingiunto “di pagare alla a somma di € 14.551,19, oltre interessi moratori Controparte_1 maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.Lgs. 108/1996 calcolati sulla sorte capitale di € 11.636,55 dal 13.12.2016 fino al saldo effettivo, oltre le spese e l'onorario del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 685,50, di cui € 145,50 per rimborso spese esenti art. 15 D.P.R. 633/72 ed € 540,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi CPA ed IVA, come per legge, e successive occorrende”, a titolo di rimborso del finanziamento erogato da n. 5482055 del 28.5.2009. Nel merito, deduceva: - la prescrizione Controparte_6 del diritto di credito oggetto del d.i., decorrente dal 28.03.2011, in ragione della risoluzione del contratto e preteso pagamento del saldo dell'importo totale finanziato da parte della e della conseguente CP_6 decadenza dal beneficio del termine;
- la nullità del regolamento contrattuale per superamento del cd. tasso soglia. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo e/o disporsene la revoca .
Si costituiva in giudizio la società opposta la quale, previa richiesta di concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, si opponeva alla richiesta di revoca del d.i e, nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto della stessa o, in subordine, la condanna dell'attore al pagamento dell' importo accertato in corso di causa, con condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva " quale cessionaria giusto contratto Controparte_3 di cessione del credito del 3.3.2022, a titolo oneroso e pro soluto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, subentrando nei rapporti giuridici, attivi e passivi, originariamente detenuti dalla
, facendo proprie tutte le eccezioni, difese e richieste avanzate dalla sua cedente. CP_1
Veniva espletato con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione e concessi i termini di cui all'art. 183 VI c. c.p.c..
Con comparsa di costituzione in successione ex art. 111 c.p.c la " Controparte_5
deduceva che con contratto stipulato in data 28.11.2024 aveva acquistato dalla
[...] un portafoglio di crediti tra i quali era compreso il credito oggetto di causa e avente ndg Controparte_3
0324339810: si costituiva come da atti e scritti difensivi già depositati telematicamente in giudizio nell'interesse della facendoli propri. CP_3
La causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di ammissione della ctu richiesta dall'opponente e veniva rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.. Quindi, all'udienza odierna, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
Occorre osservare preliminarmente che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999, Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno
2 delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003).
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Deve ritenersi meritevole di accoglimento, infatti, l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla parte opponente. Occorre, al riguardo, premettere che il credito per cui si procede deriva da contratti di finanziamento, nell'ambito delle c.d. operazioni di credito al consumo. Nei contratti di finanziamento personale le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. E' stato, infatti, evidenziato che i contratti di finanziamento hanno natura di contratti periodici, in cui la restituzione delle somme finanziate è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo. Da ciò consegue che ad essi va applicata l'ordinaria prescrizione decennale - il cui dies a quo decorre coincide con la scadenza dell'ultima rata (ex pluribus v. Tribunale , Pavia , sez. III ,
01/03/2023 , n. 279; Tribunale, Palermo , sez. III , 09/09/2022 , n. 3518). Tale principio è stato altresì ribadito dalla Corte di Cassazione in tema di mutuo, allorquando è stato osservato che “trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo” (cfr. Cass. 10-09-2010 n. 19291). La data di scadenza dell'ultima rata, dunque, segna in via generale il momento di decorrenza del termine di prescrizione;
sempre che, ovviamente, non sia già sorto in precedenza - in virtù di autonome e specifiche vicende negoziali (ad esempio, decadenza dal beneficio del termine o risoluzione) - il diritto del mutuante ad ottenere la restituzione dell'intera somma mutuata e degli interessi. Ora, come è noto, la risoluzione del contratto o l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine costituiscono il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Quindi, a partire almeno dal 28.03.2011 il credito vantato dalla società poi ceduto come documentato, nei confronti CP_6 dell'opponente è divenuto oltre che liquido, anche integralmente esigibile, in ragione della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto. Pertanto, almeno a partire dal 28.03.2010 il termine di prescrizione di cui all'anzidetto art. 2946 c.c. è sicuramente iniziato a decorrere. A fronte di ciò, tuttavia, il primo ed unico valido atto interruttivo della prescrizione compiuto dall'odierna opposta è costituito dal d.i. notificato al debitore opponente in data 17.04.2021, ossia quando, come è ictu oculi evincibile, il termine di prescrizione di dieci anni era ormai decorso. Invero, non può avere alcuna efficacia interruttiva della prescrizione il mero deposito del ricorso monitorio dinanzi al Tribunale.
La norma di cui all'art. 2943 c.c. prevede, infatti, che, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, non deve aversi riguardo alla pendenza della lite, ma alla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio (“La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”).
Parimenti, non possono avere efficacia interruttiva della prescrizione le diffide ad adempiere e le notifiche delle cessioni allegate dalla opposta al fascicolo del monitorio e alla comparsa di costituzione, in difetto di prova della loro ricezione da parte del debitore, effettuate in luogo diverso dalla residenza risultante dal contratto e dalla documentazione anagrafica.
E' noto, infatti, che la diffida ad adempiere è un atto unilaterale di natura recettizia che deve giungere a conoscenza dei destinatari. Ora, in primo luogo, si evidenzia che la ai fini della prova della regolare CP_1 comunicazione delle diffide, ha prodotto in giudizio avviso di spedizione delle lettere raccomandate recante soltanto l'attestazione “non ritirato al mittente” con il timbro della data 12.05.2020. La suddetta dicitura, tuttavia, non consente, da sola, di individuare le ragioni per le quali le diffide non sono state consegnate al
3 destinatario e, di conseguenza, non permette di accertare la regolare comunicazione della stessa nei confronti dell'opponente. Per di più, l'indirizzo al quale le diffide sono state inviate, non corrisponde all'indirizzo di residenza che l'opponente possedeva alla data del 12.05.2020 (data delle notifiche) invero, come si evince dai certificati storici depositati in giudizio (vedi produzione documentale attorea).Inoltre, l'indirizzo al quale le diffide sono state inoltrate non coincide neppure con l'indirizzo di residenza indicato dal debitore in seno al contratto di finanziamento dal quale si originano i crediti vantati dalla società, atteso che, nell'anzidetto contratto, viene indicato quale luogo di residenza la differente via Don Blasco n. 26
È noto che "L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione – sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento –; tuttavia, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunchè sorge in capo al mittente l'onere della prova del detto ricevimento" (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6725 del 19/03/2018 Rv. 648491 - 01) La non solo non ha provato ma neppure si è offerta di provare CP_1
l'effettiva spedizione nonché la ricezione presso i debitori della raccomandata in esame con la conseguenza che la prescrizione deve ritenersi maturata alla data di notifica del ricorso per ingiunzione.
Alla luce delle considerazioni svolte, il credito vantato dalla deve ritenersi prescritto. CP_1
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta e la revoca del d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda proposta (e dell'attività in concreto svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2510/2021 R.G., così provvede:
- dichiara prescritto il diritto di credito di cui al decreto ingiuntivo n. 316/2021 emesso dal Tribunale di
Messina, in data 17.03.2021 e pubblicato il 18.03.2021 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
316/2021 emesso dal Tribunale di Messina;
- condanna la al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite da che liquida in euro Controparte_1
145,50 per spese vive ed in euro 1.700 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
- nulla sulle spese dei successori cessionari intervenuti e Controparte_7 [...]
, non avendo svolto difese proprie ma essendosi Controparte_5 limitate e chiedere di fare propri gli atti della cedente
Così deciso in Messina il 17 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
4