TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/11/2025, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7302/2017
. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r. g. 7302/2017 promossa da:
(c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, in virtù di procura in atti, dall' Avv. Rosario D'Agostino (c.f.
) ed elettivamente domiciliato in Nola alla via C.F._2
Boccio, n. 3 presso lo studio dell'Avv. Augusto Stefano Pesapane
- ATTORE contro
A2 (c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall' P.IVA_1
Avv. Antonio Napolitano (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Nola alla via Annibale, n. 5
- CONVENUTO
Oggetto: impugnativa delibera condominiale
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi-
1
gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore Parte_1
n.q. di amministratore revocato con delibera del 13.02.2015, poi
[...]
annullata con sentenza del Tribunale di Nola n.2223/2016 depositata in data 21.09.2016 all'esito del giudizio promosso da alcuni condomini nei confronti del convenuto, diva l'intestato Tribunale rasse- CP_1
gnando le seguenti conclusioni: “a. ritenere nulla la delibera di revoca dell'amministratore del 13.02.2015 per mancanza dei requisiti formali e sostanziali e senza giusta causa (…); b. conseguentemente condannare il convenuto, al pagamento degli oneri dovuti ammontanti a €.21.960,00 oltre oneri fiscale nonché al risarcimento di tutti i danni patiti, oltre alla rivalutazione della moneta ed agli interessi legali dal dì dell'evento e nel limite fiscale di € 25.882,84; c. condannare il convenuto, al pagamento delle spese processuali diritti ed onorari di giudizio per anticipo fattone”.
Si costituiva il convenuto così concludendo: “1) riget- CP_1
tare, in via preliminare, la domanda perché inammissibile, improponibile ed improcedibile. 3) rigettare, in via subordinata e, nel merito, la doman- da perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, previa declarato- ria della sussistenza di una “giusta causa” a fondamento della revoca del geom. 4) condannare, in ogni caso, l'attore, alle spese Parte_1
di giudizio, diritti ed onorario di avvocato, attesa la evidente pretestuosità della domanda ed il modo artato, fuorviante e falso nel quale è stata pro- posta”.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riassunte innanzi allo scrivente Magistrato, la causa passava in decisione con la concessione dei termini di legge.
Con riferimento alla domanda sub a) deve preliminarmente accogliersi l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dal convenuto. Innanzitutto, risulta incontestato tra le parti che la delibera
2
impugnata nel giudizio pendente innanzi allo scrivente magistrato instau- rato dall'amministratore risulta già annullata dal Tribunale di Nola su istanza di alcuni condomini.
Ricordando il noto brocardo secondo cui quod nullum est nullum producit ef- fectum, pertanto, risulta del tutto evidente, la assoluta carenza di interesse ad agire in capo all'attore.
Al riguardo, come stabilito dalla Corte di cassazione qust'ultimo, quale condizione dell'azione, ex art. 100 c.p.c., “richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospet- ti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice” (cfr. Cass. civ., ord. 21 ottobre 2021, n. 29474; cfr. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gen- naio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355).
Ad avviso dell'attore, invero, annullata la delibera, si renderebbe necessa- rio procedere (conseguenziale) declaratoria di nullità della revoca dall'incarico (cfr. memorie conclusionali di replica di parte attrice). Tale declaratoria, tuttavia, risulta già immanente nella pronunzia di annulla- mento della delibera, la quale produce, ipso jure, l'inefficacia di ogni sta- tuizione in essa contenuta, ivi compresa la revoca dell'incarico conferito all'amministratore che agisce nel presente giudizio.
Con riferimento alla domanda volta “al pagamento degli oneri”
(così definiti nell'atto di citazione, ma da qualificarsi più propriamente come compensi), la stessa dovrà essere rigettata nel merito per le motiva- zioni di seguito esplicitate.
Ed invero, parte attrice deduce di essere stato nominato amministratore del condominio nell'anno 2007 e che Controparte_2
il compenso annuale con regolari delibere assembleari veniva aggiornato negli anni fino a raggiungere l'importo annuale di €.7.320,00 oltre oneri fiscali, chiedendo, nelle conclusioni, un importo complessivo di
€.21.960,00, senza specificare l'importo totale a quali annualità sarebbe
3
riferibile, né precisare quali siano le annualità a partire dalle quali il con- dominio non avrebbe più pagato i compensi del predetto amministrato- re. Tale vulnus appare di per sé solo di tale gravità da non poter essere colmato neppure in sede probatoria. Al riguardo, come affermato da condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azio- nato in [...], la successiva prova che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione (cfr. Cass.
Civ., n. 7115 del 21/03/2013).
Ancora, in presenza di un simile difetto di allegazione neppure potrebbe ritenersi operante il principio di non contestazione, avendo la Suprema
Corte chiarito che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle af- fermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle par- ti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza
n. 22055 del 22/09/2017).
Del resto, pur a voler diversamente argomentare, la domanda risulta sfornita di prova, non avendo parte attrice né allegato la delibera di con- ferimento di incarico, né quella di aggiornamento del compenso annuale dal quale discenderebbe l'ammontare dell'importo asseritamente dovuto.
Ne discende il rigetto della domanda sub B. dell'atto di citazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositi- vo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata
4
anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., definitivamente pronunciando nella cau- sa iscritta al n. 7302/2017 R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, ecce- zione e conclusione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di accertamento della nullità della delibera assembleare del 13.02.2015, per difetto di interesse ad agire;
2) rigetta la domanda volta al pagamento dei compensi e al risarci- mento del danno;
3) condanna al pagamento, in favore del Condomi- Parte_1
nio P.co degli Amici fabb. A2, in persona dell'Amministratore pro tempore, delle spese di lite che liquida in €.2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, come per legge.
Nola, 30.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
5
. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r. g. 7302/2017 promossa da:
(c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, in virtù di procura in atti, dall' Avv. Rosario D'Agostino (c.f.
) ed elettivamente domiciliato in Nola alla via C.F._2
Boccio, n. 3 presso lo studio dell'Avv. Augusto Stefano Pesapane
- ATTORE contro
A2 (c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall' P.IVA_1
Avv. Antonio Napolitano (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Nola alla via Annibale, n. 5
- CONVENUTO
Oggetto: impugnativa delibera condominiale
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi-
1
gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore Parte_1
n.q. di amministratore revocato con delibera del 13.02.2015, poi
[...]
annullata con sentenza del Tribunale di Nola n.2223/2016 depositata in data 21.09.2016 all'esito del giudizio promosso da alcuni condomini nei confronti del convenuto, diva l'intestato Tribunale rasse- CP_1
gnando le seguenti conclusioni: “a. ritenere nulla la delibera di revoca dell'amministratore del 13.02.2015 per mancanza dei requisiti formali e sostanziali e senza giusta causa (…); b. conseguentemente condannare il convenuto, al pagamento degli oneri dovuti ammontanti a €.21.960,00 oltre oneri fiscale nonché al risarcimento di tutti i danni patiti, oltre alla rivalutazione della moneta ed agli interessi legali dal dì dell'evento e nel limite fiscale di € 25.882,84; c. condannare il convenuto, al pagamento delle spese processuali diritti ed onorari di giudizio per anticipo fattone”.
Si costituiva il convenuto così concludendo: “1) riget- CP_1
tare, in via preliminare, la domanda perché inammissibile, improponibile ed improcedibile. 3) rigettare, in via subordinata e, nel merito, la doman- da perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, previa declarato- ria della sussistenza di una “giusta causa” a fondamento della revoca del geom. 4) condannare, in ogni caso, l'attore, alle spese Parte_1
di giudizio, diritti ed onorario di avvocato, attesa la evidente pretestuosità della domanda ed il modo artato, fuorviante e falso nel quale è stata pro- posta”.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riassunte innanzi allo scrivente Magistrato, la causa passava in decisione con la concessione dei termini di legge.
Con riferimento alla domanda sub a) deve preliminarmente accogliersi l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dal convenuto. Innanzitutto, risulta incontestato tra le parti che la delibera
2
impugnata nel giudizio pendente innanzi allo scrivente magistrato instau- rato dall'amministratore risulta già annullata dal Tribunale di Nola su istanza di alcuni condomini.
Ricordando il noto brocardo secondo cui quod nullum est nullum producit ef- fectum, pertanto, risulta del tutto evidente, la assoluta carenza di interesse ad agire in capo all'attore.
Al riguardo, come stabilito dalla Corte di cassazione qust'ultimo, quale condizione dell'azione, ex art. 100 c.p.c., “richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospet- ti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice” (cfr. Cass. civ., ord. 21 ottobre 2021, n. 29474; cfr. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gen- naio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355).
Ad avviso dell'attore, invero, annullata la delibera, si renderebbe necessa- rio procedere (conseguenziale) declaratoria di nullità della revoca dall'incarico (cfr. memorie conclusionali di replica di parte attrice). Tale declaratoria, tuttavia, risulta già immanente nella pronunzia di annulla- mento della delibera, la quale produce, ipso jure, l'inefficacia di ogni sta- tuizione in essa contenuta, ivi compresa la revoca dell'incarico conferito all'amministratore che agisce nel presente giudizio.
Con riferimento alla domanda volta “al pagamento degli oneri”
(così definiti nell'atto di citazione, ma da qualificarsi più propriamente come compensi), la stessa dovrà essere rigettata nel merito per le motiva- zioni di seguito esplicitate.
Ed invero, parte attrice deduce di essere stato nominato amministratore del condominio nell'anno 2007 e che Controparte_2
il compenso annuale con regolari delibere assembleari veniva aggiornato negli anni fino a raggiungere l'importo annuale di €.7.320,00 oltre oneri fiscali, chiedendo, nelle conclusioni, un importo complessivo di
€.21.960,00, senza specificare l'importo totale a quali annualità sarebbe
3
riferibile, né precisare quali siano le annualità a partire dalle quali il con- dominio non avrebbe più pagato i compensi del predetto amministrato- re. Tale vulnus appare di per sé solo di tale gravità da non poter essere colmato neppure in sede probatoria. Al riguardo, come affermato da condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azio- nato in [...], la successiva prova che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione (cfr. Cass.
Civ., n. 7115 del 21/03/2013).
Ancora, in presenza di un simile difetto di allegazione neppure potrebbe ritenersi operante il principio di non contestazione, avendo la Suprema
Corte chiarito che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle af- fermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle par- ti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza
n. 22055 del 22/09/2017).
Del resto, pur a voler diversamente argomentare, la domanda risulta sfornita di prova, non avendo parte attrice né allegato la delibera di con- ferimento di incarico, né quella di aggiornamento del compenso annuale dal quale discenderebbe l'ammontare dell'importo asseritamente dovuto.
Ne discende il rigetto della domanda sub B. dell'atto di citazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositi- vo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata
4
anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., definitivamente pronunciando nella cau- sa iscritta al n. 7302/2017 R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, ecce- zione e conclusione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di accertamento della nullità della delibera assembleare del 13.02.2015, per difetto di interesse ad agire;
2) rigetta la domanda volta al pagamento dei compensi e al risarci- mento del danno;
3) condanna al pagamento, in favore del Condomi- Parte_1
nio P.co degli Amici fabb. A2, in persona dell'Amministratore pro tempore, delle spese di lite che liquida in €.2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, come per legge.
Nola, 30.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
5