Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace presso la Sezione Immigrazione del Tribunale di Catania,
dottoressa Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C.
nella causa civile iscritta al 13176/2023 R. G.,
avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana,
promossa da nato a [...] il giorno 16.02.1972, C. F. Parte_1
, nato a [...] il giorno C.F._1 Parte_2
18.08.1974, C.F. nata a [...] C.F._2 Parte_3
il giorno 04.04.2002, C. F. , nata a [...] C.F._3 Parte_4
(Argentina) il giorno 01.06.2004, C. F. , e tutti elettivamente domiciliati C.F._4
in Roma, Via Antonio Gramsci, n. 7, presso lo studio dell'avv. Eduardo DROMI, che li rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti, in atti;
RICORRENTI
contro
(cod. fisc. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania,
presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
, cittadino italiano, nato a [...], in data [...], emigrato in
[...]
Argentina, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, dal cui matrimonio con era nata a Persona_2
Buenos Aires (Argentina), il giorno 14.01.1926, . Persona_3
Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri , Parte_1 Parte_2
, e , sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto
[...] Parte_3 Parte_4
discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza
italiana e, per l'effetto,
- ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, Controparte_1
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di MONTEROSSO ALMO (SR), quale comune di nascita dell'immigrante italiano,
di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato
civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria;
- con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e
rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore
antistatario.”
Il si è costituito in giudizio, non contestando le ragioni della domanda e Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto On.le Tribunale, nel valutare se sussistano i presupposti per il
riconoscimento della cittadinanza italiana, compensare le spese di lite”.
Il P.M. nulla osservava.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c, è stata fissata l'udienza del 18.03.2024, per la decisione.
Il procuratore dei ricorrenti ha depositato nei termini concessi note scritte, insistendo nelle conclusioni già formulate e chiedendo la decisione della causa.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021
prevede, al comma 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
In particolare, la competenza spetta alla Sezione specializzata competente per il comune di nascita dell'antenato. Il comma 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto,
a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del
Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del
Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie, l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale,
nella sezione specializzata in materia di immigrazione ..." (cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza
n. 573/2024 del 22-02-2024). Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status
civitatis spetti al . Controparte_1
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del . Il ricorrente Controparte_1
chiede infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di una cittadina italiana per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che ci occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2
dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11,
13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il
[...]
al quale l'Autorità Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della CP_1
documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Sempre in via preliminare, deve osservarsi che non ha rilievo l'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo, poiché, nel caso di specie, si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza femminile.
Invero, l'avo cittadino italiano morto senza mai rinunciare alla RS
cittadinanza italiana, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia R_
, ma questa, nata il [...], appunto nel vigore della legge n. 555/1912, non ha
[...]
potuto trasmetterla ai figli.
La legge n. 555 del 1912, adottata fino all'entrata in vigore della L. 91/1992, prevedeva che solo il padre trasmettesse la cittadinanza ai figli e che la donna italiana perdesse la cittadinanza nel momento in cui si sposava con uno straniero e che quindi non potesse trasmetterla ai discendenti.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina italiana, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, così ponendo le premesse per l'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato sancito dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”).
Successivamente, la Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio,
stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal
[...]
che, con circolare n. 9 del 04.07.2001, ritiene che possano usufruire della parità di CP_1
posizione fra uomo e donna solo i soggetti nati dopo l'1/01/1948.
Tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4466/2009, hanno riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria: “la titolarità della cittadinanza
italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa
dall'interessata ai sensi della Legge n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per
essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita
senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata,
della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della
eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio,
riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella
situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912,
determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge
discriminatoria”.
I discendenti da donna italiana nati prima del 1948, così come quelli nati da donna italiana che ha sposato uno straniero prima del 1948 (e che quindi aveva perso la cittadinanza per effetto della legge 555/1912 prima dell'entrata in vigore della Costituzione), possono dunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis solo attraverso la c.d. “via giudiziale materna”.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata.
È infatti stato prodotto dai ricorrenti certificazione attestante il permanere dello status di cittadina italiana fino alla morte dell'avo, . RS
Tale documento, pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano aveva trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia e quindi ai discendenti fino agli odierni Persona_3
ricorrenti.
Dalla documentazione emerge, dunque, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della
Costituzione italiana.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
1) In data 02 settembre 1896 nasceva in Monterosso Almo (RG), cittadino italiano;
In data 19.01.1922, a Buenos Aires (Argentina), contraeva RS
matrimonio con . Persona_2
Il signor a , durante la sua vita non ha mai rinunciato alla RS
cittadinanza italiana come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, in atti. 2) Dal matrimonio di con nasceva, il RS Persona_2
giorno 14.01.1926, a Buenos Aires, ; Persona_3
contraeva matrimonio, il giorno 6.10.1945 a Buenos Aires, con Persona_3
. Parte_1
3) Dal matrimonio tra e nasceva a Buenos Aires Persona_3 Parte_1
(Argentina), in data 5.8.1946, ; Parte_5
, in data 16.4.1971 a Buenos Aires, contraeva matrimonio con Parte_5 [...]
; Parte_6
4) Dal matrimonio tra e nascevano Parte_5 Parte_6 [...]
, in data 16.02.1972, e , in data 18.08.1974, Parte_1 Parte_2
odierni ricorrenti;
, in data 3.9.1999, a Buenos Aires (Argentina), contraeva matrimonio Parte_1
con Persona_4
5) Dal matrimonio di e nascevano, a Buenos Parte_1 Persona_4
Aires (Argentina), , in data 04.04.2002, e , in data 01.06.2004, Parte_3 Parte_4
odierne ricorrenti.
È dunque provata la discendenza diretta da cittadina italiana.
Pertanto, la domanda deve essere accolta, dichiarando i ricorrenti , Parte_1
, e cittadini italiani e disponendo Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, non v'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , nato a [...] Parte_1
Aires (Argentina) il 16.02.1972, , nato a [...] il Parte_2
18.08.1974, , nata a [...] il [...], e Parte_3 Pt_4 , nata a [...] il [...], sono cittadini italiani iure sanguinis
[...]
per via di discendenza diretta dall'avo cittadino italiano , cittadino RS
italiano, nato a [...], in data [...].
2. Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità
consolari competenti.
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania il 15/10/2024
Il G.O.P.
Dottoressa Maria Mottese