Sentenza breve 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 02/12/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02047/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2025, proposto da
IA NT e UR IT RL, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Pagliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine dei Farmacisti di Vibo Valentia, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ED RC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti ex art. 22 della Legge 241/1990 presentata in data 02.12.2024 a mezzo PEC (relativa ai Verbali stilati dalla Commissione Elettorale nominata in occasione delle elezioni indette per Rinnovo del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2024-2028), per effetto della mancata risposta – nel termine di legge – da parte dell’ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA, E CONSEGUENTEMENTE, PER LA DECLARATORIA del diritto di accesso agli atti nonché per l’emanazione dell’ordine di esibizione e di pubblicazione ex art. 116 comma IV c.p.a. – con fissazione di congruo termine e nomina fin da ora, di un commissario ad acta in caso di inosservanza di detto termine - dei seguenti atti e documenti: Verbali stilati dalla Commissione Elettorale nominata in occasione delle elezioni indette per Rinnovo del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2024-2028 dei Farmacisti di Vibo Valentia con particolare riferimento al verbale del 25.11.2024 e verbale di proclamazione degli eletti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine dei Farmacisti di Vibo Valentia, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 il dott. IV RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Rilevato che:
- ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., in materia di “accesso documentale” la fattispecie è comunque definita con sentenza in forma semplificata;
- con rituale ricorso ex art. 116 cit., il dott.ri IA NT e UR IT RL lamentavano il silenzio serbato dell’Ordine dei Farmacisti di Vibo Valentia su loro istanza di ostensione di documentazione amministrativa, relativa ai verbali stilati dalla Commissione Elettorale nominata in occasione delle elezioni indette per Rinnovo del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2024-2028, con particolare riferimento al verbale del 25.11.2024 e verbale di proclamazione degli eletti;
- si costituiva in giudizio l’intimato Ordine, rilevando il mero errore in cui era incorso – nell’evadere la domanda di accesso in questione - nel mancato “caricamento” del verbale delle operazioni elettorali del 25.11.2024 contenente anche la proclamazione degli eletti, richiesto dagli odierni ricorrenti;
- in prossimità della trattazione, parte ricorrente depositava una memoria in cui precisava che nelle more l’ostensione completa era stata effettuata, ma insistendo sulla liquidazione delle spese, in virtù della mancata giustificazione del ritardo;
- anche parte resistente depositava una memoria in cui si opponeva alla domanda di liquidazione delle spese, riprendendo quanto già esposto nella sua memoria di costituzione;
- alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- alla luce di quanto attestato dalle parti ricorrenti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., avendo esse avuta soddisfatta la loro pretesa in corso di causa;
- per quanto riguarda le spese di lite, il Collegio ritiene che queste debbano essere poste a carico di parte resistente in virtù del principio della soccombenza “virtuale”, dato che lo stesso Ordine ha provveduto alla evasione della richiesta dei ricorrenti, evidentemente ritenendola fondata, solo dopo la notifica del ricorso, non potendo rilevare l’affermazione, peraltro generica, che in un primo momento quanto richiesto e poi osteso non era stato “caricato” per “mero errore”;
- se pure la piena ostensione è avvenuta in data anteriore al deposito del ricorso, ciò non toglie che parte ricorrente abbia comunque effettuato attività defensionale, per cui l’importo di quanto liquidato terrà conto di tale situazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ex art. 116, comma 4, c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Ordine dei Farmacisti di Vibo Valentia a corrispondere – in distrazione al difensore dei ricorrenti - le spese di lite dimezzate, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV RE, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IV RE |
IL SEGRETARIO