Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/12/2025, n. 8225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8225 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08225/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04969/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4969 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IU AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Pallotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Delibera di G.C. n. 91 del 27.05.2022, pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Piano di Sorrento in data 6 luglio-21 luglio 2022;
- e per la declaratoria di inadempimento della P.A. rispetto all'obbligo di provvedere sulla istanza di variazione della CDM n. 198/2009 presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 24 del reg. cod. nav. il 27.04.2022, prot. n. 11028/2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AR IU il 27/2/2023:
- della Delibera di G.C. n. 200 del 02.12.2022, pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Piano di Sorrento in data 12-26 dicembre 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa RI AZ D'LT e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di essere titolare di concessione demaniale, rilasciata nel 2009 dalla Regione Campania – Settore Demanio Marittimo, successivamente prorogata, relativa a una zona demaniale marittima posta sul più ampio arenile in località Marina di Cassano (porto) del Comune di Piano di Sorrento, per complessivi mq 72 “allo scopo di mantenere un arenile per tiro a secco di unità da diporto per manutenzione e sosta”.
In particolare, riferisce che il precisato ambito portuale è stato interessato dai lavori di riqualificazione dell’arenile (passeggiata pubblica), approvati con Delibera di G.C. n. 15 dell’11 febbraio 2016, con la quale il Comune prendeva anche atto, ratificandolo, dell’accordo sottoscritto dal Sindaco e dai concessionari del porto di Marina di Cassano, in data 4 febbraio 2016, per la realizzazione dell’intervento, come da verbale allegato al medesimo atto sotto forma di parte integrante e sostanziale (detto accordo prevedeva: “1) i concessionari assumono a loro carico l’intero onere di spesa di realizzazione del progetto, a condizione che: a) sia loro riconosciuto l’estensione della durata delle rispettive concessioni in relazione all’investimento richiesto dal progetto, in virtù di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007, dalla nota di chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22.12.2015 – prot. n. 26700, e dagli artt. 8 e 9 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione; b) che la piazza antistante l’Ascensore del Mare resti di esclusiva fruibilità pubblica; 2) le attività consentite sulle restanti parti dell’arenile non interessato dalle opere progettuali sono esclusivamente quelle riportate nella nota depositata agli atti in data 28.5.2014 – prot. n. 12033”) .
Precisa parte ricorrente che con successiva convenzione (rep. n. 2503 del 13 marzo 2018, in atti), intervenuta tra il Comune di Piano di Sorrento ed i concessionari dell’arenile del Porto di Marina di Cassano, questi ultimi assumevano l’impegno di “realizzare .. a propria cura e spese l’intervento di realizzazione del marciapiede previsto in progetto, completo delle opere strutturali e di completamento”, mentre il comune di Piano di Sorrento “assume(va) unicamente gli oneri di progettazione esecutiva a proprie spese, comprensivi delle elaborazioni tecniche e amministrative finalizzate al rilascio dei permessi, autorizzazioni, concessioni e atti di assenso” ).
Dunque, tutti i concessionari interessati, tra cui parte ricorrente, in virtù della conclusione del primo stralcio dei lavori e in conseguenza dei pregressi accordi, provvedevano a depositare presso il Comune di Piano di Sorrento, nei mesi di marzo/aprile 2022, istanza di variazione ex art. 24, c.2, Reg. esecuzione CdN ( cfr . istanza protocollata dal ricorrente con prot. n. 11028/2022, al fine di adeguare l’area assentita all’attuale stato dei luoghi dopo la realizzazione della passeggiata pubblica, oltre a posizionare un tavolato a raso su porzione di arenile ed al contempo destinare lo specchio acqueo residuo per l’ormeggio temporaneo delle imbarcazioni), in conformità alla Delibera di G.C. n. 15/2016.
2. Dunque, con il ricorso all’esame, parte ricorrente - dopo aver rappresentato, alla stregua della superiore premessa in fatto, il lungo iter procedurale che ha condotto alla approvazione e graduale realizzazione del progetto di riqualificazione in questione - ha contestato la legittimità della Delibera di G.C. n. 91 del 27 maggio 2022, recante Linee di indirizzo in materia di demanio marittimo, nella misura in cui essa stabiliva, anche per il ricorrente, “di dare atto della perdurante vigenza non oltre il 31.12.23 di tutte le concessioni demaniali di cui all’allegato n. 1 del verbale di consegna dei relativi atti (prot. n. 68 del 14.12.2021 – Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità), nonché delle concessioni demaniali a scopo balneare, già ricadenti nella competenza amministrativa comunale…. e che …per quanto stabilito dalla succitata adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nelle more dell’adozione di una disciplina di riordino della materia, in conformità ai principi euro unitari, allo stato, non si procederanno istanze di nuova concessione e/o di alterazione sostanziale dello stato delle concessioni demaniali esistenti, in ottemperanza ai principi di economicità, efficienza, efficacia ed auto tutela dell’azione amministrativa...”.
2.1 A fondamento della impugnativa della delibera n. 91/2022, ha dedotto 5 articolati motivi, così rubricati:
- Violazione dell’art. 11 l. 241/90 - contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto agli accordi presi;
- Violazione del principio di affidamento del privato ingenerato dall’azione della p.a. – violazione degli artt. 21 quinques o 21 nonies legge 241/90;
- Violazione di legge (artt. 7 e segg. l. 241/1990) - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: il Comune di Piano di Sorrento avrebbe “dimenticato” la peculiare regolamentazione adottata con la propria precedente Delibera n. 15/2016 rispetto a ben individuate C.D.M. in ragione del perseguimento di specifici interessi pubblici; in tesi di parte, ove l’ente avesse consentito la partecipazione, avrebbe certamente escluso queste ultime dall’ambito di operatività della propria Delibera n. 91/2022);
- Eccesso di potere – violazione art. 97 Cost. – violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità in relazione alla scadenza fissata al 31.12.23;
- Eccesso di potere - difetto di istruttoria– difetto di motivazione- violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a. (art. 97 Cost.).
2.2 Nell’epigrafe del ricorso parte ricorrente ha anche chiesto “la declaratoria dell’inadempimento della P.A. rispetto all’obbligo di provvedere sulla istanza di variazione della CDM n. 5/2002 presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 24 del reg. cod. nav.”, senza tuttavia articolare alcuna specifica censura rispetto a tale domanda.
2.3 Con successivi motivi aggiunti, proponendo analoghe censure a quelle già svolte con ricorso principale, l’impugnativa è stata estesa alla Delibera di G.C. n. 200 del 2 dicembre 2022, recante Linee di indirizzo in materia di demanio marittimo, nella misura in cui si stabiliva, anche per l’odierna parte ricorrente, “di dare atto della perdurante vigenza non oltre il 31.12.23 di tutte le concessioni demaniali di cui all’allegato n. 1 del verbale di consegna dei relativi atti (prot. n. 68 del 14.12.2021 – Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità), nonché delle concessioni demaniali a scopo balneare, già ricadenti nella competenza amministrativa comunale…. E che …per quanto stabilito dalla succitata adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nelle more dell’adozione di una disciplina di riordino della materia, in conformità ai principi euro unitari, allo stato, non si procederanno istanze di nuova concessione e/o di alterazione sostanziale e/o non sostanziale dello stato delle concessioni demaniali esistenti, in ottemperanza ai principi di economicità, efficienza, efficacia ed auto tutela dell’azione amministrativa…Dare atto che il presente deliberato sostituisce integralmente la Deliberazione della Giunta Comunale approvata in data 27.05.2022 n. 91”.
3. Si è costituito in resistenza il Comune di Piano di Sorrento, deducendo l’infondatezza nel merito dei motivi di censura spiegati e, comunque, instando per la improcedibilità del ricorso, essendo gli atti impugnati superati dai nuovi atti adottati dall’ente per adeguarsi allo ius superveniens .
In particolare, la difesa comunale ha rappresentato che con delibera giuntale n. 130/2025 l’ente - in applicazione dell’art. 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022 n. 118, come modificato dal d.l. 16 settembre 2024, convertito con modificazioni nella L. 14 novembre 2024, n. 166 - ha dato atto della nuova scadenza al 30 settembre 2027 di tutte le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. In attuazione della medesima delibera, il Comune ha poi adottato la determinazione n. 648 del 2 luglio 2025, con cui ha differito l’efficacia delle concessioni demaniali marittime, con finalità turistico-ricreative, sino al 30 settembre 2027.
4. In vista della discussione di merito parte ricorrente ha depositato memoria con cui, in adesione alla prospettazione del Comune, ha dichiarato di non avere più interesse alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, sostituiti da ultimo con Delibera di Giunta Comunale n. 130/2025, impugnata dalla parte ricorrente con autonomo giudizio, tuttavia, instando per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla istanza di variazione della concessione demaniale.
5. All’udienza straordinaria del 5 dicembre 2025, tenuta da remoto - previo avviso alle parti presenti ex art. 73, comma 3, di possibile inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo, anche rispetto alla residua domanda non rinunciata - la causa è stata trattenuta in decisione.
5.1 In conformità alle richieste di parte e in omaggio al principio dispositivo, vanno dichiarati improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti, limitatamente alla domanda caducatoria formulata in relazione alle deliberazioni comunali impugnate.
5.2 Resta da esaminare la domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza presentata dalla parte ricorrente, di variazione della concessione demaniale ex art. 24 Codice della navigazione.
5.2.1 Come rappresentato dal Collegio in sede di discussione orale della causa ex art. 73, comma 3, detta domanda è inammissibile prima che improcedibile.
La stessa, infatti, risulta formulata in maniera estremamente generica, peraltro nella sola epigrafe del ricorso principale, come strettamente conseguenziale all’accertamento della illegittimità degli atti impugnati, e all’accoglimento, in via principale, della domanda caducatoria (come visto, poi rinunciata).
Con le delibere di G.C. originariamente impugnate (come anticipato superate dai precitati nuovi atti), l’ente si era infatti adeguato allo ius superveniens anticipando la scadenza delle concessioni demaniali marittime, in tesi di parte obliterando illegittimamente le precedenti delibere assunte e gli accordi raggiunti con i concessionari nel 2016, e, per l’effetto, quale inevitabile conseguenza della imminente scadenza delle concessioni al 2023, si era posta come autovincolo la non procedibilità delle istanze di variazione della concessione ex art. 24 CdN, così escludendo già a monte la possibilità per i concessionari di presentare alcuna richiesta in tal senso (cfr. delibera n. 91/22 per cui: “..nelle more dell’adozione di una disciplina di riordino della materia, in conformità ai principi euro unitari, allo stato, non si procederanno istanze di nuova concessione e/o di alterazione sostanziale dello stato delle concessioni demaniali esistenti, in ottemperanza ai principi di economicità, efficienza, efficacia ed auto tutela dell’azione amministrativa... .”).
Ciò posto, a ben vedere, i motivi in diritto dedotti nel ricorso introduttivo sono articolati in funzione della sola domanda caducatoria e, comunque, sono privi di specifiche deduzioni argomentative, necessarie ex art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. per l’ammissibilità dell’ulteriore domanda in esame, mancando argomenti specifici volti a supportare l’asserita sussistenza dell’obbligo di provvedere della PA, se non, si ribadisce, adombrandolo quale mero effetto dell’annullamento delle delibere originariamente impugnate (in quanto di per sé preclusive, già a monte, della possibilità di esame delle istanze ex art. 24 CdN, in relazione a concessioni prossime a scadenza).
5.2.2 Sotto connesso aspetto, va anche rilevato ad abundantiam che parte ricorrente nemmeno chiarisce, se non con deduzioni altrettanto generiche, in che termini permarrebbe l’interesse alla decisione su tale domanda, una volta sganciata dalla presupposta domanda di annullamento; ciò sia a fronte dei nuovi provvedimenti adottati dall’amministrazione, impugnati con separato ricorso, che alla luce della declaratoria di carenza di interesse a far valere l’illegittimità di atti, presupposti rispetto alla pretesa accertativa azionata.
Al riguardo il Collegio rileva che la delibera di Giunta Comunale n. 130/2025 e successiva determina dirigenziale n. 648 del 2 luglio 2025, in ragione delle modifiche normative nelle more intervenute, hanno definito un nuovo assetto sostanziale dei rapporti concessori, anche stabilendo, per quanto ne importa, rispetto alle istanze di variazione, “ di autorizzare esclusivamente quelle variazioni funzionali ex art. 24 CdN che afferiscono alle modalità di esercizio delle attività connesse e funzionali all’oggetto e agli scopi della concessione, e che appaiono assolutamente indispensabili ed improcrastinabili per il corretto svolgimento delle attività medesime, con esclusione delle variazioni che comportino o possano comportare l’estensione delle aree in concessione o la realizzazione di nuove opere sulle stesse” ( cfr . punto 7 della richiamata determinazione).
Appare evidente, dunque, che i nuovi atti adottati dalla resistente amministrazione non possono non incidere anche sulla domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di variazione, posto che, allo stato, l’esame dell’istanza andrebbe condotto alla stregua dei criteri normativi sopravvenuti e delle nuove regole attuative poste dal Comune, non oggetto del giudizio che ne occupa, in quanto impugnati con separato ricorso.
5.3 Ne consegue, conclusivamente, l’inammissibilità della domanda esaminata, ferma restando la possibilità della parte di ripresentare eventualmente nuova istanza all’amministrazione e, se del caso, di riproposizione della relativa domanda giudiziale, in presenza dei presupposti di legge.
6. In conclusione, per quanto esposto, il ricorso principale è in parte improcedibile e in parte inammissibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti è improcedibile.
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto dell’esito in rito e della complessità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così decide:
- dichiara in parte improcedibile e in parte inammissibile il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
NL Di TA, Presidente
RI AZ D'LT, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AZ D'LT | NL Di TA |
IL SEGRETARIO