Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/06/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 824/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 09/06/2025 nella causa n. 824/2022 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. ORSI VALERIO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
e Controparte_1 [...]
, assistite dall'avv. GRATTAROLA MASSIMO Controparte_2
PARTE RESISTENTI
e
Controparte_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggetto: malattia professionale - risarcimento danni – licenziamento per superamento periodo comporto - legittimità
Premesso che: con ricorso depositato in data 18.7.2022, ha dedotto di aver lavorato dall'1.1.2019 Parte_2 al 5.1.2022, dapprima in forza di plurimi contratti di lavoro subordinato e successivamente con contratto a tempo indeterminato part-time 15,38%, alle dipendenze della Azienda Agricola Stella
Società Semplice Società Agricola e dall'.
1.5.2019 al 5.1.2022 anche alle dipendenze della
[...]
, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_4 indeterminato part-time 84,62%, quale operaio agricolo. In particolare, per la società agricola
, si occupava prevalentemente della gestione delle stalle, del bestiame e delle correlate CP_1
1
attività agricole, mentre per la società agricola si occupava prevalentemente della CP_2 lavorazione e della coltivazione dei terreni anche per conto terzi, oltre che della manutenzione dei mezzi agricoli. Egli ha affermato di aver lavorato complessivamente 8-12 ore al giorno, anche di sabato, domenica e nei giorni festivi, e di aver svolto mansioni, dettagliatamente descritte in ricorso, che implicavano la movimentazione di carichi superiori a 50 kg nonché l'esposizione a vibrazioni, lamentando che gli strumenti e i mezzi messi a sua disposizione non fossero adeguati e comunque idonei a limitare i rischi alla salute connessi e di aver svolto dette attività per lo più da solo.
L'istante ha aggiunto di aver iniziato, in conseguenza dei ripetuti sforzi, ad accusare dolori alla schiena, che si manifestavano di particolare intensità nell'ultima decade di aprile 2021, dopo lo svolgimento di alcune attività particolarmente gravose, anche in ragione della mancata possibilità di utilizzare mezzi adeguati;
che il 3 maggio 2021, alla fine di una giornata di lavoro, verso le ore
17.00, mentre sistemava delle siringhe per la somministrazione di vaccini ai bovini, gli erano cedute le gambe fino ad accasciarsi a terra, alla presenza del legale rappresentante delle due società, e che, nonostante tale evento, il giorno successivo ancora portava a termine la giornata lavorativa;
che il 5 maggio 2021, non essendo riuscito neppure ad alzarsi dal letto, restava assente dal lavoro per malattia;
che il medico di base gli prescriveva con urgenza una visita neurologica e successivamente il neurologo lo invitava a sottoporsi a visita da parte di un neurochirurgo;
che tuttavia il 13 maggio 2021, essendosi svegliato con forte nausea seguita da vomito e con gravi problemi di incontinenza, il neurochirurgo presso il quale aveva prenotato la visita lo sollecitava a recarsi al Pronto Soccorso;
di essere stato quindi operato d'urgenza dopo due giorni e ricoverato presso il reparto di neurologia dell di Alessandria con la diagnosi di “paraparesi e CP_5 sindrome della cauda in stenosi serrata L2 L3 e stabilizzazione L2 L4 con viti e placche. Vescica ed Alvo neurologico” fino al giorno 18 maggio.
Il ricorrente ha altresì riferito che l , dopo aver negato che gli eventi accaduti a fine aprile CP_6
2021 integrassero infortuni sul lavoro, ha riconosciuto la malattia di natura professionale con decorrenza dal 5.5.2021 e fino al 7.1.2022 e la riduzione dell'integrità psico-fisica nella misura del
34%.
ha rappresentato di avere ancora attualmente importanti difficoltà motorie, Parte_2 potendo muoversi solamente con l'utilizzo di un deambulatore, una marcata limitazione funzionale al rachide e deficit sensitivi oltre che di essere affetto da disfunzione erettile e di soffrire di incontinenza di feci e urine, risultando affetto, in sintesi da “sindrome della cauda incompleta riduzione di orza a carico degli arti inferiori, perdita della sensibilità perineale prevalentemente sul lato sinistro, ritenzione di urina e feci … sensibilità genitale e perineale ridotta a sinistra con estensione ino a metà coscia sinistra”, con inevitabili ripercussioni sulla possibilità di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana, oltre che qualsiasi attività fisica nel tempo libero e in ambito lavorativo, avendo sempre e soltanto svolto mansioni manuali.
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Egli ha riferito, infine, di essere stato licenziato da entrambe le società agricole datrici di lavoro in data 5.1.2022 per superamento del periodo di comporto.
Il ricorrente sostiene che le due società siano state inadempienti rispetto agli obblighi su di loro incombenti in materia di sicurezza sul lavoro, sia per quanto concerne le specifiche disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 in merito all'obbligo di adottare misure idonee ad eliminare o ridurre la movimentazione manuale di carichi, soprattutto se superiore a 25/30 kg, e in merito all'obbligo di limitare l'esposizione a sollecitazioni e vibrazioni sul corpo e in particolare sulla colonna vertebrale dovute all'utilizzo di mezzo meccanici, sia con riguardo al generico obbligo ricadente sul datore di lavoro di cui all'art. 2087 c.c.. Pertanto, da un lato, ritiene illegittimo il licenziamento intimatogli, in quanto l'assenza superiore al periodo di comporto contrattualmente stabilito è stata motivata da una malattia che è stata la conseguenza della condotta colposa del datore di lavoro, come tale non computabile ai fini della verifica del rispetto o meno del periodo di comporto, e, dall'altro lato, che gli sia dovuto il risarcimento del danno differenziale, patrimoniale e non patrimoniale, considerato quanto riconosciutogli a titolo di rendita dall . CP_6
In conclusione, ha chiesto: “1. previo accertamento della responsabilità solidale Parte_2 oppure ognuna per la sua quota, della Azienda Agricola Stella Società Semplice Società Agricola e della , nella causazione o concausazione della Controparte_4 malattia di cui soffre il ricorrente, dichiarare tenute e condannare, in solido tra loro, e/o pro quota,
e/o in via alternativa e/o in via esclusiva la Azienda Agricola Stella Società Semplice Società
Agricola, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Alessandria frazione
Valmadonna via delle Roberte 6/A, P.IVA , e la società P.IVA_1 Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Alessandria
[...] frazione Valmadonna via delle Roberte 6, P.IVA , al risarcimento dei danni tutti, di P.IVA_2 qualsiasi genere e natura, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, sofferti dal ricorrente;
2. accertare e dichiarare che per effetto della malattia professionale in esame, il ricorrente ha riportato un'invalidità permanente pari al 60%, un'invalidità temporanea assoluta per 60 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 75% per 180 giorni, ovvero un'invalidità permanente e temporanea nella differente misura, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa;
3. conseguentemente, dichiarare tenute e condannare le suddette convenute medesime, sempre in solido tra loro, e/o pro quota, e/o in via alternativa e/o in via esclusiva, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore al risarcimento in favore del ricorrente di tutti i danni subiti, da liquidarsi come segue: - Euro 431.153,12 a titolo di danno biologico da invalidità permanente differenziale, oltre ad Euro 105.844,80 per relativa personalizzazione del 20%; - Euro 19.305,00 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea, oltre ad Euro 7.722,00 per relativa personalizzazione del 40%; - una somma, da liquidarsi anche in via equitativa, non inferiore ad
Euro 277.264,36 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica;
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ovvero nelle diverse maggiori o minori somme ritenute di Giustizia dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. voglia, altresì, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inesistenza dei licenziamenti intimati dalla Azienda Agricola Stella Società Semplice Società Agricola e dalla società Società
a parte ricorrente, in quanto, stante la responsabilità delle Controparte_4 medesime nella causazione della malattia sofferta dal ricorrente, il periodo di comporto non è iniziato a decorrere;
5. in subordine, anche laddove non venisse accertata una responsabilità delle società convenute nella causazione della malattia sofferta dal ricorrente, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inesistenza dei licenziamenti intimati dalla Azienda Agricola Stella Società
Semplice Società Agricola e dalla società a parte Controparte_4 ricorrente, in quanto il periodo di comporto non era ancora del tutto trascorso, dovendo protrarsi fino alla guarigione clinica;
6. conseguentemente, sia in ipotesi di accoglimento della domanda principale ovvero di quella subordinata, dichiarare tenute e condannare la Azienda Agricola Stella
Società Semplice Società Agricola, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Alessandria frazione Valmadonna via delle Roberte 6/A, P.IVA , e la società P.IVA_1
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con sede in Alessandria frazione Valmadonna via delle Roberte 6, P.IVA a P.IVA_2 reintegrare il ricorrente a far data dall'1/1/2022, nel posto di lavoro in precedenza occupato od in altro equivalente ed al risarcimento del danno al tallone mensile di Euro 308,90 (per la società
Stella Società Semplice Società Agricola) ed Euro 1.868,51 (per ) per Controparte_4 ogni mese dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
7. In via subordinata rispetto alla domanda sub 6, condannare le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido o ciascuna in proprio, previa dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del 31/12/2021 al pagamento ex art. 3, comma 1, d.lgs.
23/2015, di un'indennità pari a 36 mensilità, al tallone mensile di di Euro 308,90 (per la società
Stella Società Semplice Società Agricola) ed Euro 1.868,51 (per ), o Controparte_4 pari alla diversa somma ritenuta di giustizia dal Giudice adito, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
8. In ogni caso dichiarare tenute e condannare le società convenute come sopra rappresentate a corrispondere la retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2021.”.
L e la si Controparte_7 Controparte_4 sono costituite in giudizio, contestando la ricostruzione fattuale contenuta in ricorso ed in particolare gli inadempimenti allegati ed evidenziando specificamente la insussistenza di un nesso causale tra la malattia del ricorrente e l'attività lavorativa svolta presso di esse, rimarcando l'esistenza di altri fattori rilevanti e determinanti, quali la condizione di obesità pregressa del
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ricorrente, risolta con by pass, la riscontrata presenza di ernie su tutti i dischi della colonna vertebrale, la stenosi congenita del canale vertebrale di cui risultava già affetto, l'attività lavorativa di operaio agricolo prestata per oltre vent'anni presso altri datori di lavoro prima di essere assunto alle loro dipendenze e l'aver contestualmente al rapporto di lavoro intercorso con le stesse prestato attività lavorativa anche per l'azienda agricola di titolarità della moglie.
Le resistenti hanno quindi sostenuto l'assenza di una loro responsabilità nella causazione della malattia professionale e, conseguentemente, l'infondatezza delle domande proposte;
hanno precisato, inoltre, che il riconoscimento della malattia professionale da parte dell è avvenuto il CP_8
25.1.2022, successivamente all'intimazione del licenziamento;
quanto alle conseguenze di una eventuale declaratoria di illegittimità dei licenziamenti, hanno negato l'invocabilità dell'art. 18 L.
300/1970, in ragione della mancata ricorrenza del requisito dimensionale richiesto, non potendosi avallare la tesi dell'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi. Infine, l
[...]
ha dato atto di aver stipulato polizza assicurativa per i danni arrecati a Parte_3 dipendenti e collaboratori con la Controparte_9
Le convenute hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“PRELIMINARMENTE IN RITO
Autorizzare la chiamata in causa della sedente in Controparte_9
Verona, Lungadige Cangrande n. 16 iin persona del suo amministratore pro tempore.
NEL MERITO
Rigettare le domande di risarcimento del danno in quanto infondate in fatto e in diritto.
In caso di accoglimento totale o parziale della domanda, dichiarare tenuta la Controparte_9
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sedente in Verona,
[...]
Lungadige Cangrande n. 16, a manlevare l da qualsivoglia condanna Parte_3 dovesse essere pronunciata in suo danno.
ULTERIORMENTE NEL MERITO
Dichiarare inammissibile oltre che infondata in fatto e in diritto la domanda di illegittimità del licenziamento.”.
nonostante la regolare notifica degli atti processuali a Controparte_9 cura della Cancelleria, non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti, l'escussione di alcuni testimoni ed è stata disposta CTU medico legale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale dei difensori, è pronunciata la presente decisione.
Considerato che:
i rapporti di lavoro tra le parti sono documentati dallo storico dei movimenti attestati dal Centro per l'Impiego di Alessandria, dalla scheda anagrafico-professionale rilasciata dal medesimo CPI, dal
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contratto di lavoro con la , dalle buste paga e CU, Parte_4 nonché dalle lettere di licenziamento in atti.
E' incontestato che sia stato assunto quale operaio agricolo da entrambe le Parte_2 società, con le modalità e nei periodi indicati in ricorso e abbia, nello specifico, svolto attività di gestione delle stalle, del bestiame e attività accessorie in favore della società agricola , CP_1 mentre per la società agricola si sia occupato della lavorazione e della coltivazione dei CP_2 terreni, delle attività accessorie, tra cui anche la manutenzione dei mezzi agricoli.
Le deduzioni contenute in ricorso circa le modalità con le quali le attività erano svolte e circa gli strumenti e i mezzi messi a disposizione del lavoratore hanno trovato sostanzialmente conferma nell'istruttoria testimoniale.
In particolare, il teste , che ha riferito di essere coltivatore diretto e di aver Testimone_1 prestato saltuariamente attività lavorativa per le convenute in diversi periodi nel corso dell'anno
2020 per una ventina di giornate complessivamente, chiamato a svolgere ogni attività utile che gli fosse richiesta dal titolare , le cui dichiarazioni appaiono particolarmente Parte_5 attendibili sia in quanto trattasi di soggetto esterno, non legato da alcun rapporto lavorativo in corso con le resistenti al momento dell'escussione testimoniale, sia in quanto ha reso dichiarazioni precise, coerenti e molto dettagliate, che hanno trovato anche in parte riscontro, limitatamente alle conoscenze comuni, nelle dichiarazioni della teste , veterinaria di cui l'azienda Testimone_2 agricola si è avvalsa negli anni 2020 e 2021, e del teste , RSPP esterno dal 2019, ha CP_1 Tes_3 riferito che “Il ricorrente faceva tutto ciò che è richiesto all'interno di un'azienda agricola, portava il trattore, si occupava della manutenzione delle macchine, lavorava nella stalla, faceva le vaccinazioni ecc. Confermo che l'azienda agricola ha la gestione prevalente della stalla, CP_1 mentre la gestisce terreni. Era sempre il signor a dare direttive e CP_2 Parte_5 ordini di lavoro al ricorrente, almeno così è sempre stato alla mia presenza. Nei giorni in cui ho lavorato posso dire che il ricorrente abbia osservato un orario superiore al normale e per normale intendo dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Superavamo questo orario di 2 o 3 ore. Questo è accaduto quasi sempre quando ci sono stato io, entrambi osservavamo lo stesso orario perché svolgevamo insieme le mansioni affidate. Abbiamo lavorato anche nei festivi. Mi è capitato anche di aiutarlo quando vi fossero dei parti. In questi casi, il ricorrente restava anche di notte. Se ero presente, anche io mi fermavo fino a tardi, non mi trattenevo nella notte, ma magari tornavo il mattino seguente e vedevo il vitello nato. Confermo che le aziende agricole hanno iniziato ad acquistare bestiame per occuparsi della linea vacca-vitello e quando c'ero io erano già arrivati ad avere oltre 100 capi di bestiame. So che il ricorrente era stato individuato proprio perché esperto nell'ambito. Questo me lo aveva detto anche il sig. . … Il ricorrente si occupava di dare da CP_1 mangiare agli animali nelle stalle e l'ho aiutato anche io a farlo. L'attività era completamente manuale, con il forcone. È vero che le balle di fieno avevano un peso di circa 380 kg e venivano posizionate all'ingresso della stalla con il trattore e poi srotolate a mano. Io uno srotolatore CP_10
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meccanico non l'ho mai visto, non so se sia stato acquistato dopo. Quando c'era la stalla piena venivano somministrati 4 rotoli di fieno al giorno, due la mattina e due la sera. Per il trasporto del mangime venivano invece utilizzate carriole manuali a tre ruote che piene pesavano 1,5 o 2 quintali. Le carriole non vengono sollevate, ma devono essere spinte e il terreno era anche un po' in salita. Il tragitto da percorrere era di 50-80 metri. La strada era di ghiaia, poi quando si arrivava alla stalla qui c'era il cemento. Ho partecipato personalmente anche all'attività di pulizia delle stalle. … occorreva aprire e chiudere i cancelli che avranno un peso di 150 kg, sia quelli della stalla che quelli del paddock. Bisognava un po' sollevarli oltre che spingerli perché se no toccavano per terra, per la presenza del letame o perché erano un po' rotti. A stalla vuota entravamo con una pala meccanica guidata dal ricorrente o da me in quelle occasioni, ma lui la usava più di me. Ho usato la pala di cui alle foto che mi vengono mostrate (doc. 15 e 16 fasc. ric.)
e anche un'altra pala del tipo di questa ma che era più vecchia e non aveva la cabina. Entrambe non avevano freni né cinture. La più vecchia aveva poi un sedile sfondato, non aveva più il cuscino. Per fermarsi bisognava usare l'inversore che era una leva al volante che viene azionata con il braccio. Quando si azionava questo comando peraltro si riceveva un colpo dal mezzo perché si azionava il comando di marcia inverso. La pulizia delle stalle si faceva ogni 15-20 giorni. È una cosa che so perché faccio questo lavoro, questa è la media. Gli animali erano sistemati in due stalle. Nella stalla 1 c'era il sistema di autocattura che facilitava le operazioni di vaccinazione perché bastava chiudere l'animale che rimaneva bloccato, invece nell'altra stalla bisognava corrergli dietro all'interno del box che era di circa 6x6 metri. Mi sono trovato anche io ad aiutare a fare le vaccinazioni. Non ricordo il periodo in cui è successo, ma posso dire che le vaccinazioni sono frequenti, ricordo che mi sia capitato un paio di volte in primavera e una in inverno. Il bovino doveva essere bloccato mediante l'uso di corde e c'era ovviamente il rischio di prendersi dei colpi perché l'animale non sta fermo. Quando proprio non si riusciva a bloccare l'animale ci si avvicinava il più possibile e si somministrava il vaccino al volo. Mi è capitato di assistere anche a parti, dalle doglie all'uscita del vitello, e ho aiutato il ricorrente. Le operazioni erano interamente svolte manualmente. I vitelli alla nascita pesano 40, 50, 60 kg più o meno. Di solito la vacca quando partorisce è in piedi. È vero che vi sono delle finestrone nella stalla che vengono chiuse solo in certi periodi dell'anno. Si usano dei telai in ferro con delle lamiere che vengono posizionati o tolti a mano. Pesano circa 150-200 kg. Facevamo questo lavoro in due. Il ricorrente si occupava anche della manutenzione dei mezzi e di agganciare o sganciare gli attrezzi dal trattore. L'attrezzo
è attaccato a tre punti della macchina. I due bracci inferiori si attaccano mediante dei ganci con delle molle che si chiudono una volta incastrati. Il terzo punto era il braccio idraulico del diametro di circa 20 cm, in ferro, e quello pesa abbastanza, circa 40-60 kg, viene sganciato dal punto in cui è posizionato al trattore e agganciato all'attrezzo. Quest'attività viene svolta da soli, è capitato a me e capitava al ricorrente. Poi c'è l'albero cardanico che è quello che fornisce la trasmissione del movimento dal trattore all'attrezzo che anche lui pesa circa 50-60 kg e deve essere agganciato. Io
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vedevo il ricorrente mettere a posto le macchine perché magari le preparavamo insieme al mattino e poi ognuno andava a fare quello che doveva … Le aziende agricole avevano anche uno scavatore con cui si pulivano i fossi, per esempio. Lo usava prevalentemente il ricorrente, ma è capitato anche a me. Era uno scavatore gommato vecchio. Era quello della foto 24 fasc. ric. Il ricorrente cambiava anche le orecchie dell'aratro, cioè il vomero. Per cambiarlo bisogna sollevarlo e pesa 30-40 kg circa. Il ricorrente ha anche allestito l'impianto dell'irrigazione, lo so perché mi è capitato di vederlo perché i miei terreni sono vicini e passavo col trattore, ma non l'ho aiutato a svolgere questa attività, non lavoravo in quel periodo. L'ho visto agganciare i tubi … La sarchiatura consiste nel passare con il trattore tra le fila di mais per muovere il terreno, quando il mais è alto circa 50-60 cm. Il ricorrente usava il trattore raffigurato nelle foto che mi vengono Persona_1 mostrate (doc. 31-35 fasc. ric.). In azienda c'era anche un trattore JO DI che era più nuovo, ma noi lo abbiamo usato poco perché lo usava sempre , il sig. . Per rompere la Parte_5 CP_1 crosta del terreno viene utilizzato un attrezzo diverso e si fa in un altro momento, quando il seme deve ancora nascere, per consentire la fuoriuscita della pianta. L'attrezzo si attaccava sempre al
Il ricorrente usava poi lo spandiconcime. Altra attività era la stesura dei flat che è Persona_1 un'attività manuale per consentire l'irrigazione del mais perciò viene steso questo tubo morbido al confine del campo e poi vengono stese e agganciate, ogni due file, le manichette con il trattore. Il flat che veniva steso a mano era pesante perché era avvolto su una bobina ed era lungo 30-50 metri, la bobina veniva spinta per essere srotolata. Si trattava di attività che si svolgevano per giornate intere. Il ricorrente sostituiva anche le ruote del trattore che pesano circa 3-4 quintali, quelle grandi. Usava anche la motosega. Il tempo di utilizzo variava a seconda della lavorazione.
Abbiamo anche svolto insieme l'attività di distribuzione del trinciato. Io guidavo il trattore col trinciato che doveva essere utilizzato per riempire le trincee. Queste trincee devono poi essere coperte con del nylon ed il ricorrente si occupava di stendere il nylon e sigillarlo con dei sacchi di sabbia del peso circa di 50 kg l'uno. Tutte queste attività si aggiungevano alla gestione ordinaria di stalla e animali. Ho assistito a lamentele da parte del ricorrente nei confronti del sig. per i CP_1 mezzi che venivano forniti, senza freni, sedili ecc. o anche perché i lavori avrebbero chiesto un aiuto, per esempio il cambio delle ruote del trattore. Mi sono lamentato anche io.”.
La teste , veterinaria esterna già citata, ha dichiarato che “Il sig. era Testimone_2 Parte_2 sempre presente in stalla;
quando entravo, non era il momento in cui si dava da mangiare agli animali, ma qualche volta l'ho visto dare da mangiare alle bestie, io l'ho visto che utilizzava il forcone … Nell'azienda agricola erano presenti due edifici, chiamiamoli stalla 1 e stalla 2: nella stalla 1 gli animali erano stabulati in paddock delimitati da cancelli in ferro, ma in ogni paddock erano presenti delle strutture per bloccare l'animale ove fosse necessario (p. es. per terapie cliniche), si tratta degli “autocatturanti”, che sono dispositivi che bloccano la bestia a livello della testa, nella stalla 1 queste strutture “autocatturanti” erano presenti lungo tutta la fila dei paddock;
la stalla 2 era organizzata in modo leggermente diverso, c'era un corridoio centrale con paddock in
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cui erano stabulati gli animali sia a destra che a sinistra del corridoio e non erano presenti
“autocatturanti”. L'operazione di “blocco” degli animali nella stalla 2, dove non c'erano gli autocatturanti, veniva fatta a mano con delle corde e con i cancelli dal personale, incanalando gli animali tra due cancelli in un angolo e poi legandoli con delle corde;
è un'operazione molto rischiosa, sono animali di circa 5-6 quintali di peso. Queste operazioni di “blocco” a mano degli animali della stalla 2 le faceva il sig. con l'aiuto di altre persone, era infatti impossibile Parte_2 bloccare gli animali da soli, erano almeno due persone che indirizzavano gli animali nell'angolo, poi li si chiudeva in un angolo e un'altra persona li legava con una corda. Io non mi sono mai occupata delle vaccinazioni degli animali. Ho assistito ad operazioni di somministrazione di farmaci con un'iniezione tramite siringa o tramite delle “lance” di diversa lunghezza, tra gli 80 cm e il metro: nella stalla 1 si utilizzava l'autocatturante, nella stalla 2, dove c'erano diversi tipi di animali (da quanto ricordo, si trattava di animali da ingrasso e di manze che non avevano mai partorito), veniva messa una corda intorno alla testa all'animale, cosa che consentiva di lavorare con una discreta sicurezza;
questa operazione di mettere la corda intorno alla testa dell'animale la faceva il ricorrente. In occasione dei parti, il veterinario viene chiamato solo quando c'è necessità, ricordo che la maggior parte dei parti è avvenuta senza il mio intervento. Quando c'erano problemi,
mi contattava (lui aveva molta dimestichezza e molta esperienza sugli animali) e mi Parte_2 chiedeva di intervenire, per un cesareo o per un'assistenza al parto: arrivavo in stalla (era solo la stalla 1 dove si partoriva perchè lì erano presenti le vacche gravide, nella stalla 2, come ho detto,
c'erano animali da ingrasso o manze non gravide o non prossime a partorire), trovavo l'animale già catturato, entravo nel box, effettuavo le verifiche del caso controllando la posizione del vitello, applicavo degli strumenti per estrarre il vitello (sono delle corde), quindi chiedevo agli operatori di tirare una prima volta il , poi applicavo una leva che si chiama “tiro” che veniva collegata alle Pt_6 corde, io mi occupavo del posizionamento del vitello nel momento in cui usciva. Gli operatori dovevano continuare a tirare, infatti se viene chiamato il veterinario è perché il vitello è grande e/o non è posizionato bene per il parto. Un vitello, alla nascita, pesa tra i 40 e i 50 kg., alle volte anche
60 kg. … Nel taglio cesareo, la vacca rimane in piedi, io facevo l'anestesia, nel momento in cui aprivo l'utero ero io che prendevo il vitello estraendo la testa dall'utero interno alla pancia) e prendendolo dagli arti anteriori o posteriori, poi c'era un operatore (era sempre ) a prendere Pt_2 manualmente il vitello quando io tiravo fuori dalla pancia gli arti e a sollevare il vitello manualmente;
era solo alle volte che si utilizzava il “tiro”, di norma un vitello di circa 40-50 kg. veniva sollevato verso l'alto manualmente dall'operatore (era sempre il a fare Parte_2 questo), per evitare la rottura dell'utero della vacca. Ribadisco che durante i parti era sempre presente il , solo raramente è capitato di seguire un parto in sua assenza. I parti Parte_2 avvenivano a qualsiasi ora del giorno e della notte, è capitato di fare dei parti e dei cesarei anche di notte;
in media, il parto di una vacca dura dai 15 minuti fino alle 5-6 ore dal momento della rottura delle acque, dall'intervento del veterinario i tempi sono di circa 20 minuti, massimo
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mezz'ora, se poi c'è un cesareo l'operazione può durare 1 ora e ½ o due ore. Durante i parti notturni era sempre presente il , c'erano anche altri addetti. In un anno e mezzo in cui ho Parte_2 collaborato con l'azienda agricola convenuta, sono intervenuta in almeno una ventina di parti, di cui una decina erano cesarei, o forse poco di meno. Durante le operazioni di sollevamento del vitello nel cesareo non mi sembra fosse presente il sig. , escludo che il sig. sollevasse CP_1 CP_1 da solo il vitello, forse sarà stato presente in qualche parto ed avrà eseguito qualche manualità, lui assisteva visivamente sempre ai cesarei;
viceversa, ho visto più volte il sollevare da Parte_2 solo il vitello durante il cesareo.”.
È stato poi escusso il teste , RSPP esterno per entrambe le aziende agricole Testimone_4 resistenti, nominato a giugno 2019, il quale ha chiarito che “Dopo i sopralluoghi in azienda, io ho elaborato i documenti di valutazione dei rischi, dopo essermi confrontato col datore di lavoro e con i dipendenti;
ho poi fatto delle raccomandazioni ai dipendenti su come comportarsi, non ho verificato puntualmente l'adempimento delle prescrizioni dei documenti di elaborazione rischi, del resto io non ho un incarico esclusivo dalle due aziende agricole convenute e non ero, quindi, sempre presente in loco. … mi recavo in azienda almeno una volta alla settimana, ma facevo un semplice “passaggio”, magari per consegnare dei documenti, se non c'erano specifiche segnalazioni del datore di lavoro o dei lavoratori;
in quei momenti i lavoratori erano nei campi o nelle stalle e io non andavo a vedere se non nel caso in cui ci fossero state delle specifiche segnalazioni”. Ciò posto, egli ha confermato che “Le balle di fieno venivano posizionate all'ingresso della stalla con un trattore con le forche, sono particolarmente pesanti e non si possono portare a mano;
le balle venivano slegate dai fili o dalla rete e poi venivano fatte rotolare per tutta la lunghezza della stalla e poi, una volta arrivati in fondo, col forcone l'operatore metteva il fieno all'interno della mangiatoia, che è a filo del pavimento. Fu solo dopo, non so dire quando, che venne acquistato uno “srotolatore”, che è un carrello con le ruote, trainato dal trattore, munito di una specie di cucchiaio dove viene posizionata la balla di fieno, e che provvede lui stesso a srotolare la balla di fieno.”, che “avevamo valutato lo sforzo occorrente per movimentare la carriola con tre ruote, è infatti abbastanza voluminosa e può contenere molto materiale, e a seguito di alcune valutazioni si raccomandò di non riempirla fino all'orlo e magari di fare più viaggi”, che “Una delle due stalle è dotata di “autocatturanti” ed è un po' quella che si utilizzava per metterci le vacche prossime al parto;
nell'altra, dove non c'erano gli “autocatturanti”, mi è capitato di assistere a delle vaccinazioni del bestiame, i bovini vengono in quel caso trattenuti con delle corde in modo da essere “punturati” velocemente nel collo, è una operazione molto rapida. Ho visto il ricorrente eseguire queste operazioni di trattenimento dell'animale, che veniva portato contro la spalliera, ma era comunque aiutato da altre persone.”, precisando di non aver, invece, mai assistito per intero ad un parto e che gli fu riferito che c'era un “verricello per agevolare il parto, ma non l'ho mai visto usare nel concreto”; che “Le orecchie dell'aratro sono delle piastre d'acciaio sagomate, è possibile smontarle e sostituirle, io sinceramente non ho mai visto fare questo tipo di operazioni
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nell'azienda, posso dire che sono operazioni fatte a terra, i pezzi posizionati in alto dell'aratro vengono fatti scendere attraverso un piano posto sulle forche del trattore. Sono operazioni che non si possono fare da soli.”; che “Non ho mai assistito alla sostituzione di una ruota di un trattore, è sicuramente una operazione che non può compiere una sola persona e manualmente, basta pensare al peso del pezzo.”; che “C'era una motosega in officina, il aveva Parte_2 un'abilitazione all'uso di questo mezzo”, pur precisando di non aver mai assistito ad attività che ne implicassero l'uso; egli infine ha riferito che durante i parti era coadiuvato da altri Parte_2 dipendenti.
In merito alla testimonianza di , si ritiene che essa sia poco attendibile, ciò in quanto la Tes_5 stessa teste, dipendente dell'azienda agricola ha riferito di svolgere mansioni di CP_2 impiegata agricola, occupandosi di contabilità e amministrazione, quindi del tutto diverse rispetto a quelle svolte dal ricorrente;
peraltro, se è vero che la teste, nel corso della testimonianza, ha aggiunto che le è capitato di spingere le carriole piene di mangime, di aver seguito un corso per ottenere il patentino per guidare il trattore e di aver appreso come agganciare e sganciare gli strumenti al/dal trattore, oltre che di gestire il calendario delle vaccinazioni, a cui pertanto è
“interessata ad essere presente e cerco di essere presente”, si rileva che le dichiarazioni rese risultano contrastanti rispetto a quanto indicato dagli altri testi, in particolare laddove ha affermato che le vaccinazioni, come tutte le attività veterinarie, erano e sono svolte esclusivamente nella stalla dotata di autocatturanti, ossia proprio con riferimento ai fatti sui quali la medesima avrebbe dovuto, sulla base della affermata mansione di gestione del calendario delle vaccinazioni, essere maggiormente informata. In ogni caso, si evidenzia che la teste, dopo aver affermato che “La balla di fieno viene portata all'ingresso della stalla con il trattore e viene srotolata sempre mediante un attrezzo che è attaccato al trattore, dietro, e disfa la balla lungo il percorso. Quindi il trattore entra nella stalla. Poi con il forcone manualmente si avvicina il fieno al capo della bestia.”, ha precisato
“Non ricordo quando è stato acquistato questo attrezzo. Quando non c'era questo macchinario, la balla di fieno, lasciata all'ingresso della stalla, era srotolata con il forcone.”, oltre ad aver confermato che “La stalla ha dei finestroni che vengono chiusi d'inverno. Vengono chiusi con dei foglioni di lamiera. Non so dire che peso abbiano. Mi è capitato di assistere a tali operazioni. Le lamiere vengono portate con il trattore all'interno della stalla, passando tramite il paddock e lì posizionate e poi meglio collocate e fermate a mano.”.
Quanto alla testimonianza della moglie del , , deve osservarsi che, Parte_2 Testimone_6 per quanto il legame della stessa con il ricorrente porterebbe a ritenerla condizionata e quindi non pienamente genuina, essa appare comunque concordante con quanto riferito dal teste e Tes_1 dalla teste inoltre, le dichiarazioni rese sono particolarmente dettagliate e con riferimento Tes_2 ad alcune attività forniscono elementi descrittivi aggiuntivi anche rispetto alle deduzioni contenute in ricorso, ciò che ben può spiegarsi con l'effettivo coinvolgimento della teste nel relativo compimento e/o con una percezione diretta delle circostanze riferite;
la teste, infatti, ha affermato
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di aver lavorato per , legale rappresentante delle due società convenute, Parte_5 presso la sua abitazione sita ove anche le due società resistenti hanno la loro sede, come tuttofare per più di un anno dalla primavera del 2019 e di aver talvolta aiutato il marito a svolgere alcune attività dietro incarico dello stesso (“Conosco il sig. perché sono la sua compagna CP_1 Parte_2 da circa 12 anni e il sig. perché sia che io abbiamo lavorato per lui. Io ho lavorato CP_1 Parte_2 per più di un anno dalla primavera del 2019, il rapporto di lavoro non era regolarizzato;
in particolare mi aveva chiesto di mettergli a posto delle persiane nella sua abitazione, tagliavo il prato, facevo il tuttofare, per lui personalmente, non per le sue aziende, anche se ogni tanto mi chiedeva di andare ad aiutare .”). La teste ha dichiarato: “il ricorrente andava al mattino Pt_2 presto per dar da mangiare agli animali, collocando un ballone di fieno con il trattore all'ingresso della stalla, lo srotolava a mano e avvicinava il fieno agli animali, controllava che gli animali stessero bene e se qualche animale non stava bene interveniva, eventualmente, punturandolo e se in stalla non c'era altro da fare si occupava della manutenzione del trattore e degli attrezzi….
L'attività … descritta di foraggio del bestiame veniva praticata una volta al mattino, una volta la sera. Ho visto anche trasportare, da parte del sig. , con una carriola grande con delle Parte_2 ruote aggiuntive, il mangime dal mulino, che era nel cortile, alle stalle. Ho notato che faticava perché per terra c'era la ghiaia. Ho visto il ricorrente provvedere alla pulizia delle stalle e sollevare i cancelli in ferro che dividono i box e la zona esterna, sono dei cancelli che devono essere sollevati per essere aperti perché i cardini non sono ben fissati. … pulizia delle stalle che veniva praticata dal ricorrente, dopo aver fatto uscire gli animali nella zona esterna, mediante una vecchia pala meccanica che aveva un sedile fissato dallo stesso ricorrente, che vi aveva provveduto in cortile quindi io ho assistito a tale operazione. Confermo che si tratta della pala riprodotta nelle fotografie che mi vengono mostrate (doc. 15 e 16 fasc. ric.). Confermo che il ricorrente si occupava di somministrare i vaccini e le terapie agli animali. C'erano due stalle e queste operazioni avvenivano in entrambe. Nella stalla 1 vi era il sistema delle così dette “autocatture”, nell'altra no. Nella stalla in cui non c'erano le autocatture il ricorrente bloccava gli animali utilizzando i cancelli dei box e quindi la veterinaria provvedeva al vaccino, questo quando vi era necessità della veterinaria, ossia quando l'animale non stava bene oppure quando si trattava di vaccini annuali o prelievi richiesti dall'ASL. Ricordo invece una volta in cui abbiamo utilizzato un telo per indirizzare gli animali dall'altra parte del box: io tenevo il telo che all'altra estremità era legato ad un altro cancello e mentre gli animali passavano nella corsia obbligata il ricorrente effettuava le iniezioni. Preciso che nello svolgimento delle varie attività dell'azienda talvolta venivano chiamati a collaborare dei ragazzi esterni, per esempio per lavorare i campi con il trattore. Ho talvolta visto due ragazzi, Per_2
e un altro di cui non ricordo il nome, anzi di nome che utilizzavano i trattori preparati da R_
, nel senso che era lui (h)a preparare l'attrezzo giusto, ad agganciarlo al trattore, ad Parte_2 ingrassare il mezzo e fare la manutenzione. Questi collaboratori venivano solo nel periodo di lavorazione dei campi, a chiamata. Il ricorrente si è anche occupato di assistere la veterinaria in
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occasione di parti, ciò posso dire perché sono stata coinvolta in quest'attività, quando la veterinaria doveva provvedere ad un cesareo, per passarle i bisturi;
ho inoltre aiutato il ricorrente in occasione di parti naturali senza l'intervento della veterinaria, passandogli il gel lubrificante piuttosto che disinfettante o altro di cui avesse bisogno. In queste occasioni il ricorrente tirava e sollevava il vitello appena nato a [...] prendendolo per le zampe. Preciso che, pur non sapendo quale sia il peso di un vitello appena nato, posso dire che quando succede nella mia azienda io non sono in grado di sollevarlo. Posso confermare che vi sono dei lastroni, pannelli di metallo enormi, che vengono utilizzati per chiudere le finestre delle stalle e in due occasioni mi è capitato di essere chiamata dal sig. e dal sig. per aiutarli a tenere in equilibrio questi pannelli, che CP_1 Parte_2 venivano trasportati fino alle finestre su di un carretto trainato dal trattore e, mentre il sig.
li tirava giù, io e il sig. tenevamo in equilibrio il pannello dall'altra estremità. Parte_2 CP_1
Analoga operazione facevamo quando si trattava di rimuoverli. Il sig. si occupava di Parte_2 cambiare, come ho detto, gli attrezzi al trattore. Non ho mai visto nessuno aiutarlo. Io non ero in grado di farlo. Non so quanto pesano questi attrezzi. So che il ricorrente si è occupato anche di sistemare l'impianto di irrigazione, non ho assistito … Non sono in grado di descrivere il tipo di attività che ha svolto. Per quanto riguarda le altre lavorazioni effettuate nei campi, posso solo dire di averlo visto partire dal cortile con il trattore con i vari attrezzi e di averlo talvolta raggiunto per portargli da mangiare o da bere … Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate (doc. 31 e ss. fasc. ric.) il trattore che utilizzava. Usava anche la motosega per tenere ordinati i confini dei terreni o le piante attorno alle cascine. Posso dire che queste lavorazioni si svolgevano per più ore consecutive. Io lo vedevo andar via e stava via per l'intero pomeriggio o per l'intera mattina.
Confermo che ho visto il ricorrente insieme ad altri operai, due o tre, coprire il trinciato con dei teli che venivano fermati con salami di ghiaia. Preciso che ognuno di questi sacchi veniva tirato da una persona sola, quindi lo faceva da solo. Non so quanto ciascun sacco pesasse, ma Parte_2 erano sacchi di ghiaia lunghi circa un metro. L'orario di lavoro del ricorrente era dalla mattina presto, durante il periodo estivo alle 7:00 era già in azienda, fino alla sera tardi, perché non rientrava a casa mai prima delle 20:00 e nel periodo estivo anche alle 21:00-22:00, ciò 7 giorni su
7.”:
Infine, di scarso rilievo è la testimonianza di , il quale dopo aver precisato che “il Testimone_7 sig. mi dà lavoro mentre il sig. l'ho conosciuto presso l'azienda del sig. ”, ha CP_1 Parte_2 CP_1 riferito di aver svolto attività lavorativa insieme al ricorrente nei campi della azienda agricola solo in due occasioni, ossia per la stesura dei tubi di scolo nei canali dove doveva CP_2 passare il sistema di irrigazione, specificando che in quell'occasione il ricorrente era alla guida dello scavatore, e per la stesura delle manichette per bagnare il mais, rispetto a cui non ha descritto la precisa attività svolta dal ricorrente. Degna di nota è comunque l'affermazione resa dal teste di non aver mai visto altri operai oltre al al lavoro presso le aziende. Parte_2
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Alla luce delle testimonianze acquisite e della documentazione fotografica prodotta dal ricorrente, che attesta lo stato dei mezzi meccanici a sua disposizione, può quindi ritenersi dimostrato che le società datrici di lavoro non si siano dotate di mezzi idonei ad eliminare o quantomeno ridurre i rischi alla salute connessi all'attività di movimentazione manuale dei carichi e alle attività richiedenti l'utilizzo di mezzi produttivi di vibrazioni e sollecitazioni alla colonna vertebrale, certamente assegnate al ricorrente, formalmente presi in considerazione in sede di valutazione rischi, ciò sia per quanto concerne l'attività di allevamento del bestiame e accessorie, sia per quanto concerne l'attività di coltivazione terreni e accessorie. Invero, lo srotolare meccanico utile a disfare le balle di fieno è stato acquistato solo tempo dopo rispetto all'assunzione del ricorrente, il sistema di autocattura degli animali era predisposto in un'unica stalla, non era utilizzato alcuno strumento atto a facilitare le operazioni manuali richieste al momento dell'espulsione del vitello durante il parto, non vi erano carriole elettriche, i mezzi meccanici messi a disposizione erano vetusti e non dotati di sedili ergonomici e ammortizzati ecc..
Senz'altro può affermarsi la violazione da parte delle convenute dell'art. 168 D.Lgs. 81/2008, secondo cui “1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita' di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare: a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivita' comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalita' del presente articolo e dell'allegato
XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si puo' fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.”, nonché dell'art. 203, in base al quale “1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue: a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di
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attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione; h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita'.
2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione e' stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.”, con particolare riguardo all'esposizione a vibrazioni al corpo intero.
In ogni caso, la condotta delle resistenti è risultata violativa del disposto dell'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei prestatori.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “L'art. 2087 c.c., impone all'imprenditore, in ragione della sua posizione di garante dell'incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze.
Tali misure vanno distinte tra: 1) quelle tassativamente imposte dalla legge;
2) quelle generiche dettate dalla comune prudenza;
3) quelle ulteriori che in concreto si rendano necessarie.
D'altro canto, ai fini dell'accertamento della responsabilità datoriale, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l'uno e l'altro, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.” (da ultimo, tra le altre, Cass. n. 14082/2020).
Nella specie, le parti resistenti non hanno fornito la prova liberatoria indicata. Ciò può affermarsi per quanto già esposto con riferimento ai mezzi e agli strumenti messi a disposizione del lavoratore, nonchè in ragione del fatto che non è stata allegata alcuna attività di verifica dell'osservanza da parte del lavoratore delle indicazioni operative fornite dall'RSPP e/o delle necessarie pause lavorative in relazione al tipo di attività demandatagli, anzi è stato riferito (dai testimoni) un frequente prolungamento dell'orario di lavoro oltre l'ordinario e che fosse Parte_2
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coadiuvato da altri lavoratori solo nello svolgimento di talune operazioni e in taluni periodi nonostante il rilevante carico di lavoro e le caratteristiche delle attività richieste.
Per quanto concerne la prova del danno e del nesso causale, il CTU nominato, ha accertato che, dalla documentazione medica prodotta e dalla visita a cui il ricorrente è stato sottoposto, “1. Il sig.
presenta attualmente il seguente quadro patologico: gravi limitazioni funzionali al Parte_2 rachide dorso lombare sacrale, sindrome della cauda, stenosi giunzionale lombare, ipostenia arti inferiori maggiore a sinistra (in significato di paraparesi), esito di artrodesi L2-L4, operato l'8.9.2022 con artrodesi L5-S1; vescica e alvo neurologici, disturbo erettile, disturbo dell'adattamento cronico di grado contenuto.”, chiarendo che “2. Tale quadro patologico cronico degenerativa poggia su condizioni acquisite in progressione di patologia e nell'intero arco della vita lavorativa come documentato e discusso nel precedente capitolo con sintomatologia riferita solo negli ultimi anni. 3.
È di tutta evidenza che, proprio per le caratteristiche citate al precedente punto “2”, il quadro clinico ha radici in preesistenza tanto che l'attività lavorativa svolta presso le Convenute ha ulteriormente aggravato il quadro patologico cronico degenerativo, comunque preesistente, dovendosi, pertanto, riconoscere un ruolo puntualmente concausale nel determinismo del quadro patologico attualizzato.”.
Egli ha poi concluso che “4. La patologia come accertata al sig. ha generato un periodo Parte_2 di danno biologico temporaneo complessivo come di seguito sintetizzabile:
4.1. mesi tre al 100% (ricovero)
4.2. mesi due al 75% (fase di cura in post-ricovero)
4.3. mesi sei al 50% (riabilitazione funzionale fino alla stabilizzazione. 5.
Si valuta che il quadro patologico sia stato produttivo per quanto riguarda il ruolo dell'attività lavorativa svolta presso le Convenute di:
5.1. Danno biologico al 100% mesi uno con preclusione alle attività lavorative e socio-relazionali e alla deambulazione;
5.2. Danno biologico al 75% mesi uno con preclusione alle attività lavorative e gravi limitazioni socio-relazionali e nella deambulazione
5.3. Danno biologico al 50% mesi tre con preclusione alle attività lavorative e evidenti limitazioni socio-relazionali e nella deambulazione
6. Avuto presenti le tabellazioni attualmente utilizzate in ambito civile, si deve riconoscere un danno biologico permanente complessivo pari al 40%.
7. La quantificazione complessiva del danno biologico permanente preesistente legata al quadro patologico a sviluppo negli anni lavorativi è valutabile nella misura del 25%.
8. Il danno biologico permanente, legato alla progressione di patologia per la quale ha assunto un contributo ben definito l'attività lavorativa svolta presso le Convenute, può essere quantificato nella misura del 15% con implementazione dal 26% secondo criteriologia propria del danno differenziale.
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9. Non risulta sia stato necessario ricorrere a un assistente alla persona (badante).
10. Per il danno biologico temporaneo ritengo coerente attribuire, in termini di sofferenza psicofisica, una valutazione complessiva di:
10.1. elevata per il periodo di danno temporaneo al 100% (grado 4),
10.2. media per il periodo di danno temporaneo al 75% e 50% (grado 3),
Per il danno biologico permanente coesiste una apprezzabile sofferenza psicofisica tanto da valutare allo step di “media”.
Tale valutazione è coerente anche per la sola componente legata ai fatti che vedono coinvolte le
Convenute.”.
Le conclusioni a cui il CTU è addivenuto sono ampiamente e dettagliatamente motivate ed esaustive oltre che logicamente coerenti appaiono altresì le repliche alle osservazioni mosse dai consulenti di parte, sicchè si ritiene che possano essere poste a base della decisione del
Tribunale.
Va precisato che il CTU ha dato atto dell'esistenza, contestualmente alla sottoposizione del ricorrente a medesimi fattori di rischio nel corso dell'intera vita lavorativa, di una “patologia vertebrale cronica degenerativa” preesistente “insorta e progredita nel tempo fino a essere manifesta per sintomatologia classica”; egli ha riferito che la documentazione medica attesta una accelerazione del quadro clinico negli ultimi anni, ma ha altresì affermato che il quadro patologico era “comunque in progressivo peggioramento, esaminati gli specifici aspetti anatomopatologici in un quadro degenerativo”; la “slatentizzazione della sintomatologia”, a ben vedere è ricondotta dal
CTU al contempo alla natura degenerativa della patologia e alla sottoposizione, stratificata nel tempo, a fattori di rischio analoghi presso le convenute, ma anche presso altri datori di lavoro.
Sulla scorta di tanto, non è possibile avallare la tesi proposta dal ricorrente secondo cui non dovrebbe tenersi conto delle “preesistenze” in sede di liquidazione del danno, in quanto le sue condizioni di salute non erano ancora stabili e definitive.
La Suprema Corte, al fine di garantire la parità di trattamento tra gli utenti della giustizia e limitare le macroscopiche divergenze nella liquidazione del danno non patrimoniale soprattutto per le percentuali di invalidità superiori al 9%, ha affermato che i criteri per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono considerarsi "il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità” (cfr. Cass. n.
12408/2011; n. 17018/2018); le tabelle milanesi, dopo le c.d. sentenze di San Martino, prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia dunque il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati, secondo
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un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto (cfr. Cass. n.
10156/2018; Cass. n.14246/2020).
Con riguardo al c.d. danno morale, la Corte di Cassazione ha chiarito come “la giurisprudenza di legittimità abbia a più riprese confermato la correttezza della modalità di liquidazione del danno morale attraverso il riferimento all'entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza che tale osservazione valga a incidere o, comunque, a compromettere la netta distinzione ontologica tra le due specifiche categorie di danno (cfr. , ex plurimis, Sez. 3, ordinanza n. 26301 del 29/9/2021; Sez. 3, sentenza n. 25164, del 10/11/2020); varrà sul punto sottolineare come la modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico abbia ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private); in tal senso, mentre il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico (trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: v. , in tal senso, Sez. 3, sentenza n. 28989 del 11/11/2019), la stessa liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia e successività rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico, atteso che tale personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 c.d.a.: "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico - relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale... , può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%"); in breve, mentre il testo legislativo in esame (art. 138, co. 2 lett. a) definisce, da un lato, il danno biologico come "la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato"), dall'altro, con la successiva lettera e) del medesimo punto 2 dell'art. 138, stabilisce che, "al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico... è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione"); da questo punto di vista, il legislatore, confermando quanto già da tempo affermato da questa
Corte di legittimità, in ordine al principio della piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (atteso che il sintagma 'danno morale' non è suscettibile di accertamento medico - legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto, pur potendole influenzare, dalle vicende dinamico - relazionali della vita del danneggiato), ha riaffermato la necessità che la liquidazione di tale (autonomo) danno morale (di natura
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meramente interiore) non rimanga del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza, ritenendo ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
converrà, d'altro canto, considerare come la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale comporti, come diretta conseguenza, che la sua esistenza non corrisponda sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato;
da qui la necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna l'attenta considerazione, da parte del giudice, della categoria delle
'massime di esperienza'; la massima di esperienza, infatti - diversamente dalla categoria del fatto notorio - non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, e si pone quale regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico - ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, atteso che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante;
tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere (ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita), ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito;
del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico - relazionali, per così dire, ordinarie;
così, allo stesso modo, un attendibile criterio logico - presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto
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dinamico - relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Sez. 3, sentenza n. 25164, del
10/11/2020, cit.); si tratta, conclusivamente - per ciò che concerne le modalità di liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell'integrità fisica - di un procedimento fondato su specifiche e consolidate massime di esperienza, al quale lo stesso legislatore ha ritenuto di fare opportunamente ricorso, muovendo da un criterio equitativo rispetto al quale questo Collegio ritiene di non poter condividere le censure di irragionevolezza o inappropriatezza infondatamente avanzate dagli odierni ricorrenti…” (Cass. n.20661/2024).
Nella specie, la giovane età dell'infortunato, il tipo di lesione subìta e gli effetti derivati sulla capacità di svolgere le ordinarie attività della vita quotidiana, lasciano quantomeno presumere un patimento interiore prolungato e persistente, con conseguente diritto al risarcimento del c.d. danno morale.
Con riguardo, invece, alla cd. personalizzazione del danno, la Suprema Corte ha ribadito che
“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”, ovvero (ma solo ai sensi del terzo comma dell'art. 139 citato) “causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, il Giudice potrà riconoscere un aumento “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. Sicchè, “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., ord. n. 7513/2018).
Nella specie, il tipo di patologia e l'incidenza dei sintomi (deficit deambulatorio, ma anche disfunzione erettile e incontinenza) sulla possibilità di svolgere atti ordinari e fondamentali della vita quotidiana, tenuto conto anche della giovane età del ricorrente e delle sue relazioni personali/familiari, sono elementi che portano a ritenere ricorrenti i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del 25%.
Ciò posto, l'applicazione delle predette tabelle, aggiornate nel 2024, considerata l'età del ricorrente all'epoca in cui si colloca il riconoscimento della malattia professionale e comunque la manifestazione dei sintomi (maggio 2021), la percentuale di invalidità riconosciuta (40%) e l'incremento per la sofferenza soggettiva, porta ad una traduzione in termini monetari del danno non patrimoniale risarcibile in € 353.964,00, di cui € 202.265,00 a titolo di danno biologico permanente;
sulla scorta di quanto premesso, tale quantificazione è idonea a ristorare il danno
“biologico”, comprensivo dei risvolti dinamico/relazionali ordinari e non (vista la personalizzazione applicata), e il danno “morale”.
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Posto che il CTU ha ritenuto che il danno permanente totale pari al 40% sia causalmente imputabile alle convenute nei limiti del 15%, tali importi devono essere presi in considerazione nella misura del solo 37,5% (40:100=15:x), quindi si arriva a quantificare il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile dalle resistenti in € 132.736,5, di cui € 75.849,37 a titolo di danno biologico permanente ed € 56.887,13 a titolo di danno non patrimoniale diverso dal danno biologico.
Per quanto riguarda l'indennità prevista per il danno biologico temporaneo, sempre in applicazione delle tabelle milanesi, essa va quantificata in complessivi € 11.212,50, di cui € 3.450,00 per l'invalidità temporanea totale (30 giorni), € 2.587,50 per l'invalidità temporanea parziale al 75% (30 giorni) ed € 5.175,00 per l'invalidità temporanea parziale al 50% (90 giorni).
Così quantificato il danno non patrimoniale risarcibile secondo i criteri civilistici, e considerata la pacifica ricorrenza di circostanze fattuali che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio (art. 590 c.p.), occorre dare atto del pacifico conseguimento da parte del ricorrente dell'indennizzo da parte dell ex art. 13 D.Lgs. 38/2000, di cui si ritiene di dover tener conto CP_6 nella stessa percentuale del 37,5% già individuata, posto che quanto erogato dall è andato CP_11
a ristorare il ricorrente dell'intero danno accertato, mentre in questa sede la detrazione deve essere riferita esclusivamente al danno derivato dalla attività svolta per le resistenti come quantificato dal CTU.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nell'affermare che “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 ed il
CP_6 risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora
CP_6 unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla
CP_6 retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare
CP_6 il danno biologico permanente (Cass. n. 9112-2019); ciò in linea con la ricostruzione costituzionalmente orientata del sistema in termini coerenti con la struttura bipolare del danno- conseguenza, operando un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma
CP_6 solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000,
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art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale
(Cass. n. 20807-2016; cfr. anche, Cass. n. 13819-2017 nonché, in comparazione con il sistema previgente all'ambito temporale di applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13,Cass. n. 777 del
2015, n. 4025 del 2016, e, in riferimento alle modifiche introdotte dalla L. n. 145 del 2018, Cass. n.
8580 del 2019); ed in coerenza con il principio per cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo ex D.Lgs. n. 38 del 2000, art. CP_6
13, in ragione della differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall' , anche CP_6 indipendentemente dalla effettiva erogazione (Cass. n. 22021-2022)” (Cass. n.3694/2023).
Più specificamente, è stato chiarito che “i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Sez. U., Sentenza n. 12566 del 22/05/2018, Rv. 648649 - 01).
…
In tal caso il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. "per poste" (o "voci") di danno: vale a CP_ dire sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici. CP_ Corollari di questo principio sono che, se per una voce di danno l'indennizzo eccede il credito civilistico:
a) per quel danno la vittima nulla potrà pretendere dal responsabile;
b) il responsabile non potrà pretendere che l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al danno da lui causato sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima (ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del 15/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 27669 del
21.11.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del
26.6.2015).
…
6.1. Nel caso di infortunio non mortale, l' esegue in favore della vittima quattro prestazioni CP_6 principali:
a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il
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16%, e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b), secondo cui: "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita (...) commisurata (...) alla retribuzione dell'assicurato (..,) per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali"); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al
D.M. 12 luglio 2000;
c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (D.P.R. n. 1124 del 1965 cit., art. 68);
d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (D.P.R. n. 1124 del
1965, art. 66).
L' , dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna CP_6
"personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali).
6.2. Applicando dunque all' il criterio generale enunciato supra, p. 5, ne risulta che: CP_6
a) se l ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il CP_6 relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Sez. L -, Sentenza n.
9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015);
b) …
c) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d.
"personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale…” (Cass. n. 26117/2021);
Pertanto, applicando gli esposti principi al caso di specie, dovrà detrarsi dalla somma liquidata a titolo di danno biologico permanente, pari ad € 75.849,37, quanto erogato dall (doc. 49 ric.) a CP_6 titolo di “Danno Biologico” “Valore Capitale (Euro)”, limitatamente alla percentuale del 37,5%, in ragione di quanto sopra esposto, pari ad € 36.776,58.
Alla risultante somma di € 39.072,79 dovrà aggiungersi quanto liquidato a titolo di danno non patrimoniale diverso dal danno biologico in senso stretto, pari ad € 56.887,13.
Al ricorrente spetta quindi la somma di € 95.959,92 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo.
Con riguardo al danno patrimoniale, va detto che nelle proprie conclusioni il CTU ha rappresentato che “11. Per il quadro patologico, oggi acclarato, coesiste netta controindicazione a esporre il soggetto a attività lavorativa che implichi fattori di rischio quali movimentazione manuale dei carichi e vibrazioni, quale era quella svolta in passato. Si rappresenta che il sig. dal settembre Parte_2
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2023, svolge attività in ambito amministrativo presso ARAP, attività attuale, entrato come invalido civile, attività da ritersi congrua.”.
Il ricorrente ha indicato il reddito conseguito nell'anno 2021 in complessivi € 19.774,73 e sulla base di esso e della affermata consequenziale perdita, nonché della dedotta difficoltà di reperire altro impiego, ha affermato l'esistenza di un danno patrimoniale e ha operato la relativa quantificazione;
considerato che
egli è stato di fatto disoccupato per meno di 2 anni e non essendo stato documentato che egli ora percepisca un reddito inferiore, deve concludersi che sia satisfattiva la somma erogata a suo favore dall a titolo di indennità per “Danno Patrimoniale”, pari ad € CP_6
92.792,56, oltre alla quota “coniuge” per € 4.292,27, che rapportata alla percentuale del 37,5%, per quanto già sopra esplicitato, ammonta ad € 36.406,81.
A prescindere da eventuali valutazioni circa l'esistenza o meno di un fenomeno di codatorialità/unico centro di imputazione di interessi, le convenute devono essere condannate in via solidale alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di natura giuridica e struttura solidale dell'obbligazione risarcitoria derivante dalla lesione del diritto alla salute del lavoratore in ipotesi di concorso di cause nella determinazione del danno.
In particolare, “E' noto che la tradizionale affermazione secondo cui i tratti distintivi della solidarietà sono costituiti dall'unicità della fonte da cui scaturisce il vincolo soggettivamente complesso e dall'identità di prestazione non esaurisce la complessità delle situazioni riconducibili alle obbligazioni solidali ed in particolare, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili, rispettivamente, titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate". (Cass.
4.3.93 n. 2605; Cass. n. 814 del 1997; Cass.
n. 3596 del 1997; Cass. n. 15930 del 2002; Cass. n. 13071 del 2004;n. 27713 del 2005; n. 15687 del 2013).
3.3. In particolare, in materia di infortuni e malattie professionali, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 8372 del 9 aprile 2014) ha pure precisato, ulteriormente affinando l'aspetto della legge di causalità che caratterizza l'origine dell'obbligo risarcitorio del datore di lavoro, che quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti diversi intercorsi rispettivamente fra ciascuno di essi ed il danneggiato, tali soggetti debbano essere considerati corresponsabili in solido e ciò non necessariamente sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 c.c. dettata per la responsabilità extracontrattuale - come pure è stato sostenuto in dottrina - ma soprattutto perchè sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un evento dannoso è imputabile a più persone come è
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accaduto nel caso di specie - al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente in base ai principi che regolano il nesso di causalità, soltanto il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento, e cioè che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in maniera efficiente, alla determinazione dello stesso (vedi in tali sensi già Cass. n.
23918 del 9 novembre 2006, Cass. n. 18939 del 2007 cui adde Cass. n. 7618 del 2010; Cass. n.
7404 del 2012).
4. Alla stregua di quanto sinora detto, nella fattispecie in esame, non è possibile scindere, nei riguardi del danneggiato, la responsabilità dei singoli concorrenti nella determinazione dell'unico evento dannoso per cui la sentenza impugnata deve essere cassata quanto al presente motivo con rinvio alla Corte d'Appello … in diversa composizione che esaminerà il motivo d'appello proposto da … applicando il principio di diritto secondo cui: "Nei casi di controversie per malattia professionale allorquando un danno di cui si chiede il ristoro è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ognuno di essi è chiamato a rispondere. Ed infatti sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone è sufficiente ai fini della suddetta solidarietà, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, stante i principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni da risarcire".”
(Cass., 11/03/2019, n. 6939).
Alcuna domanda di regresso nei rapporti interni tra le resistenti è stata in questa sede formulata.
Con riferimento alla domanda di manleva proposta dalla nei confronti di Parte_3
va rilevato che la polizza assicurativa prodotta indica Controparte_9
l'espressa esclusione della copertura assicurativa per RCO malattie professionali (RC-O), sicchè si ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento.
Con riguardo alla domanda di accertamento della nullità/illegittimità dei licenziamenti intimati al ricorrente dalle società convenute in data 5.1.2022, si rileva che nell'ambito delle relative comunicazioni si legge che il ricorrente è stato licenziato a far data dal 31/12/2021 (le buste paga di dicembre 2021 indicano tale data quale ultimo giorno del rapporto) per superamento del periodo di comporto indicato all'art. 60 CCNL di categoria e dell'art. 24 CPL in giorni 180.
Secondo il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale che le stesse parti hanno richiamato nei rispettivi scritti difensivi, “Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una
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responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.” ( così tra le altre Cass. Sez. L -, Sentenza n.
15972 del 27/06/2017).
Essendo stata accertata la responsabilità, ancorchè non esclusiva, delle resistenti nella causazione della malattia professionale del ricorrente, così come manifestatasi nel corso dell'anno
2021, le assenze dal lavoro a questa riferibili, non possono essere considerate ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto;
ed essendo pacifico e comunque documentato che l'assenza del lavoratore protrattasi dal maggio 2021 al 31.12.2021 sia dovuta alla malattia professionale predetta, non può dirsi superato il periodo di comporto contrattuale.
Ebbene, il licenziamento intimato, come nel caso di specie, prima del superamento del periodo massimo di comporto, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, co. 2, cc (Cass. ord. n. 15604 del 04/06/2024, ord. n. 33016 del 28/11/2023, s.u. sent. n. 12568 del
22/05/2018).
Quanto alle conseguenze sanzionatorie, alla fattispecie oggetto di causa è applicabile l'art. 2 del d.lgs. 23/2015, che prevede che “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' … riconducibile agli altri casi di nullita' espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. … 2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. …” (articolo modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 22 febbraio 2024, che lo ha dichiarato incostituzionale nella parte in cui, con la parola “espressamente”, limitava la tutela reintegratoria ai soli casi di nullità testualmente previsti dalla legge, escludendo quelli in cui la sanzione di nullità non era espressamente prevista). Il licenziamento deve considerarsi nullo – e dunque sanzionato con la conseguenza più grave prevista dall'ordinamento – sia che la nullità sia testualmente individuata dalla norma violata, sia che essa derivi dalla contrarietà dell'atto intimato ad una regola imperativa di legge ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c..
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Deve pertanto dichiararsi la nullità dei licenziamenti intimati al ricorrente dalle resistenti, con conseguente ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna delle convenute al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, con ogni ulteriore conseguenza ex art. 2 d.lgs. n. 23/2015.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
In ultimo, il ricorrente ha lamentato il mancato pagamento da parte delle resistenti della retribuzione per i mesi di novembre e dicembre 2021.
A fronte della pacifica e documentata sussistenza dell'obbligazione a carico delle società datrici di lavoro, alcuna prova dell'adempimento o di altra causa estintiva è stata offerta. Ne consegue la condanna delle resistenti al pagamento di quanto dovuto e comunque risultante dalle buste paga in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale delle parti resistenti nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore delle domande e dell'attività processuale svolta;
analogamente devono essere poste a carico delle resistenti in via solidale le spese di CTU.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali di rimasta Controparte_9 intimata.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., respinta ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del ricorrente, quantificato complessivamente in € 107.172,42 (€ 95.959,92 + €
11.212,50), oltre interessi sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
- rigetta la domanda di manleva proposta dalla Controparte_4 nei confronti della Controparte_9
- accerta e dichiara la nullità dei licenziamenti intimati dalle resistenti nei confronti del ricorrente in data 5.1.2022;
- condanna ciascuna delle resistenti alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
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- condanna ciascuna delle resistenti a corrispondere al ricorrente quanto dovuto a titolo di retribuzione per le mensilità di novembre e dicembre 2021, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna le parti resistenti in solido tra loro alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 13.395,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico delle parti resistenti, in solido tra loro, le spese di CTU liquidate con separati decreti.
Alessandria, 9.6.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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