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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/06/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 2123 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2123 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Martina Vetere ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Cosenza, alla Via F. Acri, n. 3
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, in Controparte_1 C.F._2 forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Martina Vetere ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Cosenza, alla
Via F. Acri, n. 3
- ORIGINARIA RESISTENTE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.6.2025 dinanzi al relatore, il difensore delle parti chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio senza statuizioni accessorie. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Nel presente procedimento, nato da domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio, è stata pronunciata, con sentenza n. 2234/2024, la separazione personale dei coniugi senza statuizioni accessorie. All'udienza del
9.6.2025 dinanzi al relatore, i coniugi dichiaravano di non aver mai ripreso la convivenza dalla data della prima comparizione nell'ambito del presente procedimento e confermavano la volontà di ottenere pronuncia di scioglimento del matrimonio. Il comune difensore chiedeva, dunque, emettersi sentenza sullo status senza statuizioni accessorie. La causa era, quindi, rimessa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio, Parte_1
alla quale ha aderito anche sin dal momento della costituzione in Controparte_1
giudizio, va certamente accolta, in quanto le allegazioni difensive dei coniugi e le dichiarazioni rese all'udienza del 9.6.2025 dinanzi al relatore dimostrano, in modo inequivocabile, che dall'udienza di prima comparizione dei coniugi (svoltasi in data
11.11.2024) e dopo il passaggio in giudicato della sentenza che pronunciava la separazione personale (avvenuto il 28.5.2025, come documentalmente comprovato), non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale tra le parti. Essendo, quindi, decorso il termine minimo stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge 898/1970, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
2. Sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti non hanno avanzato alcuna istanza di statuizione accessoria rispetto alla pronuncia sullo status. Poiché non vi sono situazioni regolabili d'ufficio da parte del Tribunale, in mancanza di figli nati dall'unione coniugale, va dichiarato soltanto lo scioglimento del matrimonio.
3. Sulle spese di lite. 3
Attesa la natura del presente procedimento e considerandosi la mancata pronuncia di statuizioni accessorie allo scioglimento del matrimonio, sussistono i presupposti di legge per la compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 31.8.2018 tra e , trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Cosenza al n. 47, parte I, anno 2018, senza ulteriori statuizioni accessorie;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3. dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 18.6.2025.
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma