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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/12/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr. 567/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile in persona del giudice onorario, dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica, ha pronunciato e pubblicato a seguito dell'udienza svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter cpc e dopo il deposito delle memorie la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 567 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Modafferi Annunziata;
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Silipo Alessandra e Foti Antonina;
OPPOSTA
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Flavio Capuozzo e Manuela Uccello;
OPPOSTA
E
Controparte_3
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 616 c.p.c. CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
19.12.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, Parte_1
introduceva la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione (proc. n.
536/2024 R.G.Es.), chiedendo al Tribunale adito di accertare e statuire la carenza di legittimazione attiva di nonché di accertare e Controparte_3
dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi per omessa regolare notifica al debitore esecutato.
A fondamento della sua opposizione, , premetteva che con Parte_1
decreto ingiuntivo n. 237/2018 il Tribunale di Palmi aveva ingiunto a esso opponente e di pagare in favore di la somma di € Parte_2 Controparte_4
40.022,26 (oltre interessi, spese e competenze) e che, in mancanza di opposizione, il decreto ingiuntivo de quo era stato dichiarato esecutivo in data 05.04.2024.
Aggiungeva che, in data 03.07.2024, iscriveva a ruolo la Controparte_4
procedura esecutiva (proc. n. 536/2024 R.G.Es. del Tribunale di Palmi) e che, nelle more del giudizio, il credito veniva asseritamente ceduto da a Controparte_4 [...]
che si costituiva nella sua qualità di cessionaria e attuale Controparte_3
creditrice.
Esponeva che, stante l'assenza di idonea prova della cessione del credito, esso debitore eccepiva in giudizio la carenza di legittimazione attiva di Controparte_3
e che, con provvedimento del 29.03.2025 (comunicato dalla cancelleria
[...]
in data 31.03.2025), il Giudice dell'Esecuzione, all'esito del contraddittorio tra le parti e verificando la fondatezza della predetta eccezione, disponeva la sospensione dell'esecuzione e fissava il termine di 30 giorni per la riassunzione del processo esecutivo.
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, ribadiva Parte_1
parte delle conclusioni già formulate dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, chiedendo: a) di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Controparte_3
in quanto non risulta fornita prova del contratto di cessione del credito
[...]
asseritamente intervenuta tra parte opposta e Controparte_4
b) di accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi per omessa regolare notifica al debitore esecutato, evidenziando che, dalla relazione di notifica in atti, risulta che l'atto sia stato notificato a un familiare non convivente con esso opponente e che, infatti, esso ne è venuto a conoscenza solo tramite il datore di lavoro, terzo pignorato, a seguito della trattenuta sullo stipendio.
in qualità di terzo pignorato, si costituiva in giudizio e Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, ribadendo la propria posizione di assoluta terzietà rispetto ai fatti di causa e, conseguentemente, la mancanza di interesse e di legittimazione a intervenire nel merito delle questioni oggetto del giudizio. si costituiva in giudizio ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_2
passiva, evidenziando che, in qualità di datore di lavoro del debitore esecutato, rivestiva esclusivamente il ruolo di terzo pignorato nella procedura di pignoramento presso terzi (RG 536/2024 del Tribunale di Palmi) promossa dal creditore CP_4
nella quale si costituiva successivamente in
[...] Controparte_3
qualità di cessionaria del credito. Concludeva affermando di non avere alcun interesse alla partecipazione al presente giudizio e chiedeva, pertanto, la declaratoria di carenza di legittimazione passiva.
All'esito dell'udienza svolta secondo le forme di cui all'art 127 ter cpc il giudice trattiene la causa in decisione
******
La domanda è fondata e deve essere accolta secondo le motivazioni che seguono.
Con la presente opposizione la odierna parte attrice ha richiesto che venga accertato dal giudice il difetto di legittimazione attiva della società dichiaratasi cessionaria del credito, nonché accertata la nullità e/o inefficacia del pignoramento per mancanza dei requisiti essenziali.
E' decisione assorbente la questione della legittimazione attiva della società cessionaria.
Infatti, a seguito della costituzione nel giudizio di opposizione ex art.111 c.p.c. della , l'opponente ne ha eccepito la carenza di Controparte_3
legittimazione attiva , non risultando fornita la prova della cessione del credito azionato mediante la produzione del contratto di cessione oltre che quella dell'inclusione del credito de quo tra quelli oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.
La società non costituita nella presente fase di merito Controparte_3
infatti , ha assunto in fase cautelare di essere cessionaria del credito azionato, ma non ha fornito la prova dell'inclusione del credito ceduto nell'operazione di cessione, né ha prodotto il relativo atto di cessione né l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della cessione.
Tanto detto la prova della pubblicazione sulla G.U., costituente l'adempimento pubblicitario previsto dall'art.58 commi 2 e 3 TUB in caso di cessione dei crediti massivi, riveste carattere sostitutivo rispetto alla notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art.1264 c.c., come si ricava dalla lettera dell'art..58 comma 4.
La Suprema Corte con numerose pronunce anche recentissime si è pronunciata sulla necessità che “ In caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art.58TUB la parte che agisca quale cessionaria deve dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione , fornendo la prova documentale della sua legittimazione sostanziale. La mera affermazione di titolarità senza prova documentale non è sufficiente per un valido ricorso o resistenza in giudizio. (Cfr Cass.Civ. Sez I
Ord. 27.2.2025 n. 5190) .
La prova richiesta non puo' certamente ritenersi integrata dalla documentazione offerta in fase di sospensiva dalla creditrice intervenuta, mentre nulla risulta essere stato prodotto in questa fase stante la contumacia della detta società . Quanto poi al rilievo della mancata notifica del pignoramento al debitore esecutato
è dato rilevare che: nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitor e segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha fu nzione di perfezionamento;
ne consegue che la mancata o inesistente notifica dell'att o al debitore, quindi non affetta da mera nullità, determina l'inesistenza del pignoram ento, difettando radicalmente l'atto iniziale del processo, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., né potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi o, più in generale, dalla conoscenza che, della procedura esecutiva cui ciono nostante sia stato dato seguito, il debitore abbia acquisito aliunde.( Corte di
Cassazione, Pres. Rubino- Rel. Saija, con la sentenza n. 32804 del 27 novembre 2023).
Ne deriva che l'atto di pignoramento deve ritenersi inesistente per la mancanza di un suo elemento essenziale.
Tanto basta per l'accoglimento della opposizione anche nel merito
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione del valore della causa e della attività effettivamente prestata secondo le tabelle di cui al DM n,
55/14 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Parte_1
nei confronti di +ALTRI così
[...] Controparte_3
provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara il difetto di legittimazione attiva della
[...]
per assenza di prova di regolare cessione del debito;
Controparte_3
-dichiara inesistente il pignoramento presso terzi azionato contro il sig. Parte_1
per le causali di cui in parte motiva;
-condanna Credit Network & Finance spa alla refusione delle spese di lite a favore del sig.
che liquida nella misura complessiva di euro 2.906,00 ( oltre euro Parte_1 264,00 per spese vive ) oltre spese genarli Iva e CPA se dovute;
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 19.12.25 ore 17,36
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile in persona del giudice onorario, dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica, ha pronunciato e pubblicato a seguito dell'udienza svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter cpc e dopo il deposito delle memorie la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 567 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Modafferi Annunziata;
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Silipo Alessandra e Foti Antonina;
OPPOSTA
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Flavio Capuozzo e Manuela Uccello;
OPPOSTA
E
Controparte_3
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 616 c.p.c. CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
19.12.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, Parte_1
introduceva la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione (proc. n.
536/2024 R.G.Es.), chiedendo al Tribunale adito di accertare e statuire la carenza di legittimazione attiva di nonché di accertare e Controparte_3
dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi per omessa regolare notifica al debitore esecutato.
A fondamento della sua opposizione, , premetteva che con Parte_1
decreto ingiuntivo n. 237/2018 il Tribunale di Palmi aveva ingiunto a esso opponente e di pagare in favore di la somma di € Parte_2 Controparte_4
40.022,26 (oltre interessi, spese e competenze) e che, in mancanza di opposizione, il decreto ingiuntivo de quo era stato dichiarato esecutivo in data 05.04.2024.
Aggiungeva che, in data 03.07.2024, iscriveva a ruolo la Controparte_4
procedura esecutiva (proc. n. 536/2024 R.G.Es. del Tribunale di Palmi) e che, nelle more del giudizio, il credito veniva asseritamente ceduto da a Controparte_4 [...]
che si costituiva nella sua qualità di cessionaria e attuale Controparte_3
creditrice.
Esponeva che, stante l'assenza di idonea prova della cessione del credito, esso debitore eccepiva in giudizio la carenza di legittimazione attiva di Controparte_3
e che, con provvedimento del 29.03.2025 (comunicato dalla cancelleria
[...]
in data 31.03.2025), il Giudice dell'Esecuzione, all'esito del contraddittorio tra le parti e verificando la fondatezza della predetta eccezione, disponeva la sospensione dell'esecuzione e fissava il termine di 30 giorni per la riassunzione del processo esecutivo.
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, ribadiva Parte_1
parte delle conclusioni già formulate dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, chiedendo: a) di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Controparte_3
in quanto non risulta fornita prova del contratto di cessione del credito
[...]
asseritamente intervenuta tra parte opposta e Controparte_4
b) di accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi per omessa regolare notifica al debitore esecutato, evidenziando che, dalla relazione di notifica in atti, risulta che l'atto sia stato notificato a un familiare non convivente con esso opponente e che, infatti, esso ne è venuto a conoscenza solo tramite il datore di lavoro, terzo pignorato, a seguito della trattenuta sullo stipendio.
in qualità di terzo pignorato, si costituiva in giudizio e Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, ribadendo la propria posizione di assoluta terzietà rispetto ai fatti di causa e, conseguentemente, la mancanza di interesse e di legittimazione a intervenire nel merito delle questioni oggetto del giudizio. si costituiva in giudizio ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_2
passiva, evidenziando che, in qualità di datore di lavoro del debitore esecutato, rivestiva esclusivamente il ruolo di terzo pignorato nella procedura di pignoramento presso terzi (RG 536/2024 del Tribunale di Palmi) promossa dal creditore CP_4
nella quale si costituiva successivamente in
[...] Controparte_3
qualità di cessionaria del credito. Concludeva affermando di non avere alcun interesse alla partecipazione al presente giudizio e chiedeva, pertanto, la declaratoria di carenza di legittimazione passiva.
All'esito dell'udienza svolta secondo le forme di cui all'art 127 ter cpc il giudice trattiene la causa in decisione
******
La domanda è fondata e deve essere accolta secondo le motivazioni che seguono.
Con la presente opposizione la odierna parte attrice ha richiesto che venga accertato dal giudice il difetto di legittimazione attiva della società dichiaratasi cessionaria del credito, nonché accertata la nullità e/o inefficacia del pignoramento per mancanza dei requisiti essenziali.
E' decisione assorbente la questione della legittimazione attiva della società cessionaria.
Infatti, a seguito della costituzione nel giudizio di opposizione ex art.111 c.p.c. della , l'opponente ne ha eccepito la carenza di Controparte_3
legittimazione attiva , non risultando fornita la prova della cessione del credito azionato mediante la produzione del contratto di cessione oltre che quella dell'inclusione del credito de quo tra quelli oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.
La società non costituita nella presente fase di merito Controparte_3
infatti , ha assunto in fase cautelare di essere cessionaria del credito azionato, ma non ha fornito la prova dell'inclusione del credito ceduto nell'operazione di cessione, né ha prodotto il relativo atto di cessione né l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della cessione.
Tanto detto la prova della pubblicazione sulla G.U., costituente l'adempimento pubblicitario previsto dall'art.58 commi 2 e 3 TUB in caso di cessione dei crediti massivi, riveste carattere sostitutivo rispetto alla notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art.1264 c.c., come si ricava dalla lettera dell'art..58 comma 4.
La Suprema Corte con numerose pronunce anche recentissime si è pronunciata sulla necessità che “ In caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art.58TUB la parte che agisca quale cessionaria deve dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione , fornendo la prova documentale della sua legittimazione sostanziale. La mera affermazione di titolarità senza prova documentale non è sufficiente per un valido ricorso o resistenza in giudizio. (Cfr Cass.Civ. Sez I
Ord. 27.2.2025 n. 5190) .
La prova richiesta non puo' certamente ritenersi integrata dalla documentazione offerta in fase di sospensiva dalla creditrice intervenuta, mentre nulla risulta essere stato prodotto in questa fase stante la contumacia della detta società . Quanto poi al rilievo della mancata notifica del pignoramento al debitore esecutato
è dato rilevare che: nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitor e segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha fu nzione di perfezionamento;
ne consegue che la mancata o inesistente notifica dell'att o al debitore, quindi non affetta da mera nullità, determina l'inesistenza del pignoram ento, difettando radicalmente l'atto iniziale del processo, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., né potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi o, più in generale, dalla conoscenza che, della procedura esecutiva cui ciono nostante sia stato dato seguito, il debitore abbia acquisito aliunde.( Corte di
Cassazione, Pres. Rubino- Rel. Saija, con la sentenza n. 32804 del 27 novembre 2023).
Ne deriva che l'atto di pignoramento deve ritenersi inesistente per la mancanza di un suo elemento essenziale.
Tanto basta per l'accoglimento della opposizione anche nel merito
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione del valore della causa e della attività effettivamente prestata secondo le tabelle di cui al DM n,
55/14 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Parte_1
nei confronti di +ALTRI così
[...] Controparte_3
provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara il difetto di legittimazione attiva della
[...]
per assenza di prova di regolare cessione del debito;
Controparte_3
-dichiara inesistente il pignoramento presso terzi azionato contro il sig. Parte_1
per le causali di cui in parte motiva;
-condanna Credit Network & Finance spa alla refusione delle spese di lite a favore del sig.
che liquida nella misura complessiva di euro 2.906,00 ( oltre euro Parte_1 264,00 per spese vive ) oltre spese genarli Iva e CPA se dovute;
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 19.12.25 ore 17,36
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO