Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00649/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2025, proposto da
FF AN, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Bologna, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza Tribunale di Bologna n. 915/2024 pubblicata in data 8.07.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora AN FF agisce per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata.
All’udienza camerale del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Come rilevato dal Collegio a verbale alla predetta udienza, la procura alle liti rilasciata dalla ricorrente ai difensori a mezzo dei quali si è costituita in giudizio non riguarda specificatamente il giudizio di ottemperanza, bensì il precedente giudizio di cognizione conclusosi con la sentenza ottemperanda. Al riguardo, occorre considerare sia il tenore letterale della procura, sia la circostanza che è stata rilasciata all’incirca un anno prima che venisse pronunciata la sentenza del Tribunale di Bologna n. 915/2024.
Sennonché, per giurisprudenza consolidata, «la procura, per il ricorso giurisdizionale amministrativo - diversamente che per l’atto di citazione nel rito civile - deve essere rilasciata in data antecedente o nella stessa data della notifica del gravame, come emerge dall’art. 40, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 104/2010, per cui “ Il ricorso deve contenere distintamente: ... g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale ”» (così T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II ter, sentenza n. 2876/2022; nesso stesso senso, C.d.S., Sez. III, sentenza n. 1935/2025). Ancora, la procura deve essere specifica, indicare cioè –tra l’altro - la causa per la quale viene rilasciata (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, sentenza n. 1346/2022).
Il presente giudizio è stato dunque instaurato in assenza di una valida procura alle liti.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b), Cod. proc. amm.; nulla deve disporsi per le spese non essendosi costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Tagliasacchi | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO