Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/05/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 7009/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7009/2018 promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, in proprio e n.q. di eredi di tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Bartolomeo
[...] Persona_1
SPAZIANO, presso il cui studio elett.te domiciliano in Via Volturno n.93, a Vairano Patenora (Ce)
-attori-
Nei confronti di
, in persona del leg. rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Fabozzi, presso il cui CP_1
studio elett.te domicilia in Santa Maria Capua Vetere, alla Via Mazzocchi 45
-convenuta-
E di rapp.ta e difesa dall' avv. Francesco Madonna, presso il cui Controparte_2
studio elett.te domicilia in Santa Maria Capua Vetere, alla Via Cardarelli n. 5
-terza chiamata-
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CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 28.01.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio l' , in persona CP_1
del suo legale rapp.te p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Acclarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale delle parti convenute, solidalmente o
alternativamente, unitamente o disgiuntamente, per quanto dedotto nell'antefatto e conseguentemente,
condannarle al pagamento della somma per tutti i danni come in premessa CP_3
sostanziato (DA PATRIMONIALE, DA BIOLOGICO, DA LE DA
, e di ogni altra voce di danno). In ogni caso vittoria di CP_4 Controparte_5
spese, competenze e onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore
anticipatario”.
Si costituiva l' chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa Controparte_6
della e, nel merito, eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere, nonché la Controparte_7
sua infondatezza.
Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, l'inoperatività ed inefficacia Controparte_7
della polizza assicurativa n.M04022078/08, posta dalla convenuta struttura sanitaria a base della domanda di garanzia e, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attorea, per intervenuta prescrizione del diritto azionato, nonché per la sua infondatezza.
La causa istruita documentalemnte, all'udienza del 28.01.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
pagina 2 di 5 Gli attori hanno agito sia iure hereditatis che iure proprio per ottenere il risarcimento dei danni che avrebbero subito a seguito del decesso della loro congiunta (sorella), sig.ra che Persona_1
sarebbe avvenuto per colpa dei medici della come accertato dalla CTU medico-legale CP_1
espletata in sede di separato giudizio (RGN 800357/2009 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere)
promosso dagli eredi legittimari (marito e figli della de cuius).
Come correttamente evidenziato dalla struttura sanitaria convenuta, gli istanti non sono legittimati ad agire iure hereditatis, ma solamente iure proprio, in quanto i danni iure hereditatis sono quelli che riguardano la vittima principale e possono trasmettersi in favore degli eredi, che, nel caso di specie,
sono il coniuge ed i figli della de cuis. Pertanto, gli unici danni che gli istanti sono legittimati a domandare sono gli eventuali danni iure proprio, ovvero i cosiddetti danni riflessi, incidenti sulle persone “vicine” alla vittima primaria dell'illecito, cosiddette “vittime secondarie”, che hanno diritto ad un risarcimento non in quanto eredi ma poiché danneggiati in proprio.
Tuttavia, le domande degli attori iure proprio devono ritenersi prescritte.
Innanzitutto, si ritiene necessario evidenziare, che la Suprema Corte, anche recentemente, ha indicato che il danno da perdita del rapporto parentale, danno richiesto iure proprio dai prossimi congiunti della vittima, ha natura extracontrattuale e, pertanto, è soggetto a un termine di prescrizione quinquennale e non decennale (Cass. 26 luglio 2021, n. 21404); tale orientamento va a confermare la posizione già
sostenuta in passato dalla Corte (Cass. Sez. 3, sent. 8 maggio 2012, n. 6914, Cass. Sez. 3, sent. 20
marzo 2015, n. 5590).
Quindi, al danneggiato che agisce nei confronti della struttura sanitaria per il danno diretto subito, si applica il termine prescrizionale decennale, poiché la responsabilità della struttura sanitaria verso i pazienti ha natura contrattuale, mentre al danneggiato che agisce per il danno riflesso, si applica il termine prescrizionale quinquennale, rientrando nella responsabilità extracontrattuale.
Per quanto riguarda invece il dies a quo di decorrenza della prescrizione, seppur si condivide l'indirizzo giurisprudenziale citato da parte attrice, secondo cui <Il dies a quo della prescrizione del
pagina 3 di 5 diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della
verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il
pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze
scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla
condotta colposa o dolosa del sanitario;
il relativo accertamento è oggetto di un giudizio di fatto,
censurabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 29859 del 27/10/2023), tuttavia, si ritiene che, nel caso di specie, i due momenti coincidano, in quanto la riconducibilità causale del decesso della sig.ra alla condotta Persona_1
potenzialmente inadempiente dei sanitari che la operarono, poteva ritenersi percepibile, in base all'ordinaria diligenza, rappresentando l'isterectomia un intervento di routine, come definito dalla ctu in atti. Tra l'altro, gli propria nella pronuncia richiamata, hanno confermato la sentenza di Parte_9
merito che aveva fatto coincidere il dies a quo, della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, con il momento del decesso della vittima primaria, proprio su analogo presupposto. Altro aspetto, che porta a ritenere che fosse percepibile fin dal decesso il collegamento causale con la condotta dei medici, è il fatto stesso che gli eredi della de cuius abbiano agito in giudizio nel 2009, nel rispetto del termine prescrizionale, senza che intervenissero nuovi fattori, come ad esempio una consulenza di parte. In pratica, se gli eredi della de cuius hanno agito in
Cont giudizio nei confronti dell' ulla base del solo decesso, ben avrebbero potuto fare lo stesso anche gli altri congiunti.
In ogni caso, anche se si fosse considerato, come dies a quo, il momento in cui gli eredi legittimari
Cont della de cuis hanno incardinato il giudizio di risarcimento nei confronti dell' comunque il diritto degli odierni istanti sarebbe prescritto, non potendosi riconoscere efficacia interruttiva alle comunicazioni di messa in mora depositate da parte attrice (A/R n. 14790356840-0 del 29/10/2013; pec
Cont 26.03.2018), in quanto, come evidenziato dall' le stesse sono formulate espressamente nella qualità
di eredi e non anche iure proprio, per cui assumono effetto interruttivo solamente rispetto alla richiesta pagina 4 di 5 di danno iure hereditatis. Si ritiene, infatti, che l'interruzione della prescrizione per i diritti iure hereditatis non si estenda automaticamente ai diritti iure proprio, per i quali è necessario un atto specifico per interrompere la prescrizione.
Per le ragioni esposte la domanda si ritiene prescritta.
Considerato che, in riferimento alla natura del termine di prescrizione, vi sono anche pronunce di merito di segno opposto alla giurisprudenza di legittimità, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
-dichiara la domanda prescritta;
-spese compensate
S.M.C.V., 29/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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