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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/11/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5003/2024 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 12/11/2025 davanti al Giudice dott. CC AS sono comparsi: per gli attori l'avv. CILIA GINO anche in sostituzione dell'avv. SERRA MARCO, il quale precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e discute oralmente la causa. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5003 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. MARCO SERRA e dall'Avv. GINO C.F._4
CILIA;
- Ricorrenti -
contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
- Convenute, contumaci -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ritualmente notificato, , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 hanno chiesto al Tribunale di Velletri di ordinare la cancellazione parziale Parte_4 della trascrizione di una domanda giudiziale da loro precedentemente eseguita.
In particolare, i ricorrenti hanno esposto:
- di essere intervenuti, in qualità di creditori, nel giudizio R.G. 4939/2016 pendente davanti a questo Tribunale esperendo, tra l'altro, azione di revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso l'atto di permuta stipulato il 3 febbraio 2015 dalla Controparte_1
pagina 1 di 3 Co e dalla e il successivo atto modificativo del 22 dicembre 2015; Controparte_2
- di avere trascritto la domanda presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma il
12 febbraio 2018 al n. 6404 R.G. e n. 4542 R.P.);
- che la trascrizione ha colpito, tra le varie unità immobiliari oggetto della permuta, anche i cespiti siti in Comune di LB AL e distinti in Catasto Fabbricati al Foglio 8,
Particella 1295, Subalterno 7 (abitazione) e Subalterno 58 (box-auto);
- che tuttavia tali immobili (Sub. 7 e Sub. 58) già in precedenza erano stati alienati dalla a una terza acquirente, con atto di compravendita del 7 Controparte_2 Persona_1 giugno 2016, regolarmente trascritto il 14 giugno 2016 (R.P. n. 18935, R.G. n. 27962);
- che il giudizio n. 4939/2016 R.G. è stato definito con sentenza n. 331/2022 che ha accolto la domanda revocatoria, dichiarando l'inefficacia degli atti di permuta nei confronti degli attori e degli intervenuti (ricorrenti odierni);
- che terza acquirente, ha diffidato i ricorrenti alla cancellazione della formalità Persona_1 pregiudizievole gravante sugli immobili da lei acquistati.
1.1. La e la sono rimaste contumaci. Controparte_1 Controparte_2
2. La disciplina dell'opponibilità ai terzi delle sentenze che accolgono domande giudiziali soggette a trascrizione è regolata dall'art. 2652 c.c., il quale al n. 5 prevede che le sentenze che accolgono domande di revoca non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dimostra che l'atto di compravendita del 7 giugno 2016, con cui ha acquistato gli immobili siti in LB AL (Foglio Persona_1
8, Part. 1295, Sub. 7 e Sub. 58), è stato trascritto in data 14 giugno 2016. La domanda revocatoria promossa dagli odierni ricorrenti avverso l'atto di permuta è stata trascritta solo in data 12 febbraio 2018.
L'anteriorità della trascrizione dell'acquisto da parte di rispetto alla trascrizione Persona_1 della domanda giudiziale determina l'inopponibilità, nei confronti della terza acquirente, della successiva sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria (sentenza n. 331/2022).
Ne consegue che la trascrizione della domanda giudiziale (Nota R.G. 6404 / R.P. 4542), limitatamente ai beni immobili identificati ai subalterni 7 e 58, è destinata a rimanere priva di effetti e la sua permanenza può arrecare pregiudizio alla libera circolazione dei beni.
Ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali eseguite ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato;
essa, pertanto, deve essere giudizialmente ordinata, qualora pagina 2 di 3 la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.
Nel caso in esame, come si è visto, la domanda è stata in effetti accolta, ma la trascrizione della domanda non è opponibile al terzo acquirente e la sua cancellazione è stata chiesta dalla stessa parte che l'aveva richiesta, e quindi l'unica parte che avrebbe potuto avere un interesse al suo mantenimento.
La domanda deve quindi essere accolta.
3. Le spese del presente procedimento, volto alla correzione di un errore imputabile agli stessi ricorrenti nell'esecuzione della trascrizione della domanda, devono rimanere a carico di questi per il principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma la cancellazione della domanda giudiziale di cui alla nota del 12.12.2018 registro generale n. 6404, registro particolare n. 4542, limitatamente all'immobile sito in LB AL distinto in catasto fabbricati al foglio 8 particella 1295 sub. 7 e sub. 58, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
2) dichiara le spese di lite irripetibili.
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro Cupelli.
Il Giudice
CC AS
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 12/11/2025 davanti al Giudice dott. CC AS sono comparsi: per gli attori l'avv. CILIA GINO anche in sostituzione dell'avv. SERRA MARCO, il quale precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e discute oralmente la causa. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5003 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. MARCO SERRA e dall'Avv. GINO C.F._4
CILIA;
- Ricorrenti -
contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
- Convenute, contumaci -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ritualmente notificato, , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 hanno chiesto al Tribunale di Velletri di ordinare la cancellazione parziale Parte_4 della trascrizione di una domanda giudiziale da loro precedentemente eseguita.
In particolare, i ricorrenti hanno esposto:
- di essere intervenuti, in qualità di creditori, nel giudizio R.G. 4939/2016 pendente davanti a questo Tribunale esperendo, tra l'altro, azione di revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso l'atto di permuta stipulato il 3 febbraio 2015 dalla Controparte_1
pagina 1 di 3 Co e dalla e il successivo atto modificativo del 22 dicembre 2015; Controparte_2
- di avere trascritto la domanda presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma il
12 febbraio 2018 al n. 6404 R.G. e n. 4542 R.P.);
- che la trascrizione ha colpito, tra le varie unità immobiliari oggetto della permuta, anche i cespiti siti in Comune di LB AL e distinti in Catasto Fabbricati al Foglio 8,
Particella 1295, Subalterno 7 (abitazione) e Subalterno 58 (box-auto);
- che tuttavia tali immobili (Sub. 7 e Sub. 58) già in precedenza erano stati alienati dalla a una terza acquirente, con atto di compravendita del 7 Controparte_2 Persona_1 giugno 2016, regolarmente trascritto il 14 giugno 2016 (R.P. n. 18935, R.G. n. 27962);
- che il giudizio n. 4939/2016 R.G. è stato definito con sentenza n. 331/2022 che ha accolto la domanda revocatoria, dichiarando l'inefficacia degli atti di permuta nei confronti degli attori e degli intervenuti (ricorrenti odierni);
- che terza acquirente, ha diffidato i ricorrenti alla cancellazione della formalità Persona_1 pregiudizievole gravante sugli immobili da lei acquistati.
1.1. La e la sono rimaste contumaci. Controparte_1 Controparte_2
2. La disciplina dell'opponibilità ai terzi delle sentenze che accolgono domande giudiziali soggette a trascrizione è regolata dall'art. 2652 c.c., il quale al n. 5 prevede che le sentenze che accolgono domande di revoca non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dimostra che l'atto di compravendita del 7 giugno 2016, con cui ha acquistato gli immobili siti in LB AL (Foglio Persona_1
8, Part. 1295, Sub. 7 e Sub. 58), è stato trascritto in data 14 giugno 2016. La domanda revocatoria promossa dagli odierni ricorrenti avverso l'atto di permuta è stata trascritta solo in data 12 febbraio 2018.
L'anteriorità della trascrizione dell'acquisto da parte di rispetto alla trascrizione Persona_1 della domanda giudiziale determina l'inopponibilità, nei confronti della terza acquirente, della successiva sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria (sentenza n. 331/2022).
Ne consegue che la trascrizione della domanda giudiziale (Nota R.G. 6404 / R.P. 4542), limitatamente ai beni immobili identificati ai subalterni 7 e 58, è destinata a rimanere priva di effetti e la sua permanenza può arrecare pregiudizio alla libera circolazione dei beni.
Ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali eseguite ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato;
essa, pertanto, deve essere giudizialmente ordinata, qualora pagina 2 di 3 la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.
Nel caso in esame, come si è visto, la domanda è stata in effetti accolta, ma la trascrizione della domanda non è opponibile al terzo acquirente e la sua cancellazione è stata chiesta dalla stessa parte che l'aveva richiesta, e quindi l'unica parte che avrebbe potuto avere un interesse al suo mantenimento.
La domanda deve quindi essere accolta.
3. Le spese del presente procedimento, volto alla correzione di un errore imputabile agli stessi ricorrenti nell'esecuzione della trascrizione della domanda, devono rimanere a carico di questi per il principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma la cancellazione della domanda giudiziale di cui alla nota del 12.12.2018 registro generale n. 6404, registro particolare n. 4542, limitatamente all'immobile sito in LB AL distinto in catasto fabbricati al foglio 8 particella 1295 sub. 7 e sub. 58, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
2) dichiara le spese di lite irripetibili.
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro Cupelli.
Il Giudice
CC AS
pagina 3 di 3