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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
il giorno 29 gennaio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 780/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Fiore Gianna
APPELLANTE
E
, nato il [...] a [...], Controparte_1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Enzo Clemente
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino – Sezione Lavoro
– n. 188/2024
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado;
ACCERTARE E DICHIARARE la misura della riliquidazione delle spese del giudizio di primo grado nella misura di euro 2.697,00 o nella somma ritenuta di giustizia;
IN RIFORMA del capo della sentenza appellata in cui il giudice ha condannato l' al pagamento delle spese di lite calcolate in €.5.388,00, CP_2
LIQUIDARE le dette spese di lite di primo grado che il giudice avrebbe dovuto liquidare in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, in misura pari a euro 2.697,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA e liquidate nella complessiva somma di €.3.935,24 o nella somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
A) RIGETTARE il ricorso in appello proposto dall' , in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino Giudice del Lavoro n. 188/2024, pubblicata in data 28.02.2024, in quanto infondato e, per l'effetto
B) CONFERMARE integralmente la suddetta sentenza. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge e fiscali, da distrarsi in favore del difensore dell'appellato, che se ne dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'appellato chiedeva la condanna Controparte_1 dell' quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento del TFR maturato in CP_2
costanza di rapporto con la Volante S.r.l. dal 24.10.2003 al 05.09.2011, data del licenziamento, lamentando il mancato pagamento del TFR.
Il ricorrente deduceva tra l'altro di aver chiesto ed ottenuto Decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per l'importo di € 12.694,73 e di avere presentato, senza esito positivo, regolare domanda di pagamento di detta somma al fondo di Garanzia gestito dall' . CP_2
CP_ L' rimaneva contumace.
All'udienza di trattazione scritta del 27.02.2024 la causa veniva così decisa:
2 1. Accoglie il ricorso e annulla il provvedimento emesso dall' in data CP_2
16.09.2021;
2. Condanna l' , quale gestore del Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine CP_2
Rapporto, a corrispondere al sig. quanto richiesto a titolo di TFR, Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. Condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite liquidate CP_2 in € 5.388,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
CP_ L' ha proposto appello sul capo della sentenza sulla regolamentazione delle spese, deducendo la ≪violazione del d.m. n.147/22 aggiornato al d.m. n. 147 del
13/08/2022≫. CP_
1. L' deduce anzitutto che il Tribunale avrebbe liquidato le spese applicando erroneamente il valore medio dello scaglione di riferimento per le cause di lavoro anziché di previdenza;
CP_
2. L' lamenta poi che il Tribunale non abbia motivato l'individuazione delle singole voci riferibili alle singole attività defensionali (pag. 3 appello); CP_
3. L' deduce inoltre che il Tribunale non avrebbe rispettato i minimi applicabili, tenendo conto: della consolidata giurisprudenza pronunziatasi sulla questione, della contumacia dell' e dello svolgimento di sole tre udienze CP_2
complessive (pag. 3 appello); CP_
4. L' lamenta infine che la sentenza non presenti nemmeno la motivazione circa la quantificazione delle spese di giudizio in deroga al minimo (pag. 4, primo cpv, appello).
L'appellato si è costituto replicando nel merito dei profili di gravame e condividendo la decisone appellata, della quale ha chiesto la conferma.
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
3 Va anzitutto considerato che il Tribunale ha discrezionalità di determinare le spese tra un minimo e un massimo.
La Cassazione ha precisato che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, il giudice deve solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 - 01; conf. Cass. n. 26608 del
09/11/2017; n. 29606 del 11/12/2017).
La Cassazione (Cass. Civ. Sez. VI, 1.6.2020, n.10343) ha inoltre precisato che ≪si va consolidando l'orientamento secondo cui, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017, n. 30286 e, in motivazione Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n. 6296; Cassazione civile sez. VI, 31/07/2018, n. 20183).
Va poi considerato e messo subito bene in evidenza che l'appellante non censura in modo inequivoco e specifico la compensabilità di una specifica “fase” processuale ai fini delle spese ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 e succ. mod. e integrazioni.
Tanto premesso, la decisione appellata non è censurabile.
Nella fattispecie, ad onta di quanto deduce l'appellante, il Tribunale non ha derogato né i minimi né i massimi, tenendo conto della fascia di valore per le cause previdenziali, attenendosi ai valori medi o comunque non discostandosene in misura apprezzabile.
Il valore della controversia era individuabile in base alla somma richiesta a titolo di
Tfr (€ 12.694,73).
La fascia di valore era dunque quella da 5.201,00 a 26.000,00
4 I valori medi dei vigenti parametri, calcolati sulle quattro fasi canoniche di studio, introduzione, istruttoria/trattazione (v. comunque la verifica iniziale sul contraddittorio e le note scritte) e decisione, conducevano ad € 5.391,00, e il Tribunale ha liquidato €
5.388,00. Valutazione quindi corretta e inoltre non bisognevole di motivazione specifica ai sensi della giurisprudenza testé richiamata.
Va inoltre considerato che i profili di appello indicati sopra sub 3) e 4) sono logicamente e giuridicamente viziati - e astrattamente in contraddizione con lo stesso
CP_ interesse ad impugnare dell' - in quanto, per come formulati alle pagine dell'appello sopra indicate, deducono o implicando indefettibilmente che il Tribunale avrebbe dovuto osservare i minimi dei parametri e sarebbe andato addirittura al di sotto di essi (v. in particolare pag. 4 appello), di fatto disconoscendo il potere discrezionale di stimare le spese nei limiti anzidetti e contraddicendo oltretutto la tesi poco prima dedotta che il
Tribunale avrebbe applicato il valore medio.
Le doglianze dell'appellante sono dunque fuori centro.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti e induce al rigetto dell'appello.
Per tutte le ragioni sin qui indicate, l'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, liquidate in base alla fascia di valore determinate sull'entità delle spese riconosciute dal Tribunale e contestate dall'appellante, in relazione alle tre fasi di studio, introduzione e decisione della causa e inclinando ai minimi per la serialità della questione e la semplicità della decisione.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
5 respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 1.984,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
il giorno 29 gennaio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 780/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Fiore Gianna
APPELLANTE
E
, nato il [...] a [...], Controparte_1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Enzo Clemente
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino – Sezione Lavoro
– n. 188/2024
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado;
ACCERTARE E DICHIARARE la misura della riliquidazione delle spese del giudizio di primo grado nella misura di euro 2.697,00 o nella somma ritenuta di giustizia;
IN RIFORMA del capo della sentenza appellata in cui il giudice ha condannato l' al pagamento delle spese di lite calcolate in €.5.388,00, CP_2
LIQUIDARE le dette spese di lite di primo grado che il giudice avrebbe dovuto liquidare in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, in misura pari a euro 2.697,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA e liquidate nella complessiva somma di €.3.935,24 o nella somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
A) RIGETTARE il ricorso in appello proposto dall' , in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino Giudice del Lavoro n. 188/2024, pubblicata in data 28.02.2024, in quanto infondato e, per l'effetto
B) CONFERMARE integralmente la suddetta sentenza. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge e fiscali, da distrarsi in favore del difensore dell'appellato, che se ne dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'appellato chiedeva la condanna Controparte_1 dell' quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento del TFR maturato in CP_2
costanza di rapporto con la Volante S.r.l. dal 24.10.2003 al 05.09.2011, data del licenziamento, lamentando il mancato pagamento del TFR.
Il ricorrente deduceva tra l'altro di aver chiesto ed ottenuto Decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per l'importo di € 12.694,73 e di avere presentato, senza esito positivo, regolare domanda di pagamento di detta somma al fondo di Garanzia gestito dall' . CP_2
CP_ L' rimaneva contumace.
All'udienza di trattazione scritta del 27.02.2024 la causa veniva così decisa:
2 1. Accoglie il ricorso e annulla il provvedimento emesso dall' in data CP_2
16.09.2021;
2. Condanna l' , quale gestore del Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine CP_2
Rapporto, a corrispondere al sig. quanto richiesto a titolo di TFR, Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. Condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite liquidate CP_2 in € 5.388,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
CP_ L' ha proposto appello sul capo della sentenza sulla regolamentazione delle spese, deducendo la ≪violazione del d.m. n.147/22 aggiornato al d.m. n. 147 del
13/08/2022≫. CP_
1. L' deduce anzitutto che il Tribunale avrebbe liquidato le spese applicando erroneamente il valore medio dello scaglione di riferimento per le cause di lavoro anziché di previdenza;
CP_
2. L' lamenta poi che il Tribunale non abbia motivato l'individuazione delle singole voci riferibili alle singole attività defensionali (pag. 3 appello); CP_
3. L' deduce inoltre che il Tribunale non avrebbe rispettato i minimi applicabili, tenendo conto: della consolidata giurisprudenza pronunziatasi sulla questione, della contumacia dell' e dello svolgimento di sole tre udienze CP_2
complessive (pag. 3 appello); CP_
4. L' lamenta infine che la sentenza non presenti nemmeno la motivazione circa la quantificazione delle spese di giudizio in deroga al minimo (pag. 4, primo cpv, appello).
L'appellato si è costituto replicando nel merito dei profili di gravame e condividendo la decisone appellata, della quale ha chiesto la conferma.
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
3 Va anzitutto considerato che il Tribunale ha discrezionalità di determinare le spese tra un minimo e un massimo.
La Cassazione ha precisato che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, il giudice deve solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 - 01; conf. Cass. n. 26608 del
09/11/2017; n. 29606 del 11/12/2017).
La Cassazione (Cass. Civ. Sez. VI, 1.6.2020, n.10343) ha inoltre precisato che ≪si va consolidando l'orientamento secondo cui, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017, n. 30286 e, in motivazione Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n. 6296; Cassazione civile sez. VI, 31/07/2018, n. 20183).
Va poi considerato e messo subito bene in evidenza che l'appellante non censura in modo inequivoco e specifico la compensabilità di una specifica “fase” processuale ai fini delle spese ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 e succ. mod. e integrazioni.
Tanto premesso, la decisione appellata non è censurabile.
Nella fattispecie, ad onta di quanto deduce l'appellante, il Tribunale non ha derogato né i minimi né i massimi, tenendo conto della fascia di valore per le cause previdenziali, attenendosi ai valori medi o comunque non discostandosene in misura apprezzabile.
Il valore della controversia era individuabile in base alla somma richiesta a titolo di
Tfr (€ 12.694,73).
La fascia di valore era dunque quella da 5.201,00 a 26.000,00
4 I valori medi dei vigenti parametri, calcolati sulle quattro fasi canoniche di studio, introduzione, istruttoria/trattazione (v. comunque la verifica iniziale sul contraddittorio e le note scritte) e decisione, conducevano ad € 5.391,00, e il Tribunale ha liquidato €
5.388,00. Valutazione quindi corretta e inoltre non bisognevole di motivazione specifica ai sensi della giurisprudenza testé richiamata.
Va inoltre considerato che i profili di appello indicati sopra sub 3) e 4) sono logicamente e giuridicamente viziati - e astrattamente in contraddizione con lo stesso
CP_ interesse ad impugnare dell' - in quanto, per come formulati alle pagine dell'appello sopra indicate, deducono o implicando indefettibilmente che il Tribunale avrebbe dovuto osservare i minimi dei parametri e sarebbe andato addirittura al di sotto di essi (v. in particolare pag. 4 appello), di fatto disconoscendo il potere discrezionale di stimare le spese nei limiti anzidetti e contraddicendo oltretutto la tesi poco prima dedotta che il
Tribunale avrebbe applicato il valore medio.
Le doglianze dell'appellante sono dunque fuori centro.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti e induce al rigetto dell'appello.
Per tutte le ragioni sin qui indicate, l'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, liquidate in base alla fascia di valore determinate sull'entità delle spese riconosciute dal Tribunale e contestate dall'appellante, in relazione alle tre fasi di studio, introduzione e decisione della causa e inclinando ai minimi per la serialità della questione e la semplicità della decisione.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
5 respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 1.984,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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