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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3978/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3978 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 20 marzo 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
nato a [...] il [...] , residente in Parte_1
Afragola (NA) alla via Grazia Deledda n. 3 C.F.: , C.F._1
elettivamente domiciliat o in in Casoria (NA) alla via Duca D'Aosta n.
64presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO FRANCESCA che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
E
nata a [...] il [...] residente in Controparte_1
Afragola (NA) alla via Roma n. 57 , C.F.: ; C.F._2
elettivamente domiciliat a in Napoli alla Via Fiumicello n. 7 , presso e nello studio dell'avv. PACELLA CARMELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 21 ottobre 2024 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in Casoria il giorno 23/6/2003 dal quale sono nati due figli: nato il [...] a [...] Per_1
(NA), maggiorenne e nato il [...] a [...], Per_2
minorenne.
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale conclusasi con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2199/2022 pubblicata l' 8/6/2022
(in atti), e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al
Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del 10/3/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del
20/3/2025. Il P.M. ha apposto il visto in data 19/11/2024.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione figurativa dinanzi al Presidente (avvenuta il 4/2/2020) nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale conclusasi con sentenza del Tribunale di Napoli
Nord n. 2199/2022 pubblicata in data 8/6/2022 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
2) Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori Per_2
con residenza privilegiata presso la madre;
3) Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del Parte_1
figlio minore nella misura di € 250,00 mensili, annualmente Per_2
rivalutabili secondo gli indici Istat. Disporre altresì che il sig.
[...]
contribuisca, nella misura del 50%, al pagamento di tutte le spese Pt_1
straordinarie documentate che dovessero rendersi necessarie per la tutela della salute e l'educazione del figlio (spese mediche non mutuabili, spese scolastiche straordinarie, attività sportive, vacanze, ecc.). Stabilire c he dette spese dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori, fatte salve le urgenze terapeutiche e le scelte da effettuarsi nell'interesse preminente del minore. Nulla sarà dovuto al figlio divenuto Per_1
autonomo economicamente .
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria (NA), in data
23/6/2003, tra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] [...] – (Atto n.89 CP_1
Parte II, s. A, Anno 2003);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 14/4/2025.
La Giudice est.
Veronica Vernetti
La Presidente
Nadia Zampogna