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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 29845/2024
TRA
Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per essuno compare. Parte_1
Per 'avv. GIACOVAZZO FRANCESCA, con la parte. Controparte_1
Il Giudice invita il procuratore della parte convenuta a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(P.I. , con il patrocinio degli avv.ti FEDERICO Parte_2 P.IVA_1
PARINI e CRISTIANO AGLIERI, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA NUOVA,
15, MILANO, presso lo studio legale del difensore, avv. CRISTIANO AGLIERI.
RICORRENTE contro
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA CP_1 P.IVA_2
GIACOVAZZO, elettivamente domiciliata in VIA COLA DI RIENZO, 265, ROMA, presso lo studio legale dell'avv. FRANCESCA GIACOVAZZO.
RESISTENTE
2
CONCLUSIONI: Le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. la esponeva: Parte_1
che nella primavera del 2023 forniva a , come da preventivo, pannellature utili CP_1
all'allestimento di una mostra temporanea organizzata da quest'ultima denominata “Candy
World Experience”, che sarebbe durata dal 14.04.2023 al 12.07.2023; che il preventivo riportava il prezzo di fornitura del materiale in generale nonché, in maniera, specifica il costo di noleggio delle pannellature per la durata del periodo richiesto (cfr. doc. 2 offerta 28/2023 di parte ricorrente); che accettava e, successivamente, si determinava a prolungare la durata CP_1
dell'evento, terminandolo in data 22.10.2023 e mantenendo medio tempore in essere l'allestimento realizzato da;
Pt_1 che nulla opponeva al riguardo, salvo osservare che il costo del noleggio – stabilito Pt_1
per tre mesi – sarebbe di conseguenza aumentato (cfr. doc. 8 di parte ricorrente); che richiedeva anche un preventivo per l'eventuale acquisto del materiale e, a CP_1
fronte del riscontro, riteneva di proseguire nel rapporto contrattuale di noleggio;
che nell'ottobre 2023, terminata la mostra, provvedeva allo smantellamento, CP_1 avvisando che avrebbe provveduto ad individuare i pannelli di proprietà di e a Pt_1
farli recapitare presso la proprietaria (doc. 12 di parte ricorrente); che, tuttavia, i pannelli non venivano riconsegnati e, pertanto, con pec del 15.01.2024 Pt_1
ne sollecitava la restituzione e il pagamento del prezzo del noleggio nel frattempo
[...]
maturato in più rispetto a quello concordato per i tre mesi iniziali;
che la restituzione del materiale avveniva in data 11.04.2024, a seguito di formale messa in mora inviata dall'avv. Parini con pec del 19.02.2024; che in data 22.07.2024 si concludeva con esito negativo il tentativo di mediazione.
Tanto premesso, con la presente azione chiedeva di “Accertare e dichiarare che la Pt_1 società è tenuta a corrispondere alla società la somma di € CP_1 Parte_2
52.000,00 per il noleggio dei beni in narrativa per il periodo compreso dal 13.07.2023 e sino alla data di
3 restituzione dei beni proposta con pec dell'08.02.2024, oltre interessi moratori di cui all'art. 5, D.lgs.
N. 231/2002;
In subordine voglia il Tribunale accertare e dichiarare che la società è tenuta a CP_1 corrispondere alla società la somma di € 22.500,00 per il noleggio in Parte_2 narrativa e per il periodo compreso dal 13.07.2023 e sino al termine dell'evento (22.10.2023) ovvero nella somma inferiore o veriore che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi moratori di cui all'art.
5, D.lgs. N. 231/2002”. si costituiva contestando la pretesa creditoria ed eccependo che le somme Controparte_1 esposte in ricorso risultavano indimostrate sia nell'an che nel quantum, posto che il noleggio
– ed il relativo corrispettivo – erano stati determinati per l'intera durata della mostra, essendo il preventivo privo di specifica indicazione circa il costo unitario dei singoli pannelli, comprendendo anche la spesa occorsa per la realizzazione delle pannellature su misura, per il relativo allestimento e montaggio.
In particolare, deduceva: CP_1
che aveva chiesto al sede della mostra “Candy World Experience”, una Controparte_2
licenza temporanea per la durata di 90 giorni (dal 14.3.23 al 12.7.23) che sarebbe poi stata prolungata di altri 90 giorni e che proprio in virtù del fatto che la durata della mostra poteva essere maggiore rispetto a quella iniziale, le parti avevano concordato un costo a forfait;
che, pertanto, l'accordo tra le parti prevedeva un costo complessivo per l'intera durata della mostra, senza prevedere tempistiche o proroghe, ed infatti l'offerta accettata da (n. CP_1
28 del 17.02.2023) indicava la data di allestimento e montaggio senza indicare alcuna data di disallestimento, né il costo e la durata complessiva del noleggio;
che ad ottobre 2023, terminata la mostra, provvedeva a custodire l'allestimento CP_1
presso il proprio magazzino mettendolo subito a disposizione di , informata per le Pt_1 vie brevi, che avrebbe dovuto comunicare le modalità e le tempistiche per il suo ritiro;
che in questo contesto veniva valutata la possibilità di acquisto del materiale da parte di per poi utilizzarlo in future mostre, senza tuttavia arrivare ad un accordo in tal CP_1 senso con;
Pt_1
che nonostante avesse il materiale a disposizione per il ritiro dalla fine di ottobre Pt_1
2023, quest'ultima attendeva gennaio 2024 (cfr. pec del 15.01.2024, doc. 13 parte ricorrente) per
4 chiederne la restituzione e, per la prima volta, il pagamento per un asserito noleggio aggiuntivo del materiale, omettendo di specificare indirizzo e luogo di consegna;
che la pretesa creditoria veniva contestata nell'immediato con pec del 17.01.2024, chiedendo contestualmente di indicare luogo e modalità di consegna del materiale e, sul punto, ulteriore sollecito veniva effettuato tramite pec dell'8.02.2024 (cfr. doc. 4 parte resistente); che solo nel mese di aprile 2024, dopo la richiesta di pagamento da parte di di CP_1
rimborso dei costi sostenuti per il deposito della merce (euro 1.200,00 mensili cfr. all. 6 pec
20.02.2024 avv D'Andrea), procedeva al ritiro del materiale. Pt_1
In data 11.12.2024 il Giudice disattendeva le richieste di prova orale in quanto in parte genericamente dedotte, in parte in violazione dei limiti di cui all'art. 2721 c.c., in parte irrilevanti ed inidonee a supplire alle carenze di allegazione e rinviava la causa per discussione all'odierna udienza, all'esito della quale viene data lettura del dispositivo e della breve motivazione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato.
La parte locatrice, con la produzione del preventivo 28-2023, non ha fornito prova del fatto costitutivo della pretesa azionata ai sensi dell'art. 2697, co.1 c.c.
Infatti, dal tenore della predetta offerta non si evince la previsione di uno specifico termine del noleggio del materiale, individuandosi la sola data di allestimento e montaggio (dal 27.03 ed entro il 12.04) e prevedendo, invece, solo le tempistiche (sette giorni lavorativi) per un eventuale disallestimento (cfr. doc. 2 offerta 28-2023, parte ricorrente pag. 5).
Parte resistente ha allegato che il pagamento, quale corrispettivo della fornitura del materiale, era stato concordato come costo a forfait, essendo la ricorrente consapevole della possibile proroga di tre mesi della mostra proprio in ragione del fatto che, di consueto, le mostre temporanee vengono prolungate per ragioni di marketing (cfr. all. 6 parte resistente) e che era stata chiesta al una licenza temporanea di 90 giorni, che sarebbe stata Controparte_2
prolungata di altri 90 giorni.
Sarebbe stato onere del creditore fornire prova dei fatti costitutivi della pretesa, ossia dell'esistenza della fonte negoziale e, se previsto, del relativo termine di scadenza.
Nel caso di specie l'offerta non contiene l'espressa previsione di un termine del noleggio, così non potendosi desumere la pattuizione del prezzo per il solo periodo 14.04.2023-12.07.2023 e,
5 peraltro, sino al 15.01.2024 non era pervenuta a alcuna richiesta di pagamento CP_1
ulteriore rispetto al prezzo concordato.
Infatti, il doc. 8 prodotto da parte ricorrente quale prova della richiesta di adeguamento del corrispettivo contiene, in realtà, un semplice riscontro alla manifestazione di interesse di riguardo a un potenziale acquisto dei pannelli. CP_1
Si consideri, inoltre, che le allegazioni di parte ricorrente risultano carenti quanto alle modalità di calcolo del prezzo relativo al solo noleggio (che quantifica in € 52.000,00), posto che il costo preventivato ab origine comprendeva anche le spese necessarie per la realizzazione delle pannellature su misura, il relativo allestimento e montaggio.
Dalle argomentazioni che precedono segue il rigetto del ricorso, in quanto rimasto sfornito di adeguata prova.
Le spese di lite vengono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna alla rifusione delle spese del giudizio Parte_2 sostenute da che liquida in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
al 15% rimborso forfettario per spese generali ed agli accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 20/03/2023
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio
Dott.ssa Federica Giammarrusto.
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