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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/06/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15935/2024 r.g.v.g., promossa da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Monica Bartolini del Foro di C.F._1
Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e CP_1
nato a [...] il 1° febbraio 1961 (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Donatella Pizzi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori concludono chiedendo che il Tribunale pronunci la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1 a) La signora rimarrà̀ nell'abitazione coniugale, attualmente in Parte_1
comproprietà con il Sig. , sita in Medicina (BO) via Del Signore n. CP_1
2230- Lettera A – Interno 1, avendo il sig. già trasferito altrove la CP_1
propria residenza;
b) Tutti i beni mobili presenti nella casa coniugale resteranno in proprietà esclusiva della signora che potrà disporne a tutti gli effetti di legge, avendo il sig. Parte_1 CP_1
già provveduto ad asportare dall'immobile i propri effetti personali.
c) Tutte le spese per la conduzione e manutenzione ordinaria della stessa restano a carico della Signora Parte_1
d) L'autovettura KIA SPORTAGE, targata GY994JA, acquistata dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, rimane in proprietà esclusiva al sig.
. CP_1
e) Ogni altro eventuale ulteriore accordo economico-patrimoniale è già stato regolato in separata sede.
f) Essendo i coniugi economicamente autosufficienti nulla è dovuto per il mantenimento dell'uno all'altro.
I difensori chiedono, altresì, che decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione sia pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso, previa rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento degli incombenti affidati all'ausiliario già nominato”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 30 dicembre 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 20 maggio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, escludendo una riconciliazione;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Medicina (Bologna) il 13 giugno 1992 e che dalla loro unione non sono nati figli;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
rilevato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore con separata ordinanza, affinché questi, trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle stesse di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo non definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Ravenna) il 28 dicembre 1969 e , nato a [...] il 1° febbraio 1961, CP_1
i quali hanno contratto matrimonio a Medicina (Bologna) il 13 giugno 1992, trascritto
3 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 14, parte II, serie A, dell'anno 1992;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Medicina di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“a) La signora rimarrà̀ nell'abitazione coniugale, attualmente in Parte_1
comproprietà con il Sig. , sita in Medicina (BO) via Del Signore n. CP_1
2230- Lettera A – Interno 1, avendo il sig. già trasferito altrove la CP_1
propria residenza;
b) Tutti i beni mobili presenti nella casa coniugale resteranno in proprietà esclusiva della signora che potrà disporne a tutti gli effetti di legge, avendo il sig. Parte_1 CP_1
già provveduto ad asportare dall'immobile i propri effetti personali.
c) Tutte le spese per la conduzione e manutenzione ordinaria della stessa restano a carico della Signora Parte_1
d) L'autovettura KIA SPORTAGE, targata GY994JA, acquistata dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, rimane in proprietà esclusiva al sig.
. CP_1
e) Ogni altro eventuale ulteriore accordo economico-patrimoniale è già stato regolato in separata sede.
f) Essendo i coniugi economicamente autosufficienti nulla è dovuto per il mantenimento dell'uno all'altro”;
D) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 5 giugno 2025.
4 Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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