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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2769 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Sestu Parte_1
(Ca), presso lo studio dell'Avv. CARTA ANNA LISA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
CAGNA, 21 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. MANCA MARCELLO che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari e trascritto nei registri dello stato civile con il numero 294 serie A ufficio O anno 2009 tra e Parte_1 CP_1
e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazione relative a margine
[...]
dell'atto di matrimonio;
2) confermare l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa dell'abitazione coniugale;
3) disporre che il signor possa tenere con sé i figli nei pomeriggi del lunedì e del mercoledì dalle ore 15.00 T_
alle ore 21.00. In questi casi i figli ceneranno a casa del padre, il quale li accompagnerà poi a casa della madre per l'ora stabilita. Nei fine settimana, invece, in cui staranno con il padre, quest'ultimo potrà tenerli con sé dalle ore 9 del sabato alle ore 20 della domenica, riportandoli dalla madre per la cena. 4) Per quanto riguarda, invece, le vacanze estive ciascuno genitore avrà diritto di trascorrere con i figli un periodo complessivo di venti giorni ricompreso tra il 20 giugno e il 10 settembre,
suddiviso in due periodi continuativi di dieci giorni ciascuno, da comunicare con un termine di preavviso di un mese, mentre per quanto concerne le altre festività viene confermato il criterio dell'alternanza. 5) in ordine alla regolamentazione degli aspetti economici, in ragione del minor tempo di permanenza dei minori con il padre, quest'ultimo rinuncia a percepire la quota pari alla metà dell'intero dell'assegno unico, ovvero euro 233,50, di modo che la signora avrà diritto CP_1
di percepire mensilmente a titolo di contributo di mantenimento l'importo complessivo di euro
666,50 oltre l'eventuale adeguamento dell'assegno unico citato, il quale per l'effetto sarà di spettanza esclusiva della stessa 6) I coniugi si rilasciano fin d'ora l'assenso per l'eventuale CP_1
espatrio, essendo già i minori titolari di passaporto. 7) In ordine alle spese straordinarie rimane in vigore la regolamentazione adottata in sede di separazione e si farà sempre riferimento al protocollo applicato su scala nazionale. Per ogni ulteriore profilo non oggetto di specifica regolamentazione in questa sede si richiamano integralmente gli accordi raggiunti in sede di separazione ovvero contenuti nella sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Cagliari in data 27.07.2021 R.G.
53/2020 e nel decreto pronunciato dalla Corte d'Appello di Cagliari in data 17.03.2021 nel procedimento rubricato con il numero di ruolo R.G.155/2020, soprattutto per quanto concerne la turnazione delle restanti festività. 8) I coniugi, infine, continueranno a versare all'Istituto di Credito
in parti uguali le somme dovute in dipendenza del mutuo contratto per l'acquisto dall'ex abitazione coniugale, attualmente assegnata alla signora . 9) Le parti, inoltre, precisano che la nuova CP_1
regolamentazione dei rapporti coniugali diverrà efficace e vincolate con la pronuncia della sentenza da parte del Tribunale. 10) quanto alle spese del giudizio le stesse dovranno essere integralmente compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato da in data 06/05/2024, con note scritte depositate in data 16.12.2024 i T_
procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo alle condizioni indicate in epigrafe.
Con ordinanza resa in data 20.05.2024 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 7.05.2019), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra T_
.
[...] Controparte_1 Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a CAGLIARI il 19/09/2009
tra nato a [...], il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
AS (CI), il 24/10/1977, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 294, parte II, serie A, anno 2009 - Comune di
CAGLIARI).
Sull'accordo delle parti:
2) dispone l'affido condiviso dei figli minori e con collocazione Persona_1 Persona_2
prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa dell'abitazione coniugale;
3) dispone che il signor possa tenere con sé i figli nei pomeriggi del lunedì e del mercoledì T_
dalle ore 15.00 alle ore 21.00. In questi casi i figli ceneranno a casa del padre, il quale li accompagnerà poi a casa della madre per l'ora stabilita. Nei fine settimana, invece, in cui staranno con il padre, quest'ultimo potrà tenerli con sé dalle ore 9 del sabato alle ore 20 della domenica,
riportandoli dalla madre per la cena. Per quanto riguarda, invece, le vacanze estive ciascuno genitore avrà diritto di trascorrere con i figli un periodo complessivo di venti giorni ricompreso tra il 20 giugno e il 10 settembre, suddiviso in due periodi continuativi di dieci giorni ciascuno, da comunicare con un termine di preavviso di un mese, mentre per quanto concerne le altre festività
viene confermato il criterio dell'alternanza.
4) dà atto che in ordine alla regolamentazione degli aspetti economici, in ragione del minor tempo di permanenza dei minori con il padre, quest'ultimo rinuncia a percepire la quota pari alla metà
dell'intero dell'assegno unico, ovvero euro 233,50, di modo che la signora avrà diritto di CP_1 percepire mensilmente a titolo di contributo di mantenimento l'importo complessivo di euro 666,50
oltre l'eventuale adeguamento dell'assegno unico citato, il quale per l'effetto sarà di spettanza esclusiva della stessa;
CP_1
5) dà atto che in ordine alle spese straordinarie rimane in vigore la regolamentazione adottata in sede di separazione e si farà sempre riferimento al protocollo applicato su scala nazionale. Per ogni ulteriore profilo non oggetto di specifica regolamentazione in questa sede si richiamano integralmente gli accordi raggiunti in sede di separazione ovvero contenuti nella sentenza pronunciata dal Tribunale Civile di Cagliari in data 27.07.2021 R.G. 53/2020 e nel decreto pronunciato dalla Corte d'Appello di Cagliari in data 17.03.2021 nel procedimento rubricato con il numero di ruolo R.G.155/2020, soprattutto per quanto concerne la turnazione delle restanti festività;
6) dà atto che i coniugi, continueranno a versare all'Istituto di Credito in parti uguali le somme dovute in dipendenza del mutuo contratto per l'acquisto dall'ex abitazione coniugale, attualmente assegnata alla signora;
CP_1
7) Le parti, inoltre, precisano che la nuova regolamentazione dei rapporti coniugali diverrà efficace e vincolate con la pronuncia della sentenza da parte del Tribunale;
8) I coniugi si rilasciano fin d'ora l'assenso per l'eventuale espatrio, essendo già i minori titolari di passaporto;
9) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
.