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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/04/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Roberto Bonino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 10404/2024 promossa da:
e per essa quale mandataria in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante C.F. , elettivamente domiciliata in Saluzzo (CN), in corso Parte_3 P.IVA_1
Roma n. 23, presso l'avvocato Luigi Giulio Giulini Richard, che la rappresenta e difende;
- Ricorrente -
contro
[...]
[...]
Controparte_1
- Resistenti contumaci -
******
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia,
- previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281undecies comma 2
c.p.c.,
- previa ammissione delle occorrende prove e, segnatamente, prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di cui alla narrativa in fatto che precede, nonché sul seguente ulteriore capitolo: “Vero è che i sigg.ri E sono rimasti nel Controparte_1 Controparte_1
possesso dei beni morendo dismessi dal sig. continuativamente dalla data Parte_4 del decesso di quest'ultimo e sino ad oggi senza soluzione di continuità”;
- previo espletamento di ogni attività istruttoria ritenuta utile ai fini del decidere, accertare e
DICHIARARE che i sigg.ri nato a [...] il [...] (cf: Controparte_1
) residente in [...]4 e C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il [...] ( cf: , residente in [...]4, C.F._2
sono eredi puri e semplici del signor nato a [...] il [...] ( Parte_4
cf: ), in vita abitante e domiciliato in Genova, via Merano 7/4, deceduto in C.F._3
Genova il 07.03.2014, con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.”.
******
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c., depositato in data 23 ottobre 2024, la ricorrente ha chiesto che sia accertato e dichiarato che nato a [...] il 15.07. 1971 (c.f.: Controparte_1
) residente in [...]4 e nata a C.F._1 Controparte_1
Genova il 28.12.1936 (c.f.: ), residente in [...]4, sono C.F._2
eredi puri e semplici di nato a Grotteria il 29.07.1934 (c.f.: Parte_4
in vita abitante e domiciliato in Genova, via Merano 7/4, deceduto in C.F._3
Genova il 07.03.2014.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha esposto:
- che, in data 27.06.2007, ha stipulato con Controparte_2 [...]
atto di accettazione di proposta contrattuale mutuo e di costituzione di ipoteca per CP_1
la somma di euro 84.414,90, con sottoscrizione autenticata a rogito in Persona_1
Genova, rep. 84368 - racc. 19075 registrato in Genova il 29.06.2007 al n. 6528 serie 1T, rilasciato in copia conforme in data 14.09.2023;
- che la parte mutuataria si impegnava alla restituzione della somma mutuata pari ad euro
84.414,90 in 240 rate mensili a far data dalla sottoscrizione del suddetto atto, oltre interessi come da art. 2 e ss. del suddetto contratto;
- che, a garanzia delle obbligazioni assunte con tale contratto di mutuo, Parte_4
nato a [...] il [...] (c.f.: e nata a C.F._3 Controparte_1
Genova il 28.12.1936 (c.f.: ), coniugati in regime patrimoniale di C.F._2
comunione legale dei beni, si costituivano garanti sino alla concorrenza di Euro109.739,37 delle obbligazioni assunte da in forza del suddetto atto di mutuo;
Controparte_1 - che, a garanzia delle obbligazioni assunte con tale contratto di mutuo, veniva iscritta in favore di ipoteca volontaria per euro 126.622,35 sugli Controparte_2
immobili cointestati tra e e censiti come di Parte_4 Controparte_1
seguito:
o immobile iscritto al Catasto del Comune di Genova: sezione Sep, foglio 57, part. 49, sub 18, nat. 4/5, vani 3,5, via Capitano del Popolo n. 3 int 4;
o immobile iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Frabosa Sottana: foglio 7, part.
16, sub 23, Loc. Alma, via Ressia n.53 scala A int 15, cat A/2 classe 1, vani 3;
o immobile iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Frabosa Sottana: foglio 7, part.
16, sub 96, Loc. Alma, via Ressia n.53 box n. 24, piano interrato, cat C/6, classe 3, mq 20”;
- che, in data 07.03.2014, è deceduto domiciliato in Genova, via Merano Parte_4
7/4, lasciando quali chiamati all'eredità: e Controparte_1 Controparte_1
- che, e non rendevano alcuna dichiarazione in ordine Controparte_1 Controparte_1 all'accettazione espressa o tacita dell'eredità morendo dismessa da Parte_4
- che, alla data del 29.05.2024, il credito della società ricorrente ammonta a complessivi euro
98.800,93, comprensivo di interessi maturati alla data del 28.05.2024;
- che, a tal proposito, la ricorrente instaurava “actio interrogatoria”, affinché venisse fissato un termine a e per accettare o rinunciare all'eredità Controparte_1 Controparte_1
e che tale ricorso veniva rigettato;
- che, dalle visure catastali depositate unitamente al ricorso, emerge come e Controparte_1
abbiano provveduto ad eseguire voltura catastale in proprio favore Controparte_1
dei beni intestati pro quota al de cuius, siti in Genova, via Capitano del Popolo n.3 e in
Frabosa Sottana, Località Alma;
- che le evidenze documentali dimostrano come gli odierni convenuti siano chiamati all'eredità nel possesso di beni ereditari e, dato che non risulta che vi sia stata redazione di inventario, gli odierni convenuti devono ritenersi eredi puri e semplici di Parte_4
[...]
All'udienza del 30 gennaio 2025, il Giudice, dopo aver verificato la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia dei resistenti ed ha invitato parte ricorrente a documentare l'avvenuta cessione del credito in proprio favore, rinviando la causa per la discussione orale al 17 aprile 2025.
In tale udienza, si è svolta la discussione orale e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*****
Preliminarmente, occorre verificare la titolarità del diritto di credito da parte della società ricorrente. Infatti, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 2915/2016, la titolarità della posizione soggettiva attiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assumano valore di non contestazione o alterino la ripartizione degli oneri probatori.
Nel caso di specie, ha dimostrato la propria qualità di successore a titolo particolare Parte_1
nel credito vantato da incorporata a seguito di fusione in Controparte_3 Controparte_4
Tale onere probatorio non era stato assolto dall'odierna ricorrente nell'ambito dell'“actio interrogatoria” precedentemente esperita e che, proprio per tale motivo, era stata rigettata.
Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto insufficiente ai fini della prova dell'avvenuta cessione, la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione sarebbe quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto (cfr. produzione n. 10 ricorrente).
La Suprema Corte, infatti, ha ribadito in varie pronunce (cfr. Cass. Civ. n. 24798/2020, n.
17944/2023) che, ai fini della prova della cessione di un credito, non può ritenersi idonea la mera notifica della stessa operata dal preteso cessionario nei confronti del debitore ceduto ai sensi dell'articolo 1264 c.c., ma occorre la prova dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco.
Quanto alla prova dell'avvenuta cessione del credito, la Suprema Corte ha precisato che essa non è soggetta a particolari vincoli di forma e che la sua esistenza dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario (cfr. Cass. Civ., n. 5478/2024).
Nel caso di specie, si ritiene che abbia assolto all'onere probatorio richiesto dalla Parte_1
giurisprudenza di legittimità, in quanto ha prodotto sia il titolo stragiudiziale fondante il credito dalla stessa vantato ( mutuo ipotecario stipulato in data 27 giugno 2007 ) sia la dichiarazione della cedente che attesta l'avvenuta cessione di tale credito nei suoi confronti, oltre la prova che in data
04.12.2019 nell'ambito di un'operazione di Parte_5
cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999, ha ceduto ad
[...]
società costituita ai sensi della citata legge, avente ad oggetto esclusivo la CP_5
realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti - con contratto di cessione pro soluto, un pacchetto di crediti "individuabili in blocco" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del
T.U. Bancario, di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte seconda, n. 145 del 10.12.2019 ( cfr. doc. n. 3), tra cui la posizione debitoria di cui al presente atto. Tali documenti risultano idonei a ritenere provata l'avvenuta cessione, atteso che non sono state formulate specifiche contestazioni dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, né nel precedente giudizio, né nell'odierno procedimento, attesa la contumacia di entrambi i convenuti.
Pertanto, deve ritenersi provata, ai limitati fini di questo procedimento, la titolarità del diritto di credito da parte della società ricorrente.
Per quanto attiene alla domanda di riconoscimento della qualità di eredi puri e semplici, si osserva che tra gli atti che comportano l'accettazione tacita dell'eredità, prevista dall'articolo 476 c.c., vi è la volturazione catastale di un immobile.
L'atto di voltura catastale, infatti, rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l'accertamento legale o materiale della proprietà materiale e dei relativi passaggi, dal momento che, soltanto, chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso (cfr. Cass. Civ., n. 11478/2021, n. 22317/2014, n.
10798/2009; n. 5226/2002).
Dalle visure catastali prodotte unitamente al ricorso (cfr. produzioni sub 11, 12, 13), emerge come e pur in assenza di una dichiarazione espressa di Controparte_1 Controparte_1
accettazione ereditaria, abbiano provveduto ad eseguire voltura catastale in proprio favore dei beni che erano intestati pro quota al de cuius, siti in Genova e in Frabosa Sottana.
Inoltre deve essere evidenziato che per sua stessa ammissione nel Controparte_1
procedimento ex art. 749 c.p.c. e 481 c.c. ( provvedimento giudiziale prodotto sub. doc. 10 ), in quanto possessore dei beni morendo dismessi dal marito, risulta a tutti gli effetti aver accettato implicitamente l'eredità.
Per tali motivi, deve essere riconosciuta la qualità di eredi puri e semplici di in Parte_4
capo a e a Controparte_1 Controparte_1
Le spese di lite
Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento delle domande formulate dalla società ricorrente, sono a carico dei convenuti contumaci e valutata la causa di valore indeterminabile di basse complessità, semplicità della lite vista la contumacia dei resistenti e l' assenza di fase istruttoria, vengono liquidate in conformità al D.M. n.147/2022 come di seguito:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00 Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
e così complessivamente in € 2.906,00 per compensi oltre 596,67 per esborsi e oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- dichiara che nato a [...] il [...] ( cf: Controparte_1 C.F._4
), e nata a [...] il [...] ( cf:
[...] Controparte_1 [...]
), sono eredi puri e semplici di nato a [...] C.F._5 Parte_4
il 29.07.1934 ( cf: ), in vita abitante e domiciliato in Genova, via CodiceFiscale_6
Merano 7/4, deceduto in Genova il 07.03.2014;
- condanna e in via tra loro solidale, a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_1
società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite del presente giudizio quantificate in € 2.906,00 per compensi ed € 596,67 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva di legge.
Così deciso in Genova il 17 Aprile 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino