Articolo 18 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1600
Articolo 17Articolo 19
Versione
19 gennaio 1961
Art. 18.
Al formale inquadramento previsto dal precedente articolo provvederanno le Commissioni di avanzamento istituite per ciascuno dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e forestale dello Stato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1961