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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 12325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12325 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 5020/2022 del R.G., pendente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con gli Avv. DEL BUFALO MARIA LUISA e NARDI RAFFAELLA, C.F._2
ATTORI
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale C.F._4
sulla minore , con l'Avv. CARMINE NICOLETTA, Persona_1
CONVENUTI
OGGETTO: Donazione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio:
1) accertare e dichiarare che i seguenti atti costituiscono donazioni e/o liberalità in favore di Persona_1
a) compravendita a rogito del Notaio di Roma in data 13 giugno 2014 rep. n. Persona_2
12708/8310, relativa alla unità immobiliare facente parte del fabbricato con accesso da
Circonvallazione Ostiense n.235 e precisamente:
Pagina 1 di 15 - appartamento ad uso abitazione posto al piano terzo della scala "B", distinto con il numero interno diciassette o sedici A, censito al Catasto Fabbricati al foglio 821, particella
153 sub 91, ctg.A3, vani 3, rendita catastale Euro 588,76.
b) compravendita a rogito Notaio di Roma in data 2 agosto 2012 Persona_3 rep.n.28624/14171, relativa alla unità immobiliare facente parte del fabbricato con accesso da Via dei Sardi n.32 e precisamente:
- appartamento posto al piano quarto della scala B, distinto con il numero interno ventidue
(n.int.22), composto di salone con angolo cottura, una camera, bagno e annesso ripostiglio con accesso esterno dal ballatoio, confinante con ballatoio condominiale, distacco su area condominiale, appartamento interno ventitré, censito al Catasto Fabbricati al foglio 615, particella 65 catastale Euro 367,98
c) compravendita con atto a rogito Notaio di Roma in data 19 novembre Persona_2
2014 rep. n. 12948/8490 relativo alla unità immobiliare con accesso da Circonvallazione
Ostiense n.229, dell'Edificio A: - appartamento posto al piano secondo della scala G, distinto con il numero interno undici, censito al Catasto Fabbricati al foglio 821, particella
153 sub 272, ctg. A3, vani 4, rendita catastale Euro 785,01.
2) accertare e dichiarare costituiscono donazioni e/o atti di liberalità in favore di
[...]
e/o l'atto di istituzione del Trust Giulia con atto CP_2 Persona_1 autenticato da Notaio in data 13/01/2020, REP n. 5270, Racc. 3786 e di Persona_4
conferimento in TRUST dei seguenti diritti:
1) diritto di usufrutto sulla unità immobiliare con accesso da Circonvallazione Ostiense
n.229, dell'Edificio A: - appartamento posto al piano secondo della scala G, distinto con il numero interno undici, censito al Catasto Fabbricati al foglio 821, particella 153 sub 272, ctg. A3, vani 4, rendita catastale Euro 785,01.
2) diritto di piena proprietà̀ sulla seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato con accesso da Via di Torrevecchia nn.302/304, angolo Via Vincenzo Tomassini e precisamente:
- locale commerciale su due piani, composto da tre vani, accessori e cortile al piano terra e da un vano al piano seminterrato, confinante con dette vie e cortile condominiale, censito al
Catasto Fabbricati al foglio 197, particella 161 sub 1, ctg. C1, mq.130, rendita catastale
Euro 3.524,82.
3) diritto di usufrutto vitalizio sulla seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato
Pagina 2 di 15 con accesso da Via dei Sardi n.32 e precisamente:
- appartamento posto al piano quarto della scala B, distinto con il numero interno ventidue
(n.int.22), composto di salone con angolo cottura, una camera, bagno e annesso ripostiglio con accesso esterno dal ballatoio, confinante con ballatoio condominiale, distacco su area condominiale, appartamento interno ventitré̀, censito al Catasto Fabbricati al foglio 615, particella 65 catastale Euro 367,98.
4) diritto di proprietà sulle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato con accesso da Via Domenico Jachino n.85 (ottantacinque) e precisamente:
- appartamento della Palazzina "E", scala seconda, posto al piano primo (in Catasto piano secondo), distinto con il numero interno quattro (n.int.4); censito al Catasto Fabbricati al foglio 864, particella 257 sub 15, ctg.A2, vani 7, rendita catastale Euro 1.337,62;
- box con accesso dal civico 93 (novantatré́), posto al primo piano interrato, distinto con il
n.22 (ventidue), censito al Catasto fabbricati al foglio 864, p.lla 257, sub 44, C6, rendita catastale € 98,54.
5) diritto di piena proprietà sulla seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato con accesso da Via Domenico Jachino n.35 e precisamente:
- posto auto al piano primo seminterrato, distinto con il numero sette (n.7), censito al
Catasto Fabbricati al foglio 864, particella 302 sub 7, ctg.C6, mq.14, rendita catastale
Euro 76,64.
6) diritto di usufrutto vitalizio pari alla metà sulla seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato con accesso da Circonvallazione Ostiense n.235 e precisamente:
- appartamento ad uso abitazione posto al piano terzo della scala "B", distinto con il numero interno diciassette o sedici A, censito al Catasto Fabbricati al foglio 821, particella
153 sub 91, ctg.A3, vani 3, rendita catastale Euro 588,76.
7) il diritto di usufrutto vitalizio sulla seguente consistenza immobiliare facente parte del fabbricato con accesso da Via Sinchetto n.30 (in Catasto Via di PRG Consorzio Torrino
Mezzocammino) e precisamente:
- appartamento ad uso abitazione posto al piano terra della scala "B", distinto con il numero interno uno, censito al Catasto Fabbricati al foglio 867, particelle 648, sub 615 e
651, sub.507 graffate, ctg.A2, vani 2, rendita catastale Euro 449,32;
- box auto posto al piano seminterrato, distinto con il numero interno cinque, metri quadrati diciotto (mq.18), censito al Catasto Fabbricati al foglio 867, particella 648, sub 650,
Pagina 3 di 15 ctg.C6, mq.18, rendita catastale Euro 98,54;
- cantina posta al piano secondo interrato, distinta con il numero interno C/cinque, metri quadrati tre (mq.3), censita al Catasto Fabbricati al foglio 867, particella 648, sub 592, ctg.C2, mq.3, rendita catastale Euro 14,10.
3) dare atto che i Sigg.ri e si oppongono, ai sensi e per gli effetti Pt_1 Parte_2
dell'art. 563 c.c., agli atti di donazione così individuati.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione e domanda, provvedere come segue:
- in via preliminare dichiarare:
- la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc 4^ co. per omessa e/o incerta determinazione dell'oggetto della domanda, peraltro carente di prova;
- la carenza di legittimazione passiva in proprio della sig.ra con Controparte_2
riferimento alla domanda di accertamento sub 2) delle conclusioni;
- la nullità dell'atto di citazione con riferimento alla domanda di accertamento dei beni conferiti in trust e la carenza di legittimazione passiva dei convenuti in proprio e n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
- nel merito ed in via subordinata alle suindicate eccezioni preliminari respingere la domanda attrice perchè infondata in fatto e in diritto.
- Disporre l'immediata cancellazione delle due trascrizioni della domanda giudiziale del
19.01.2022 reg. gen. 4910- reg. part 3546 contro ed e Controparte_1 Controparte_2 del 27.01.2022 reg. gen. 8430 – reg. part. 6025 contro con spese a carico Persona_1
degli attori.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto.
Gli attori e , figli di , hanno convenuto in Parte_2 Parte_1 Controparte_1 giudizio quest'ultimo, unitamente alla sua attuale coniuge, sia in Controparte_2
proprio sia in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
chiedendo che venisse accertata la natura donativa:
[...]
- dell'atto notarile con il quale in data 2/08/2012 aveva acquistato Controparte_1
Pagina 4 di 15 l'immobile sito in Roma, Via dei Sardi n. 32, riservando l'usufrutto per sé e attribuendo la nuda proprietà alla figlia Persona_1
- dell'atto notarile con il quale, in data 13/06/2014, aveva acquistato l'immobile sito in
Roma, Circonvallazione Ostiense n. 235, con usufrutto per sé e la Sig.ra CP_2
e la nuda proprietà alla figlia
[...] Persona_1
- dell'atto notarile con il quale, in data 19/11/2014, aveva acquistato l'immobile sito in
Roma, Circonvallazione Ostiense n. 229, con usufrutto per sé e nuda proprietà intestata alla figlia Persona_1
Gli attori hanno dedotto che i corrispettivi di tutte e tre le compravendite erano stati interamente pagati dal solo sig. come emergeva anche dai ricorsi al Giudice tutelare Per_1
allegati ai relativi atti di vendita.
Inoltre, hanno domandato l'accertamento della natura liberale dell'atto istitutivo del trust
“Giulia's” del 13/01/2020, nonché dell'atto con il quale erano stati conferiti nel medesimo i seguenti beni da parte di : Controparte_1
- diritto di usufrutto sull'unità immobiliare di Circonvallazione Ostiense n.229;
- diritto di piena proprietà̀ dell'immobile di Via di Torrevecchia nn. 302/304;
- diritto di usufrutto sull'unità immobiliare di Via Sardi n. 32;
- diritto di proprietà, salvo riserva di abitazione a proprio favore, dell'immobile
(abitazione e box) di Via Domenico Jachino n. 85;
- diritto di piena proprietà del posto auto di Via Domenico Jachino n. 35;
- diritto di usufrutto sull'unità immobiliare di Circonvallazione Ostiense n.235;
- diritto di usufrutto sull'unità immobiliare di via Sinchetto n. 30, comprensiva anche di box e di cantina.
Gli attori hanno precisato che la domanda di accertamento della natura donativa dei predetti atti era finalizzata a consentire loro di proporre l'opposizione ai sensi dell'art. 563, comma
4, c.c..
Costituitisi i convenuti, sia in proprio che nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , essi hanno eccepito, in via preliminare, la Persona_1 nullità delle domande per indeterminatezza ex art. 164 c.c., nonché la propria carenza di legittimazione passiva, e, nel merito, hanno sostenuto l'infondatezza della pretesa, dal momento che le attribuzioni erano sorrette non da spirito di liberalità, ma da esigenze di famiglia (a seguito della nascita della figlia dal nuovo matrimonio) e che, comunque, quanto
Pagina 5 di 15 agli atti di compravendita, non vi era prova della provenienza del denaro soltanto dal sig.
o di una sua rinuncia alla restituzione dei suddetti importi, e, quanto al trust, posta la Per_1 natura solutoria dello stesso, non era esclusa la possibilità di una revoca o di una successiva vendita dei beni in esso conferiti per sopperire alle esigenze personali del disponente, alla luce del termine dello stesso (2050), nonché del fatto che l'atto istitutivo del trust ne prevedeva una gestione di natura “dinamica”.
Data l'assenza di richiesta di prove orali, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
all'esito di tale udienza, svoltasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c., il GU ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di legge ex art. 190 c.p.c..
Diritto.
Accertamento delle donazioni indirette.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164
c.p.c. per omissione o carenza di esposizione dei fatti costitutivi posti a base della domanda.
Invero, la regola della nullità per carente od omessa esposizione degli elementi di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c. (petitum e causa petendi), è imposta a tutela del diritto di difesa del soggetto convenuto in giudizio, al quale non può essere precluso di prendere esatta posizione sui fatti dedotti ex adverso a fondamento della domanda, laddove gli stessi non siano espressamente allegati o siano indicati in maniera generica.
Tuttavia, nel caso di specie, dalla lettura dell'atto introduttivo, emergono con chiarezza sia le domande svolte (accertamento della donazione indiretta finalizzata all'opposizione ex art. 563 comma 4 c.p.c.), sia i fatti storici e le ragioni giuridiche posti a fondamento di tali richieste, sicché non era necessario disporre alcuna integrazione della citazione;
del resto, a giudizio ormai concluso, può rilevarsi che la difesa dei convenuti ha avuto modo di svolgere compiutamente le proprie difese, in fatto ed in diritto, senza alcuna lesione delle sue facoltà difensive.
Ad un diverso profilo attiene invece la presenza di eventuali incongruenze o contraddittorietà presenti nell'esposizione dei fatti offerta dall'attrice; tale eventualità, infatti, non si traduce in una carenza degli elementi essenziali dell'atto di citazione, quanto, piuttosto, nel mancato assolvimento di uno degli oneri principali gravanti sull'attore in giudizio, ovvero dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della propria domanda (art.
Pagina 6 di 15 112 c.p.c.); onere che è logicamente e giuridicamente preliminare anche a quello probatorio, poiché soltanto i fatti compiutamente allegati possono poi essere oggetto di istruttoria;
questa carenza, dunque, non determina una nullità o irregolarità processuale dell'atto, ma si riverbera sulla valutazione della fondatezza della domanda nel merito.
Ebbene, anche sotto questo aspetto, nell'atto introduttivo del presente giudizio, si deve rilevare che gli attori non cadono in contraddizione nell'allegazione dei fatti, seppur alle volte tendano a sovrapporre, sul piano giuridico, la fattispecie della simulazione a quella della donazione indiretta, assolutamente incompatibili tra di loro.
La donazione indiretta, infatti, sebbene si caratterizzi per la non necessità di rispettare i requisiti di forma della donazione ordinaria ex art. 782 c.c., costituisce pur sempre un'ipotesi particolare del negozio tipico definito dall'art. 769 c.c. e, come tale, deve avere l'essenziale requisito dello spirito di liberalità che anima il donante nell'attribuzione patrimoniale in favore del donatario.
Di contro, la simulazione, è un fenomeno nel quale le parti concludono un contratto avente una determinata forma e contenuto, solo apparente, ma, in realtà, vogliono concludere un contratto diverso (nel caso di simulazione relativa oggettiva), ovvero vogliono che, in realtà, il negozio non produca alcun effetto (simulazione assoluta).
La donazione indiretta è, pertanto, fenomeno distinto dalla donazione simulata, tanto è vero che non è soggetta agli obblighi di forma ad substantiam della donazione ordinaria e, in particolare, alla stipula mediante atto pubblico, essendo invece sufficiente rispettare la forma prevista per il negozio tipico utilizzato per realizzare l'atto di liberalità (Cass. sez. 2,
n. 4623 del 29/03/2001, n. 5333 del 16/03/2004, n. 3819 del 25/02/2015; sez. 1, n. 14197 del 5/06/2013 e n. 20888 del 5/08/2019), e sfugge anche ai limiti probatori propri del negozio tipico e della simulazione (v. Cass. sez. 2, n. 4015 del 27/02/2004; n. 1986 del
2/02/2016; n. 19400 del 18/07/2019 e n. 19230 del 12/07/2024), potendosi perciò dimostrare anche per testimoni o per presunzioni.
Tale distinzione è dirimente per la presente causa, poiché si riflette anche su un aspetto essenziale della controversia: invero, l'opposizione stragiudiziale alla donazione ai sensi dell'art. 563, comma 4, c.c. (come modificato dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80), ha lo scopo precipuo di assicurare al legittimario, che agisca in riduzione per lesione di legittima,
l'azione di restituzione dell'immobile donato anche nei confronti di eventuali terzi che abbiano acquistato il bene dal donatario.
Pagina 7 di 15 Ed è in quest'ottica che la giurisprudenza ha ammesso la facoltà del (futuro) legittimario, di agire per l'accertamento della simulazione della donazione, anche prima dell'apertura della successione, proprio al fine di consentire al soggetto di formalizzare l'opposizione, altrimenti impossibile a fronte di un atto che, apparentemente e formalmente, ha la veste di una compravendita, ravvisando quindi la legittimazione e l'interesse ad agire del parente in linea retta o del coniuge del donante, anche quando questi è ancora in vita (Cass. n. 27065 del 14/09/2022; n. 4523 del 11/02/2022 e n. 22457 del 9/09/2019).
Tale facoltà, invece, non può essere riconosciuta nell'ipotesi di donazioni indirette. Da un lato, infatti, come detto, la donazione indiretta non è riconducibile al fenomeno della simulazione, proprio perché si caratterizza, non per l'occultamento della reale volontà delle parti, ma per la effettiva volontà di porre in essere il negozio concluso (nella specie, compravendita immobiliare, o costituzione di trust), che ha di questo tutti i requisiti essenziali, di contenuto e di forma, solo perseguendo, in via indiretta, un intento di liberalità, che si realizza con il non far pagare alla parte beneficiata il prezzo dell'acquisto; dall'altro, la medesima giurisprudenza ha acutamente rilevato la differenza di effetti delle due ipotesi (donazione, anche se dissimulata e donazione indiretta), proprio ai fini della possibilità di ottenere la restituzione dell'immobile in natura da parte del terzo acquirente dal donatario, a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione;
infatti, mentre gli aventi causa dal donatario possono essere attinti da tale richiesta, nel caso di donazione diretta (anche se dissimulata), invece, essi sono “al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta;
infatti, in tale ultima ipotesi, poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito” (così Cass., sez. 2, n. 35461 del 2/12/2022, che, tra l'altro, in motivazione, confuta anche l'avversa conclusione cui sembra giungere la Cass. n. 4523/2022, la quale, senza meglio approfondire la questione e senza tenere conto del precedente contrario, costituito da Cass., n. 11496/2010, aveva apoditticamente ritenuto estensibile la tutela ex art. 563 c.c. anche alle donazioni indirette).
Del resto, tale tesi appare condivisibile non solo perché, come correttamente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, appare illogico consentire un'azione recuperatoria su un bene che non è mai appartenuto al donante, futuro de cuius, ma anche alla luce della disciplina dell'art. 563 comma 4 c.c. che, laddove interpretata estensivamente, porrebbe un freno
Pagina 8 di 15 inaccettabile alla circolazione immobiliare;
in questo senso, il rinvio dell'art. 809 c.c. esclusivamente all'azione di riduzione e non all'art. 563 c.c., depone a favore di una lettura restrittiva dell'applicabilità dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti del bene donato anche alle liberalità indirette.
Ebbene, nel caso di specie, risulta quindi indispensabile comprendere, se, al di là della qualificazione giuridica della fattispecie operata dagli attori, dall'allegazione dei fatti emerga un'operazione inquadrabile nell'ambito della donazione dissimulata o di quella indiretta;
tale interpretazione risulta prodromica anche all'analisi delle eccezioni formulate da parte convenuta in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, laddove la prospettazione di parte attrice sia riconducibile alla figura della donazione indiretta, deve essere esclusa in radice la sussistenza del suo interesse ad agire, con conseguente inammissibilità delle domande svolte in questa sede.
Dalla prospettazione di parte attrice, nonché dalla lettura dell'atto di citazione, appare evidente che gli attori agiscano per l'accertamento della natura donativa indiretta degli atti posti in essere, tanto che essi si soffermano sulla volontà di arricchimento del convenuto e sullo spirito di liberalità del medesimo. Inoltre, non prospettano in alcun modo l'utilizzo di uno schema negoziale “fittizio” da parte dei convenuti, né che gli stessi avrebbero posto in essere un negozio diverso da quello voluto, essendosi, invece, limitati a sottolineare la natura liberale degli atti compiuti, sia con riferimento ai tre atti di compravendita, sia con riferimento all'istituzione e al conferimento di beni nel trust.
Ed invero, quanto ai primi, gli attori insistono sul fatto oggettivo che il denaro utilizzato per l'acquisto degli immobili di Roma, Circonvallazione Ostiense n. 235, n. 229 e Via Sardi n.
32 sia stato interamente fornito dal sig. ; del resto, tale circostanza è stata Controparte_1 contestata solo tardivamente dal convenuto, che, in comparsa di costituzione ha, invece, avallato la tesi di parte attrice (con riferimento all'atto notarile del 2/08/2012 si legge - cfr.
p. 8 della comparsa - che egli ha “corrisposto il denaro necessario all'acquisto”, e comunque la circostanza è provata documentalmente nello stesso atto di vendita;
con riferimento agli ulteriori atti si legge nella comparsa che “il sig. ha Controparte_1 dichiarato unicamente di avere versato l'intero corrispettivo della vendita”; inoltre, la circostanza emerge anche dal ricorso al Giudice tutelare in atti).
Con il che è palese come la fattispecie integri, in astratto, una donazione indiretta (fatte salve, poi, le contestazioni dei convenuti sulla sussistenza dell'animus donandi), come del
Pagina 9 di 15 resto correttamente dedotto dalla difesa attrice nell'atto introduttivo del giudizio. Non vi è alcun negozio apparente che il convenuto non avesse intenzione di realizzare;
l'acquisto delle nude proprietà in discorso da parte della figlia è avvenuto tramite Persona_1
pagamento del prezzo da parte del padre: il negozio-mezzo, pertanto, era realmente voluto e determinato, almeno secondo la tesi attorea, da spirito di liberalità di quest'ultimo.
Allo stesso modo, anche con riferimento all'atto istitutivo del trust e all'atto di conferimento in esso dei beni meglio descritti supra, è pacifico, quantomeno in giurisprudenza, che il trust inter vivos effettuato per spirito di liberalità costituisca una liberalità indiretta (cfr. Cass.
Civ., SS.UU., n. 18831/2019): appare rientrare infatti nel concetto di negozio-mezzo l'atto dispositivo con cui determinati beni fuoriescono dal patrimonio del disponente per entrare nel fondo fiduciario. In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21614/2016, ha ritenuto che, nel caso in cui il soggetto disponente ed il trustee vengono a coincidere nello stesso soggetto, come nel caso che ci occupa, si è di fronte a una forma di donazione indiretta in quanto, in carenza del trasferimento dei beni costituiti in trust (coincidendo disponente e trustee), i beneficiari diverranno assegnatari dei medesimi non in via immediata bensì in virtù del programma previsto nell'atto istitutivo del trust. Del resto, anche la difesa attrice richiama tale giurisprudenza e ricostruisce l'istituto in questi termini.
Sicché, tralasciata ogni contestazione circa la finalità solutoria dello stesso, è evidente come, in ogni caso, laddove venga riconosciuto l'intento liberale dell'atto posto in essere da
, tale negozio non possa essere qualificato né come negozio simulato né Controparte_1
come liberalità diretta, bensì esclusivamente come donazione indiretta, come peraltro sostenuto da parte attrice. E, se pur è vero che, con riferimento al trust, non necessariamente vi è quella difformità tra impoverimento del donante e arricchimento del donatario che caratterizza le altre forme di liberalità indiretta (ben potendo il bene immobile trovarsi nel patrimonio del donante), con la conseguenza che verrebbe meno una delle rationes tipicamente dedotte a sostegno dell'inapplicabilità della tutela reale ex art. 563 c.c. alle donazioni indirette, è, tuttavia, altrettanto vero che non vengono meno le altre, tra cui l'impossibilità per il terzo acquirente di conoscere la provenienza donativa del bene tramite la consultazione dei registri immobiliari, con ciò rischiando la paralisi dei traffici immobiliari in caso di applicazione dell'azione di restituzione.
Così chiarita la causa petendi, deve, quindi, rilevarsi la carenza di interesse ad agire degli attori all'accertamento della natura donativa degli atti posti in essere dal padre.
Pagina 10 di 15 E, difatti, non potendo gli attori, anche nel caso in cui la donazione indiretta risulti lesiva dei loro diritti di legittimari, agire contro gli eventuali terzi acquirenti del bene immobile, per ottenerne la restituzione, ma potendo far valere i propri diritti esclusivamente nei confronti della donataria, essi difettano di interesse concreto ed attuale ad agire per l'accertamento della donazione indiretta;
invero, essi non possono trarre alcuna utilità giuridica dalla proposizione dell'opposizione stragiudiziale ex art. 563 comma 4 c.c., che è un atto cautelare esclusivamente rispetto alla futura azione di restituzione conseguente a riduzione e che, tuttavia, pacificamente non può essere esperita nei confronti del donatario indiretto se non per l'equivalente monetario, sicché l'accertamento prodromico della natura donativa degli atti risulta, in questo caso, del tutto inutile. Ciò anche in ragione del fatto, che, non essendosi aperta ancora la successione del padre, essi non ricaverebbero alcuna utilità da tale accertamento, non essendo esperibile un'azione di riduzione in via preventiva.
Sul punto si rammenta che il difetto di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo pur in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, in quanto la sussistenza del medesimo costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda (Cass. civ. n. 19268/2020; Cass. civ. n. 19268/2016). Peraltro, la questione dell'interesse è stata introdotta dalle stesse parti, e, in particolare, da parte convenuta che, nell'atto di costituzione, ha rilevato come il rimedio dell'art. 563 comma 4 c.c. non fosse applicabile alle donazioni indirette e, conseguentemente, come gli attori non avessero alcun diritto di agire in merito.
Cancellazione della trascrizione della domanda.
Con riferimento, poi, alla richiesta dei convenuti, di cancellazione immediata della trascrizione della domanda giudiziale, deve evidenziarsi come sia ormai pacifica in diritto la distinzione tra l'ipotesi di cancellazione della domanda di cui all'art. 2668, comma 2, c.c., ovvero quella disposta dal giudice del merito all'esito del giudizio, in caso di rigetto della domanda o di estinzione del procedimento, da quella di cancellazione quale oggetto di autonoma domanda o istanza della parte, fondata sulla illegittimità della trascrizione.
La questione si è sviluppata soprattutto in relazione alla possibilità di emettere un provvedimento, in via cautelare d'urgenza, di cancellazione della trascrizione di una domanda.
In questo caso, in effetti, i dubbi sull'ammissibilità discendono sia dal fatto che la legge prevede espressamente che la cancellazione possa avvenire solo con il provvedimento che
Pagina 11 di 15 definisce la causa (sentenza o ordinanza di estinzione), sia dalla considerazione per cui la valutazione sulla fondatezza della pretesa non può essere demandata ad un giudice diverso da quello del merito, sia, ancora, per il fatto che ammettere una cancellazione in via provvisoria fino alla definizione del giudizio, avrebbe effetti irreversibili in pregiudizio dell'attore trascrivente, impedendogli, in caso di accoglimento della domanda, di usufruire dell'effetto di prenotazione cui assolve la trascrizione ex artt. 2652 e ss. c.c..
Tuttavia, tali argomentazioni valgono, evidentemente, per l'ordine di cancellazione previsto come pronuncia meramente accessoria a quella di rigetto della domanda trascritta (o di estinzione del relativo giudizio); di contro, la giurisprudenza, prima di merito e poi anche di legittimità, ha ritenuto l'ammissibilità di una domanda volta ad accertare la nullità assoluta o la illegittimità della trascrizione in sé (a prescindere, quindi, dalla fondatezza o meno della domanda trascritta), nei casi in cui questa sia stata effettuata in maniera abusiva o scorretta, ad esempio, quando sia eseguita su beni che non sono oggetto della domanda, ovvero quando al di fuori delle ipotesi di legge (sul punto, si vedano Cass. sez. 2, n. 3933 del
30/06/1982; n. 1859 del 21/02/1991; n. 25248 del 3/12/2007; n. 13127 del 28/05/2010; sez.
1, n. 4281 dell'8/05/1996; SU n. 6597 del 23/03/2011; sez. 3, n. 16272 del 31/07/2015); in tal caso, quindi, si esula dall'ambito applicativo dell'art. 2668 c.c., poiché la cancellazione della trascrizione non costituisce una pronuncia accessoria, che consegue ex lege ad un determinato esito del giudizio, ma è oggetto di una specifica ed autonoma azione, diretta a verificare la stessa legittimità della trascrizione e, quindi, la sua validità ed efficacia.
Ovviamente, laddove si ammetta la possibilità di svolgere un autonomo giudizio per accertare e dichiarare l'illegittimità della trascrizione, a maggior ragione deve ammettersi la formulazione, in seno al medesimo giudizio introdotto con la domanda trascritta, di una specifica domanda volta ad ottenere la cancellazione della trascrizione asseritamente illecita;
è infatti palese l'interesse del soggetto che ha subito la trascrizione, essendo noto che la stessa costituisce, di fatto, un serio ostacolo alla circolazione del bene e che, appunto,
a differenza dell'ordine di cancellazione di cui all'art. 2668 c.c., la pronuncia che accerti l'illegittimità della trascrizione ne dispone la cancellazione con efficacia immediata.
Ciò premesso, si ritiene la domanda dei convenuti fondata, per quanto di ragione.
È, innanzi tutto, principio assolutamente consolidato quello della tassatività delle ipotesi di trascrizione previste dalla legge (Cass. SU, n. 392 del 18/02/1963; sez. 1, 4281/1996 cit.; sez. 2, n. 17391 del 30/08/2004), da intendersi non solo nel senso che la trascrizione può
Pagina 12 di 15 essere effettuata esclusivamente nei casi espressamente elencati dalla legge, ma anche nel senso che dalla trascrizione derivano soltanto gli effetti previsti dalla legge.
Ebbene, risulta allora evidente come la domanda svolta dagli attori nel presente giudizio non rientra in nessuno dei casi elencati negli artt. 2652 e 2653 c.c. (che sono le due norme specificamente dedicate alla trascrizione delle domande giudiziali) e, in particolare, né nell'ipotesi di cui al n. 4) dell'art. 2652 c.c. (simulazione), né, tanto meno, in quelle di cui ai nn. 6 (domande di nullità o annullamento di atti soggetti a trascrizione) e 8 (domande di riduzione per lesione di legittima).
Sicuramente da escludere le due ultime ipotesi, nemmeno invocate dagli attori e, del resto,
l'azione di riduzione sarebbe, al momento, assolutamente inammissibile e non esperibile, non essendosi ancora aperta la successione, mentre non è stata addotta alcuna causa di invalidità degli acquisti immobiliari e della costituzione del trust per cui è causa;
infatti, la richiesta di accertare la natura donativa, o, quanto meno, il fine di liberalità dei citati atti, non implica affatto l'accertamento della loro invalidità, ma anzi ne presuppone la piena validità ed efficacia, in base a quanto già sopra esplicato sulla natura ed effetti della donazione indiretta.
Per quanto riguarda, poi, l'ipotesi della simulazione, si rimanda a quanto detto sopra a proposito della corretta individuazione dell'oggetto della domanda e della qualificazione giuridica della fattispecie prospettata in citazione;
ma quel che più importa in questa sede è rimarcare che, al di là della qualificazione giuridica della domanda, gli attori non hanno mai formalmente richiesto l'accertamento della simulazione degli atti (salvo invocare l'istituto, impropriamente, in alcuni rari passaggi dei propri atti processuali), simulazione che non è, dunque, il petitum proprio della domanda avanzata.
E che sia così, del resto, dimostrano di averlo ben presente gli stessi attori, che, nel richiedere la trascrizione qui in discussione, hanno indicato, come oggetto della domanda
“OPPOSIZIONE DEI LEGITTIMARI A DONAZIONE” (si vedano le due note di trascrizione, prodotte sub docc. 4 e 5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta); ed è proprio da tale indicazione, fornita dagli stessi richiedenti, che emerge palesemente come la trascrizione sia stata effettuata al di fuori delle ipotesi normativamente previste, dal momento che la trascrizione dell'opposizione alla donazione è prevista dalla legge soltanto come atto stragiudiziale (art. 563 c.c.) e non già come oggetto di domanda;
in effetti, la domanda di accertamento della donazione indiretta costituisce mero atto prodromico e
Pagina 13 di 15 preparatorio, per consentire l'eventuale opposizione stragiudiziale, che però non è oggetto diretto della domanda.
Conclusivamente, si deve affermare che la trascrizione, o, meglio, le trascrizioni della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio, effettuate dagli attori, siano state fatte al di fuori delle tassative ipotesi di legge, risultando, quindi, illegittime e dovendosene ordinare la cancellazione con effetto immediato, non già con pronuncia accessoria ex art. 2668 c.c., conseguente al rigetto della domanda, bensì come effetto dell'accertamento della nullità delle trascrizioni stesse.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori, in solido tra loro, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta
– in complessivi € 4.237,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per quella introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria, liquidata ai minimi tenuto conto della limitatissima attività istruttoria e del mancato deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3, ed € 1.701,00 per la decisionale), aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 2, per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 5020/2022, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibili, per difetto di interesse ad agire, le domande di accertamento delle donazioni indirette proposte dagli attori;
- accertata la illegittimità delle trascrizioni della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio, ordina alla competente Agenzia del Territorio / Conservatoria dei Registri
Immobiliari, la cancellazione -con efficacia immediata- delle trascrizioni effettuate con formalità n. 101 del 19.01.2022, N. Reg. Generale 4910 – N. Reg. Particolare 3546, in favore di e , contro ed e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 con formalità n. 53 del 27.01.2022, N. Reg. Generale 8430 – N. Reg. Particolare 6025, in favore di e ,
contro
; Parte_1 Parte_2 Persona_1
Pagina 14 di 15 - condanna gli attori e , in solido tra loro, alla refusione, in Parte_2 Parte_1
favore dei convenuti e in proprio e in qualità di Controparte_1 Controparte_2 esercenti la responsabilità genitoriale della minore , delle spese di lite, Persona_1
che liquida in complessivi € 5.508,10, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 9/09/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
__________________________
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Giulia
Vespucci
Pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 5020/2022 del R.G., pendente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con gli Avv. DEL BUFALO MARIA LUISA e NARDI RAFFAELLA, C.F._2
ATTORI
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale C.F._4
sulla minore , con l'Avv. CARMINE NICOLETTA, Persona_1
CONVENUTI
OGGETTO: Donazione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio:
1) accertare e dichiarare che i seguenti atti costituiscono donazioni e/o liberalità in favore di Persona_1
a) compravendita a rogito del Notaio di Roma in data 13 giugno 2014 rep. n. Persona_2
12708/8310, relativa alla unità immobiliare facente parte del fabbricato con accesso da
Circonvallazione Ostiense n.235 e precisamente:
Pagina 1 di 15 - appartamento ad uso abitazione posto al piano terzo della scala "B", distinto con il numero interno diciassette o sedici A, censito al Catasto Fabbricati al foglio 821, particella
153 sub 91, ctg.A3, vani 3, rendita catastale Euro 588,76.
b) compravendita a rogito Notaio di Roma in data 2 agosto 2012 Persona_3 rep.n.28624/14171, relativa alla unità immobiliare facente parte del fabbricato con accesso da Via dei Sardi n.32 e precisamente:
- appartamento posto al piano quarto della scala B, distinto con il numero interno ventidue
(n.int.22), composto di salone con angolo cottura, una camera, bagno e annesso ripostiglio con accesso esterno dal ballatoio, confinante con ballatoio condominiale, distacco su area condominiale, appartamento interno ventitré, censito al Catasto Fabbricati al foglio 615, particella 65 catastale Euro 367,98
c) compravendita con atto a rogito Notaio di Roma in data 19 novembre Persona_2
2014 rep. n. 12948/8490 relativo alla unità immobiliare con accesso da Circonvallazione
Ostiense n.229, dell'Edificio A: - appartamento posto al piano secondo della scala G, distinto con il numero interno undici, censito al Catasto Fabbricati al foglio 821, particella
153 sub 272, ctg. A3, vani 4, rendita catastale Euro 785,01.
2) accertare e dichiarare costituiscono donazioni e/o atti di liberalità in favore di
[...]
e/o l'atto di istituzione del Trust Giulia con atto CP_2 Persona_1 autenticato da Notaio in data 13/01/2020, REP n. 5270, Racc. 3786 e di Persona_4
conferimento in TRUST dei seguenti diritti:
1) diritto di usufrutto sulla unità immobiliare con accesso da Circonvallazione Ostiense
n.229, dell'Edificio A: - appartamento posto al piano secondo della scala G, distinto con il numero interno undici, censito al Catasto Fabbricati al foglio 821, particella 153 sub 272, ctg. A3, vani 4, rendita catastale Euro 785,01.
2) diritto di piena proprietà̀ sulla seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato con accesso da Via di Torrevecchia nn.302/304, angolo Via Vincenzo Tomassini e precisamente:
- locale commerciale su due piani, composto da tre vani, accessori e cortile al piano terra e da un vano al piano seminterrato, confinante con dette vie e cortile condominiale, censito al
Catasto Fabbricati al foglio 197, particella 161 sub 1, ctg. C1, mq.130, rendita catastale
Euro 3.524,82.
3) diritto di usufrutto vitalizio sulla seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato
Pagina 2 di 15 con accesso da Via dei Sardi n.32 e precisamente:
- appartamento posto al piano quarto della scala B, distinto con il numero interno ventidue
(n.int.22), composto di salone con angolo cottura, una camera, bagno e annesso ripostiglio con accesso esterno dal ballatoio, confinante con ballatoio condominiale, distacco su area condominiale, appartamento interno ventitré̀, censito al Catasto Fabbricati al foglio 615, particella 65 catastale Euro 367,98.
4) diritto di proprietà sulle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato con accesso da Via Domenico Jachino n.85 (ottantacinque) e precisamente:
- appartamento della Palazzina "E", scala seconda, posto al piano primo (in Catasto piano secondo), distinto con il numero interno quattro (n.int.4); censito al Catasto Fabbricati al foglio 864, particella 257 sub 15, ctg.A2, vani 7, rendita catastale Euro 1.337,62;
- box con accesso dal civico 93 (novantatré́), posto al primo piano interrato, distinto con il
n.22 (ventidue), censito al Catasto fabbricati al foglio 864, p.lla 257, sub 44, C6, rendita catastale € 98,54.
5) diritto di piena proprietà sulla seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato con accesso da Via Domenico Jachino n.35 e precisamente:
- posto auto al piano primo seminterrato, distinto con il numero sette (n.7), censito al
Catasto Fabbricati al foglio 864, particella 302 sub 7, ctg.C6, mq.14, rendita catastale
Euro 76,64.
6) diritto di usufrutto vitalizio pari alla metà sulla seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato con accesso da Circonvallazione Ostiense n.235 e precisamente:
- appartamento ad uso abitazione posto al piano terzo della scala "B", distinto con il numero interno diciassette o sedici A, censito al Catasto Fabbricati al foglio 821, particella
153 sub 91, ctg.A3, vani 3, rendita catastale Euro 588,76.
7) il diritto di usufrutto vitalizio sulla seguente consistenza immobiliare facente parte del fabbricato con accesso da Via Sinchetto n.30 (in Catasto Via di PRG Consorzio Torrino
Mezzocammino) e precisamente:
- appartamento ad uso abitazione posto al piano terra della scala "B", distinto con il numero interno uno, censito al Catasto Fabbricati al foglio 867, particelle 648, sub 615 e
651, sub.507 graffate, ctg.A2, vani 2, rendita catastale Euro 449,32;
- box auto posto al piano seminterrato, distinto con il numero interno cinque, metri quadrati diciotto (mq.18), censito al Catasto Fabbricati al foglio 867, particella 648, sub 650,
Pagina 3 di 15 ctg.C6, mq.18, rendita catastale Euro 98,54;
- cantina posta al piano secondo interrato, distinta con il numero interno C/cinque, metri quadrati tre (mq.3), censita al Catasto Fabbricati al foglio 867, particella 648, sub 592, ctg.C2, mq.3, rendita catastale Euro 14,10.
3) dare atto che i Sigg.ri e si oppongono, ai sensi e per gli effetti Pt_1 Parte_2
dell'art. 563 c.c., agli atti di donazione così individuati.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione e domanda, provvedere come segue:
- in via preliminare dichiarare:
- la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc 4^ co. per omessa e/o incerta determinazione dell'oggetto della domanda, peraltro carente di prova;
- la carenza di legittimazione passiva in proprio della sig.ra con Controparte_2
riferimento alla domanda di accertamento sub 2) delle conclusioni;
- la nullità dell'atto di citazione con riferimento alla domanda di accertamento dei beni conferiti in trust e la carenza di legittimazione passiva dei convenuti in proprio e n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
- nel merito ed in via subordinata alle suindicate eccezioni preliminari respingere la domanda attrice perchè infondata in fatto e in diritto.
- Disporre l'immediata cancellazione delle due trascrizioni della domanda giudiziale del
19.01.2022 reg. gen. 4910- reg. part 3546 contro ed e Controparte_1 Controparte_2 del 27.01.2022 reg. gen. 8430 – reg. part. 6025 contro con spese a carico Persona_1
degli attori.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto.
Gli attori e , figli di , hanno convenuto in Parte_2 Parte_1 Controparte_1 giudizio quest'ultimo, unitamente alla sua attuale coniuge, sia in Controparte_2
proprio sia in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
chiedendo che venisse accertata la natura donativa:
[...]
- dell'atto notarile con il quale in data 2/08/2012 aveva acquistato Controparte_1
Pagina 4 di 15 l'immobile sito in Roma, Via dei Sardi n. 32, riservando l'usufrutto per sé e attribuendo la nuda proprietà alla figlia Persona_1
- dell'atto notarile con il quale, in data 13/06/2014, aveva acquistato l'immobile sito in
Roma, Circonvallazione Ostiense n. 235, con usufrutto per sé e la Sig.ra CP_2
e la nuda proprietà alla figlia
[...] Persona_1
- dell'atto notarile con il quale, in data 19/11/2014, aveva acquistato l'immobile sito in
Roma, Circonvallazione Ostiense n. 229, con usufrutto per sé e nuda proprietà intestata alla figlia Persona_1
Gli attori hanno dedotto che i corrispettivi di tutte e tre le compravendite erano stati interamente pagati dal solo sig. come emergeva anche dai ricorsi al Giudice tutelare Per_1
allegati ai relativi atti di vendita.
Inoltre, hanno domandato l'accertamento della natura liberale dell'atto istitutivo del trust
“Giulia's” del 13/01/2020, nonché dell'atto con il quale erano stati conferiti nel medesimo i seguenti beni da parte di : Controparte_1
- diritto di usufrutto sull'unità immobiliare di Circonvallazione Ostiense n.229;
- diritto di piena proprietà̀ dell'immobile di Via di Torrevecchia nn. 302/304;
- diritto di usufrutto sull'unità immobiliare di Via Sardi n. 32;
- diritto di proprietà, salvo riserva di abitazione a proprio favore, dell'immobile
(abitazione e box) di Via Domenico Jachino n. 85;
- diritto di piena proprietà del posto auto di Via Domenico Jachino n. 35;
- diritto di usufrutto sull'unità immobiliare di Circonvallazione Ostiense n.235;
- diritto di usufrutto sull'unità immobiliare di via Sinchetto n. 30, comprensiva anche di box e di cantina.
Gli attori hanno precisato che la domanda di accertamento della natura donativa dei predetti atti era finalizzata a consentire loro di proporre l'opposizione ai sensi dell'art. 563, comma
4, c.c..
Costituitisi i convenuti, sia in proprio che nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , essi hanno eccepito, in via preliminare, la Persona_1 nullità delle domande per indeterminatezza ex art. 164 c.c., nonché la propria carenza di legittimazione passiva, e, nel merito, hanno sostenuto l'infondatezza della pretesa, dal momento che le attribuzioni erano sorrette non da spirito di liberalità, ma da esigenze di famiglia (a seguito della nascita della figlia dal nuovo matrimonio) e che, comunque, quanto
Pagina 5 di 15 agli atti di compravendita, non vi era prova della provenienza del denaro soltanto dal sig.
o di una sua rinuncia alla restituzione dei suddetti importi, e, quanto al trust, posta la Per_1 natura solutoria dello stesso, non era esclusa la possibilità di una revoca o di una successiva vendita dei beni in esso conferiti per sopperire alle esigenze personali del disponente, alla luce del termine dello stesso (2050), nonché del fatto che l'atto istitutivo del trust ne prevedeva una gestione di natura “dinamica”.
Data l'assenza di richiesta di prove orali, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
all'esito di tale udienza, svoltasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c., il GU ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di legge ex art. 190 c.p.c..
Diritto.
Accertamento delle donazioni indirette.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164
c.p.c. per omissione o carenza di esposizione dei fatti costitutivi posti a base della domanda.
Invero, la regola della nullità per carente od omessa esposizione degli elementi di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c. (petitum e causa petendi), è imposta a tutela del diritto di difesa del soggetto convenuto in giudizio, al quale non può essere precluso di prendere esatta posizione sui fatti dedotti ex adverso a fondamento della domanda, laddove gli stessi non siano espressamente allegati o siano indicati in maniera generica.
Tuttavia, nel caso di specie, dalla lettura dell'atto introduttivo, emergono con chiarezza sia le domande svolte (accertamento della donazione indiretta finalizzata all'opposizione ex art. 563 comma 4 c.p.c.), sia i fatti storici e le ragioni giuridiche posti a fondamento di tali richieste, sicché non era necessario disporre alcuna integrazione della citazione;
del resto, a giudizio ormai concluso, può rilevarsi che la difesa dei convenuti ha avuto modo di svolgere compiutamente le proprie difese, in fatto ed in diritto, senza alcuna lesione delle sue facoltà difensive.
Ad un diverso profilo attiene invece la presenza di eventuali incongruenze o contraddittorietà presenti nell'esposizione dei fatti offerta dall'attrice; tale eventualità, infatti, non si traduce in una carenza degli elementi essenziali dell'atto di citazione, quanto, piuttosto, nel mancato assolvimento di uno degli oneri principali gravanti sull'attore in giudizio, ovvero dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della propria domanda (art.
Pagina 6 di 15 112 c.p.c.); onere che è logicamente e giuridicamente preliminare anche a quello probatorio, poiché soltanto i fatti compiutamente allegati possono poi essere oggetto di istruttoria;
questa carenza, dunque, non determina una nullità o irregolarità processuale dell'atto, ma si riverbera sulla valutazione della fondatezza della domanda nel merito.
Ebbene, anche sotto questo aspetto, nell'atto introduttivo del presente giudizio, si deve rilevare che gli attori non cadono in contraddizione nell'allegazione dei fatti, seppur alle volte tendano a sovrapporre, sul piano giuridico, la fattispecie della simulazione a quella della donazione indiretta, assolutamente incompatibili tra di loro.
La donazione indiretta, infatti, sebbene si caratterizzi per la non necessità di rispettare i requisiti di forma della donazione ordinaria ex art. 782 c.c., costituisce pur sempre un'ipotesi particolare del negozio tipico definito dall'art. 769 c.c. e, come tale, deve avere l'essenziale requisito dello spirito di liberalità che anima il donante nell'attribuzione patrimoniale in favore del donatario.
Di contro, la simulazione, è un fenomeno nel quale le parti concludono un contratto avente una determinata forma e contenuto, solo apparente, ma, in realtà, vogliono concludere un contratto diverso (nel caso di simulazione relativa oggettiva), ovvero vogliono che, in realtà, il negozio non produca alcun effetto (simulazione assoluta).
La donazione indiretta è, pertanto, fenomeno distinto dalla donazione simulata, tanto è vero che non è soggetta agli obblighi di forma ad substantiam della donazione ordinaria e, in particolare, alla stipula mediante atto pubblico, essendo invece sufficiente rispettare la forma prevista per il negozio tipico utilizzato per realizzare l'atto di liberalità (Cass. sez. 2,
n. 4623 del 29/03/2001, n. 5333 del 16/03/2004, n. 3819 del 25/02/2015; sez. 1, n. 14197 del 5/06/2013 e n. 20888 del 5/08/2019), e sfugge anche ai limiti probatori propri del negozio tipico e della simulazione (v. Cass. sez. 2, n. 4015 del 27/02/2004; n. 1986 del
2/02/2016; n. 19400 del 18/07/2019 e n. 19230 del 12/07/2024), potendosi perciò dimostrare anche per testimoni o per presunzioni.
Tale distinzione è dirimente per la presente causa, poiché si riflette anche su un aspetto essenziale della controversia: invero, l'opposizione stragiudiziale alla donazione ai sensi dell'art. 563, comma 4, c.c. (come modificato dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80), ha lo scopo precipuo di assicurare al legittimario, che agisca in riduzione per lesione di legittima,
l'azione di restituzione dell'immobile donato anche nei confronti di eventuali terzi che abbiano acquistato il bene dal donatario.
Pagina 7 di 15 Ed è in quest'ottica che la giurisprudenza ha ammesso la facoltà del (futuro) legittimario, di agire per l'accertamento della simulazione della donazione, anche prima dell'apertura della successione, proprio al fine di consentire al soggetto di formalizzare l'opposizione, altrimenti impossibile a fronte di un atto che, apparentemente e formalmente, ha la veste di una compravendita, ravvisando quindi la legittimazione e l'interesse ad agire del parente in linea retta o del coniuge del donante, anche quando questi è ancora in vita (Cass. n. 27065 del 14/09/2022; n. 4523 del 11/02/2022 e n. 22457 del 9/09/2019).
Tale facoltà, invece, non può essere riconosciuta nell'ipotesi di donazioni indirette. Da un lato, infatti, come detto, la donazione indiretta non è riconducibile al fenomeno della simulazione, proprio perché si caratterizza, non per l'occultamento della reale volontà delle parti, ma per la effettiva volontà di porre in essere il negozio concluso (nella specie, compravendita immobiliare, o costituzione di trust), che ha di questo tutti i requisiti essenziali, di contenuto e di forma, solo perseguendo, in via indiretta, un intento di liberalità, che si realizza con il non far pagare alla parte beneficiata il prezzo dell'acquisto; dall'altro, la medesima giurisprudenza ha acutamente rilevato la differenza di effetti delle due ipotesi (donazione, anche se dissimulata e donazione indiretta), proprio ai fini della possibilità di ottenere la restituzione dell'immobile in natura da parte del terzo acquirente dal donatario, a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione;
infatti, mentre gli aventi causa dal donatario possono essere attinti da tale richiesta, nel caso di donazione diretta (anche se dissimulata), invece, essi sono “al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta;
infatti, in tale ultima ipotesi, poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito” (così Cass., sez. 2, n. 35461 del 2/12/2022, che, tra l'altro, in motivazione, confuta anche l'avversa conclusione cui sembra giungere la Cass. n. 4523/2022, la quale, senza meglio approfondire la questione e senza tenere conto del precedente contrario, costituito da Cass., n. 11496/2010, aveva apoditticamente ritenuto estensibile la tutela ex art. 563 c.c. anche alle donazioni indirette).
Del resto, tale tesi appare condivisibile non solo perché, come correttamente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, appare illogico consentire un'azione recuperatoria su un bene che non è mai appartenuto al donante, futuro de cuius, ma anche alla luce della disciplina dell'art. 563 comma 4 c.c. che, laddove interpretata estensivamente, porrebbe un freno
Pagina 8 di 15 inaccettabile alla circolazione immobiliare;
in questo senso, il rinvio dell'art. 809 c.c. esclusivamente all'azione di riduzione e non all'art. 563 c.c., depone a favore di una lettura restrittiva dell'applicabilità dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti del bene donato anche alle liberalità indirette.
Ebbene, nel caso di specie, risulta quindi indispensabile comprendere, se, al di là della qualificazione giuridica della fattispecie operata dagli attori, dall'allegazione dei fatti emerga un'operazione inquadrabile nell'ambito della donazione dissimulata o di quella indiretta;
tale interpretazione risulta prodromica anche all'analisi delle eccezioni formulate da parte convenuta in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, laddove la prospettazione di parte attrice sia riconducibile alla figura della donazione indiretta, deve essere esclusa in radice la sussistenza del suo interesse ad agire, con conseguente inammissibilità delle domande svolte in questa sede.
Dalla prospettazione di parte attrice, nonché dalla lettura dell'atto di citazione, appare evidente che gli attori agiscano per l'accertamento della natura donativa indiretta degli atti posti in essere, tanto che essi si soffermano sulla volontà di arricchimento del convenuto e sullo spirito di liberalità del medesimo. Inoltre, non prospettano in alcun modo l'utilizzo di uno schema negoziale “fittizio” da parte dei convenuti, né che gli stessi avrebbero posto in essere un negozio diverso da quello voluto, essendosi, invece, limitati a sottolineare la natura liberale degli atti compiuti, sia con riferimento ai tre atti di compravendita, sia con riferimento all'istituzione e al conferimento di beni nel trust.
Ed invero, quanto ai primi, gli attori insistono sul fatto oggettivo che il denaro utilizzato per l'acquisto degli immobili di Roma, Circonvallazione Ostiense n. 235, n. 229 e Via Sardi n.
32 sia stato interamente fornito dal sig. ; del resto, tale circostanza è stata Controparte_1 contestata solo tardivamente dal convenuto, che, in comparsa di costituzione ha, invece, avallato la tesi di parte attrice (con riferimento all'atto notarile del 2/08/2012 si legge - cfr.
p. 8 della comparsa - che egli ha “corrisposto il denaro necessario all'acquisto”, e comunque la circostanza è provata documentalmente nello stesso atto di vendita;
con riferimento agli ulteriori atti si legge nella comparsa che “il sig. ha Controparte_1 dichiarato unicamente di avere versato l'intero corrispettivo della vendita”; inoltre, la circostanza emerge anche dal ricorso al Giudice tutelare in atti).
Con il che è palese come la fattispecie integri, in astratto, una donazione indiretta (fatte salve, poi, le contestazioni dei convenuti sulla sussistenza dell'animus donandi), come del
Pagina 9 di 15 resto correttamente dedotto dalla difesa attrice nell'atto introduttivo del giudizio. Non vi è alcun negozio apparente che il convenuto non avesse intenzione di realizzare;
l'acquisto delle nude proprietà in discorso da parte della figlia è avvenuto tramite Persona_1
pagamento del prezzo da parte del padre: il negozio-mezzo, pertanto, era realmente voluto e determinato, almeno secondo la tesi attorea, da spirito di liberalità di quest'ultimo.
Allo stesso modo, anche con riferimento all'atto istitutivo del trust e all'atto di conferimento in esso dei beni meglio descritti supra, è pacifico, quantomeno in giurisprudenza, che il trust inter vivos effettuato per spirito di liberalità costituisca una liberalità indiretta (cfr. Cass.
Civ., SS.UU., n. 18831/2019): appare rientrare infatti nel concetto di negozio-mezzo l'atto dispositivo con cui determinati beni fuoriescono dal patrimonio del disponente per entrare nel fondo fiduciario. In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21614/2016, ha ritenuto che, nel caso in cui il soggetto disponente ed il trustee vengono a coincidere nello stesso soggetto, come nel caso che ci occupa, si è di fronte a una forma di donazione indiretta in quanto, in carenza del trasferimento dei beni costituiti in trust (coincidendo disponente e trustee), i beneficiari diverranno assegnatari dei medesimi non in via immediata bensì in virtù del programma previsto nell'atto istitutivo del trust. Del resto, anche la difesa attrice richiama tale giurisprudenza e ricostruisce l'istituto in questi termini.
Sicché, tralasciata ogni contestazione circa la finalità solutoria dello stesso, è evidente come, in ogni caso, laddove venga riconosciuto l'intento liberale dell'atto posto in essere da
, tale negozio non possa essere qualificato né come negozio simulato né Controparte_1
come liberalità diretta, bensì esclusivamente come donazione indiretta, come peraltro sostenuto da parte attrice. E, se pur è vero che, con riferimento al trust, non necessariamente vi è quella difformità tra impoverimento del donante e arricchimento del donatario che caratterizza le altre forme di liberalità indiretta (ben potendo il bene immobile trovarsi nel patrimonio del donante), con la conseguenza che verrebbe meno una delle rationes tipicamente dedotte a sostegno dell'inapplicabilità della tutela reale ex art. 563 c.c. alle donazioni indirette, è, tuttavia, altrettanto vero che non vengono meno le altre, tra cui l'impossibilità per il terzo acquirente di conoscere la provenienza donativa del bene tramite la consultazione dei registri immobiliari, con ciò rischiando la paralisi dei traffici immobiliari in caso di applicazione dell'azione di restituzione.
Così chiarita la causa petendi, deve, quindi, rilevarsi la carenza di interesse ad agire degli attori all'accertamento della natura donativa degli atti posti in essere dal padre.
Pagina 10 di 15 E, difatti, non potendo gli attori, anche nel caso in cui la donazione indiretta risulti lesiva dei loro diritti di legittimari, agire contro gli eventuali terzi acquirenti del bene immobile, per ottenerne la restituzione, ma potendo far valere i propri diritti esclusivamente nei confronti della donataria, essi difettano di interesse concreto ed attuale ad agire per l'accertamento della donazione indiretta;
invero, essi non possono trarre alcuna utilità giuridica dalla proposizione dell'opposizione stragiudiziale ex art. 563 comma 4 c.c., che è un atto cautelare esclusivamente rispetto alla futura azione di restituzione conseguente a riduzione e che, tuttavia, pacificamente non può essere esperita nei confronti del donatario indiretto se non per l'equivalente monetario, sicché l'accertamento prodromico della natura donativa degli atti risulta, in questo caso, del tutto inutile. Ciò anche in ragione del fatto, che, non essendosi aperta ancora la successione del padre, essi non ricaverebbero alcuna utilità da tale accertamento, non essendo esperibile un'azione di riduzione in via preventiva.
Sul punto si rammenta che il difetto di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo pur in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, in quanto la sussistenza del medesimo costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda (Cass. civ. n. 19268/2020; Cass. civ. n. 19268/2016). Peraltro, la questione dell'interesse è stata introdotta dalle stesse parti, e, in particolare, da parte convenuta che, nell'atto di costituzione, ha rilevato come il rimedio dell'art. 563 comma 4 c.c. non fosse applicabile alle donazioni indirette e, conseguentemente, come gli attori non avessero alcun diritto di agire in merito.
Cancellazione della trascrizione della domanda.
Con riferimento, poi, alla richiesta dei convenuti, di cancellazione immediata della trascrizione della domanda giudiziale, deve evidenziarsi come sia ormai pacifica in diritto la distinzione tra l'ipotesi di cancellazione della domanda di cui all'art. 2668, comma 2, c.c., ovvero quella disposta dal giudice del merito all'esito del giudizio, in caso di rigetto della domanda o di estinzione del procedimento, da quella di cancellazione quale oggetto di autonoma domanda o istanza della parte, fondata sulla illegittimità della trascrizione.
La questione si è sviluppata soprattutto in relazione alla possibilità di emettere un provvedimento, in via cautelare d'urgenza, di cancellazione della trascrizione di una domanda.
In questo caso, in effetti, i dubbi sull'ammissibilità discendono sia dal fatto che la legge prevede espressamente che la cancellazione possa avvenire solo con il provvedimento che
Pagina 11 di 15 definisce la causa (sentenza o ordinanza di estinzione), sia dalla considerazione per cui la valutazione sulla fondatezza della pretesa non può essere demandata ad un giudice diverso da quello del merito, sia, ancora, per il fatto che ammettere una cancellazione in via provvisoria fino alla definizione del giudizio, avrebbe effetti irreversibili in pregiudizio dell'attore trascrivente, impedendogli, in caso di accoglimento della domanda, di usufruire dell'effetto di prenotazione cui assolve la trascrizione ex artt. 2652 e ss. c.c..
Tuttavia, tali argomentazioni valgono, evidentemente, per l'ordine di cancellazione previsto come pronuncia meramente accessoria a quella di rigetto della domanda trascritta (o di estinzione del relativo giudizio); di contro, la giurisprudenza, prima di merito e poi anche di legittimità, ha ritenuto l'ammissibilità di una domanda volta ad accertare la nullità assoluta o la illegittimità della trascrizione in sé (a prescindere, quindi, dalla fondatezza o meno della domanda trascritta), nei casi in cui questa sia stata effettuata in maniera abusiva o scorretta, ad esempio, quando sia eseguita su beni che non sono oggetto della domanda, ovvero quando al di fuori delle ipotesi di legge (sul punto, si vedano Cass. sez. 2, n. 3933 del
30/06/1982; n. 1859 del 21/02/1991; n. 25248 del 3/12/2007; n. 13127 del 28/05/2010; sez.
1, n. 4281 dell'8/05/1996; SU n. 6597 del 23/03/2011; sez. 3, n. 16272 del 31/07/2015); in tal caso, quindi, si esula dall'ambito applicativo dell'art. 2668 c.c., poiché la cancellazione della trascrizione non costituisce una pronuncia accessoria, che consegue ex lege ad un determinato esito del giudizio, ma è oggetto di una specifica ed autonoma azione, diretta a verificare la stessa legittimità della trascrizione e, quindi, la sua validità ed efficacia.
Ovviamente, laddove si ammetta la possibilità di svolgere un autonomo giudizio per accertare e dichiarare l'illegittimità della trascrizione, a maggior ragione deve ammettersi la formulazione, in seno al medesimo giudizio introdotto con la domanda trascritta, di una specifica domanda volta ad ottenere la cancellazione della trascrizione asseritamente illecita;
è infatti palese l'interesse del soggetto che ha subito la trascrizione, essendo noto che la stessa costituisce, di fatto, un serio ostacolo alla circolazione del bene e che, appunto,
a differenza dell'ordine di cancellazione di cui all'art. 2668 c.c., la pronuncia che accerti l'illegittimità della trascrizione ne dispone la cancellazione con efficacia immediata.
Ciò premesso, si ritiene la domanda dei convenuti fondata, per quanto di ragione.
È, innanzi tutto, principio assolutamente consolidato quello della tassatività delle ipotesi di trascrizione previste dalla legge (Cass. SU, n. 392 del 18/02/1963; sez. 1, 4281/1996 cit.; sez. 2, n. 17391 del 30/08/2004), da intendersi non solo nel senso che la trascrizione può
Pagina 12 di 15 essere effettuata esclusivamente nei casi espressamente elencati dalla legge, ma anche nel senso che dalla trascrizione derivano soltanto gli effetti previsti dalla legge.
Ebbene, risulta allora evidente come la domanda svolta dagli attori nel presente giudizio non rientra in nessuno dei casi elencati negli artt. 2652 e 2653 c.c. (che sono le due norme specificamente dedicate alla trascrizione delle domande giudiziali) e, in particolare, né nell'ipotesi di cui al n. 4) dell'art. 2652 c.c. (simulazione), né, tanto meno, in quelle di cui ai nn. 6 (domande di nullità o annullamento di atti soggetti a trascrizione) e 8 (domande di riduzione per lesione di legittima).
Sicuramente da escludere le due ultime ipotesi, nemmeno invocate dagli attori e, del resto,
l'azione di riduzione sarebbe, al momento, assolutamente inammissibile e non esperibile, non essendosi ancora aperta la successione, mentre non è stata addotta alcuna causa di invalidità degli acquisti immobiliari e della costituzione del trust per cui è causa;
infatti, la richiesta di accertare la natura donativa, o, quanto meno, il fine di liberalità dei citati atti, non implica affatto l'accertamento della loro invalidità, ma anzi ne presuppone la piena validità ed efficacia, in base a quanto già sopra esplicato sulla natura ed effetti della donazione indiretta.
Per quanto riguarda, poi, l'ipotesi della simulazione, si rimanda a quanto detto sopra a proposito della corretta individuazione dell'oggetto della domanda e della qualificazione giuridica della fattispecie prospettata in citazione;
ma quel che più importa in questa sede è rimarcare che, al di là della qualificazione giuridica della domanda, gli attori non hanno mai formalmente richiesto l'accertamento della simulazione degli atti (salvo invocare l'istituto, impropriamente, in alcuni rari passaggi dei propri atti processuali), simulazione che non è, dunque, il petitum proprio della domanda avanzata.
E che sia così, del resto, dimostrano di averlo ben presente gli stessi attori, che, nel richiedere la trascrizione qui in discussione, hanno indicato, come oggetto della domanda
“OPPOSIZIONE DEI LEGITTIMARI A DONAZIONE” (si vedano le due note di trascrizione, prodotte sub docc. 4 e 5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta); ed è proprio da tale indicazione, fornita dagli stessi richiedenti, che emerge palesemente come la trascrizione sia stata effettuata al di fuori delle ipotesi normativamente previste, dal momento che la trascrizione dell'opposizione alla donazione è prevista dalla legge soltanto come atto stragiudiziale (art. 563 c.c.) e non già come oggetto di domanda;
in effetti, la domanda di accertamento della donazione indiretta costituisce mero atto prodromico e
Pagina 13 di 15 preparatorio, per consentire l'eventuale opposizione stragiudiziale, che però non è oggetto diretto della domanda.
Conclusivamente, si deve affermare che la trascrizione, o, meglio, le trascrizioni della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio, effettuate dagli attori, siano state fatte al di fuori delle tassative ipotesi di legge, risultando, quindi, illegittime e dovendosene ordinare la cancellazione con effetto immediato, non già con pronuncia accessoria ex art. 2668 c.c., conseguente al rigetto della domanda, bensì come effetto dell'accertamento della nullità delle trascrizioni stesse.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori, in solido tra loro, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta
– in complessivi € 4.237,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per quella introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria, liquidata ai minimi tenuto conto della limitatissima attività istruttoria e del mancato deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3, ed € 1.701,00 per la decisionale), aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 2, per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 5020/2022, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibili, per difetto di interesse ad agire, le domande di accertamento delle donazioni indirette proposte dagli attori;
- accertata la illegittimità delle trascrizioni della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio, ordina alla competente Agenzia del Territorio / Conservatoria dei Registri
Immobiliari, la cancellazione -con efficacia immediata- delle trascrizioni effettuate con formalità n. 101 del 19.01.2022, N. Reg. Generale 4910 – N. Reg. Particolare 3546, in favore di e , contro ed e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 con formalità n. 53 del 27.01.2022, N. Reg. Generale 8430 – N. Reg. Particolare 6025, in favore di e ,
contro
; Parte_1 Parte_2 Persona_1
Pagina 14 di 15 - condanna gli attori e , in solido tra loro, alla refusione, in Parte_2 Parte_1
favore dei convenuti e in proprio e in qualità di Controparte_1 Controparte_2 esercenti la responsabilità genitoriale della minore , delle spese di lite, Persona_1
che liquida in complessivi € 5.508,10, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 9/09/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Giulia
Vespucci
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